Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.576/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PELUSO GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con gli avv.ti BATTISTA VALERIA e FERRANTE GIULIA CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: 1) la condanna della controparte alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive (rispetto al trattamento economico previsto per la categoria B) maturate dal 2015 (quantificate in euro 9.083,48) per effetto dell'espletamento di mansioni superiori inquadrabili nel livello economico BS del CCNL di riferimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
2) la condanna della controparte alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore presso i competenti enti previdenziali;
3) vittoria di spese di lite (con distrazione).
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
A mente dell'art.52, d.lgs.165/2001 (nella formulazione applicabile al caso di specie),
“[...] L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. [...] Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come
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2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore [...]”. Come statuito dalla Suprema Corte, “il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale oltre a dover dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte ha l'onere di specificare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica ovvero il relativo trattamento retributivo vengono rivendicati, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass., sez. lav., n.5544/2020); “con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni (art.52, comma 3, d.lgs. n.165/2001 che ripete la formulazione dell'art.56 del d.lgs. n.29/1993, come modificato dall'art.25 del d.lgs. n.80/1998), con la conseguenza che a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (Cass., sez. lav., n.2359/2020). Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge che la parte ricorrente fu assunta dalla parte resistente nel 2001 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venendo inquadrata nella categoria B del CCNL di riferimento (vedi buste paga in atti). Secondo la prospettazione della parte ricorrente, quest'ultima avrebbe svolto fin dall'assunzione mansioni superiori -rispetto a quelle corrispondenti alla categoria B- riconducibili al livello economico BS del CCNL di riferimento: dall'asserita assegnazione di tali mansioni superiori discenderebbe, secondo la parte ricorrente, il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per tali mansioni
2 (ricostruzione dei fatti contestata dalla parte resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso). Tanto premesso, la parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio gravante su colui che agisce in giudizio per rivendicare un inquadramento superiore e/o le differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori.
Giova preliminarmente riportare di seguito le declaratorie contrattuali inerenti alla categoria B [″Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima‶] e al livello economico BS [″Appartengono altresì a questa categoria -nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5- i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione. […] A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza‶]. Ciò chiarito, dalle prove testimoniali raccolte e dalla documentazione in atti è emerso che la parte ricorrente ha prevalentemente svolto, fin dall'assunzione, mansioni di elettricista inquadrabili nel livello economico BS del CCNL di riferimento.
Invero, dall'espletata istruttoria orale è risultato che il ricorrente, fin dall'assunzione, lavora “sui quadri elettrici e sui gruppi UPS”, realizza impianti elettrici, interviene sia da solo nei turni di reperibilità che con la squadra di elettricisti, si occupa della sostituzione di lampadine e del “magnetotermico differenziale” e della riparazione del
“testa-letto” e di “strumenti elettromedicali”, interviene nel caso di cortocircuiti per ripristinare la corrente e controlla i gruppi elettrogeni dell'ospedale. Tanto si evince dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 escussi nell'udienza del 28/3/2024 (non incapaci a testimoniare ex art.246 c.p.c.), non essendovi ragione per dubitare della loro attendibilità in quanto non smentite da alcuna prova contraria e, anzi, che trovano riscontro nelle buste paga in atti (di provenienza datoriale) nelle quali alla parte ricorrente viene espressamente riconosciuta la qualifica di elettricista (che compare nell'esemplificazione dei profili professionali del livello economico BS riportata nel CCNL di riferimento).
È poi irrilevante ai fini della decisione della presente controversia, contrariamente a quanto argomentato dall'azienda sanitaria nella propria memoria difensiva, il fatto che la contrattazione collettiva preveda, ai fini dell'esercizio del mestiere di elettricista, il possesso di un attestato di qualifica di cui il ricorrente sarebbe sprovvisto, trattandosi di una circostanza non ostativa all'accoglimento della domanda proposta nel presente 3 giudizio (in cui, come già detto sopra, non è stato chiesto un inquadramento superiore, ma soltanto le differenze retributive maturate per effetto dell'esercizio di fatto di mansioni superiori).
Avendo la parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio, ne consegue l'accertamento del diritto del lavoratore alle differenze retributive (rispetto al trattamento economico previsto per la categoria B) maturate dal 15/10/2015
(considerato che la prima missiva di messa in mora di cui vi è traccia in atti è stata inviata in data 15/10/2020: vedi allegato n.3 al ricorso) in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori inquadrabili nel livello economico BS del CCNL di riferimento e, per l'effetto, la condanna della convenuta al Controparte_2 pagamento di quanto dovuto a tale titolo (oltre accessori di legge).
Dalla condanna discende l'obbligo della parte resistente di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso i competenti enti previdenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alle differenze retributive (rispetto al trattamento economico previsto per la categoria B) maturate dal 15/10/2015 in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori inquadrabili nel livello economico BS del CCNL di riferimento e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
al pagamento di quanto dovuto a tale titolo (oltre interessi legali -o, se CP_2 maggiore, rivalutazione monetaria- fino all'effettivo soddisfo), nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale della parte ricorrente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 17/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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