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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 70/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 10/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE FRANCESCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA ON ( C.F._2
ricorrente contro
, in persona del Legale Rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall' Avv. LONGO CP_1
DOMENICO; resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 4-1-2023 , la ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34320220002156292000 notificato il 5-1-2022 dall' , CP_1
a mezzo del quale gli si intimava il pagamento di euro 14.097,00 per contributi omessi e relative somme aggiuntive a titolo di contributi Gestione Agricola Lavoratori Autonomi
Invocava la nullità della notifica avvenuta tramite indirizzo pec non risultante da pubblici registri. Ancora eccepiva il difetto di motivazione dell'atto qui al vaglio. Eccepiva l'integrale pagamento della contribuzione per gli anni dal 2013 al 2021, escluso il 2020; Chiedeva a Tribunale di:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo per la posizione oggetto di accertamento;
- conseguentemente, annullare in tutto o in parte il suddetto avviso di addebito.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande CP_1 di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 4 Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
La domanda va accolta in virtù della ragione più assorbente relativa al pagamento degli importi per cui è causa, oggetto di statuizione passata in giudicato.
Nel merito, rammentato che i pagamenti richiesti sono a titolo di contributi IVS per gli anni dal 2013 al 2019 e per l'anno 2021, la parte ricorrente invoca:
- le statuizioni della sentenza 4674/2018, data sulla opposizione avverso il verbale ispettivo del 27-
9-2010 in ragione del quale la ricorrente era stata iscritta nell'elenco degli imprenditori agricoli professionali a fare data dal 2-5-2006; tale sentenza dichiarava la illegittimità delle intervenuta iscrizione e annullava l'avviso di addebito emesso in via consequenziale dall' per il CP_1 pagamento della relativa contribuzione;
- le statuizioni della sentenza 2466/2021 con la quale anche all'esito del termine della comparsa di costituzione il Giudice riconosceva l'esistenza della posizione assicurativa a far data CP_1 del 01.01.2013.
I riferimenti alle sentenze in questione non paiono decisivi, in quanto in quelle sede si discuteva dell'avviso di addebito 3432013 000191 16984 000 per il pagamento di contributi IVS IAP per gli anni dal 2006 al 2012, laddove in questa sede al vaglio le annualità dal 2013 al 2019 e 2021.
In realtà la ricorrente è stata iscritta nell'elenco Lavoratori Agricoli Autonomi avendo essa stessa presentato comanda in data 9-1-2019; sicchè il titolo della iscrizione in essere non è il verbale ispettivo
(dichiarato illegittimo) bensì la richiesta della Parte_1
Al riguardo l' ha dedotto che …..con domanda del 09/01/2019 attraverso il canale telematico CP_1 COMUNICA, la ricorrente chiedeva l'iscrizione nella gestione Lavoratori Agricoli Autonomi in qualità di IAP, nel comune di Trinitapoli, ove si trova la maggiore estensione aziendale (all.1). Dopo le dovute verifiche, l' in data 03.11.2020 provveda alla sua iscrizione in detto comune nella 2° fascia CP_1 contributiva a partire dal 23/01/2019, data di rilascio del certificato della Regione Puglia, in quanto ricorrevano i requisiti (all.2/3). La contribuzione pari ad euro 5,945,82 divisa in 4 rate è stata riscossa con l'emissione 2020 con versamenti effettuati in data 22.07.2020, 09.09.2020, 16.11.2020 e 16.01.2020. A seguito della sentenza n. 4674/18 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro che annullava il verbale ispettivo (che l'aveva iscritta d'ufficio nella Gestione I.A.P. per gli anni dal 2006 al 2012), la contribuente veniva cancellata dalla data d'iscrizione, 02/05/2006, sul comune d Trinitapoli nella 1° fascia con progressivo n. 865768 dalla competente Sede di Foggia (all. 4). Nelle more del giudizio CP_1 di cui sopra, la ricorrente aveva nel frattempo versato anche la contribuzione degli anni successivi fino Cont ai contributi 2018 per evitare fermo o pignoramento da parte dell' . Con segnalazioni del 23/09/20 (all. 5) e 11/11/2020 (all. 6) la Sede di Foggia chiedeva a quella di Andria se fosse possibile CP_1 recuperare la contribuzione già versata dalla dal 2013 al 20018. 5 - La Sede di Andria, Parte_1 CP_1 dopo i dovuti approfondimenti, retrodatava l'iscrizione della sulla posizione IAP 098437 a Parte_1 far data dal 01/01/2013 con recupero della contribuzione, avvenuta con l'emissione 2021.(all.7) Nel contempo la Sede di Foggia ha provveduto a trasferire alla competente Sede di Andria gli importi CP_1 versati dalla relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad euro 5726,44, somme Parte_1 successivamente imputate ai singoli anni (all. 8). Si specifica che i versamenti relativi all'anno 2013 e Cont 2014 versati tramite sono stati rimborsati dalla sede di Foggia al momento della cancellazione totale della posizione IAP 0865768 e pertanto risultano da versare nella nuova posizione (all. 9). L'avviso di addebito n. 34320220002156292000 si riferisce all'emissione contributiva 2021 e anni pagina 2 di 4 precedenti (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) ed è stato notificato a mezzo PEC 05/12/2023
(all.10). Tale avviso di addebito è stato oggetto di sgravio parziale in data 22.08.2023 con relativa comunicazione all'interessato (all. 11). Restano a carico della contribuente le somme e relative sanzioni imputabili al cambio di fascia superiore relativa alla nuova posizione…..
Fatto sta che la sentenza 2466/2021 è stata oggetto di appello;
la Corte distrettuale, con sentenza n. 946/2024, ha dichiarato cessata materia del contendere in ragione della considerazione che …..non è in discussione più né la ripetizione dei contributi versati per il periodo dal 2006 al 2012 (non al vaglio in questa sede: n.d.r.) né il diritto alla iscrizione nella gestione degli imprenditori agricoli professionali a decorrere dal 1.1.2013 ….”. e che……nel caso di specie, l'esatto versamento della contribuzione Iap da parte della per gli anni dal 2013 in poi e il conseguente accredito disposto dall' in Parte_1 CP_1 favore dell'appellante, integralmente satisfattivo delle ragioni di quest'ultimo, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, non essendovi più controversia sul diritto azionato.”.
La iscrizione della ricorrente- come rilevato dalla Corte- a fare data dal 2013 è il portato della sentenza del 9.06.2021, con la quale il Tribunale di Foggia 1) dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ripetizione dei contributi versati per il periodo dal 2006 al 2012; 2) dichiarava il diritto di alla iscrizione nella gestione degli imprenditori agricoli Parte_1 professionali a decorrere dal 1.1.2013; 3)dichiarava improponibile la domanda di accredito della contribuzione versata dall'anno 2013 in poi;
4) compensava le spese di lite.
La sentenza della Corte di Appello, depositata in data 8-7-2024 risulta passata in giudicato e pertanto la questione relativa al pagamento della contribuzione per gli anni dal 2013 in poi e il conseguente CP_ accredito disposto dall' in favore dell'appellante non può essere ulteriormente messa in discussione.
In quella sede l'odierna parte ricorrente censurava la pronuncia del GL di Foggia limitatamente alla parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda di accredito della contribuzione versata dall'anno 2013 in poi.
Scrive la Corte di Appello che l'unico aspetto della controversia originariamente azionata dalla con il ricorso introduttivo del giudizio del 14.4.2020 ad essere ancora controverso, in quanto Parte_1 oggetto del gravame odierno, è quello afferente l'effettivo accredito della contribuzione Iap versata dalla istante dal 2013 in poi……e che …. l'esatto versamento della contribuzione Iap da parte della Parte_1 CP_ per gli anni dal 2013 in poi e il conseguente accredito disposto dall' in favore dell'appellante, integralmente satisfattivo delle ragioni di quest'ultimo, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, non essendovi più controversia sul diritto azionato……
Il pagamento della contribuzione è l'antecedente logico necessario della domanda di accredito.
E tuttavia, ai fini del governo delle spese, non piò trascurarsi un ulteriore passaggio della (sopravvenuta) sentenza della Corte distrettuale: …..indiscusso il diritto alla iscrizione dal 2013 [come delibato dal primo giudice <<non vi è in atti alcun formale provvedimento di retrodatazione dell'iscrizione della ricorrente nella gestione dei lavoratori autonomi agricoltura con la decorrenza giudizialmente rivendicata>>], nella vicenda in esame (sopra descritta in ogni passaggio) assumono dirimente rilievo sia la circostanza che la ottenuta sentenza del Tribunale di Foggia n. 4674/2018 a sé Parte_1 CP_ favorevole, abbia trascurato di sollecitare l'attenzione dell' in merito al provvedimento adottato il 4.10.2018, atteso che effettivamente l'ente, in distonia con la sentenza, aveva disposto la cancellazione della posizione dal 2006 in poi, e non solo per il periodo dal 2006 al 2012 oggetto CP_3 dell'avviso di addebito scrutinato in sentenza), sia il fatto che, a ben leggere la documentazione versata in atti e come ben detto dal primo giudice, non può che prendersi atto che effettivamente la contribuente (che aveva impugnato l'iscrizione di ufficio dal 2006 al 2012) non aveva nemmeno presentato domanda amministrativa per rettificare la iscrizione a far data dal 2013 limitandosi semplicemente a versare la contribuzione;
si ha traccia di una domanda amministrativa solo nel 2019. Così stando le cose, e perciò
pagina 3 di 4 in assenza di tale domanda, non serve che l'appellante, per esimersi dalla responsabilità di non averla CP_ presentata, si limiti a dire che l' ha ammesso che la domanda sia stata presentata;
per di più le note CP_ depositate in primo grado dall' il 12.1.2021 e il 4.6.2021 non recano affatto traccia di tale ammissione. Ebbene, rispetto a una siffatta condotta, è recessivo l'argomento su cui insiste la Parte_1 per ottenere il riconoscimento in suo favore ed almeno in parte di una condanna alle spese di lite del CP_ presente grado circa l'omessa indicazione da parte dell' (almeno prima dell'8.3.2024) dei motivi della maggiore tassazione dei contributi, in quanto, a tutto voler concedere, tale omissione non elide la ragione decisoria che ha indotto il giudice a dichiarare improponibile la domanda di accredito dei contributi. Semmai, si tratta di un ulteriore ragione per cui in questo caso pare doverosa la compensazione delle spese di lite: invero, in disparte i chiarimenti di cui alle note dell'8.3.2024, si CP_ osserva che se, da un canto, l' ha mostrato disponibilità ad attendere un versamento contributivo che fosse comprensivo di ogni dovuta maggiorazione (oltre che a definire l'intera vicenda senza pregiudizio per la contribuente), dall'altro, la non poteva non sapere della diversa fascia Parte_1 contributiva e, con essa, della relativa maggiorazione derivatane, essendo questa dipesa dall'acquisizione di nuovi terreni da parte dell'imprenditrice (in agricoltura la contribuzione si calcola sul reddito agrario dei terreni, che appunto varia a seconda dell'estensione dei terreni e del tipo di coltivazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- annulla l'avviso di addebito indicato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 10/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE FRANCESCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
IA ON ( C.F._2
ricorrente contro
, in persona del Legale Rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall' Avv. LONGO CP_1
DOMENICO; resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 4-1-2023 , la ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34320220002156292000 notificato il 5-1-2022 dall' , CP_1
a mezzo del quale gli si intimava il pagamento di euro 14.097,00 per contributi omessi e relative somme aggiuntive a titolo di contributi Gestione Agricola Lavoratori Autonomi
Invocava la nullità della notifica avvenuta tramite indirizzo pec non risultante da pubblici registri. Ancora eccepiva il difetto di motivazione dell'atto qui al vaglio. Eccepiva l'integrale pagamento della contribuzione per gli anni dal 2013 al 2021, escluso il 2020; Chiedeva a Tribunale di:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo per la posizione oggetto di accertamento;
- conseguentemente, annullare in tutto o in parte il suddetto avviso di addebito.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande CP_1 di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 1 di 4 Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria le parti erano invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
La domanda va accolta in virtù della ragione più assorbente relativa al pagamento degli importi per cui è causa, oggetto di statuizione passata in giudicato.
Nel merito, rammentato che i pagamenti richiesti sono a titolo di contributi IVS per gli anni dal 2013 al 2019 e per l'anno 2021, la parte ricorrente invoca:
- le statuizioni della sentenza 4674/2018, data sulla opposizione avverso il verbale ispettivo del 27-
9-2010 in ragione del quale la ricorrente era stata iscritta nell'elenco degli imprenditori agricoli professionali a fare data dal 2-5-2006; tale sentenza dichiarava la illegittimità delle intervenuta iscrizione e annullava l'avviso di addebito emesso in via consequenziale dall' per il CP_1 pagamento della relativa contribuzione;
- le statuizioni della sentenza 2466/2021 con la quale anche all'esito del termine della comparsa di costituzione il Giudice riconosceva l'esistenza della posizione assicurativa a far data CP_1 del 01.01.2013.
I riferimenti alle sentenze in questione non paiono decisivi, in quanto in quelle sede si discuteva dell'avviso di addebito 3432013 000191 16984 000 per il pagamento di contributi IVS IAP per gli anni dal 2006 al 2012, laddove in questa sede al vaglio le annualità dal 2013 al 2019 e 2021.
In realtà la ricorrente è stata iscritta nell'elenco Lavoratori Agricoli Autonomi avendo essa stessa presentato comanda in data 9-1-2019; sicchè il titolo della iscrizione in essere non è il verbale ispettivo
(dichiarato illegittimo) bensì la richiesta della Parte_1
Al riguardo l' ha dedotto che …..con domanda del 09/01/2019 attraverso il canale telematico CP_1 COMUNICA, la ricorrente chiedeva l'iscrizione nella gestione Lavoratori Agricoli Autonomi in qualità di IAP, nel comune di Trinitapoli, ove si trova la maggiore estensione aziendale (all.1). Dopo le dovute verifiche, l' in data 03.11.2020 provveda alla sua iscrizione in detto comune nella 2° fascia CP_1 contributiva a partire dal 23/01/2019, data di rilascio del certificato della Regione Puglia, in quanto ricorrevano i requisiti (all.2/3). La contribuzione pari ad euro 5,945,82 divisa in 4 rate è stata riscossa con l'emissione 2020 con versamenti effettuati in data 22.07.2020, 09.09.2020, 16.11.2020 e 16.01.2020. A seguito della sentenza n. 4674/18 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro che annullava il verbale ispettivo (che l'aveva iscritta d'ufficio nella Gestione I.A.P. per gli anni dal 2006 al 2012), la contribuente veniva cancellata dalla data d'iscrizione, 02/05/2006, sul comune d Trinitapoli nella 1° fascia con progressivo n. 865768 dalla competente Sede di Foggia (all. 4). Nelle more del giudizio CP_1 di cui sopra, la ricorrente aveva nel frattempo versato anche la contribuzione degli anni successivi fino Cont ai contributi 2018 per evitare fermo o pignoramento da parte dell' . Con segnalazioni del 23/09/20 (all. 5) e 11/11/2020 (all. 6) la Sede di Foggia chiedeva a quella di Andria se fosse possibile CP_1 recuperare la contribuzione già versata dalla dal 2013 al 20018. 5 - La Sede di Andria, Parte_1 CP_1 dopo i dovuti approfondimenti, retrodatava l'iscrizione della sulla posizione IAP 098437 a Parte_1 far data dal 01/01/2013 con recupero della contribuzione, avvenuta con l'emissione 2021.(all.7) Nel contempo la Sede di Foggia ha provveduto a trasferire alla competente Sede di Andria gli importi CP_1 versati dalla relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari ad euro 5726,44, somme Parte_1 successivamente imputate ai singoli anni (all. 8). Si specifica che i versamenti relativi all'anno 2013 e Cont 2014 versati tramite sono stati rimborsati dalla sede di Foggia al momento della cancellazione totale della posizione IAP 0865768 e pertanto risultano da versare nella nuova posizione (all. 9). L'avviso di addebito n. 34320220002156292000 si riferisce all'emissione contributiva 2021 e anni pagina 2 di 4 precedenti (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) ed è stato notificato a mezzo PEC 05/12/2023
(all.10). Tale avviso di addebito è stato oggetto di sgravio parziale in data 22.08.2023 con relativa comunicazione all'interessato (all. 11). Restano a carico della contribuente le somme e relative sanzioni imputabili al cambio di fascia superiore relativa alla nuova posizione…..
Fatto sta che la sentenza 2466/2021 è stata oggetto di appello;
la Corte distrettuale, con sentenza n. 946/2024, ha dichiarato cessata materia del contendere in ragione della considerazione che …..non è in discussione più né la ripetizione dei contributi versati per il periodo dal 2006 al 2012 (non al vaglio in questa sede: n.d.r.) né il diritto alla iscrizione nella gestione degli imprenditori agricoli professionali a decorrere dal 1.1.2013 ….”. e che……nel caso di specie, l'esatto versamento della contribuzione Iap da parte della per gli anni dal 2013 in poi e il conseguente accredito disposto dall' in Parte_1 CP_1 favore dell'appellante, integralmente satisfattivo delle ragioni di quest'ultimo, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, non essendovi più controversia sul diritto azionato.”.
La iscrizione della ricorrente- come rilevato dalla Corte- a fare data dal 2013 è il portato della sentenza del 9.06.2021, con la quale il Tribunale di Foggia 1) dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ripetizione dei contributi versati per il periodo dal 2006 al 2012; 2) dichiarava il diritto di alla iscrizione nella gestione degli imprenditori agricoli Parte_1 professionali a decorrere dal 1.1.2013; 3)dichiarava improponibile la domanda di accredito della contribuzione versata dall'anno 2013 in poi;
4) compensava le spese di lite.
La sentenza della Corte di Appello, depositata in data 8-7-2024 risulta passata in giudicato e pertanto la questione relativa al pagamento della contribuzione per gli anni dal 2013 in poi e il conseguente CP_ accredito disposto dall' in favore dell'appellante non può essere ulteriormente messa in discussione.
In quella sede l'odierna parte ricorrente censurava la pronuncia del GL di Foggia limitatamente alla parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda di accredito della contribuzione versata dall'anno 2013 in poi.
Scrive la Corte di Appello che l'unico aspetto della controversia originariamente azionata dalla con il ricorso introduttivo del giudizio del 14.4.2020 ad essere ancora controverso, in quanto Parte_1 oggetto del gravame odierno, è quello afferente l'effettivo accredito della contribuzione Iap versata dalla istante dal 2013 in poi……e che …. l'esatto versamento della contribuzione Iap da parte della Parte_1 CP_ per gli anni dal 2013 in poi e il conseguente accredito disposto dall' in favore dell'appellante, integralmente satisfattivo delle ragioni di quest'ultimo, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire, non essendovi più controversia sul diritto azionato……
Il pagamento della contribuzione è l'antecedente logico necessario della domanda di accredito.
E tuttavia, ai fini del governo delle spese, non piò trascurarsi un ulteriore passaggio della (sopravvenuta) sentenza della Corte distrettuale: …..indiscusso il diritto alla iscrizione dal 2013 [come delibato dal primo giudice <<non vi è in atti alcun formale provvedimento di retrodatazione dell'iscrizione della ricorrente nella gestione dei lavoratori autonomi agricoltura con la decorrenza giudizialmente rivendicata>>], nella vicenda in esame (sopra descritta in ogni passaggio) assumono dirimente rilievo sia la circostanza che la ottenuta sentenza del Tribunale di Foggia n. 4674/2018 a sé Parte_1 CP_ favorevole, abbia trascurato di sollecitare l'attenzione dell' in merito al provvedimento adottato il 4.10.2018, atteso che effettivamente l'ente, in distonia con la sentenza, aveva disposto la cancellazione della posizione dal 2006 in poi, e non solo per il periodo dal 2006 al 2012 oggetto CP_3 dell'avviso di addebito scrutinato in sentenza), sia il fatto che, a ben leggere la documentazione versata in atti e come ben detto dal primo giudice, non può che prendersi atto che effettivamente la contribuente (che aveva impugnato l'iscrizione di ufficio dal 2006 al 2012) non aveva nemmeno presentato domanda amministrativa per rettificare la iscrizione a far data dal 2013 limitandosi semplicemente a versare la contribuzione;
si ha traccia di una domanda amministrativa solo nel 2019. Così stando le cose, e perciò
pagina 3 di 4 in assenza di tale domanda, non serve che l'appellante, per esimersi dalla responsabilità di non averla CP_ presentata, si limiti a dire che l' ha ammesso che la domanda sia stata presentata;
per di più le note CP_ depositate in primo grado dall' il 12.1.2021 e il 4.6.2021 non recano affatto traccia di tale ammissione. Ebbene, rispetto a una siffatta condotta, è recessivo l'argomento su cui insiste la Parte_1 per ottenere il riconoscimento in suo favore ed almeno in parte di una condanna alle spese di lite del CP_ presente grado circa l'omessa indicazione da parte dell' (almeno prima dell'8.3.2024) dei motivi della maggiore tassazione dei contributi, in quanto, a tutto voler concedere, tale omissione non elide la ragione decisoria che ha indotto il giudice a dichiarare improponibile la domanda di accredito dei contributi. Semmai, si tratta di un ulteriore ragione per cui in questo caso pare doverosa la compensazione delle spese di lite: invero, in disparte i chiarimenti di cui alle note dell'8.3.2024, si CP_ osserva che se, da un canto, l' ha mostrato disponibilità ad attendere un versamento contributivo che fosse comprensivo di ogni dovuta maggiorazione (oltre che a definire l'intera vicenda senza pregiudizio per la contribuente), dall'altro, la non poteva non sapere della diversa fascia Parte_1 contributiva e, con essa, della relativa maggiorazione derivatane, essendo questa dipesa dall'acquisizione di nuovi terreni da parte dell'imprenditrice (in agricoltura la contribuzione si calcola sul reddito agrario dei terreni, che appunto varia a seconda dell'estensione dei terreni e del tipo di coltivazione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- annulla l'avviso di addebito indicato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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