Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RPU. n. 11-1 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- 2a Sezione Civile -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Carlo Madia , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11/2024 R.P.U., avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. C.C.I.I., depositata, con l'ausilio dell'O.C.C. della Camera di Commercio
Industria ed Artigianato di Messina nell'interesse di:
nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 24/9/1956, entrambi residenti in [...], Via MIRELLO MORA, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Papotto del Foro di Catania;
ricorrenti nei confronti di
, , p.iva: , rappresentata Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dal Funzionario responsabile Parte_3 resistente
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso depositato il 21.02.2024 per il tramite dell'O.C.C. della Camera di Commercio
Industria ed Artigianato di Messina, Sigg.ri e - premesso di Parte_1 Parte_2 essere “consumatori” (in quanto il primo è pensionato e la seconda è casalinga), di versare in stato di sovraindebitamento;
di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo
II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019; di non aver utilizzato nei cinque anni antecedenti una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al
D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause agli stessi imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. - hanno proposto un Piano del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria, con annessa istanza per l'applicazione delle misure protettive cautelari richieste ai sensi dell'art. 70 CCII e segnatamente la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che avrebbero potuto pregiudicare la fattibilità del piano, con richiesta di divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento.
Il Piano depositato è stato sinteticamente riepilogato del gestore della crisi nei seguenti termini:
“con un reddito disponibile liquido da destinare al Piano di ristrutturazione del Consumatore pari a
€.8.280,00 annui/€.690,00 mensili, sottoscrivendo l'impegno a pagare 72 rate mensili, pari a 6 anni,
i ricorrenti saranno in grado di estinguere i propri debiti con il pagamento totale di €.
49.680,00…..La proposta di ristrutturazione dei debiti dei sigg.ri Parte_4 prevede il pagamento del 100% dei creditori privilegiati ed del 27,6% dei chirografari in
[...]
72 rate mensili più sei di preammortamento.
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Con decreto di questo GD del 10.06.2024 è stata dichiarata ammissibile ex art. 70 CC.II. la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e contestualmente è stata rigettata la richiesta di concessione delle misure protettive.
Con memoria dell'1.07.2024 l' rilevava l'errata attribuzione, Controparte_1 nell'ambito del piano di ristrutturazione, della qualifica di soggetto creditore per i carichi iscritti a ruolo ad la mancata indicazione dei singoli soggetti Controparte_3 effettivamente creditori (Enti impositori) e del relativo credito dagli stessi vantato, in violazione dell'art. dell'art. 67, comma 2 - lett a) del Decreto Legislativo n. 14/2019. Chiedeva, pertanto, una modifica del piano presentato che tenesse conto dei singoli enti impositori quali creditori da far partecipare alla procedura.
Il Gestore della Crisi nominato dall'OCC ha poi depositato, in data 16.09.2024, ai sensi dell'art. 70, comma 6, CC.II. la modifica al piano proposto nei seguenti termini:
1. sostituzione al credito IN, che figurava nel piano al chirografo per €.4.076,45, quello di di €.4.645,29 ponendolo al medesimo ceto creditorio;
Controparte_4
2. sostituzione al credito GO AT, che figurava nel piano al chirografo per €.2.300,00, quello di di €.550,00 ponendolo al medesimo ceto creditorio;
Controparte_4
3. inserimento credito ADER per complessivi euro 7.286,23, di cui al privilegio per €.5.809,44 ed al chirografo per €.1.476,79, in rappresentanza dei crediti dei seguenti Enti:
- Amm.Finanziaria: € 4.442,75 al privilegio;
€ 667,33 al chirografo (tot. € 5.110,08);
- € 386,44 al chirografo (tot. € 386,44) Controparte_5
- : € 1.366,69 al privilegio;
€ 423,02 al chirografo (tot. € 1.789,71) Controparte_6
4. inserimento del credito di €.721,51 non ancora cartellizzato, comunicato il 21 agosto 2024, del Dipartimento Finanze della Regione Siciliana per bolli auto per l'importo di €.703,27 al privilegio e per i residui €.18,24 al chirografo;
5. aumento di un mese della durata del piano (6 mesi di preammortamento per le spese di procedura + 73 mesi di ammortamento), lasciando inalterato l'importo della rata mensile (€.690,00 per tutte le rate di ammortamento del piano), in modo da effettuare un pagamento complessivo di
€.50.370,00, che consentirà il soddisfacimento al 100% del credito privilegiato di €.40.469,53, ed il
23,9% di quello chirografario, stralciandolo da €.41.390,16 ad €.9.900,47.
Successivamente i ricorrenti, con le note scritte del 21.11.2024, hanno chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione così come rimodulato dall'OCC.
RITENUTO IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, che la proposta di piano rimodulata depositata dal gestore della crisi in data 16-18.09.2024 meriti di essere omologata.
Così come già rilevato con decreto del 10.06.2024: i debitori sono membri della stessa famiglia
(essendo coniugi) e sono conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.; sussiste la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e la competenza del Tribunale adito;
I ricorrenti sono qualificabili come consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma I lett. e) D.Lgs.
14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
Pagina 2 di 4 La proposta è altresì ammissibile in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali, né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.
Sussiste, poi, ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) il requisito del sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore, così come emerge dalla relazione dell'OCC depositata in atti.
Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte dei ricorrenti, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.
La durata del piano appare del tutto ragionevole (79 mesi), senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.
Il piano appare giuridicamente ammissibile, fattibile (come attestato dall'OCC) ed idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché nella misura del 23,9% i creditori chirografari.
Giustificata appare poi la falcidia dei crediti chirografari, soddisfatti secondo il piano nella misura del 23,9% del totale. Ed invero, la percentuale di soddisfazione del credito chirografario si ritiene ammissibile tenuto conto anche delle alternative percorribili dai creditori chirografari. E' bene, infatti, tenere in considerazione che, in caso di mancata omologa della proposta e di attivazione di azioni di recupero forzoso, i predetti creditori potrebbero soddisfarsi, in concorso e solo se residuerà qualcosa a seguito del pagamento dei creditori privilegiati (Erario), unicamente su un attivo patrimoniale composto dalla pensione del sig. , mentre non sussiste in capo ai debitori alcuna Parte_1 effettiva proprietà, neppure pro quota, su beni immobili.
In relazione ai debiti iscritti a ruolo, non essendo pervenute osservazioni da parte degli enti impositori, l'ammontare previsto nel piano da versare complessivamente in favore dell'agente della
Riscossione dovrà essere suddiviso tra i vari enti impositori in proporzione dei rispettivi crediti.
Non sono state infine sollevate osservazioni al piano rimodulato del 16-18.09.2024.
Per tutte le ragioni suesposte, la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti nella rimodulazione sopra indicata va omologata.
P.Q.M
.
Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti, così come rimodulato in data 16-18.09.2024, presentato nell'interesse di e così strutturato: Parte_1 Parte_2
1) pagamento del 100% dei debiti prededucibili (compensi O.C.C.) pari ad €. 3.756,26 nei primi
6 mesi, con rate (di preammortamento) pari ad euro 690,00 le prime cinque e ad euro 306,26 la sesta;
2) successivo pagamento di n. 73 rate mensili di €. 690,00 ciascuna (complessivamente euro
50.370,00) per il pagamento dei creditori privilegiati (meglio indicati nel piano rimodulato) al 100%
e dei creditori chirografari (meglio indicati nel piano rimodulato) al 23,9%;
ONERA
i ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CC.II.;
Pagina 3 di 4 DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
AVVERTE
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;
AVVERTE il Gestore dell'OCC che dovrà: vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
DICHIARA chiusa la procedura.
Messina, 22/05/2024
Il Giudice delegato dott. Daniele carlo Madia
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