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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/09/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
9901 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9901/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data in data 8 marzo 2018 verso le ore 8 del mattino il OR nato il [...], nell'atto di attraversare a piedi via Europa Persona_1
nel Comune di Salò, in località Villa di Salò, veniva improvvisamente investito dall'autovettura Citroen C3 targata CW684YZ condotta dalla ORa e di Parte_1
proprietà del OR e assicurata presso la società Parte_2 [...]
; Controparte_1
rilevato che a seguito del sinistro il OR veniva trasportato d'urgenza in Per_1
eliambulanza presso gli Spedali Civili di Brescia dove veniva sottoposto ad intervento
1 chirurgico di riduzione ed osteosintesi per le fratture di ulna, radio e piatto tibiale e ad intervento di tracheotomia chirurgica;
rilevato che nei mesi successivi il OR veniva sottoposto ad ulteriori interventi, Per_1
accertamenti e ricoveri a causa delle numerose e gravi lesioni subite a causa del sinistro,
prima presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano, dove era ricoverato in terapia intensiva e poi nel reparto di cure intermedie, poi presso la RSA Anni Azzurri di Rezzato,
poi nuovamente presso gli Spedali Civili di Brescia, e infine, una volta dimesso dall'ospedale, veniva ancora ricoverato presso la RSA Anni Azzurri, dove purtroppo decedeva in data 12 luglio 2018;
rilevato che i familiari del defunto OR , ritenendo la ORa Per_1 Parte_1
responsabile per il decesso del congiunto stante l'evidente nesso di causalità tra il sinistro dell'8 marzo e il successivo decesso, inoltravano formale richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice che veniva rigettata e quindi Controparte_1
inoltravano invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita che restava però
priva di riscontro;
rilevato dunque che i congiunti del OR , ossia la IG ed i nipoti Per_1 Controparte_2
e citavano nel presente giudizio la ORa Parte_3 Parte_4 Pt_1
il OR e la compagnia assicuratrice società
[...] Parte_2 [...]
affinché, accertata la responsabilità esclusiva della ORa nella Controparte_1 Pt_1
causazione del sinistro de quo, i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, a risarcire agli attori i danni subiti a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale e a titolo di danno morale e biologico terminale iure hereditario, da quantificarsi negli
2 importi di euro 361.300,00 a favore della IG , euro 90.000,00 a favore della Controparte_2
nipote ed euro 90.000,00 a favore del nipote nonché al Parte_3 Parte_4
risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute dalla ORa e Controparte_2
pari ad euro 21.074,28, domandando infine la condanna dei convenuti ai sensi dell'articolo
96 cpc;
rilevato che si costituiva la compagnia assicuratrice società Controparte_1
domandando in via principale il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo la responsabilità esclusiva del OR per la causazione Persona_1
del sinistro occorsogli, e in via subordinata che, accertato il concorso di colpa del pedone,
la condanna al risarcimento del danno a carico di parte convenuta venisse contenuta nei limiti della rigorosa prova dell'effettiva riconducibilità del sinistro, detratte le eventuali somme già percepite dagli attori a titolo di risarcimento o indennizzo;
rilevato che non si costituivano la ORa e il OR di Parte_1 Parte_2
cui va pertanto dichiarata la contumacia;
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva CTU medico-legale per verificare le condizioni del OR nel periodo tra l'incidente e la morte nonché il rapporto Per_1
causale tra l'incidente e la morte, e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti dalle parti, con particolare riferimento al Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti della Polizia Locale (cfr. documento 1 di parte
3 attrice), alla perizia di parte prodotta dagli attori che appare assai equilibrata e corretta nella rilevazione dei dati oggettivi ed alle risultanze della CTU medico-legale del dottor depositata il 4 luglio 2022; Persona_2
rilevato quanto alla dinamica del sinistro che la ORa sentita dalla Polizia Parte_1
Locale nelle immediatezze dell'incidente, dichiarava che “giunta all'altezza dell'intersezione
con via Minelli non ho visto che un ORe attraversava la via da sinistra verso destra rispetto alla
mia direzione e l'ho investito. Preciso che avevo un limite di velocità non superiore ai 50 km/h.
L'urto è avvenuto sul lato sinistro anteriore del mio veicolo. Non attraversava sulle strisce” (cfr.
pag.24 del Prontuario per le annotazioni della Polizia Locale, documento n.1 di parte attrice);
rilevato che la Polizia Locale ricostruiva la dinamica del sinistro in maniera leggermente differente rispetto alla versione offerta dalla ORa affermando che la conducente Pt_1
“giunta subito dopo l'intersezione con Via Cavagnina, all'improvviso si trovava sulla propria corsia
di marcia il pedone, il quale attraversava la carreggiata non notando la presenza del veicolo. La
conducente tentava invano di frenare ma inutilmente, e il pedone impattava contro la fiancata
sinistra dell'autovettura” (cfr. pag.32 del Prontuario per le annotazioni della Polizia Locale,
documento n.1 di parte attrice), senza per questo però contraddire le dichiarazioni fatte dalla conduttrice dell'automobile;
rilevato che dalla perizia di parte prodotta dagli attori (cfr. doc.23), corredata da varie foto ed illustrazioni assai utili per la esatta individuazione dei luoghi, si ricava che il pedone ha attraversato in un tratto di strada che presentava una semicurva destrorsa, alla fine del centro abitato, ad una distanza di circa cento metri dalle strisce pedonali e che implicava
4 anche l'attraversamento di un'aiuola ove vi è la traccia di un sentierino derivante presumibilmente dal fatto che i pedoni invece di attraversare la strada sulle strisce più
lontane preferiscono fare questo percorso più breve ma chiaramente assai pericoloso considerato che, come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica, si tratta di due strade parallele, per cui prima occorre attraversare di una carreggiata a doppia corsia con striscia di mezzeria continua, quindi attraversare l'aiuola ed infine attraversare l'altra carreggiata che, come si legge nella citata perizia: “nel punto in cui è avvenuto il sinistro la
carreggiata è così composta : • 3,3 metri per la corsia destinata ai veicoli provenienti da Cunettone •
1,9 metri per l'area spartitraffico • 3,35 metri per la corsia destinata ai veicoli diretti a Cunettone”,
per cui è facile concludere che, considerata anche la lunghezza del percorso,
l'attraversamento delle strade in quel punto era estremamente pericolo, tanto più per una persona anziana la cui capacità di movimento e di reazione è naturalmente limitata;
rilevato che ai sensi dell'articolo 2054 cc “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e nel caso di specie non può dirsi provato che la ORa non abbia avuto alcuna possibilità di evitare l'evento dannoso, Pt_1
raggiungendo così la prova liberatoria richiesta dall'articolo sopracitato;
rilevato d'altra parte che anche dalla perizia di parte risulta che l'automobilista viaggiava ad una velocità attorno ai cinquanta chilometri all'ora o di poco superiore, secondo quanto prescritto in quel tratto di strada e non vi nessun elemento pero poter affermare che la stessa fosse distratta dall'uso del cellulare, mentre è pacifico che il OR ha Persona_1
eseguito l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle apposite strisce pedonali, in
5 un tratto di strada assai pericoloso per la sua conformazione e che una persona anziana per questo ben avrebbe dovuto evitare anche a costo di fare la strada più lunga;
ritenuto pertanto che sussiste un concorso di colpa da parte dello stesso OR Per_1
per cui, in assenza di altri elementi più precisi, in applicazione dell'articolo 2055 cc
[...]
comma 3, deve presumersi che ciascuno abbia concorso in parti uguali alla causazione dell'incidente;
rilevato poi quanto al nesso di causalità tra le lesioni subite dal OR a seguito del Per_1
sinistro e il successivo decesso del medesimo che il CTU dottor accertava che “a Per_2
causa del politraumatismo e delle lesioni sopra descritte il Signor , anche in considerazione Per_1
della età avanzata e pertanto con minori chance di recupero, non ha potuto superarne le
conseguenze che, con complicanze pluridistrettuali, lo hanno inesorabilmente condotto al decesso”,
specificando che “sulla causa ultima del decesso è impossibile esprimersi in termini di certezza,
mancando elementi strumentali o autoptici che consentano un giudizio inoppugnabile. Si è trattato
senza dubbio di una morte rapida, che potrebbe essere imputata ad una embolia polmonare massiva,
ad un infarto del miocardio, ad una morte elettrica per alterazioni del ritmo cardiaco, ad
insufficienza respiratoria acuta per ingombro tracheale od altro. Tale evento terminale si è verificato
comunque nel corso di una ennesima complicanza infettiva, per brividi scuotenti e febbre segnalati
nel diario del giorno precedente. Qualunque sia stato l'evento terminale va comunque visto nel
contesto di un organismo fortemente debilitato e compromesso da mesi di sostanziale allettamento,
episodi infettivi subentranti, disprotidemia per perdita di proteine per piaghe da decubito,
alimentazione parenterale o tramite PEG, verosimili alterazioni elettrolitiche e dei fattori della
coagulazione e quant'altro. Questa globale meiopragia, soprattutto in un soggetto di età così
6 avanzata, non può non averne contribuito in modo determinante al decesso” (cfr. pagg. 15 e 16
della relazione del dottor depositata il 4 luglio 2022); Persona_2
ritenuto dunque che, sulla base delle risultanze della CTU, deve considerarsi accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal OR a seguito Persona_1
del sinistro dell'8 marzo 2018 e il decesso del medesimo intervenuto a distanza di qualche mese in data 12 luglio 2018;
ritenuto dunque che alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritenuto il concorso di colpa tra la guidatrice dell'auto ed il pedone in parti uguali ed attesa la prova del nesso di causalità tra l'incidente avvenuto l' 8 marzo 2018 ed il successivo decesso del OR Per_1
, i convenuti (guidatrice, proprietario dell'autovettura e compagnia assicuratrice)
[...]
vanno dunque condannati in solido al pagamento della metà del risarcimento dei danni come di seguito liquidato;
rilevato quanto al danno iure proprio da perdita parentale che è opinione della più recente giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune
appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria
fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero
attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a
sua disposizione”(cfr. Cass. n.9010/2022);
rilevato che parte convenuta non ha fornito elementi di prova tali da interrompere la presunzione sopra richiamata per cui può dunque presumersi la sussistenza di un
7 rapporto di affetto e solidarietà tra il defunto OR e la IG ORa Per_1 CP_2
, tra l'altro convivente con il padre, mentre per quanto riguarda i nipoti e
[...] Pt_3
la prova di tale significativo rapporto di affetto può ritenersi raggiunta Parte_4
alla luce della documentazione fotografica e delle numerose dichiarazioni prodotti agli atti dagli attori (cfr. docc. n. 29 e seguenti di parte attrice) volte a comprovare l'intensità del rapporto d'affetto tra il nonno ed i nipoti;
ritenuto quindi che, tenuto conto della situazione di fatto come sopra rappresentata, presa come riferimento la tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il
Tribunale di Roma (cfr. Cass. n. 26300/21), il risarcimento può essere determinato ad oggi in via equitativa nella somma di euro 245.000,00 per la IG , euro 80.000,00 Controparte_2
per la nipote ed euro 80.000,00 per il nipote Parte_3 Parte_4
rilevato quanto al danno biologico terminale iure hereditario che la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n.6503/2022, n.5448/2020) ritiene di distinguere il danno biologico terminale, consistente nel danno da inabilità temporanea totale subito dal danneggiato dal momento del sinistro a quello del decesso e quantificabile secondo i criteri di cui alle Tabelle di Milano, dal danno morale terminale, consistente nella sofferenza derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi del momento del decesso,
rispetto al quale elemento costitutivo irrinunciabile è il requisito della lucidità della vittima;
rilevato che nel caso di specie non può essere riconosciuto un danno morale terminale in quanto parte attrice non ha provveduto a provare la sussistenza di tale danno, non avendo offerto elementi da cui desumere nello specifico lo stato di lucidità del OR e la Per_1
8 consapevolezza in capo allo stesso dell'approssimarsi del momento del decesso e della relativa sofferenza morale, mentre può essere riconosciuto il danno biologico terminale,
danno iure proprio che si trasmette tuttavia ai famigliari iure hereditatis, e che nel caso di specie, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.) e tenuto conto delle risultanze della
CTU, che indicava che “l'inabilità temporanea biologica, tutta totale per necessità di costante
ricovero in idonee strutture, si è protratta dall'8.3.2018 al 12.7.2018, per 126 giorni” (cfr. pag.14
della relazione del dottor del 4 luglio 2022), può essere quantificato nella somma Per_2
di euro 9.500,00;
ritenuto poi quanto al danno patrimoniale che parte attrice ha fornito prova degli esborsi effettuati e connessi alle spese sanitarie e per ricovero a favore del OR a seguito Per_1
del sinistro e prima del decesso (cfr. documento n.22 di parte attrice), nonché le spese funerarie (cfr. documento n.22 di parte attrice), importi che appaiono congrui e pertinenti rispetto al sinistro per cui è causa, per cui il danno patrimoniale, quantificato nella somma complessiva di euro 21.076,28, con rivalutazione e interessi ammonta ad oggi ad euro
27.500,00;
ritenuto dunque che i convenuti e la compagnia Parte_1 Parte_2
assicuratrice società vanno condannati, in solido tra loro, a Controparte_1
pagare agli attori, per il concorso di colpa come sopra accertato, la metà degli importi come sopra quantificati a titolo di risarcimento dei danni, e dunque:
a) alla IG del de cuius ORa le somme di: Controparte_2
-euro 122.500,00 (50% di 245.000,00) a titolo di danno iure proprio da perdita parentale;
9 -euro 4.750 (50% di 9.500,00) a titolo di danno biologico terminale iure hereditatis;
-euro 13.750,00 (50% di 27.500,00) a titolo di danno patrimoniale;
b) alla nipote del de cuius ORa la somma di euro 40.000,00 (50% di Parte_3
80.000,00) a titolo di danno iure proprio da perdita parentale;
c) al nipote del de cuius OR la somma di euro 40.000,00 (50% di Parte_4
80.000,00) a titolo di danno iure proprio da perdita parentale;
rilevato che su tutte le somme così liquidate decorrono poi gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
rilevato poi che per il principio della soccombenza l'attrice ha diritto al Controparte_2
rimborso delle spese sostenute per le perizie di parte e per la CTU, così come documentate negli allegati alla nota di trattazione scritta del 22 giugno 2023, e pari rispettivamente ad euro 2.903,01, euro 732,00 ed euro 1.220,00, somme che con rivalutazione e interessi ammontano ad oggi complessivamente ad euro 5.892,00, su cui decorrono poi gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine quanto alle spese legali che esse seguono la soccombenza e pertanto i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di causa che si liquidano come in dispositivo con riferimento agli importi effettivamente liquidati e tenuto conto della pluralità di parti rappresentate, mentre all'evidenza non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 cpc;
P.Q.M.
10 il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità concorrente della ORa e del defunto Parte_1
OR , condanna, in solido tra loro, i convenuti ORi Persona_1 Parte_1
e la compagnia assicuratrice società a Parte_2 Controparte_1
pagare a titolo di risarcimento dei danni per la morte del OR le Persona_1
seguenti somme pari alla metà dell'importo dei danni come sopra quantificato:
- alla IG ORa le somme di euro 122.500,00 a titolo di danno Controparte_2
iure proprio da perdita parentale, euro 4.750 a titolo di danno biologico terminale
iure hereditatis ed euro 13.750,00 a titolo di danno patrimoniale;
- alla nipote ORa la somma di euro 40.000,00 a titolo di danno Parte_3
iure proprio da perdita parentale;
- al nipote OR la somma di euro 40.000,00 a titolo di danno Parte_4
iure proprio da perdita parentale;
- per tutti con gli interessi legali sulle somme così determinate da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna in solido tra loro i convenuti ORi e la Parte_1 Parte_2
compagnia assicuratrice società a rimborsare alla IG Controparte_1
ORa per spese di CTP e di CTU la somma di euro 5.892,00, con gli Controparte_2
interessi legali sulla somma così determinata da oggi sino al saldo effettivo;
c) condanna in solido tra loro i convenuti ORi e la Parte_1 Parte_2
compagnia assicuratrice società a rimborsare agli attori Controparte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 32.000,00 per compensi professionali ed
11 euro 545,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Brescia il 16 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9901/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data in data 8 marzo 2018 verso le ore 8 del mattino il OR nato il [...], nell'atto di attraversare a piedi via Europa Persona_1
nel Comune di Salò, in località Villa di Salò, veniva improvvisamente investito dall'autovettura Citroen C3 targata CW684YZ condotta dalla ORa e di Parte_1
proprietà del OR e assicurata presso la società Parte_2 [...]
; Controparte_1
rilevato che a seguito del sinistro il OR veniva trasportato d'urgenza in Per_1
eliambulanza presso gli Spedali Civili di Brescia dove veniva sottoposto ad intervento
1 chirurgico di riduzione ed osteosintesi per le fratture di ulna, radio e piatto tibiale e ad intervento di tracheotomia chirurgica;
rilevato che nei mesi successivi il OR veniva sottoposto ad ulteriori interventi, Per_1
accertamenti e ricoveri a causa delle numerose e gravi lesioni subite a causa del sinistro,
prima presso il Presidio Ospedaliero di Desenzano, dove era ricoverato in terapia intensiva e poi nel reparto di cure intermedie, poi presso la RSA Anni Azzurri di Rezzato,
poi nuovamente presso gli Spedali Civili di Brescia, e infine, una volta dimesso dall'ospedale, veniva ancora ricoverato presso la RSA Anni Azzurri, dove purtroppo decedeva in data 12 luglio 2018;
rilevato che i familiari del defunto OR , ritenendo la ORa Per_1 Parte_1
responsabile per il decesso del congiunto stante l'evidente nesso di causalità tra il sinistro dell'8 marzo e il successivo decesso, inoltravano formale richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice che veniva rigettata e quindi Controparte_1
inoltravano invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita che restava però
priva di riscontro;
rilevato dunque che i congiunti del OR , ossia la IG ed i nipoti Per_1 Controparte_2
e citavano nel presente giudizio la ORa Parte_3 Parte_4 Pt_1
il OR e la compagnia assicuratrice società
[...] Parte_2 [...]
affinché, accertata la responsabilità esclusiva della ORa nella Controparte_1 Pt_1
causazione del sinistro de quo, i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, a risarcire agli attori i danni subiti a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale e a titolo di danno morale e biologico terminale iure hereditario, da quantificarsi negli
2 importi di euro 361.300,00 a favore della IG , euro 90.000,00 a favore della Controparte_2
nipote ed euro 90.000,00 a favore del nipote nonché al Parte_3 Parte_4
risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute dalla ORa e Controparte_2
pari ad euro 21.074,28, domandando infine la condanna dei convenuti ai sensi dell'articolo
96 cpc;
rilevato che si costituiva la compagnia assicuratrice società Controparte_1
domandando in via principale il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo la responsabilità esclusiva del OR per la causazione Persona_1
del sinistro occorsogli, e in via subordinata che, accertato il concorso di colpa del pedone,
la condanna al risarcimento del danno a carico di parte convenuta venisse contenuta nei limiti della rigorosa prova dell'effettiva riconducibilità del sinistro, detratte le eventuali somme già percepite dagli attori a titolo di risarcimento o indennizzo;
rilevato che non si costituivano la ORa e il OR di Parte_1 Parte_2
cui va pertanto dichiarata la contumacia;
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva CTU medico-legale per verificare le condizioni del OR nel periodo tra l'incidente e la morte nonché il rapporto Per_1
causale tra l'incidente e la morte, e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va innanzitutto rilevato che la causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta agli atti dalle parti, con particolare riferimento al Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti della Polizia Locale (cfr. documento 1 di parte
3 attrice), alla perizia di parte prodotta dagli attori che appare assai equilibrata e corretta nella rilevazione dei dati oggettivi ed alle risultanze della CTU medico-legale del dottor depositata il 4 luglio 2022; Persona_2
rilevato quanto alla dinamica del sinistro che la ORa sentita dalla Polizia Parte_1
Locale nelle immediatezze dell'incidente, dichiarava che “giunta all'altezza dell'intersezione
con via Minelli non ho visto che un ORe attraversava la via da sinistra verso destra rispetto alla
mia direzione e l'ho investito. Preciso che avevo un limite di velocità non superiore ai 50 km/h.
L'urto è avvenuto sul lato sinistro anteriore del mio veicolo. Non attraversava sulle strisce” (cfr.
pag.24 del Prontuario per le annotazioni della Polizia Locale, documento n.1 di parte attrice);
rilevato che la Polizia Locale ricostruiva la dinamica del sinistro in maniera leggermente differente rispetto alla versione offerta dalla ORa affermando che la conducente Pt_1
“giunta subito dopo l'intersezione con Via Cavagnina, all'improvviso si trovava sulla propria corsia
di marcia il pedone, il quale attraversava la carreggiata non notando la presenza del veicolo. La
conducente tentava invano di frenare ma inutilmente, e il pedone impattava contro la fiancata
sinistra dell'autovettura” (cfr. pag.32 del Prontuario per le annotazioni della Polizia Locale,
documento n.1 di parte attrice), senza per questo però contraddire le dichiarazioni fatte dalla conduttrice dell'automobile;
rilevato che dalla perizia di parte prodotta dagli attori (cfr. doc.23), corredata da varie foto ed illustrazioni assai utili per la esatta individuazione dei luoghi, si ricava che il pedone ha attraversato in un tratto di strada che presentava una semicurva destrorsa, alla fine del centro abitato, ad una distanza di circa cento metri dalle strisce pedonali e che implicava
4 anche l'attraversamento di un'aiuola ove vi è la traccia di un sentierino derivante presumibilmente dal fatto che i pedoni invece di attraversare la strada sulle strisce più
lontane preferiscono fare questo percorso più breve ma chiaramente assai pericoloso considerato che, come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica, si tratta di due strade parallele, per cui prima occorre attraversare di una carreggiata a doppia corsia con striscia di mezzeria continua, quindi attraversare l'aiuola ed infine attraversare l'altra carreggiata che, come si legge nella citata perizia: “nel punto in cui è avvenuto il sinistro la
carreggiata è così composta : • 3,3 metri per la corsia destinata ai veicoli provenienti da Cunettone •
1,9 metri per l'area spartitraffico • 3,35 metri per la corsia destinata ai veicoli diretti a Cunettone”,
per cui è facile concludere che, considerata anche la lunghezza del percorso,
l'attraversamento delle strade in quel punto era estremamente pericolo, tanto più per una persona anziana la cui capacità di movimento e di reazione è naturalmente limitata;
rilevato che ai sensi dell'articolo 2054 cc “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è
obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova
di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e nel caso di specie non può dirsi provato che la ORa non abbia avuto alcuna possibilità di evitare l'evento dannoso, Pt_1
raggiungendo così la prova liberatoria richiesta dall'articolo sopracitato;
rilevato d'altra parte che anche dalla perizia di parte risulta che l'automobilista viaggiava ad una velocità attorno ai cinquanta chilometri all'ora o di poco superiore, secondo quanto prescritto in quel tratto di strada e non vi nessun elemento pero poter affermare che la stessa fosse distratta dall'uso del cellulare, mentre è pacifico che il OR ha Persona_1
eseguito l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle apposite strisce pedonali, in
5 un tratto di strada assai pericoloso per la sua conformazione e che una persona anziana per questo ben avrebbe dovuto evitare anche a costo di fare la strada più lunga;
ritenuto pertanto che sussiste un concorso di colpa da parte dello stesso OR Per_1
per cui, in assenza di altri elementi più precisi, in applicazione dell'articolo 2055 cc
[...]
comma 3, deve presumersi che ciascuno abbia concorso in parti uguali alla causazione dell'incidente;
rilevato poi quanto al nesso di causalità tra le lesioni subite dal OR a seguito del Per_1
sinistro e il successivo decesso del medesimo che il CTU dottor accertava che “a Per_2
causa del politraumatismo e delle lesioni sopra descritte il Signor , anche in considerazione Per_1
della età avanzata e pertanto con minori chance di recupero, non ha potuto superarne le
conseguenze che, con complicanze pluridistrettuali, lo hanno inesorabilmente condotto al decesso”,
specificando che “sulla causa ultima del decesso è impossibile esprimersi in termini di certezza,
mancando elementi strumentali o autoptici che consentano un giudizio inoppugnabile. Si è trattato
senza dubbio di una morte rapida, che potrebbe essere imputata ad una embolia polmonare massiva,
ad un infarto del miocardio, ad una morte elettrica per alterazioni del ritmo cardiaco, ad
insufficienza respiratoria acuta per ingombro tracheale od altro. Tale evento terminale si è verificato
comunque nel corso di una ennesima complicanza infettiva, per brividi scuotenti e febbre segnalati
nel diario del giorno precedente. Qualunque sia stato l'evento terminale va comunque visto nel
contesto di un organismo fortemente debilitato e compromesso da mesi di sostanziale allettamento,
episodi infettivi subentranti, disprotidemia per perdita di proteine per piaghe da decubito,
alimentazione parenterale o tramite PEG, verosimili alterazioni elettrolitiche e dei fattori della
coagulazione e quant'altro. Questa globale meiopragia, soprattutto in un soggetto di età così
6 avanzata, non può non averne contribuito in modo determinante al decesso” (cfr. pagg. 15 e 16
della relazione del dottor depositata il 4 luglio 2022); Persona_2
ritenuto dunque che, sulla base delle risultanze della CTU, deve considerarsi accertata la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal OR a seguito Persona_1
del sinistro dell'8 marzo 2018 e il decesso del medesimo intervenuto a distanza di qualche mese in data 12 luglio 2018;
ritenuto dunque che alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritenuto il concorso di colpa tra la guidatrice dell'auto ed il pedone in parti uguali ed attesa la prova del nesso di causalità tra l'incidente avvenuto l' 8 marzo 2018 ed il successivo decesso del OR Per_1
, i convenuti (guidatrice, proprietario dell'autovettura e compagnia assicuratrice)
[...]
vanno dunque condannati in solido al pagamento della metà del risarcimento dei danni come di seguito liquidato;
rilevato quanto al danno iure proprio da perdita parentale che è opinione della più recente giurisprudenza di legittimità che “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e
solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune
appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria
fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero
attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a
sua disposizione”(cfr. Cass. n.9010/2022);
rilevato che parte convenuta non ha fornito elementi di prova tali da interrompere la presunzione sopra richiamata per cui può dunque presumersi la sussistenza di un
7 rapporto di affetto e solidarietà tra il defunto OR e la IG ORa Per_1 CP_2
, tra l'altro convivente con il padre, mentre per quanto riguarda i nipoti e
[...] Pt_3
la prova di tale significativo rapporto di affetto può ritenersi raggiunta Parte_4
alla luce della documentazione fotografica e delle numerose dichiarazioni prodotti agli atti dagli attori (cfr. docc. n. 29 e seguenti di parte attrice) volte a comprovare l'intensità del rapporto d'affetto tra il nonno ed i nipoti;
ritenuto quindi che, tenuto conto della situazione di fatto come sopra rappresentata, presa come riferimento la tabella per il risarcimento del danno non patrimoniale in uso presso il
Tribunale di Roma (cfr. Cass. n. 26300/21), il risarcimento può essere determinato ad oggi in via equitativa nella somma di euro 245.000,00 per la IG , euro 80.000,00 Controparte_2
per la nipote ed euro 80.000,00 per il nipote Parte_3 Parte_4
rilevato quanto al danno biologico terminale iure hereditario che la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. n.6503/2022, n.5448/2020) ritiene di distinguere il danno biologico terminale, consistente nel danno da inabilità temporanea totale subito dal danneggiato dal momento del sinistro a quello del decesso e quantificabile secondo i criteri di cui alle Tabelle di Milano, dal danno morale terminale, consistente nella sofferenza derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi del momento del decesso,
rispetto al quale elemento costitutivo irrinunciabile è il requisito della lucidità della vittima;
rilevato che nel caso di specie non può essere riconosciuto un danno morale terminale in quanto parte attrice non ha provveduto a provare la sussistenza di tale danno, non avendo offerto elementi da cui desumere nello specifico lo stato di lucidità del OR e la Per_1
8 consapevolezza in capo allo stesso dell'approssimarsi del momento del decesso e della relativa sofferenza morale, mentre può essere riconosciuto il danno biologico terminale,
danno iure proprio che si trasmette tuttavia ai famigliari iure hereditatis, e che nel caso di specie, presi come riferimento i parametri indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano (cfr. Cass.n.14402/11, Cass.n.12408/11, etc.) e tenuto conto delle risultanze della
CTU, che indicava che “l'inabilità temporanea biologica, tutta totale per necessità di costante
ricovero in idonee strutture, si è protratta dall'8.3.2018 al 12.7.2018, per 126 giorni” (cfr. pag.14
della relazione del dottor del 4 luglio 2022), può essere quantificato nella somma Per_2
di euro 9.500,00;
ritenuto poi quanto al danno patrimoniale che parte attrice ha fornito prova degli esborsi effettuati e connessi alle spese sanitarie e per ricovero a favore del OR a seguito Per_1
del sinistro e prima del decesso (cfr. documento n.22 di parte attrice), nonché le spese funerarie (cfr. documento n.22 di parte attrice), importi che appaiono congrui e pertinenti rispetto al sinistro per cui è causa, per cui il danno patrimoniale, quantificato nella somma complessiva di euro 21.076,28, con rivalutazione e interessi ammonta ad oggi ad euro
27.500,00;
ritenuto dunque che i convenuti e la compagnia Parte_1 Parte_2
assicuratrice società vanno condannati, in solido tra loro, a Controparte_1
pagare agli attori, per il concorso di colpa come sopra accertato, la metà degli importi come sopra quantificati a titolo di risarcimento dei danni, e dunque:
a) alla IG del de cuius ORa le somme di: Controparte_2
-euro 122.500,00 (50% di 245.000,00) a titolo di danno iure proprio da perdita parentale;
9 -euro 4.750 (50% di 9.500,00) a titolo di danno biologico terminale iure hereditatis;
-euro 13.750,00 (50% di 27.500,00) a titolo di danno patrimoniale;
b) alla nipote del de cuius ORa la somma di euro 40.000,00 (50% di Parte_3
80.000,00) a titolo di danno iure proprio da perdita parentale;
c) al nipote del de cuius OR la somma di euro 40.000,00 (50% di Parte_4
80.000,00) a titolo di danno iure proprio da perdita parentale;
rilevato che su tutte le somme così liquidate decorrono poi gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
rilevato poi che per il principio della soccombenza l'attrice ha diritto al Controparte_2
rimborso delle spese sostenute per le perizie di parte e per la CTU, così come documentate negli allegati alla nota di trattazione scritta del 22 giugno 2023, e pari rispettivamente ad euro 2.903,01, euro 732,00 ed euro 1.220,00, somme che con rivalutazione e interessi ammontano ad oggi complessivamente ad euro 5.892,00, su cui decorrono poi gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto infine quanto alle spese legali che esse seguono la soccombenza e pertanto i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di causa che si liquidano come in dispositivo con riferimento agli importi effettivamente liquidati e tenuto conto della pluralità di parti rappresentate, mentre all'evidenza non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 cpc;
P.Q.M.
10 il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) accertata la responsabilità concorrente della ORa e del defunto Parte_1
OR , condanna, in solido tra loro, i convenuti ORi Persona_1 Parte_1
e la compagnia assicuratrice società a Parte_2 Controparte_1
pagare a titolo di risarcimento dei danni per la morte del OR le Persona_1
seguenti somme pari alla metà dell'importo dei danni come sopra quantificato:
- alla IG ORa le somme di euro 122.500,00 a titolo di danno Controparte_2
iure proprio da perdita parentale, euro 4.750 a titolo di danno biologico terminale
iure hereditatis ed euro 13.750,00 a titolo di danno patrimoniale;
- alla nipote ORa la somma di euro 40.000,00 a titolo di danno Parte_3
iure proprio da perdita parentale;
- al nipote OR la somma di euro 40.000,00 a titolo di danno Parte_4
iure proprio da perdita parentale;
- per tutti con gli interessi legali sulle somme così determinate da oggi sino al saldo effettivo;
b) condanna in solido tra loro i convenuti ORi e la Parte_1 Parte_2
compagnia assicuratrice società a rimborsare alla IG Controparte_1
ORa per spese di CTP e di CTU la somma di euro 5.892,00, con gli Controparte_2
interessi legali sulla somma così determinata da oggi sino al saldo effettivo;
c) condanna in solido tra loro i convenuti ORi e la Parte_1 Parte_2
compagnia assicuratrice società a rimborsare agli attori Controparte_1
le spese di causa che si liquidano in euro 32.000,00 per compensi professionali ed
11 euro 545,00 per anticipazioni/spese, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Brescia il 16 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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