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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/09/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1490 del ruolo generale degli affari contenziosi LLanno 2022, vertente tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Paola De Luca e Vincenzo Parte_1
Giannattasio ed elettivamente domiciliata in Mercato San Severino alla via Roma n. 38; parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pagano, Gerardo Angrisani e CP_1
Antonio Aliberti ed elettivamente domiciliato in Roccapiemonte alla via Santa Maria Delle
Grazie n. 78; parte resistente nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 16.03.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 19.06.2004 e che, dall'unione CP_1 coniugale, erano nate le figlie (in data 19.05.2007) e (in data Per_1 Per_2
24.06.2014). Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa della incompatibilità caratteriale tra i coniugi nonché a seguito dei maltrattamenti posti in essere dal resistente nei suoi confronti;
in particolare, esponeva di essere stata aggredita dal resistente nell'agosto del 2021 alla presenza delle figlie e che, a seguito di ciò, aveva riportato lividi e contusioni su varie parti del corpo. Inoltre, rappresentava che il resistente aveva abbandonato la casa coniugale in data 02.11.2021 per trasferirsi presso l'abitazione della sua famiglia di origine;
da quel momento, aveva iniziato a corrispondere la somma mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della prole oltre a corrispondere €. 300,00 per il proprio mantenimento e a pagare il canone di locazione della casa coniugale. Infine, deduceva di essere disoccupata a differenza del resistente che lavorava come cameriere presso il Park Hotel San Severino. Alla stregua di ciò, chiedeva addebitarsi la separazione al coniuge e disporsi l'affidamento condiviso della prole con assegnazione a sé della casa coniugale;
infine, chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del resistente e che costui fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della prole
(oltre al 50% delle spese straordinarie) nonché la somma €. 200,00 a titolo di mantenimento personale.
Con memoria difensiva depositata in data 31.10.2022, si costituiva in CP_1 giudizio ed esponeva che si era allontanato dalla casa coniugale a seguito della richiesta della ricorrente e che, più in generale, non aveva mai tenuto comportamenti violenti ed aggressivi ma al contrario era stato vittima di tali comportamenti posti in essere dalla ricorrente nei suoi confronti. In aggiunta, rappresentava di percepire la retribuzione mensile di €. 1.200,00 da cui andavano detratte le spese LLauto che utilizzava per recarsi al lavoro (pari ad €. 500,00 mensili) e le spese occorrenti per soddisfare la propria esigenza abitativa;
al contrario, esponeva che la ricorrente aveva una capacità reddituale superiore alla propria poiché – oltre ad essere una rappresentante di prodotti – lavorava anche in un locale in Napoli. Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione con affido condiviso della prole e con il libero esercizio del suo diritto di visita;
al contempo, chiedeva che l'assegno di mantenimento della prole fosse determinato in ragione della propria capacità reddituale e che le spese straordinarie fossero ripartite tra le parti nella misura del 50% e che nulla fosse disposto per il mantenimento personale del coniuge. Con la memoria ex art. 709 c.p.c. depositata in data 28.09.2023, il
2 resistente chiedeva il rigetto LLaddebito della separazione nonché chiedeva condannarsi la ricorrente a risarcire i danni subiti per effetto dei comportamenti alienanti posti in essere nonché per aver violato i provvedimenti provvisori assunti all'udienza presidenziale del
07.11.2022. Inoltre, esponeva che, a seguito delle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e del divieto di dimora nel comune di San
Severino, era stato estromesso completamente dal proprio ruolo genitoriale e non era stato più coinvolto in nessuna decisione riguardante la vita delle figlie minori. Infatti, la ricorrente aveva impedito alle figlie di avere contatti con il padre anche tramite videochiamate.
All'udienza del 25.06.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi LLart. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati dalla difesa di in allegato alla comparsa conclusionale, poiché – sebbene formati Parte_1 successivamente alla scadenza delle preclusioni istruttorie – avrebbero essere dovuti nella prima difesa utile successiva.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle memorie di replica di parte resistente, in quanto – essendo state depositate in data 05.09.2025 – sono state presentate in data successiva alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., assegnati con ordinanza depositata in data 25.06.2025 (e comunicata dalla cancelleria alle parti in pari data).
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non va, invece, accolta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente. Infatti, tale domanda non ha avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Invero, per costante giurisprudenza, è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno LLaffectio coniugalis, in quanto: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati
3 ed il determinarsi LLintollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, va osservato che gli episodi di violenza e di maltrattamento dedotti dalla ricorrente sono risultati privi di fondamento.
Infatti, occorre evidenziare che, nel corso LLescussione avvenuta nel giudizio penale n. R.G.
1147/2023, la IA ha dichiarato di non aver mai assistito ai comportamenti Parte_2 asseritamente violenti del padre nei confronti della madre (v. atti del 14.11.2021); per tale motivo, il Tribunale di Nocera Inferiore ha revocato la misura cautelare del divieto di avvicinamento LL nei confronti LL (v. ordinanza del 17.09.2024 CP_1 Pt_1 depositata nel fascicolo telematico di causa in data 29.01.2025). Al contempo, il Tribunale per il riesame aveva gia revocato la misura del divieto di dimora nel comune di San Severino, cui era stato sottoposto l' per i reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni (v. CP_1 ordinanza del 11.10.2023).
A ciò va aggiunto che il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. R.G. 4712/2021, originato dalla denuncia presentata dall' Pt_1 in data 28.09.2021 a carico del resistente per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 582 c.p. e 585
c.p., evidenziando che tali fatti erano riconducibili ad un rapporto conflittuale tra i coniugi sintomatico di una forte crisi coniugale ed una “reciprocità di comportamenti tra le parti da ritenersi penalmente irrilevanti” (v. decreto di archiviazione depositato nel fascicolo telematico di causa in data 12.02.2024).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di addebito va rigettata.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va premesso che la IA è Parte_2 diventata maggiorenne nelle more del presente procedimento;
ne consegue, che nessuna statuizione può essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, essendo ormai la ragazza libera di autodeterminarsi nella relazione parentale.
Quanto all'altra IA , ancora minorenne, occorre confermare l'affidamento Per_2 condiviso già disposto all'udienza presidenziale celebrata in data 07.11.2022 (v. verbale di udenza depositato in pari data).
Su punto, va osservato che la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha riscontrato
“una sufficiente capacità genitoriale in entrambi i genitori da consentire un affidamento
4 congiunto” e, nel contempo, ha evidenziato che “tale modalità di affido si configura come la risposta più adeguata alle esigenze delle minori”.
Più nel dettaglio, il c.t.u. ha specificato che “le minori e appaiono al Parte_2 Per_2 momento, nonostante la complessità della situazione familiare, come ragazze abbastanza serene, tranquille e equilibrate;
manifestano un legame affettuoso verso la madre e il padre percepiti come le loro uniche figure di accudimento. Rispetto alla propria funzione e responsabilità genitoriale, occorre precisare che entrambi gli ex coniugi si mostrano competenti, in quanto non si ravvisano elementi di problematicità nei confronti delle minori, se non questa conflittualità che impedisce loro di stabilire un piano di condivisione rispetto alla crescita delle figlie” (cfr. consulenza tecnica depositata in data 25.09.2024 p. 27).
Inoltre, è emerso che (ancora minorenne all'epoca della consulenza) e Parte_2 Per_2 hanno “un adeguato sviluppo cognitivo, motorio, sociale e relazionale. Percepiscono di essere amate, accolte e sostenute;
sono ben inserite nell'ambiente scolastico, che frequentano regolarmente, non hanno difficoltà ad entrare in relazione con gli altri, manifestano attenzione
e affetto verso i familiari con cui convivono o si relazionano”.
Inoltre, il c.t.u. ha evidenziato che entrambe le figlie hanno “un ottimo rapporto con la mamma, con la quale convivono;
descrivono una relazione con la madre caratterizzata da un reciproco rispetto, un'apertura e dalla possibilità di un continuo confronto che le porta a sentirsi ascoltate, rispettate e comprese. riferisce che nel corso degli anni ha sempre potuto discutere Parte_2 dei suoi problemi con la madre che le ha dato consigli utili e protettivi;
riconosce però che tra di loro vi sono anche delle discussioni per l'atteggiamento apprensivo della madre. Le minori riportano di avere anche un ottimo rapporto con il padre e manifestano nei suoi confronti un interesse profondo, affettivo e autentico. Nel tempo, il signor è diventato per le figlie CP_1 una valida risorsa da un punto di vista emotivo e pratico. La relazione tra le minori e il padre si presenta quindi buona e sicura e certamente potrebbe migliorare se riuscissero a trascorrere più tempo insieme. Le minori fortemente sottolineano che la madre non impedisce loro di vedere il padre anzi con tutte le sue possibilità cerca di sostenere i loro incontri” (pag. 25 consulenza tecnica).
I risultati LLindagine peritale sono stati confermati anche dai Servizi Sociali che – nell'ambito LLattività di monitoraggio – hanno confermato che le figlie sono molto legate al padre e che quest'ultimo è molto presente nella loro vita.
Infatti, gli assistenti sociali hanno riscontrato che “il rapporto tra la triade è apparso, sin da subito, disteso e ben strutturato;
il sig. si mostra sempre attento alla vita delle figlie, CP_1
5 difatti, si occupa del loro percorso scolastico, controlla il menù previsto dalla mensa di Per_2
e richiede colloqui con i docenti del liceo linguistico frequentato dalla IA . Il sig. Parte_2 si pone sempre in modo cordiale ed incisivo con le ragazze;
è evidente che fa parte CP_1 della loro vita e non si accontenta del ruolo marginale che in questo momento ricopre” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 13.12.2023); inoltre, il ricorrente, “si mostra empatico ed attento (…) appare protettivo nei confronti delle figlie, infonde loro fiducia ed è capace di sostenere ed incoraggiare. e hanno un rapporto confidenziale Parte_2 Per_2 con il sig. si sentono ascoltate e coinvolte in quanto il padre utilizza una forma CP_1 comunicativa basata sul dialogo e funge da contenitore dei loro bisogni e/o rassicurazioni” (v. elazione dei Servizi Sociali depositata in data 12.02.2024).
Pertanto, alla luce di tali indici concordanti, si ritiene funzionale confermare i provvedimenti provvisori;
ne consegue che andrà confermato l'affidamento condiviso della minore Per_2 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale andrà, di conseguenza, assegnata anche la casa coniugale ai sensi LLart. 337 sexies c.c.
Circa i tempi e i modi di frequentazione della minore con il genitore non collocatario, si ritiene opportuno disporre che gli incontri avvengano in forma libera.
In merito è doveroso premettere che non sono stati riscontrati nella madre atteggiamenti alienanti (v. pag. 28 relazione peritale e atto depositato dalla curatrice in data 08.11.2024) tanto che la predetta - anche quanto il marito era sottoposto alle misure cautelari e in ragione del profondo legame esistente tra il genitore e le figlie - non si è mai opposta alla modifica degli incontri protetti disposti in corso di causa tra il padre e la prole, acconsentendo e favorendone al contrario la liberalizzazione (v. verbale del 22.02.2024, note scritte depositate dalla ricorrente in data 04.03.2024 e in data 12.07.2024).
Inoltre, non può sottovalutarsi che sia i Servizi Sociali che il curatore speciale hanno ritenuto sussistere i presupposti per i liberi incontri tra il padre e la minore . Per_2
Infatti, è stato messo in risalto come già i primi incontri liberi (secondo le modalità disposte con ordinanza del 22.02.2024) si sono svolti in un clima di serenità in quanto il rapporto con il padre “è ben saldo” e che “ e la sorella hanno sviluppato un legame sicuro con i padre e Per_2 chiedono confronto nelle situazioni frustranti perché sanno che riesce a sostenerle ed a rispettare i loro desideri”; al contempo, l' è un padre attento e premuroso e CP_1
“risponde con sensibilità ai segnali delle figlie e cerca di soddisfare, in maniera repentina, i loro bisogni” (v. relazione dei Servizi sociali depositate in data 21.02.2024, in data 12.04.2024 e in data 04.03.2024 e atto curatrice depositato in data 08.11.2024).
6 Anche più di recente la situazione non è apparsa mutata, in quanto “il rapporto tra il sig.
e le figlie resta saldo per il profondo legame basato sul sostegno, protezione e CP_1 rassicurazione (…) è interessato e presente nella vita delle figlie e riveste un ruolo CP_1 significativo nell'orientamento delle loro scelte” (v. relazione depositata in data 13.06.2024). E' stato ribadita l'esistenza di “un legame profondo con il padre “e che trascorre Per_2 volentieri del tempo insieme a lui (v. relazione depositata in data 22.01.2025).
Proprio al fine di “mantenere così un contatto affettivo solido e costante” il c.t.u. ha suggerito “di aumentare il tempo di permanenza tra le minori ed il padre” nonché di “incontrarlo in libertà nei tempi e modi che ritengono più opportuni per (p. 27 relazione peritale); tale suggerimento è stato condiviso anche dagli assistenti sociali e dal curatore speciale, i quali hanno ribadito la volontà della minore di trascorrere più tempo con il padre, pur nel rispetto degli impegni scolastici della IA e di quelli lavorativi del padre (v. atto depositato in data 08.11.2024 e relazione dei Servizi sociali depositata in data 22.01.2025).
Orbene, tenuto conto di quanto sopraesposto, non ravvisandovi elementi pregiudizievoli per il benessere della minore, si reputa opportuno disporre che gli incontri tra la minore ed il padre possano avvenire in forma libera secondo le modalità meglio specificate in dispositivo.
Da ultimo, quanto ai rapporti tra i coniugi, non può trascurarsi che tra essi continua ad esservi un clima conflittuale che può incidere inevitabilmente sullo sviluppo emotivo della IA.
In particolare, il c.t.u. ha messo in evidenza che “pur in assenza di una condizione psicopatologica, nel funzionamento di personalità di entrambi i genitori sono presenti degli aspetti critici che hanno dato origine concatenandosi ad una dinamica relazionale profondamente disfunzionale. Entrambi i genitori manifestano una difficoltà nel gestire adeguatamente la propria dimensione affettiva, utilizzando così a volte dei meccanismi di difesa poco funzionali e mettendo in atto di conseguenza delle risposte inadeguate agli stimoli esterni.
La signora si mostra amareggiata e delusa per la situazione venutasi a creare e Pt_1 attribuisce l'esclusiva responsabilità ai comportamenti critici messi in atto dall'ex marito” “. Il signor ha invece espresso rabbia e rammarico poiché convinto che i continui CP_1 comportamenti irresponsabili della moglie possano influire negativamente sull'equilibrio psicoaffettivo delle sue figlie” (v. p. 24 della relazione tecnica).
Più nello specifico, il consulente ha ritenuto indispensabile lavorare sulla condivisione della responsabilità genitoriale con una terapia di supporto evidenziando che, sebbene i coniugi siano singolarmente idonei ad esercitare il proprio ruolo genitoriale, è opportuno intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di migliorare la gestione
7 condivisa della minore e per tutelare l'interesse di quest'ultima (pagg. 28 e 29 relazione tecnica).
Pertanto, le parti sono invitate ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un professionista privato scelto di comune accordo o, in mancanza, presso i Servizi
Sociali presenti sul territorio, evidenziando che la partecipazione a tale percorso è utile al fine di “ampliare le risorse dei genitori, portandoli a riflettere sulla capacità di ascoltare e cogliere il significato dei messaggi che i figli mandano ai genitori e ad approfondire i meccanismi emotivi alla base dei loro comportamenti conflittuali” (v. p. 31 relazione tecnica).
Ciò posto e passando alle statuizioni economiche, va osservato che - con ordinanza depositata in data 24.01.2024 - le parti era state onerate di depositare le rispettive dichiarazioni reddituali aggiornate degli ultimi tre anni;
tale onere è stato assolto solo dal resistente.
Orbene, dai documenti reddituali depositati, è emerso che l' ha prodotto nell'anno CP_1
2020 un reddito lordo pari ad €. 14.995,00 corrispondente ad un netto mensile di €. 1.323,08; nell'anno 2021 ha prodotto un reddito lordo di €. 1.165,83 ed, infine, nell'anno 2022 ha prodotto un reddito lordo annuo di €. 16.594,00 corrispondente ad un netto mensile pari a circa €. 1.398,92.
Alla luce di tali indici reddituali, deve aumentarsi ad €. 400,00 la somma per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, va evidenziato che la parte ha rappresentato nel ricorso introduttivo di essere disoccupata mentre negli scritti successivi ha, al contrario, rappresentato di aver lavorato come rappresentante di prodotti da vendersi “porta a porta”.
Tuttavia, la ricorrente non ha effettivamente provato di non svolgere alcuna attivita lavorativa
(prova che avrebbe potuto fornire producendo il certificato di disoccupazione emesso dall'ufficio preposto all'impiego) ne ha versato in atti la documentazione reddituale dai cui si sarebbe potuta desumere la sua reale capacità reddituale.
Inoltre, la difesa di parte resistente ha tempestivamente contestato la circostanza che la ricorrente non svolgesse alcuna attivita lavorativa, precisando che la parte avrebbe lavorato come rappresentante e - a fronte di tale deduzione - la ricorrente non ha provato il suo attuale stato di disoccupazione.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, la domanda di assegno di mantenimento personale va rigettata.
8 Infine, passando alle domande accessorie, va dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dall' trattandosi di domanda non connessa ai sensi LLart. CP_1
40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. ordinanza del 19.10.2023).
Va, parimenti, dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla di Pt_1 riconoscimento del 100% LLassegno unico, in quanto formulata tardivamente solo con le note depositate in data 03.02.2025 e, quindi, oltre le preclusioni processuali (v. atto depositato in data 03.02.2025).
Ne consegue pertanto che tali assegni andranno ripartiti come per legge tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Del pari, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dalla medesima parte con atto depositato in data 28.05.2025, richiamando i medesimi principi sopra affermati.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
Del pari, i compensi del curatore speciale sono posti a carico di entrambe le parti, poiché – con il loro comportamento – hanno dato luogo alla nomina di tale professionista. Nella liquidazione di tali spese, si terrà conto delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità), con esclusione dei compensi per la fase introduttiva (poiché la nomina del curatore è avvenuta quando tale fase si era ormai esaurita) e per la fase decisoria (poiché non è stata svolta dal curatore speciale).
Infine, le spese LLespletata c.t.u. sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e di , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 19.06.2004 in LA (come risulta dal certificato del comune di Mercato San Severino, atto n. 20, parte II Serie B del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno2004);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
9
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4. dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
5. assegna la casa coniugale a per viverci unitamente alle figlie Parte_1
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e Parte_2
; Per_2
6. dispone che possa vedere e tenere con sé la IA per due CP_1 Per_2 pomeriggi infrasettimanali il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 22,00; nonché, un fine settimana al mese (da comunicare all'altro coniuge almeno ventiquattro ore prima), dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica;
inoltre, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì LLEL (dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00). Infine, nel periodo estivo, per venti giorni (anche non consecutivi) nei mesi di luglio e di agosto, da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno. Fa salvi i diversi accordi tra i coniugi, purchè non pregiudichino gli interessi della minore;
7. dispone che versi mensilmente a la somma CP_1 Parte_1 mensile di €. 400,00 a titolo di mantenimento della IA (maggiorenne ma Parte_2 non ancora economicamente autosufficiente) e della IA minore , a mezzo di Per_2 bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
8. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
9. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da entrambe le parti;
10. compensa integralmente le spese di lite;
11. condanna le parti in solido tra loro a corrispondere al curatore speciale la somma di
€. 1.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge;
12. pone definitivamente le spese LLespletata c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in data 05.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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