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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 278/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Insalata Giulio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo P_1
Montanari, Maria Teresa Petrucci e Riccardo Salvo
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso del 11.01.2022 conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse Parte_1 P_1 riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall'Istituto previdenziale sulla propria pensione cat. AS n.04018722 nonché al fine di conseguire il suo diritto all'eventuale recupero delle somme illegittimamente trattenute.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva di aver ricevuto una comunicazione datata 4.11.2021 con P_ la quale l' chiedeva la restituzione della somma di € 3.272,06 versati in più sulla prestazione AS in sua titolarità da gennaio 2021 a novembre 2021 a seguito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, per assoluta genericità e mancanza della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con vittoria di spese P_2 di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso. P_1
Evidenziava che l'indebito era scaturito dalla rideterminazione dell'AS a seguito di liquidazione di reddito pensionistico pari ad €. 9.141,12. della coniuge del ricorrente, . Persona_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'udienza del 11.06.2025 il Tribunale decideva con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso sia infondato e che, pertanto, non possa trovare accoglimento. Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in giudizio Controparte_3 il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' (a P_1 titolo di AS) in misura superiore al dovuto.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 4.11.2021 con la quale veniva P_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 3.272,06.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico(sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”. Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo inviato dall' si evince che l'indebito P_1 oggetto di recupero trae origine dalla erogazione dei ratei di prestazione (assegno sociale) non spettanti sulla scorta della situazione reddituale del pensionato per l'anno 2019.
L' ha così adempiuto all'onere di fornire argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle P_1 ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., si radica in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697
c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ovvero il possesso di redditi tali da consentire l'erogazione della prestazione nella misura ricevuta.
Giova preliminarmente riportare l'art. 3 commi 6 e 7 della Legge n. 335/95 ai sensi del quale “6.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti
o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma
6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella
L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nel caso di specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il P_ dolo del pensionato. Ed invero, tutti i redditi del ricorrente risultavano noti all' che li ha regolarmente dichiarati (cfr. doc. 5 del ricorso).
Dai documenti prodotti dallo stesso ente, risulta che anche i redditi coniugali fossero dichiarati P_ all'Amministrazione finanziaria e pertanto conoscibili da parte di che ha erogato la pensione alla sig.ra (cfr. schermata del cassetto previdenziale allegato alla memoria difensiva Persona_1
P_
.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. A.S. chiesti in restituzione con lettera del 4.11.2021 per il periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 3.272,06 chiesta dall al ricorrente con P_1 comunicazione del 04.11.2021 titolo di ratei di Assegno Sociale per il periodo dal 01.01.2021 al
30.11.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
P_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € P_1
1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 278/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. Insalata Giulio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo P_1
Montanari, Maria Teresa Petrucci e Riccardo Salvo
Resistente
OGGETTO: Ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DL PROCESSO
Con ricorso del 11.01.2022 conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse Parte_1 P_1 riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall'Istituto previdenziale sulla propria pensione cat. AS n.04018722 nonché al fine di conseguire il suo diritto all'eventuale recupero delle somme illegittimamente trattenute.
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva di aver ricevuto una comunicazione datata 4.11.2021 con P_ la quale l' chiedeva la restituzione della somma di € 3.272,06 versati in più sulla prestazione AS in sua titolarità da gennaio 2021 a novembre 2021 a seguito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, per assoluta genericità e mancanza della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con vittoria di spese P_2 di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti chiedendo il rigetto del ricorso. P_1
Evidenziava che l'indebito era scaturito dalla rideterminazione dell'AS a seguito di liquidazione di reddito pensionistico pari ad €. 9.141,12. della coniuge del ricorrente, . Persona_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'udienza del 11.06.2025 il Tribunale decideva con separata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che il ricorso sia infondato e che, pertanto, non possa trovare accoglimento. Il ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in giudizio Controparte_3 il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' (a P_1 titolo di AS) in misura superiore al dovuto.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 4.11.2021 con la quale veniva P_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 3.272,06.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico(sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”. Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo inviato dall' si evince che l'indebito P_1 oggetto di recupero trae origine dalla erogazione dei ratei di prestazione (assegno sociale) non spettanti sulla scorta della situazione reddituale del pensionato per l'anno 2019.
L' ha così adempiuto all'onere di fornire argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle P_1 ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della S.C., si radica in capo alla parte ricorrente l'onere ex art. 2697
c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato ovvero il possesso di redditi tali da consentire l'erogazione della prestazione nella misura ricevuta.
Giova preliminarmente riportare l'art. 3 commi 6 e 7 della Legge n. 335/95 ai sensi del quale “6.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti
o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma
6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella
L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nel caso di specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il P_ dolo del pensionato. Ed invero, tutti i redditi del ricorrente risultavano noti all' che li ha regolarmente dichiarati (cfr. doc. 5 del ricorso).
Dai documenti prodotti dallo stesso ente, risulta che anche i redditi coniugali fossero dichiarati P_ all'Amministrazione finanziaria e pertanto conoscibili da parte di che ha erogato la pensione alla sig.ra (cfr. schermata del cassetto previdenziale allegato alla memoria difensiva Persona_1
P_
.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. A.S. chiesti in restituzione con lettera del 4.11.2021 per il periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 3.272,06 chiesta dall al ricorrente con P_1 comunicazione del 04.11.2021 titolo di ratei di Assegno Sociale per il periodo dal 01.01.2021 al
30.11.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
P_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € P_1
1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa