Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Di SA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
F e d e r i c o Ca n t i n i
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio concordatario contratto in data 30.09.2022 in
Rosignano RI (LI) con il signor e la nascita del figlio Controparte_1 in data 13.02.2020, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale per Per_1
l'insorgere di controversie, anche di carattere economico, che rendevano intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale, con ricorso depositato in data 7/2/2025, e poi ritualmente notificato, la signora evocava Parte_1 in causa per sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle Controparte_1 condizioni che si riportano: “1 – i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove vorranno fatto salvo il prioritario interesse del figlio minore e previa comunicazione in ordine ad Per_1 eventuali variazioni della stessa fino al raggiungimento della maggiore età del bambino;
1
il Sig. si trasferirà presso i propri genitori CP_1
e provvederà ad ivi trasferire la propria residenza senza ritardo;
3 - i coniugi sono consapevoli ed informati che tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione e l'educazione del bambino e comunque le scelte fondamentali di vita del minore verranno ponderate ed assunte di comune accordo;
i coniugi, ad ogni buon conto, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno con loro il bambino secondo il calendario delle visite di seguito meglio specificato;
4 – trascorrerà con il padre due pomeriggi la settimana, il Martedì ed il Giovedì, Per_1 allorquando il Sig. preleverà il bambino all'uscita della scuola per poi CP_1 riaccompagnarlo la mattina seguente all'asilo ed in caso di impossibilità a far ciò lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 9,00; trascorrerà inoltre con Per_1 il padre due fine settimana al mese alternati, dal Sabato mattina alla Domenica sera allorquando lo riporterà alla madre subito dopo cena ed indicativamente non oltre le ore 21:30; le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; quelle estive ed eventualmente quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e con riguardo alle prime i genitori concordano sin da ora che potranno tenere con sé il bambino per un periodo anche continuato di 10 giorni mentre per le invernali di gg.
7. Durante tali periodi devono intendersi sospesi gli incontri con l'altro genitore cui dovrà comunque essere assicurata la possibilità di telefonare quotidianamente al figlio minorenne.
Restano salvi i diversi accordi tra i genitori, comunque, nel rispetto dei termini minimi sopra previsti e sempre nell'esclusivo e primario interesse del bambino;
5 – il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento di € 300,00 mensili, da versare ogni giorno 5 del mese, oltre al Per_1
50% delle spese cd. “straordinarie” (sanitarie extra mutualistiche, scolastiche, sportive, ricreative e di formazione culturale) sostenute nell'interesse del minore, comunque, da concordarsi preventivamente allorquando superino le € 100,00;
6 - il Sig. parteciperà inoltre al pagamento del 50% delle spese relative alla CP_1 frequentazione dell'asilo da parte del bambino;
6 – in ragione della differenza reddituale e della esigua richiesta economica della sig.ra nei confronti del marito riguardo al contributo al mantenimento del figlio, si Pt_1 chiede che ella venga beneficiata del 100% (cento per cento) dell'assegno unico così come di ogni altro beneficio fiscale;
7 - i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di atro documento valido per l'espatrio, con iscrizione su entrambi del nominativo del minore.
8 - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
2 Si costituiva in causa il signor il quale, preso atto della volontà Controparte_1 della moglie di volersi separare, pur non avendo tuttavia egli mai percepito – secondo la prospettazione difensiva – le divergenze avute con quest'ultima quale motivo di vera crisi coniugale tanto da determinarne la rottura, non si opponeva alla richiesta di separazione, ma contestava le pretese economiche avanzate dalla moglie in ragione di un regime di affidamento e gestione del figlio sostanzialmente paritetico, peraltro concordato tra le parti. Il Per_1 resistente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la propria residenza ove vorranno fatto salvo il prioritario interesse del figlio minore e previa Per_1 comunicazione in ordine ad eventuali variazioni della stessa fino al raggiungimento della maggiore età del bambino;
2) rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 principale presso la madre nella casa coniugale in Livorno via Ebat,31 di proprietà esclusiva di quest'ultima; pertanto la casa verrà ad ella assegnata e con essa tutti gli arredi contenuti ad eccezione della camera matrimoniale, di tutte quante le luci installate all'interno della stessa abitazione e di tutta quanta la mobilia del salotto;
il sig. successivamente all'udienza di comparizione avanti al Tribunale provvederà CP_1
a trasferire altrove la propria residenza, comunicandolo alla sig.ra Pt_1
3) i coniugi sono consapevoli ed informati che tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'istruzione e l'educazione del bambino e comunque le scelte fondamentali di vita del minore verranno ponderate ed assunte di comune accordo, i coniugi ad ogni buon conto, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno con loro il bambino secondo il calendario delle visite di seguito meglio specificato;
4) trascorrerà con il padre, come attualmente la prima settimana il martedì, il Per_1 giovedì ed il sabato allorquando il sig. preleverà il bambino all'uscita della CP_1 scuola(martedì e giovedì mentre il sabato presso la casa della madre) per poi riaccompagnarlo la mattina seguente all'asilo ed in caso di impossibilità a far ciò
(oppure la domenica) con la madre che potrà riprenderlo la mattina entro le ore 10.00; la seconda settimana, il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica(con pernottamento sino al lunedì mattina e con le medesimo modalità a livello di orari e prelievo); le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; quelle estive ed eventualmente quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e con riguardo alle prime i genitori concordano sin da ora che potranno tenere con sé il bambino per un periodo anche continuato di 10 giorni mentre per le invernali di gg.
7. Durante tali periodi devono intendersi sospesi gli incontri con l'altro genitore di cui dovrà comunque essere assicurata la possibilità di telefonare quotidianamente al figlio minorenne;
Restano salvi i diversi accordi tra i genitori, comunque, nel rispetto dei termini minimi sopra previsti e sempre nell'esclusivo e primario interesse del bambino;
3 5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento di €.100,00 mensili, da versare ogni giorno 5 del mese, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie(sanitarie extra mutualistiche, scolastiche, sportive, ricreative e di formazione culturale) sostenute nell'interesse del minore, comunque, da concordarsi preventivamente allorquando superino le €.100,00;
6) il sig. parteciperà inoltre al pagamento del 50% delle spese relative alla CP_1 frequentazione dell'asilo da parte del bambino;
7) l'assegno unico relativo al minore, sarà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1 mentre gli altri eventuali benefici fiscali inerenti lo stesso, saranno suddivisi tra i genitori al 50% ciascuno;
8) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione su entrambi del nominativo del minore.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 4/6/2025, dopo averle ascoltate, il Giudice tentava una composizione bonaria di tutte le questioni pendenti tra le parti e, all'esito di ampia discussione, le parti si accordavano aderendo alla proposta del Giudice. Le parti presenti davano dunque atto di voler definire la separazione, quanto al calendario per la gestione paritaria del bimbo alle seguenti condizioni: “[…] settimana 1 il bimbo starà con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, a casa della madre entro le ore 9:00; settimana 2 il bimbo starà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, a casa della madre entro le ore 9:00; inoltre trascorrerà con il Per_1 padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera fino alle ore 20:00, con cena, nel periodo scolastico e fino alle ore 21:00, con cena, nel periodo non scolastico.
Il bimbo trascorrerà 7 giorni continuativi con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare, tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quest'anno le parti concordano che trascorrerà con la madre la settimana Per_1 dall'11 al 18 di agosto e con il padre la settimana dal 19 al 26 di agosto.
I genitori si impegnano a comunicare il luogo ove trascorreranno le vacanze con il bambino e garantiranno al bimbo contatti telefonici una volta al giorno con il genitore in quel momento non collocatario, salvo ulteriori richieste di Per_1
Il bimbo trascorrerà altresì 7 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno; le ulteriori festività religiose e civili saranno trascorse da con Per_1 ciascun genitore alternandole di anno in anno.
I genitori si impegnano sin da ora a trascorrere il compleanno di insieme, salvo Per_1 pernotto del bambino con il genitore che quel giorno della settimana lo avrà con sé
4 secondo il calendario di frequentazione.”. Quanto invece all'aspetto economico, le parti si accordavano nel senso di prevedere: “[…] un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 175,00 al mese, oltre all'assegno unico al 100% in favore della madre;
spese straordinarie al 50% secondo protocollo CNF da concordare e documentare preventivamente;
mensa scolastica divisa tra le parti al 50%.”. Veniva infine stabilito che: “[…] Le parti si impegnano altresì a non coinvolgere i rispettivi genitori nelle decisioni inserenti il figlio, nonché i loro personali rapporti.”; il tutto, a spese di causa compensate.
Può in questa sede ulteriormente rilevarsi che, alla luce degli accordi assunti e tenuto conto che alcuna contestazione è stata in atti sollevata quanto alla reciproca capacità genitoriale e dunque al conseguente regime di affidamento condiviso, per il quale entrambe le parti avevano già concluso dei rispettivi atti, il bambino sarà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione principale presso la madre nella casa coniugale sita in Livorno, via Ebat n. 31 di proprietà esclusiva della signora Pt_1
I procuratori delle parti chiedevano la trasformazione del procedimento in consensuale e la rimessione degli atti al Collegio per la decisione con rinuncia alla fissazione di ulteriore udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e agli ulteriori scritti difensivi, concludendo congiuntamente come da accordo assunto dalle parti su proposta del Giudice.
Il Giudice disponeva dunque il mutamento del rito da contenzioso a consensuale e, previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Quanto alle questioni accessorie, va rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti può far intendere la separazione come congiuntamente proposta.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono quindi essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore Per_1
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
5 3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano RI (LI) di
[...] procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Rosignano RI (LI) il giorno 30.9.2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 157, parte 2, Serie C, Anno 2022;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto in conformità di legge;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione principale presso la madre nella casa coniugale sita in
Livorno, via Ebat n. 31 di proprietà esclusiva di quest'ultima;
2) la frequentazione di con entrambi i genitori avverrà secondo il Per_1 seguente calendario:
a) settimana 1: il bimbo starà con il padre il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, a casa della madre entro le ore 9:00;
b) settimana 2: il bimbo starà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, ovvero, in periodo non scolastico, a casa della madre entro le ore 9:00; inoltre trascorrerà con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera fino alle ore 20:00, con cena, nel periodo scolastico e fino alle ore
21:00, con cena, nel periodo non scolastico;
Il bimbo trascorrerà 7 giorni continuativi con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare, tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quest'anno le parti concordano che trascorrerà con la madre la Per_1 settimana dall'11 al 18 di agosto e con il padre la settimana dal 19 al 26 di agosto.
I genitori si impegnano a comunicare il luogo ove trascorreranno le vacanze con il bambino e garantiranno al bimbo contatti telefonici una volta al giorno
6 con il genitore in quel momento non collocatario, salvo ulteriori richieste di
Per_1
Il bimbo trascorrerà altresì 7 giorni continuativi con ciascun genitore durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno; le ulteriori festività religiose e civili saranno trascorse da Per_1 con ciascun genitore alternandole di anno in anno.
I genitori si impegnano sin da ora a trascorrere il compleanno di Per_1 insieme, salvo pernotto del bambino con il genitore che quel giorno della settimana lo avrà con sé secondo il calendario di frequentazione.
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento di la somma mensile di euro 175,00, somma annualmente Per_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie saranno divise al
50% tra i due genitori e dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso;
le stesse dovranno individuarsi in base al protocollo CNF;
4) le spese sostenute per la mensa scolastica saranno divise tra le Per_2 parti al 50%;
5) l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla signora . Parte_1
6) Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio dell'11.6.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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