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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2129/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MEDEI PIERLUIGI;
elettivamente domiciliato in VIA MURAT 3 PASSO DI TREIA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TORRESI PIERFRANCESCO e dall'avv. TORRESI ANGELO ALBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA VECCHIETTI, 2 POLLENZA, presso il difensore;
cui è stato riunito il giudizio portante il n. 2141/24
C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. MARSILI MARCO e BROGLIA VANDA, elettivamente domiciliato in CORRIDONIA, v. A. De Gasperi n. 46/A, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TORRESI PIERFRANCESCO e dall'avv. TORRESI ANGELO ALBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA VECCHIETTI, 2 POLLENZA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 23.5.25.
pagina 1 di 7
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – In data 06.08.2024 il Tribunale di Macerata pronunciava il decreto ingiuntivo n.
624/2024, in favore della per l'importo di euro 36.600,00 oltre spese per Controparte_1
l'ingiunzione ed accessori, in solido, nei confronti di:
1.1 - , sulla base: Parte_1
- del contratto di appalto del 23.05.2022, con il quale (committente) affidava i Parte_1 lavori di efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà, sito Macerata in Via Galileo
Galilei n. 1, beneficiario del c.d. “Superbonus 110% - Ecobonus”, alla (per Controparte_1 la fornitura e posa in opera di infissi esterni nell'immobile), alla alla Controparte_2
ON CO ditta individuale, alla RDS di RO IN ditta individuale (appaltatori), ciascuna per il proprio ramo di attività;
- della missiva del 16.01.2024, redatta dal legale del e da questo sottoscritta per Parte_1 conferma, nella quale veniva dichiarato l'integrale pagamento, in relazione ai cantieri oggetto dell'appalto del 23.05.2022, alla missiva ritenuta idonea dal Giudice del Controparte_2 monitorio a configurare la comunicazione alle imprese -di cui all'art.
1.3. dell'appalto -e dunque la espressione della volontà del committente di disporre in “…autonomia del credito d'imposta maturato a fronte del pagamento diretto di ogni importo dovuto alle Imprese coinvolte…” e cioè di non avvalersi del cd. sconto in fattura;
sulla base: Controparte_3
- del contratto di subappalto del “…settembre 2022…” stipulato tra la CP_2
(appaltatore) e la (subappaltatore), avente ad oggetto la medesima Controparte_1 prestazione da quest'ultima offerta al nel contratto di appalto del 23.05.2022; contratto, Parte_1 quello del “…settembre 2022…” sottoscritto dalla sola che, all'art. 3 Controparte_2
“condizioni e temini di pagamento” prevede che “La provvederà al pagamento delle CP_2 Contr spettanze in favore di come segue: euro 10.000,00 + IVA entro il 30.04.2023; euro
10.000,00 + IVA entro il 31.07.2023; euro 10.000,00 + IVA entro il 31.10.2023; Il tutto salvo verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte”;
pagina 2 di 7 -e-mail del 19.09.2022 proveniente da BE ME (indicato da quale Parte_1 Contr suo consolente) destinata alla e per condivisione alla e al Controparte_2 Parte_1 in cui risultava allegato il contratto di subappalto del “…settembre 2022…”.
2- Avverso il decreto ingiuntivo, notificato in data 10.10.2024, proponevano autonomamente opposizione entrambi gli ingiunti: l'opposizione del veniva iscritta al Parte_1
R.G. 2129/2024, alla quale veniva riunita - dell'ordinanza del 16.01.2025- quella della
[...]
originariamente iscritta al R.G. 2141/2024. Controparte_2
3- Nel presente giudizio di merito le parti hanno prodotto:
3.1- un ulteriore contratto di appalto in data 14.09.2022, stipulato tra il e la sola Parte_1
(appaltatore), avente ad oggetto tutte le medesime prestazioni – e non Controparte_2 solo quelle di competenza dell'appaltatore- dedotte nel precedete contratto di appalto del
23.05.2022 (quello di cui al superiore punto 1.1);
3.2- fattura n. 107 del 23.11.2022 emessa dalla relativa al “…primo SAL per CP_2 sostituzione di infissi e chiusure oscuranti...” ove risulta applicato al lo “sconto in fattura Parte_1 euro 30.980,87 applicato ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020 conv. Legge 77/2020”;
3.3- fattura n. 25 del 30.03.2023 della relativa al “SAL finale per sostituzione di CP_2 infissi e chiusure oscuranti...” nella quale non risulta applicato alcuno sconto in fattura in favore del l'importo lordo portato da questo documento, euro 16.910,34, risulta corrisposto Parte_1 interamente dal committente con bonifico del 31.03.2023, come da allegata distinta;
3.4- contratto di subappalto del 22.09.2022, stipulato tra la e la Controparte_2 [...] sottoscritto da entrambe, ed avente il medesimo contenuto del contratto di Controparte_1 subappalto del “…settembre 2022…” -prodotto dall'ingiungente nel monitorio- ad eccezione dell'art. 3, il quale nella formulazione del 22.9.22 prevede, tra le condizioni e temini di Contr pagamento, che “La provvederà al pagamento delle spettanze in favore di come CP_2 segue: come da accordi con il General Contractor la somma verrà erogata appena lo stesso verrà liquidato”.
4- Nel merito, infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione avanzata dal per Parte_2 infondatezza delle eccezioni sollevate, segnatamente:
4.1- risoluzione del contratto di appalto del 23.05.2022 per essere successivamente intervenuto “…tra il medesimo committente, ed una soltanto ( delle parti Controparte_2 già appaltatrici...” altro contratto di appalto del 14.09.2022.
pagina 3 di 7 4.1.1- Il contratto di appalto del 23.05.2022, fondamento dell'ingiunzione nei confronti del non può ritenersi risolto per mutuo consenso in quanto l'ingiungente risulta terzo Parte_1 estraneo nel successivo del 14.9.22, asseritamente sostitutivo del precedente, per essere quest'ultimo intervenuto solo tra il committente e la Pertanto il nei confronti CP_2 Parte_2 della esta vincolato alle statuizioni dell'appalto del 23.05.2022. CP_1
4.2- carenza di legittimazione passiva rispetto al credito azionato in via monitoria dall'ingiungente.
4.2.1- Dalla fattura n. 25 del 30.03.2023 (onorata dal con bonifico del Parte_1
31.03.2023) e per come confermato dallo stesso in citazione (“…ME […] Parte_1 Pt_1 pagava all'appaltatrice quanto di propria incombenza (per la quota Controparte_2 di credito fiscale trattenuta a proprio vantaggio…” enfasi del redattore, cfr. pag. 4 par. d), risulta che il committente ha optato per il meccanismo di cui all'art.
1.3 del contratto di appalto del
23.05.2022 (rinuncia allo sconto integrale in fattura con conseguente facoltà di cedere in autonomia il credito fiscale previo “…pagamento diretto di ogni importo dovuto alle imprese coinvolte…”), accollandosi l'obbligo del pagamento diretto nei confronti della
[...]
e confessione in citazione in opposizione- che confermano la Controparte_4 legittimazione passiva dell'ingiunto in relazione al credito azionato in via monitoria.
4.3- Difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria in violazione dell'art. 634
c.p.c. per l'inesistenza nel monitorio della fatturazione delle prestazioni asseritamente eseguite dalla verso il e nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui CP_1 Parte_1 all'art. 633 c.p.c. del credito.
4.3.1- Risulta prodotta nel monitorio documentazione scritta (superiore punto 1.1) idonea a fondare l'ingiunzione nei confronti del il contratto di appalto del 23.05.2022 in cui viene Parte_1 dato atto dell'importo a credito dell'ingiungente (30.000,00 euro più iva); la missiva del
16.01.2024 nella quale il afferma che “…ogni spettanza relativa ai cantieri oggetto di Parte_1 appalto è stata già saldata dai sig. direttamente alla società e nulla è più Parte_1 CP_2 dovuto relativamente agli interventi effettuati” , configurando “…comunicazione unilaterale…” alle imprese idonea a provare che il si sia avvalso del meccanismo di cui all'art.
1.3. del Parte_1 contratto d'appalto.
pagina 4 di 7 Documentazione, quella richiamata, che conferma la corrispondenza del credito azionato ai requisiti di certezza (contratto di appalto del 23.05.2022), esigibilità (non sottoposto né a condizione) e liquidità (30.000,00 più iva).
4.4- risoluzione di diritto del contratto di appalto del 23.05.2022 per scadenza del termine asseritamente essenziale di consegna dei beni (31.10.22) pattuito all'art. 12.
Incontestata l'installazione degli infissi ad opera della nell'immobile del CP_1 Parte_1
“…alla data del 30 settembre 2022...”, come da dichiarazione di scritta (asseverazione del
25.11.2022) del terzo (ing. , direttore dei lavori). Controparte_5
5- Al rapporto tra l'opposto e la (rispetto al quale si sono succeduti Controparte_2 due diversi contratti con identiche statuizioni se non per la diversa esigibilità del pagamento da parte della di cui all'art. 3) va invece applicato il contratto di subappalto del CP_2
22.09.2022 (prodotto solo nel presente giudizio di merito) anziché quello del “…settembre
2022...” (allegato alla e-mail del 19.09.2022): sia perché il primo è l'unico che reca la sottoscrizione di entrambe le parti, sia perché il secondo risulta risolto per mutuo consenso in forza del successivo intervento del contratto del 22.09.22. La indicata cronologia risulta dalla circostanza che il primo contratto non reca una data precisa, ma viene richiamato nella e-mail del
19.9.22, elemento che ne fissa l'anteriorità a tale data.
5.1 - Ciò premesso, va accolta l'opposizione avanzata dalla di Controparte_2 nullità del d.i. per carenza di esigibilità del credito azionato in via monitoria (art. 633 c.c.). Infatti, nel contratto efficace tra le parti (22.9.22) il credito della risulta senz'altro certo e liquido CP_1 ma non esigibile in quanto la prestazione del (pagamento) viene sottoposta alla CP_2 condizione sospensiva della liquidazione credito fiscale derivante dal rapporto per effetto della cessione. Come già esposto, il contratto allegato al monitorio “…del settembre 2022…” prevede l'esigibilità legata al trascorrere del tempo: ma deve ritenersi risolto per mutuo consenso espresso dal successivo contratto disciplinante la medesima fattispecie.
Segue la nullità del d.i. nei confronti della CP_2
6- Tuttavia, va accolta, ma nei soli confronti della la domanda Controparte_2 riconvenzionale dell'ingiungente intesa “…in ogni caso…” al pagamento dell'importo di euro
36.600,00 iva compresa, oltre interessi, per la fornitura e posa in opera di infissi esterni nell'immobile del in esecuzione del contratto di subappalto del 22.09.2022. Parte_1
pagina 5 di 7 6.1- Nonostante la nullità del d.i. opposto, risulta incontestata l'esecuzione dei lavori (infatti la contesta solo il ritardo dell'esecuzione) e la sua conformità a regola d'arte; mentre CP_2 risulta la prova dell'avveramento della condizione alla quale era subordinato l'adempimento della
(liquidazione a seguito di cessione del credito fiscale). CP_2
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'ingiungente (pec del 9.04.2025 proveniente dalla
, in esecuzione dell'ordine di esibizione del Giudice, Email_1 emerge che il credito fiscale maturato dalla per effetto del contratto di Controparte_2 appalto del 22.09.22 è stato da quest'ultima ceduto a titolo oneroso alla il Controparte_6
15.12.2022; il corrispettivo per la cessione, complessivamente di euro 67.442,73, è stato così pagato (come risulta dalle relative contabili): euro 10.000,00 il 15.12.2022; euro 15.000,00 il
30.01.2023; euro 15.000,00 il 20.02.2023; euro 15.000,00 il 21.03.2023; euro 12.442,73.
7- Infondata, invece, l'eccezione di risoluzione del contratto di subappalto del 22.9.22, sollevata anche dalla per mancato rispetto del termine essenziale (10.12.2022) di cui CP_2 all'art. 4.
Sul punto si richiama quanto già detto al superiore punto 4.4, aggiungendo altresì che la
[...] ha fatturato i lavori eseguiti dalla al in data 23.11.2022, (cfr. fattura CP_2 CP_1 Parte_1
n. 107), prima della scadenza del termine essenziale, tenendo presente che l'obbligo di fatturazione sorge solo dopo l'intervenuta prestazione e usualmente gli imprenditori commerciali si adeguano a tale regola anche in concreto.
8- TA -per essere stata sollevata per la prima volta dalla solo nella CP_2 comparsa conclusionale- e dunque inammissibile, l'eccezione di simulazione del contratto di subappalto del 22.09.2022.
9- Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato nei confronti del solo mentre va Parte_1 revocato nei confronti della la quale tuttavia va comunque condannata al pagamento CP_2 della somma di euro 36.600,00 iva inclusa, oltre interessi legali dalla data domanda (15.12.2024, comparsa di costituzione) sino all'effettivo soddisfo sulla base del contratto di subappalto del
22.09.2022.
10- Le spese del giudizio tra il e l'opponente seguono la soccombenza;
vanno Parte_1 compensate quelle tra quest'ultimo e la stante la reciproca soccombenza. CP_2
PQM
pagina 6 di 7 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, respinge l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 624/2024 del Parte_1
06.08.2024, notificato il 10.10.2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutorio nei confronti di questo opponente;
in accoglimento della opposizione avanzata dalla Controparte_2
REVOCA nei suoi confronti l'impugnato decreto;
in accoglimento della riconvenzionale
[...] della CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_7 Controparte_2 [...] dell'importo di euro 36.600,00 oltre interessi moratori dal 15.12.2024 al Controparte_1 soddisfo;
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore Parte_1 della in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali Controparte_1
15%, cap, iva e spese vive documentate;
COMPENSA quelle tra la e la Controparte_1
Controparte_2
Macerata, 2 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2129/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MEDEI PIERLUIGI;
elettivamente domiciliato in VIA MURAT 3 PASSO DI TREIA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TORRESI PIERFRANCESCO e dall'avv. TORRESI ANGELO ALBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA VECCHIETTI, 2 POLLENZA, presso il difensore;
cui è stato riunito il giudizio portante il n. 2141/24
C.F. Controparte_2 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. MARSILI MARCO e BROGLIA VANDA, elettivamente domiciliato in CORRIDONIA, v. A. De Gasperi n. 46/A, presso i difensori;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. TORRESI PIERFRANCESCO e dall'avv. TORRESI ANGELO ALBERTO;
elettivamente domiciliato in VIA VECCHIETTI, 2 POLLENZA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 23.5.25.
pagina 1 di 7
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – In data 06.08.2024 il Tribunale di Macerata pronunciava il decreto ingiuntivo n.
624/2024, in favore della per l'importo di euro 36.600,00 oltre spese per Controparte_1
l'ingiunzione ed accessori, in solido, nei confronti di:
1.1 - , sulla base: Parte_1
- del contratto di appalto del 23.05.2022, con il quale (committente) affidava i Parte_1 lavori di efficientamento energetico sull'immobile di sua proprietà, sito Macerata in Via Galileo
Galilei n. 1, beneficiario del c.d. “Superbonus 110% - Ecobonus”, alla (per Controparte_1 la fornitura e posa in opera di infissi esterni nell'immobile), alla alla Controparte_2
ON CO ditta individuale, alla RDS di RO IN ditta individuale (appaltatori), ciascuna per il proprio ramo di attività;
- della missiva del 16.01.2024, redatta dal legale del e da questo sottoscritta per Parte_1 conferma, nella quale veniva dichiarato l'integrale pagamento, in relazione ai cantieri oggetto dell'appalto del 23.05.2022, alla missiva ritenuta idonea dal Giudice del Controparte_2 monitorio a configurare la comunicazione alle imprese -di cui all'art.
1.3. dell'appalto -e dunque la espressione della volontà del committente di disporre in “…autonomia del credito d'imposta maturato a fronte del pagamento diretto di ogni importo dovuto alle Imprese coinvolte…” e cioè di non avvalersi del cd. sconto in fattura;
sulla base: Controparte_3
- del contratto di subappalto del “…settembre 2022…” stipulato tra la CP_2
(appaltatore) e la (subappaltatore), avente ad oggetto la medesima Controparte_1 prestazione da quest'ultima offerta al nel contratto di appalto del 23.05.2022; contratto, Parte_1 quello del “…settembre 2022…” sottoscritto dalla sola che, all'art. 3 Controparte_2
“condizioni e temini di pagamento” prevede che “La provvederà al pagamento delle CP_2 Contr spettanze in favore di come segue: euro 10.000,00 + IVA entro il 30.04.2023; euro
10.000,00 + IVA entro il 31.07.2023; euro 10.000,00 + IVA entro il 31.10.2023; Il tutto salvo verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori a regola d'arte”;
pagina 2 di 7 -e-mail del 19.09.2022 proveniente da BE ME (indicato da quale Parte_1 Contr suo consolente) destinata alla e per condivisione alla e al Controparte_2 Parte_1 in cui risultava allegato il contratto di subappalto del “…settembre 2022…”.
2- Avverso il decreto ingiuntivo, notificato in data 10.10.2024, proponevano autonomamente opposizione entrambi gli ingiunti: l'opposizione del veniva iscritta al Parte_1
R.G. 2129/2024, alla quale veniva riunita - dell'ordinanza del 16.01.2025- quella della
[...]
originariamente iscritta al R.G. 2141/2024. Controparte_2
3- Nel presente giudizio di merito le parti hanno prodotto:
3.1- un ulteriore contratto di appalto in data 14.09.2022, stipulato tra il e la sola Parte_1
(appaltatore), avente ad oggetto tutte le medesime prestazioni – e non Controparte_2 solo quelle di competenza dell'appaltatore- dedotte nel precedete contratto di appalto del
23.05.2022 (quello di cui al superiore punto 1.1);
3.2- fattura n. 107 del 23.11.2022 emessa dalla relativa al “…primo SAL per CP_2 sostituzione di infissi e chiusure oscuranti...” ove risulta applicato al lo “sconto in fattura Parte_1 euro 30.980,87 applicato ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020 conv. Legge 77/2020”;
3.3- fattura n. 25 del 30.03.2023 della relativa al “SAL finale per sostituzione di CP_2 infissi e chiusure oscuranti...” nella quale non risulta applicato alcuno sconto in fattura in favore del l'importo lordo portato da questo documento, euro 16.910,34, risulta corrisposto Parte_1 interamente dal committente con bonifico del 31.03.2023, come da allegata distinta;
3.4- contratto di subappalto del 22.09.2022, stipulato tra la e la Controparte_2 [...] sottoscritto da entrambe, ed avente il medesimo contenuto del contratto di Controparte_1 subappalto del “…settembre 2022…” -prodotto dall'ingiungente nel monitorio- ad eccezione dell'art. 3, il quale nella formulazione del 22.9.22 prevede, tra le condizioni e temini di Contr pagamento, che “La provvederà al pagamento delle spettanze in favore di come CP_2 segue: come da accordi con il General Contractor la somma verrà erogata appena lo stesso verrà liquidato”.
4- Nel merito, infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione avanzata dal per Parte_2 infondatezza delle eccezioni sollevate, segnatamente:
4.1- risoluzione del contratto di appalto del 23.05.2022 per essere successivamente intervenuto “…tra il medesimo committente, ed una soltanto ( delle parti Controparte_2 già appaltatrici...” altro contratto di appalto del 14.09.2022.
pagina 3 di 7 4.1.1- Il contratto di appalto del 23.05.2022, fondamento dell'ingiunzione nei confronti del non può ritenersi risolto per mutuo consenso in quanto l'ingiungente risulta terzo Parte_1 estraneo nel successivo del 14.9.22, asseritamente sostitutivo del precedente, per essere quest'ultimo intervenuto solo tra il committente e la Pertanto il nei confronti CP_2 Parte_2 della esta vincolato alle statuizioni dell'appalto del 23.05.2022. CP_1
4.2- carenza di legittimazione passiva rispetto al credito azionato in via monitoria dall'ingiungente.
4.2.1- Dalla fattura n. 25 del 30.03.2023 (onorata dal con bonifico del Parte_1
31.03.2023) e per come confermato dallo stesso in citazione (“…ME […] Parte_1 Pt_1 pagava all'appaltatrice quanto di propria incombenza (per la quota Controparte_2 di credito fiscale trattenuta a proprio vantaggio…” enfasi del redattore, cfr. pag. 4 par. d), risulta che il committente ha optato per il meccanismo di cui all'art.
1.3 del contratto di appalto del
23.05.2022 (rinuncia allo sconto integrale in fattura con conseguente facoltà di cedere in autonomia il credito fiscale previo “…pagamento diretto di ogni importo dovuto alle imprese coinvolte…”), accollandosi l'obbligo del pagamento diretto nei confronti della
[...]
e confessione in citazione in opposizione- che confermano la Controparte_4 legittimazione passiva dell'ingiunto in relazione al credito azionato in via monitoria.
4.3- Difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria in violazione dell'art. 634
c.p.c. per l'inesistenza nel monitorio della fatturazione delle prestazioni asseritamente eseguite dalla verso il e nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui CP_1 Parte_1 all'art. 633 c.p.c. del credito.
4.3.1- Risulta prodotta nel monitorio documentazione scritta (superiore punto 1.1) idonea a fondare l'ingiunzione nei confronti del il contratto di appalto del 23.05.2022 in cui viene Parte_1 dato atto dell'importo a credito dell'ingiungente (30.000,00 euro più iva); la missiva del
16.01.2024 nella quale il afferma che “…ogni spettanza relativa ai cantieri oggetto di Parte_1 appalto è stata già saldata dai sig. direttamente alla società e nulla è più Parte_1 CP_2 dovuto relativamente agli interventi effettuati” , configurando “…comunicazione unilaterale…” alle imprese idonea a provare che il si sia avvalso del meccanismo di cui all'art.
1.3. del Parte_1 contratto d'appalto.
pagina 4 di 7 Documentazione, quella richiamata, che conferma la corrispondenza del credito azionato ai requisiti di certezza (contratto di appalto del 23.05.2022), esigibilità (non sottoposto né a condizione) e liquidità (30.000,00 più iva).
4.4- risoluzione di diritto del contratto di appalto del 23.05.2022 per scadenza del termine asseritamente essenziale di consegna dei beni (31.10.22) pattuito all'art. 12.
Incontestata l'installazione degli infissi ad opera della nell'immobile del CP_1 Parte_1
“…alla data del 30 settembre 2022...”, come da dichiarazione di scritta (asseverazione del
25.11.2022) del terzo (ing. , direttore dei lavori). Controparte_5
5- Al rapporto tra l'opposto e la (rispetto al quale si sono succeduti Controparte_2 due diversi contratti con identiche statuizioni se non per la diversa esigibilità del pagamento da parte della di cui all'art. 3) va invece applicato il contratto di subappalto del CP_2
22.09.2022 (prodotto solo nel presente giudizio di merito) anziché quello del “…settembre
2022...” (allegato alla e-mail del 19.09.2022): sia perché il primo è l'unico che reca la sottoscrizione di entrambe le parti, sia perché il secondo risulta risolto per mutuo consenso in forza del successivo intervento del contratto del 22.09.22. La indicata cronologia risulta dalla circostanza che il primo contratto non reca una data precisa, ma viene richiamato nella e-mail del
19.9.22, elemento che ne fissa l'anteriorità a tale data.
5.1 - Ciò premesso, va accolta l'opposizione avanzata dalla di Controparte_2 nullità del d.i. per carenza di esigibilità del credito azionato in via monitoria (art. 633 c.c.). Infatti, nel contratto efficace tra le parti (22.9.22) il credito della risulta senz'altro certo e liquido CP_1 ma non esigibile in quanto la prestazione del (pagamento) viene sottoposta alla CP_2 condizione sospensiva della liquidazione credito fiscale derivante dal rapporto per effetto della cessione. Come già esposto, il contratto allegato al monitorio “…del settembre 2022…” prevede l'esigibilità legata al trascorrere del tempo: ma deve ritenersi risolto per mutuo consenso espresso dal successivo contratto disciplinante la medesima fattispecie.
Segue la nullità del d.i. nei confronti della CP_2
6- Tuttavia, va accolta, ma nei soli confronti della la domanda Controparte_2 riconvenzionale dell'ingiungente intesa “…in ogni caso…” al pagamento dell'importo di euro
36.600,00 iva compresa, oltre interessi, per la fornitura e posa in opera di infissi esterni nell'immobile del in esecuzione del contratto di subappalto del 22.09.2022. Parte_1
pagina 5 di 7 6.1- Nonostante la nullità del d.i. opposto, risulta incontestata l'esecuzione dei lavori (infatti la contesta solo il ritardo dell'esecuzione) e la sua conformità a regola d'arte; mentre CP_2 risulta la prova dell'avveramento della condizione alla quale era subordinato l'adempimento della
(liquidazione a seguito di cessione del credito fiscale). CP_2
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'ingiungente (pec del 9.04.2025 proveniente dalla
, in esecuzione dell'ordine di esibizione del Giudice, Email_1 emerge che il credito fiscale maturato dalla per effetto del contratto di Controparte_2 appalto del 22.09.22 è stato da quest'ultima ceduto a titolo oneroso alla il Controparte_6
15.12.2022; il corrispettivo per la cessione, complessivamente di euro 67.442,73, è stato così pagato (come risulta dalle relative contabili): euro 10.000,00 il 15.12.2022; euro 15.000,00 il
30.01.2023; euro 15.000,00 il 20.02.2023; euro 15.000,00 il 21.03.2023; euro 12.442,73.
7- Infondata, invece, l'eccezione di risoluzione del contratto di subappalto del 22.9.22, sollevata anche dalla per mancato rispetto del termine essenziale (10.12.2022) di cui CP_2 all'art. 4.
Sul punto si richiama quanto già detto al superiore punto 4.4, aggiungendo altresì che la
[...] ha fatturato i lavori eseguiti dalla al in data 23.11.2022, (cfr. fattura CP_2 CP_1 Parte_1
n. 107), prima della scadenza del termine essenziale, tenendo presente che l'obbligo di fatturazione sorge solo dopo l'intervenuta prestazione e usualmente gli imprenditori commerciali si adeguano a tale regola anche in concreto.
8- TA -per essere stata sollevata per la prima volta dalla solo nella CP_2 comparsa conclusionale- e dunque inammissibile, l'eccezione di simulazione del contratto di subappalto del 22.09.2022.
9- Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato nei confronti del solo mentre va Parte_1 revocato nei confronti della la quale tuttavia va comunque condannata al pagamento CP_2 della somma di euro 36.600,00 iva inclusa, oltre interessi legali dalla data domanda (15.12.2024, comparsa di costituzione) sino all'effettivo soddisfo sulla base del contratto di subappalto del
22.09.2022.
10- Le spese del giudizio tra il e l'opponente seguono la soccombenza;
vanno Parte_1 compensate quelle tra quest'ultimo e la stante la reciproca soccombenza. CP_2
PQM
pagina 6 di 7 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, respinge l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 624/2024 del Parte_1
06.08.2024, notificato il 10.10.2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutorio nei confronti di questo opponente;
in accoglimento della opposizione avanzata dalla Controparte_2
REVOCA nei suoi confronti l'impugnato decreto;
in accoglimento della riconvenzionale
[...] della CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_7 Controparte_2 [...] dell'importo di euro 36.600,00 oltre interessi moratori dal 15.12.2024 al Controparte_1 soddisfo;
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore Parte_1 della in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali Controparte_1
15%, cap, iva e spese vive documentate;
COMPENSA quelle tra la e la Controparte_1
Controparte_2
Macerata, 2 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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