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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17426 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 14142/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14142/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1976 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Paolini ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale della Repubblica n. 110 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
– A ISLAMABAD in persona del
[...] Controparte_2 ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 02.04.2024, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale, con decreto inaudita altera parte e, comunque, con provvedimento di urgenza, visto il fumus della domanda, accertata l'illegittimità dell'inerzia e del silenzio serbati da parte del Controparte_1
a Islamabad, sulla domanda di rilascio di visto d'ingresso per Controparte_2 ricongiungimento familiare inoltrata da ultimo anche a mezzo diffida del 15 gennaio 2024, all' resistente, ordinare all'Amministrazione di provvedere in ordine CP_2 alla suddetta richiesta e rilasciare - entro un termine ristretto - il visto di ingresso in CP_
, per la moglie , nata a [...] il [...], i figli CP_3 [...]
nata l'[...], , nato il [...], , nato Per_1 Persona_2 Per_3 il 12.3.2012, , nata il [...], fissando il relativo termine. Persona_4
Contestualmente chiede di fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del
1 ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare
o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del Decreto di fissazione udienza, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, accertare l'illegittimità del comportamento tenuto da parte del e – per l'effetto – ordinare Controparte_1 all'Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta richiesta e di concludere il CP_ procedimento con il rilascio - entro un termine ristretto - del visto di ingresso in per i familiari sopra indicati, fissando il relativo termine. Condannare il Controparte_1
in persona del l.r.p.t, al risarcimento del danno ingiusto provocato in
[...] pregiudizio del ricorrente e da liquidare equitativamente, commisurandolo ad ogni ulteriore giorno di ritardo nel rilascio del Visto richiesto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e distrazione in favore dell'antistatario difensore.”.
L'Amministrazione convenuta, si è costituita depositando memoria di costituzione
Con provvedimento del 19.08.2024 il Giudice adito ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con note del 24.07.2024, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di , nata a [...] CP_3 il 1.1.1975, moglie del ricorrente, di , nata a [...] l'[...], Persona_1 figlia del ricorrente, di , nato a [...] il [...], di Persona_5 Per_3
, nato a [...] il [...] e di , nata a [...] il [...],
[...] Persona_4 chiedendo al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con richiesta di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Preme evidenziare come il ricorso de quo sia stato erroneamente iscritto, in data 02.04.2024, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.; al contrario, tenuto conto della riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia) e la L. 197- 2022, lo stesso deve essere qualificato quale ricorso ex art 281 decies c.p.c..
*****
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, con note del 24.07.2024 la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rilascio da parte del Controparte_1 del visto per ricongiungimento familiare in favore di , nata a CP_3
RG il 1.1.1975, moglie del ricorrente, di , nata a [...] Persona_1
l'1.6.2004, figlia del ricorrente, di , nato a [...] il [...], di Persona_5
Pag. 2 di 3 , nato a [...] il [...] e di , nata a [...] il Per_3 Persona_4
28.3.2014, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 02.04.2024), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell' CP_2
a Islamabad a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze
[...] organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 14142/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 14142/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14142/2024 promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1976 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Paolini ed elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale della Repubblica n. 110 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
– A ISLAMABAD in persona del
[...] Controparte_2 ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 02.04.2024, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale, con decreto inaudita altera parte e, comunque, con provvedimento di urgenza, visto il fumus della domanda, accertata l'illegittimità dell'inerzia e del silenzio serbati da parte del Controparte_1
a Islamabad, sulla domanda di rilascio di visto d'ingresso per Controparte_2 ricongiungimento familiare inoltrata da ultimo anche a mezzo diffida del 15 gennaio 2024, all' resistente, ordinare all'Amministrazione di provvedere in ordine CP_2 alla suddetta richiesta e rilasciare - entro un termine ristretto - il visto di ingresso in CP_
, per la moglie , nata a [...] il [...], i figli CP_3 [...]
nata l'[...], , nato il [...], , nato Per_1 Persona_2 Per_3 il 12.3.2012, , nata il [...], fissando il relativo termine. Persona_4
Contestualmente chiede di fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti al Tribunale assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del
1 ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare
o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;
in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del Decreto di fissazione udienza, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, accertare l'illegittimità del comportamento tenuto da parte del e – per l'effetto – ordinare Controparte_1 all'Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta richiesta e di concludere il CP_ procedimento con il rilascio - entro un termine ristretto - del visto di ingresso in per i familiari sopra indicati, fissando il relativo termine. Condannare il Controparte_1
in persona del l.r.p.t, al risarcimento del danno ingiusto provocato in
[...] pregiudizio del ricorrente e da liquidare equitativamente, commisurandolo ad ogni ulteriore giorno di ritardo nel rilascio del Visto richiesto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge e distrazione in favore dell'antistatario difensore.”.
L'Amministrazione convenuta, si è costituita depositando memoria di costituzione
Con provvedimento del 19.08.2024 il Giudice adito ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con note del 24.07.2024, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di , nata a [...] CP_3 il 1.1.1975, moglie del ricorrente, di , nata a [...] l'[...], Persona_1 figlia del ricorrente, di , nato a [...] il [...], di Persona_5 Per_3
, nato a [...] il [...] e di , nata a [...] il [...],
[...] Persona_4 chiedendo al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con richiesta di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Preme evidenziare come il ricorso de quo sia stato erroneamente iscritto, in data 02.04.2024, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.; al contrario, tenuto conto della riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 (cosiddetta riforma Cartabia) e la L. 197- 2022, lo stesso deve essere qualificato quale ricorso ex art 281 decies c.p.c..
*****
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, con note del 24.07.2024 la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuto rilascio da parte del Controparte_1 del visto per ricongiungimento familiare in favore di , nata a CP_3
RG il 1.1.1975, moglie del ricorrente, di , nata a [...] Persona_1
l'1.6.2004, figlia del ricorrente, di , nato a [...] il [...], di Persona_5
Pag. 2 di 3 , nato a [...] il [...] e di , nata a [...] il Per_3 Persona_4
28.3.2014, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 02.04.2024), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell' CP_2
a Islamabad a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze
[...] organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 14142/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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