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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 08.04.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5284/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Romano Cardaropoli Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Michele Alicino Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 05.08.2024, la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il precetto notificato da in data 30.07.2024 avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare di quattro ore della retribuzione irrogata alla parte resistente con provvedimento datoriale notificatole in data 09.08.2013, per un importo complessivo pari ad euro 1.951,83, in esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza nr.
1040/2018 emessa dal Tribunale di Nola in data 17.05.2018.
La società ricorrente deduceva la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto in quanto in relazione al procedimento disciplinare oggetto del giudizio recante R.G.N. 5482/2013, conclusosi con sentenza nr. 1040/2018 emessa in data 17.05.2018, era intervenuta una conciliazione stragiudiziale delle parti in data 28.05.2014 e che tali fatti erano stati già oggetto di un precedente giudizio (recante R.G.N.
5555/2013) estinto evidentemente sulla scorta della intervenuta conciliazione
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e, Controparte_1 nel merito, di dichiarare la nullità, nonché, l'inefficacia del precetto opposto, con condanna della parte resistente alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre a competenze ed onorari del giudizio.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si costituiva tardivamente in giudizio la parte resistente, la quale, contestava la fondatezza della domanda di parte opponente per i motivi illustrati in memoria e chiedeva altresì dichiararsi la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituitosi.
Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ( sentenza del Tribunale di Nola n. 1040/2018) e, all'odierna udienza, celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva decisa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Vanno in tale sede ribadite per medesime motivazioni già espresse nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Invero, costituisce principio consolidato quello per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono porsi questioni in contrasto con il titolo esecutivo giudiziale e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione di esso (sul punto cfr. Cass., sentenza nr. 10650/1996). Invero, si osserva che in sede di opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale, il potere del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza o del diverso titolo giudiziale che costituisce il medesimo (cfr. Cass., sentenza nr. 24752/2008).
La giurisprudenza di legittimità è infatti unanime nel ritenere che il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. Diversamente, il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva.
In altri termini, il potere del giudice dell'opposizione a precetto di sindacare l'esecutorietà del titolo, può essere esercitato solo in via residuale, ovverosia quando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto.
Orbene, nella presente fattispecie le eccezioni formulate dalla società ricorrente in ordine alla dedotta inesistenza del credito del convenuto, in quanto attinenti al merito del titolo esecutivo, non possono essere fatte valere nel presente procedimento (concernente l'opposizione all'esecuzione), ove il giudice può solo esaminare il titolo esecutivo e verificare se le somme ingiunte con il precetto trovino o meno il loro fondamento nel titolo stesso.
Al riguardo, preme evidenziare che la Suprema Corta ha statuito che: ''attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (cfr. Cass., sentenza nr. 27159/2006; Cass. sentenza nr. 8331/2001; Cass. sentenza nr.
12664/2000).
Ne deriva che, in questa sede, non ha fatto valere fatti modificativi od Parte_1 estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo in quanto la conciliazione stragiudiziale è intervenuta in data 28.5.2014, dunque antecedentemente al formarsi del titolo esecutivo oggi opposto.
La sussistenza di tale conciliazione doveva essere fatta valere ab origine nel giudizio di cognizione mediante la costituzione in giudizio di -rimasta invece contumace- ed al più Parte_1 proporla - ove ammissibile e rilevante in sede di impugnazione giudiziale di tale sentenza.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'opposizione va dunque rigettata.
Tenuto conto del comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola il 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola