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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 23/02/2026, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2740/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI PP, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2891/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1360/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2025 la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401473616 del 28/10/2024, notificato il 5 novembre 2024, relativo a omessa dichiarazione Ta.Ri. e TEFA per le annualità 2018–2023, con richiesta complessiva di euro
3.253,00.
La ricorrente deduceva:
difetto di motivazione dell'atto; intervenuta prescrizione e decadenza per l'annualità 2018; insussistenza della soggettività passiva per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2022, in quanto l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, risultava concesso in locazione alla società Società_1 S.r.l., che ne aveva il possesso e la detenzione;
in subordine, la debenza del tributo limitatamente al periodo 01/03/2022 –
31/12/2023.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'accertamento per omessa dichiarazione, nonché l'insussistenza della prescrizione in ragione dei termini di decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 e della sospensione emergenziale
COVID.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti indicati.
È documentalmente provato che l'immobile oggetto di accertamento era concesso in locazione alla società Società_1 S.r.l. con contratto registrato in data 01.02.2016 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Roma 2, n. 1577 Serie 3T.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che soggetto passivo sia il detentore/occupante dell'immobile, non il mero proprietario, qualora il bene sia concesso in locazione e vi sia effettiva occupazione da parte del conduttore.
Nel caso di specie, la resistente non ha contestato l'effettiva detenzione dell'immobile da parte della società conduttrice nel periodo 2018 – febbraio 2022. È vero che la contribuente non ha presentato formale denuncia di cessazione o variazione, ma tale omissione non può comportare l'automatica debenza del tributo in capo al proprietario qualora risulti provato che l'occupazione fosse in capo a soggetto diverso.
La Suprema Corte (Cass. n. 37420/2022) ha affermato che, anche in assenza di denuncia tempestiva, il tributo non è dovuto ove risulti provato che altro soggetto abbia occupato l'immobile e sia subentrato nella posizione tributaria. Pertanto, l'avviso è illegittimo per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2022.
Non risulta documentalmente dimostrato che, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'immobile fosse ancora detenuto dalla società Società_1 S.r.l. In difetto di prova della permanenza della locazione oltre tale data, la contribuente, quale proprietaria e potenziale detentrice dell'immobile, è tenuta al pagamento del tributo per il periodo successivo alla cessazione della locazione. Pertanto, per le annualità 2022 (pro quota dal
01/03/2022) e 2023 la pretesa deve ritenersi legittima.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
In caso di omessa dichiarazione, l'Ente può procedere ad accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 1, comma
161, L. 296/2006).
Per l'annualità 2018, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2019; pertanto, il termine decadenziale scadeva il 31 dicembre 2024.
L'avviso, emesso il 28/10/2024 e notificato il 5/11/2024, è tempestivo.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso;
annulla l'avviso di accertamento n. 112401473616 per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2022; conferma l'avviso limitatamente al periodo 01/03/2022 – 31/12/2023; compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI PP, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2891/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401473616 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1360/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 gennaio 2025 la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401473616 del 28/10/2024, notificato il 5 novembre 2024, relativo a omessa dichiarazione Ta.Ri. e TEFA per le annualità 2018–2023, con richiesta complessiva di euro
3.253,00.
La ricorrente deduceva:
difetto di motivazione dell'atto; intervenuta prescrizione e decadenza per l'annualità 2018; insussistenza della soggettività passiva per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2022, in quanto l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, risultava concesso in locazione alla società Società_1 S.r.l., che ne aveva il possesso e la detenzione;
in subordine, la debenza del tributo limitatamente al periodo 01/03/2022 –
31/12/2023.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'accertamento per omessa dichiarazione, nonché l'insussistenza della prescrizione in ragione dei termini di decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 e della sospensione emergenziale
COVID.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti indicati.
È documentalmente provato che l'immobile oggetto di accertamento era concesso in locazione alla società Società_1 S.r.l. con contratto registrato in data 01.02.2016 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Roma 2, n. 1577 Serie 3T.
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che soggetto passivo sia il detentore/occupante dell'immobile, non il mero proprietario, qualora il bene sia concesso in locazione e vi sia effettiva occupazione da parte del conduttore.
Nel caso di specie, la resistente non ha contestato l'effettiva detenzione dell'immobile da parte della società conduttrice nel periodo 2018 – febbraio 2022. È vero che la contribuente non ha presentato formale denuncia di cessazione o variazione, ma tale omissione non può comportare l'automatica debenza del tributo in capo al proprietario qualora risulti provato che l'occupazione fosse in capo a soggetto diverso.
La Suprema Corte (Cass. n. 37420/2022) ha affermato che, anche in assenza di denuncia tempestiva, il tributo non è dovuto ove risulti provato che altro soggetto abbia occupato l'immobile e sia subentrato nella posizione tributaria. Pertanto, l'avviso è illegittimo per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2022.
Non risulta documentalmente dimostrato che, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'immobile fosse ancora detenuto dalla società Società_1 S.r.l. In difetto di prova della permanenza della locazione oltre tale data, la contribuente, quale proprietaria e potenziale detentrice dell'immobile, è tenuta al pagamento del tributo per il periodo successivo alla cessazione della locazione. Pertanto, per le annualità 2022 (pro quota dal
01/03/2022) e 2023 la pretesa deve ritenersi legittima.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
In caso di omessa dichiarazione, l'Ente può procedere ad accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 1, comma
161, L. 296/2006).
Per l'annualità 2018, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2019; pertanto, il termine decadenziale scadeva il 31 dicembre 2024.
L'avviso, emesso il 28/10/2024 e notificato il 5/11/2024, è tempestivo.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso;
annulla l'avviso di accertamento n. 112401473616 per il periodo 01/01/2018 – 28/02/2022; conferma l'avviso limitatamente al periodo 01/03/2022 – 31/12/2023; compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese di lite.