Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2740
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Non specificato nel dispositivo, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha confermato parzialmente l'avviso.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza annualità 2018

    L'eccezione non è fondata poiché, in caso di omessa dichiarazione, il termine decadenziale è di cinque anni e l'avviso è stato emesso e notificato tempestivamente rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2024.

  • Accolto
    Insussistenza soggettività passiva per periodo 2018-2022

    La Corte ha ritenuto provato che l'immobile era concesso in locazione alla società conduttrice nel periodo 2018 – febbraio 2022. In assenza di contestazione sull'effettiva detenzione da parte della società, e in applicazione della giurisprudenza di legittimità, l'avviso è illegittimo per tale periodo.

  • Accolto
    Debenza tributo limitatamente al periodo 01/03/2022 – 31/12/2023

    Non essendo stato dimostrato che l'immobile fosse ancora detenuto dalla società conduttrice a decorrere dal 1° marzo 2022, la contribuente, quale proprietaria, è tenuta al pagamento del tributo per il periodo successivo alla cessazione della locazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2740
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2740
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo