Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 5.2.2025 ed iscritta al n. 172 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Spluga n. 56/d
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
TE, Via Spluga n. 56/d entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Valentina Biella del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Torre de Busi, Via Favirano n. 25,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 24.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Chiedono che la loro separazione venga omologata alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 6
2) i figli, e , rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con obbligo da parte di Persona_1 Persona_2
entrambi di educarli ed istruirli nonché di assisterli materialmente e moralmente. Ogni decisione relativa all'educazione,
Per_ all'istruzione, alla salute ed alle attività sportive e/o ricreative di e verrà presa in accordo tra i due Per_2
genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
3) e verranno collocati prevalentemente presso la madre nell'abitazione coniugale di TE Persona_1 Persona_2
(LC), alla Via Spluga n. 56/D, ove fisseranno la loro residenza anagrafica;
4) la casa coniugale di TE (LC), alla Via Spluga n. 56/D, viene assegnata alla SI.ra con tutti gli Parte_2
Per_ arredi e corredi, nell'interesse dei figli della coppia. Si dà atto che, alla data dell'udienza, il signor ha già
provveduto a spostare la propria residenza.
5) Il padre sig. frequenterà i figli con le seguenti modalità: Parte_1
- il padre potrà tenere con sé i figli nei due giorni consecutivi di riposo con pernottamento, dall'uscita di scuola alla mattina seguente allorquando verranno accompagnati a scuola dal medesimo genitore;
- il padre terrà, altresì, i figli con sé, con pernottamento, durante i giorni di riposo che “cadono” durante il fine settimana,
dal sabato mattina alle 10.00 alla domenica sera alle 20.00;
- in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la
NO da concludersi almeno un paio di giorni prima e compatibilmente con gli impegni di Parte_2
quest'ultima e dei figli;
Per_
- Resta in ogni caso inteso che, vista la maggiore età di , lo stesso potrà determinarsi liberamente in relazione alle proprie volontà di permanere con i genitori.
6) Le Parti concordano che, nel caso di impossibilità di occuparsi dei figli da parte della NO , Parte_2 Per_1
e verranno affidati al nonno materno.
[...] Persona_2
7) In considerazione del principio di proporzionalità e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il SInor
si impegna a corrispondere alla SInora , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Parte_2
prole, la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno,
settembre, ottobre, novembre, dicembre;
per le mensilità di luglio ed agosto, il signor si impegna a Parte_1
versare il maggiore importo di euro 400,00 a figlio. Tali importi dovranno essere versati mediante bonifico bancario pagina 2 di 6 (sull'Iban che verrà comunicato dalla NO ) entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente in Pt_2
base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.
8) Le spese straordinarie relative alla prole sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e)
stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a pagina 3 di 6 mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
9) In considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, le parti convengono che l'assegno unico spetterà
alla NO nella misura del 100%. Pt_2
10) Le parti si impegnano a pagare le rate del mutuo n. 0E53073921576, stipulato il giorno 19 maggio 2015, per l'acquisto della casa coniugale di TE (LC), Via Spluga n. 56/D, nella misura del 50% ciascuno, versando gli importi necessari
Per_ sul conto corrente n. 1730 aperto presso Intesa Sanpaolo, cointestato tra le parti;
resta inteso che il signor aprirà un nuovo conto corrente. Il signor si impegna a versare le spese condominiali spettanti alla proprietà. Parte_1
11) I coniugi concordano per quanto riguarda le autovetture che:
- la Renault LI targata EX253JB verrà assegnata in uso al signor;
Parte_1
- la Mitsubishi CO targata DC853MF, verrà assegnata in uso al figlio, ; Persona_1
- la KO IA targata FJ200ST, verrà assegnata in uso alla NO . Pt_2
pagina 4 di 6 12) I coniugi si obbligano a manifestare il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti d'identità e il rilascio del passaporto.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, allo stato, a richieste di natura economica nonché di aver definito con il presente ricorso ogni aspetto economico della separazione non avendo null'altro da pretendere l'uno dall'altra; per quanto riguarda il conto corrente cointestato ai coniugi, resta inteso tra le parti che il
Per_ signor aprirà un proprio conto corrente sul quale farà accreditare lo stipendio.
14) Durante i periodi di permanenza dei figli con ciascun genitore, l'altro potrà raggiungerle telefonicamente ed avere con loro contatti telefonici quotidiani”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 5.2.2025 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 30.7.2003 in Messina;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 1.4.2006), maggiorenne non economicamente Per_1
indipendente, e (in data 4.9.2011), ancora minorenne;
Per_2
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
concordatario in Messina in data 30.7.2003 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte 2, serie A, numero 41), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Messina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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