Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 1904/2024 R.G., proposto da:
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. RAPISARDA LAURA ROSSELLA giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLARO MARIO giusta procura C.F._2 in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 23.04.2024, e - Controparte_1 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in Aci Castello (CT) in data 26.02.2005 e che dalla loro unione sono nati i figli , a Catania il 16.05.2005, e , a Catania Persona_1 Persona_2 il 12.09.2011 - in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis e della sopravvenuta intollerabilità della convivenza, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49 c.p.c.
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Aci Castello.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Aci Castello in via San Gregorio n.71 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra
[...]
nell'interesse del figlio minore e del figlio maggiorenne non economicamente CP_1 dipendente ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio minore resterà collocato prevalentemente presso la casa coniugale di proprietà di entrambi genitori e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) il signor potrà tenere il figlio minore una volta a settimana con le modalità che Pt_1 concorderanno i coniugi e comunque, in difetto di accordo, ogni mercoledi dopo la scuola fino alle ore 19.00; per due fine settimana al mese il signor terrà con sè il figlio minore dalle Pt_1 ore 15.30 del Sabato sino alle ore 19.00 della Domenica.
4/b) Durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli minori dal 23 sera al 27 mattina, ciò significa che andrà a prendere i figli alle h.18 del 23 e li riporterà a casa della mamma alle h. 10:00 del 27 e l'anno successivo li prenderà alle h. 18:00 del 30 dicembre e li riaccompagnerà alle h.10:00 del 3 gennaio e cosi di anno in anno, salvi diversi accordi tra i coniugi e sempre tenute presenti le esigenze del minore. Durante le festività pasquali per due giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo. Durante il periodo estivo, per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto il cui periodo il sig. comunicherà entro il 20 luglio. Pt_1
5. il Sig. verserà alla Sig-ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno Pt_1 CP_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 700,00 e, così
€ 350,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, nonché per patto espresso tra le parti la Sig.ra dovrà percepire l'assegno unico universale CP_1 figli mensile nella misura del 100%.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti.”
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza n. 3559/2024 pubblicata il 14/07/2024), e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1904/2024 R.G.: PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Aci Castello tra e , trascritto nel registro degli atti Controparte_1 Parte_1 di matrimonio del Comune di Aci Castello atto n.3, parte II, serie A, anno 2005, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Aci Castello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 14.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco