Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.10151/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. GARIBALDI S.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ) P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGI ONI I N FATT O E IN DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato il 25/08/2024, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
chiedendo di accogliere le Controparte_2
seguenti conclusioni:
“• Accertare e dichiarare che nel periodo dal 1.9.2022 al 16.4.2023 (o altro periodo risultasse accertato) tra la resistente ed il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con diritto di quest'ultimo ad essere inquadrato e retribuito
-anche alle ore di lavoro straordinario che risulteranno accertate- in base al livello C1
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire dalla resistente a titolo di arretrati di retribuzione da ottobre 2023 a gennaio 2024, trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva di preavviso- previo accertamento della giusta causa delle dimissione rassegnate dal ricorrente in data 15.1.2024- nonché a titolo di differenze retributive maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro (dal 1.9.2022 al 15.1.2024
o diverso periodo fosse accertato), in base a quanto dedotto nella parte in fatto del presente atto (qui da intendersi integralmente riportato e trascritto), la somma di Euro
27.735,34, di cui E. 26.014,84 a titolo di arretrati/differenze retributive ed indennità sostitutiva di preavviso ed Euro 1.720,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, cosi come risulta dai conteggi sindacali allegati (qui da intendersi integralmente riportati e trascritti) o quella diversa somma che risulterà accertata e/o ritenuta giusta e/o equa, con relativa regolarizzazione contributiva (fatte salve le riserve già formulate);
• Condannare conseguentemente la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 27.735,34, di cui
E. 26.014,84 a titolo di arretrati/differenze retributive ed indennità sostitutiva di preavviso ed Euro 1.720,50 a titolo di trattamento di fine rapporto, cosi come risulta dai conteggi sindacali allegati (qui da intendersi integralmente riportati e trascritti) o quella diversa somma che risulterà accertata e/o ritenuta giusta e/o equa, con relativa regolarizzazione contributiva”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa veniva istruita con acquisizione della documentazione prodotta e interrogatorio formale del legale rappresentante.
2. All'udienza del 17 dicembre 2024, su istanza di parte ricorrente, è stata emessa la seguente ordinanza:
“Il Giudice vista la domanda di emissione di ordinanza anticipatoria svolta dalla parte ricorrente, considerato che risulta dalla documentazione prodotta risulta che il contratto di lavoro
Pag. 2 di 4 sia stato stipulato il 15.4.2023 con decorrenza dal 17 aprile 2023 (doc. 4) e che sia cessato in data 15.1.2024 per dimissioni volontarie del lavoratore per giusta causa costituita dal mancato pagamento della retribuzione ( doc. 6), considerato che il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento della retribuzione e la mancata consegna delle buste paga a partire da ottobre 2023, considerato che l'onere della prova del fatto estintivo/impeditivo del diritto vantato dal lavoratore quale l'avvenuto pagamento grava in capo al debitore-datore di lavoro, considerato che quest'ultimo è rimasto contumace e non si è presentato senza giustificato motivo a rendere interrogatorio formale, consentendo al giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c. di ritenere provati i fatti dedotti in interrogatorio, posto che dai conteggi prodotti predisposti sulla base della retribuzione contrattuale il credito del ricorrente per l'ordinaria retribuzione con esclusione delle voci retributive per lavoro straordinario e per la richiesta retrodatazione del rapporto è pari a euro
7.528,70, cui occorre aggiungere interessi e rivalutazione monetaria in ragione della natura del credito,
Cont
letto l'art. 423 c.p.c., dichiara tenuta e condanna Controparte_4 al pagamento in favore di dell'importo di euro 7.528,70, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
3. All'odierna udienza, parte ricorrente ha ridotto la domanda, limitandola ai crediti già accertati con la ordinanza sopra riportata e ha dichiarato di rinunciare agli ulteriori accertamenti richiesti sia con riguardo alla retrodatazione del rapporto che alla retribuzione per lavoro straordinario.
Dato atto di quanto innanzi, non resta che confermare quanto già statuito con l'ordinanza ex art. 423 c.p.c., richiamandosi alle motivazioni ivi esplicitate.
L'importo dovuto è dunque pari a euro 7.528,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria di cui 1.108, 50 a titolo di TFR.
Pag. 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) conferma l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. depositata in data e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_4 al pagamento in favore di dell'importo
[...] Parte_1
di euro 7.528,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria di cui euro 1.108,50
a titolo di TFR;
2) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida nella misura di euro 2.120,00 oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefania Garibaldi, antistataria.
Sentenza esecutiva.
Milano,
01/04/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi
Pag. 4 di 4