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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/08/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10670/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia HE Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10670/2023, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C. F. , elettivamente domiciliato a Rezzato Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Michele Grimaldi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.5.2025)
Per parte ricorrente: “nel merito, in via principale: pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b),
L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Badung (Indonesia) tra il sig.
[...] e la sig.ra ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Rezzato Anno 2017, Numero 26, Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
nel merito, sempre in via principale: modificare i provvedimenti di carattere patrimoniale assunti in sede di separazione giudiziale con la Sentenza n. 1760/2021 del 29.06.2021 relativamente all'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
per i motivi in fatto ed in diritto dedotti nei pregressi scritti difensivi e, per Controparte_1
l'effetto, nulla riconoscere a titolo di mantenimento né per alcun titolo in favore della convenuta con decorrenza dalla data di presentazione dell'odierna domanda e con la restituzione delle somme percepite nelle more del giudizio di scioglimento del matrimonio;
nel merito, ancora in via principale: ordinare alla sig.ra la restituzione Controparte_1
dei beni (i) consolle Playstation 4, (ii) cellulare Samsung Note8, (iii) televisore LG, (iv) impianto di climatizzazione Samsung, (v) frigorifero Samsung, (vi) lavatrice, (vii) asciugatrice strettamente personale e/o di proprietà esclusiva del sig. tuttora collocati presso Parte_1
l'abitazione corrente in Rezzato (BS), via Milano n. 44; in ogni caso: spese di lite rifuse (accessori come per legge)”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio a Badung (Indonesia) il 7.4.2017, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Rezzato (BS), al n. 26, parte II, serie C, anno 2017, unione dalla quale non erano nati figli, precisando che la casa coniugale, condotta in locazione dalla resistente, era sita a Rezzato (BS), in via Milano n. 44.
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
1760/2021, pubblicata in data 29.6.2021, dopo l'udienza presidenziale celebrata il 12.12.2019, che aveva rigettato la domanda di addebito della separazione formulata dalla controparte e posto a carico del un assegno a titolo di mantenimento del coniuge pari ad € 200,00 mensili. Pt_1
Il ricorrente, quindi, lamentando un peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del coniuge disposto in quella sede e chiedeva la pronuncia del divorzio, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 15.5.2024, non Controparte_1
compariva, e il Giudice delegato, dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione, ritenendo non dimostrato, in base ai documenti versati in giudizio, il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca della separazione, condizioni anzi progressivamente migliorate.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, anche mediante indagini presso l'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S. sulla condizione reddituale della resistente, e, concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 7.5.2025, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 12.12.2019, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (5.9.2023), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1760/2021, pubblicata in data 29.6.2021 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quattro anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sulla modifica dei provvedimenti di separazione
Non può che essere rigettata la domanda di revoca del contributo al mantenimento della moglie posto a carico del ricorrente in sede di separazione, pari ad € 200,00 mensili, in quanto il Pt_1
non ha dato dimostrazione del peggioramento della propria condizione economica rispetto a quell'epoca, anzi, i documenti depositati in giudizio hanno mostrato un progressivo miglioramento della stessa dal 2020 al 2023: egli, infatti, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.362,00 nel
2020, di € 1.424,00 nel 2021, di € 1.602,00 nel 2022, e di € 1.823,00 nel 2023. Per altro verso, la documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate e dall'I.N.P.S. sulle condizioni reddituali della resistente non ha dimostrato che ella, nel frattempo, abbia migliorato la propria posizione economica, avendo costei percepito un reddito lordo annuale di € 2.800,00 nel 2021, di € 860,00 nel
2022, e di € 632,00 nel 2023.
Dovranno, quindi, essere confermate le condizioni della separazione in punto di assegno di mantenimento separativo di € 200,00 mensili posto a carico del condizioni che troveranno Pt_1
applicazione sino al passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio.
Ovviamente, invece, nessun assegno divorzile potrà essere riconosciuto in favore della resistente in assenza della relativa domanda.
3. Sulle ulteriori domande del ricorrente
Deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità di tutte le domande avanzate dal ricorrente diverse da quelle concernenti lo status di divorzio e la regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti (e, segnatamente, quella di ordinare alla resistente la restituzione dei beni (i) consolle Playstation 4, (ii) cellulare Samsung Note8, (iii) televisore LG, (iv) impianto di climatizzazione Samsung, (v) frigorifero Samsung, (vi) lavatrice, (vii) asciugatrice strettamente personale e/o di proprietà esclusiva del ricorrente tuttora collocati presso l'abitazione corrente in
Rezzato (BS), via Milano n. 44), perché soggette ad un rito, quello ordinario, diverso rispetto a quello speciale di cui agli artt. 473-bis.12 ss. c.p.c., applicabile alla domanda principale di divorzio,
e non legate alla stessa da una connessione forte ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., come già preannunciato nell'ordinanza adottata a verbale dell'udienza del 15.5.2024.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, e della parziale soccombenza della stessa su alcune domande.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
a Badung (Indonesia) il 7.4.2017, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Rezzato (BS), al n. 26, parte II, serie C, anno 2017;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Conferma le condizioni di separazione in punto di assegno di mantenimento separativo di €
200,00 mensili posto a carico del e a favore della , condizioni che Pt_1 CP_1
troveranno applicazione sino al passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio;
4) Dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente;
5) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia HE
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia HE Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 10670/2023, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C. F. , elettivamente domiciliato a Rezzato Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Michele Grimaldi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.5.2025)
Per parte ricorrente: “nel merito, in via principale: pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b),
L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Badung (Indonesia) tra il sig.
[...] e la sig.ra ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1 del Comune di Rezzato Anno 2017, Numero 26, Parte II, Serie C, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
nel merito, sempre in via principale: modificare i provvedimenti di carattere patrimoniale assunti in sede di separazione giudiziale con la Sentenza n. 1760/2021 del 29.06.2021 relativamente all'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1
per i motivi in fatto ed in diritto dedotti nei pregressi scritti difensivi e, per Controparte_1
l'effetto, nulla riconoscere a titolo di mantenimento né per alcun titolo in favore della convenuta con decorrenza dalla data di presentazione dell'odierna domanda e con la restituzione delle somme percepite nelle more del giudizio di scioglimento del matrimonio;
nel merito, ancora in via principale: ordinare alla sig.ra la restituzione Controparte_1
dei beni (i) consolle Playstation 4, (ii) cellulare Samsung Note8, (iii) televisore LG, (iv) impianto di climatizzazione Samsung, (v) frigorifero Samsung, (vi) lavatrice, (vii) asciugatrice strettamente personale e/o di proprietà esclusiva del sig. tuttora collocati presso Parte_1
l'abitazione corrente in Rezzato (BS), via Milano n. 44; in ogni caso: spese di lite rifuse (accessori come per legge)”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio a Badung (Indonesia) il 7.4.2017, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Rezzato (BS), al n. 26, parte II, serie C, anno 2017, unione dalla quale non erano nati figli, precisando che la casa coniugale, condotta in locazione dalla resistente, era sita a Rezzato (BS), in via Milano n. 44.
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
1760/2021, pubblicata in data 29.6.2021, dopo l'udienza presidenziale celebrata il 12.12.2019, che aveva rigettato la domanda di addebito della separazione formulata dalla controparte e posto a carico del un assegno a titolo di mantenimento del coniuge pari ad € 200,00 mensili. Pt_1
Il ricorrente, quindi, lamentando un peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento del coniuge disposto in quella sede e chiedeva la pronuncia del divorzio, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 15.5.2024, non Controparte_1
compariva, e il Giudice delegato, dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione, ritenendo non dimostrato, in base ai documenti versati in giudizio, il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca della separazione, condizioni anzi progressivamente migliorate.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale, anche mediante indagini presso l'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S. sulla condizione reddituale della resistente, e, concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 7.5.2025, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 12.12.2019, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (5.9.2023), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1760/2021, pubblicata in data 29.6.2021 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quattro anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sulla modifica dei provvedimenti di separazione
Non può che essere rigettata la domanda di revoca del contributo al mantenimento della moglie posto a carico del ricorrente in sede di separazione, pari ad € 200,00 mensili, in quanto il Pt_1
non ha dato dimostrazione del peggioramento della propria condizione economica rispetto a quell'epoca, anzi, i documenti depositati in giudizio hanno mostrato un progressivo miglioramento della stessa dal 2020 al 2023: egli, infatti, ha percepito un reddito netto mensile di € 1.362,00 nel
2020, di € 1.424,00 nel 2021, di € 1.602,00 nel 2022, e di € 1.823,00 nel 2023. Per altro verso, la documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate e dall'I.N.P.S. sulle condizioni reddituali della resistente non ha dimostrato che ella, nel frattempo, abbia migliorato la propria posizione economica, avendo costei percepito un reddito lordo annuale di € 2.800,00 nel 2021, di € 860,00 nel
2022, e di € 632,00 nel 2023.
Dovranno, quindi, essere confermate le condizioni della separazione in punto di assegno di mantenimento separativo di € 200,00 mensili posto a carico del condizioni che troveranno Pt_1
applicazione sino al passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio.
Ovviamente, invece, nessun assegno divorzile potrà essere riconosciuto in favore della resistente in assenza della relativa domanda.
3. Sulle ulteriori domande del ricorrente
Deve confermarsi la declaratoria di inammissibilità di tutte le domande avanzate dal ricorrente diverse da quelle concernenti lo status di divorzio e la regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti (e, segnatamente, quella di ordinare alla resistente la restituzione dei beni (i) consolle Playstation 4, (ii) cellulare Samsung Note8, (iii) televisore LG, (iv) impianto di climatizzazione Samsung, (v) frigorifero Samsung, (vi) lavatrice, (vii) asciugatrice strettamente personale e/o di proprietà esclusiva del ricorrente tuttora collocati presso l'abitazione corrente in
Rezzato (BS), via Milano n. 44), perché soggette ad un rito, quello ordinario, diverso rispetto a quello speciale di cui agli artt. 473-bis.12 ss. c.p.c., applicabile alla domanda principale di divorzio,
e non legate alla stessa da una connessione forte ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., come già preannunciato nell'ordinanza adottata a verbale dell'udienza del 15.5.2024.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, e della parziale soccombenza della stessa su alcune domande.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
a Badung (Indonesia) il 7.4.2017, trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Rezzato (BS), al n. 26, parte II, serie C, anno 2017;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Conferma le condizioni di separazione in punto di assegno di mantenimento separativo di €
200,00 mensili posto a carico del e a favore della , condizioni che Pt_1 CP_1
troveranno applicazione sino al passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio;
4) Dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente;
5) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia HE