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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. Dott. Emanuele PINTO - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3261/2021 R.G.A.C. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Moretti, come da mandato Parte_1 in atti,
- ATTORE - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Timurian Ascken, come da mandato in CP_1 atti,
- CONVENUTO– NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'esito della trattazione cartolare disposta per la data del 2.7.2025, la causa veniva assegnata a sentenza, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6.3.2021, chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
[...]
in Bari il 3.12.1987, dalla cui unione erano nati le figlie (n. l'1.1.1989), CP_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (n. il 3,6,1996). Per_2
A fondamento della sua domanda deduceva che:
1. il Tribunale di Bari, con decreto del 17.4.2018 omologava la separazione recependo la convenzione sottoscritta dai coniugi;
2. erano decorsi i termini di legge dall'udienza presidenziale tenuta in quella sede senza alcuna riconciliazione tra i coniugi, per cui era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio:
1 3. le sue condizioni economiche erano peggiorate e non riusciva a sostenere gli impegni economici assunti in sede di separazione;
4. la percepiva un reddito come biologa nutrizionista;
CP_1
5. la figlia , pur conservando la residenza presso l'abitazione materna, Per_2 conviveva con il fidanzato;
tutto quanto premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocando i contributi da egli dovuti in favore del coniuge e della figlia e, in subordine, prevedendone una congrua riduzione. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva con comparsa del 25.5.2021 contestando tutte le avverse difese e chiedendo la conferma delle condizioni concordate tra i coniugi in sede di separazione. Il Presidente, con ordinanza del 10.6.2021 emessa all'esito della comparizione delle parti, riduceva ad €300,00 il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del coniuge e confermava invece quello previsto in sede di separazione per la figlia. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa era rinviata per l'assunzione della prova orale ammessa. Nel corso del procedimento erano altresì instaurati due sub-procedimenti cautelari, con i quali era disposta la riduzione ad €250,00 dell'assegno previsto in favore del coniuge. Disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e trattenuta la causa per la decisione, con istanza congiunta del 13.4.2025 le parti rappresentando di aver consensualizzato la lite come da convenzione sottoscritta, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo per la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale. Disposta la rimessione della causa sul ruolo, all'esito della trattazione cartolare disposta per la data del 2.7.2025 e previa trasformazione del rito, la stessa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti erano trasmessi al PM per il parere. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato "che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3". Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui
2 va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta dalle parti il 10.4.2025 e depositata il 13.4.2025 (cfr. deposito di parte ricorrente), sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 3261/2021 pendente tra e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M. in sede, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari il 3.12.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1987, atto n. 1910, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta dalle parti il 10.4.2025 e depositata il 13.4.2025, da intendersi qui trascritte;
la moglie perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera
3
1. Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. Dott. Emanuele PINTO - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3261/2021 R.G.A.C. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Moretti, come da mandato Parte_1 in atti,
- ATTORE - E
, rappresentata e difesa dall'avv. Timurian Ascken, come da mandato in CP_1 atti,
- CONVENUTO– NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'esito della trattazione cartolare disposta per la data del 2.7.2025, la causa veniva assegnata a sentenza, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6.3.2021, chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
[...]
in Bari il 3.12.1987, dalla cui unione erano nati le figlie (n. l'1.1.1989), CP_1 Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (n. il 3,6,1996). Per_2
A fondamento della sua domanda deduceva che:
1. il Tribunale di Bari, con decreto del 17.4.2018 omologava la separazione recependo la convenzione sottoscritta dai coniugi;
2. erano decorsi i termini di legge dall'udienza presidenziale tenuta in quella sede senza alcuna riconciliazione tra i coniugi, per cui era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio:
1 3. le sue condizioni economiche erano peggiorate e non riusciva a sostenere gli impegni economici assunti in sede di separazione;
4. la percepiva un reddito come biologa nutrizionista;
CP_1
5. la figlia , pur conservando la residenza presso l'abitazione materna, Per_2 conviveva con il fidanzato;
tutto quanto premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocando i contributi da egli dovuti in favore del coniuge e della figlia e, in subordine, prevedendone una congrua riduzione. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva con comparsa del 25.5.2021 contestando tutte le avverse difese e chiedendo la conferma delle condizioni concordate tra i coniugi in sede di separazione. Il Presidente, con ordinanza del 10.6.2021 emessa all'esito della comparizione delle parti, riduceva ad €300,00 il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento del coniuge e confermava invece quello previsto in sede di separazione per la figlia. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa era rinviata per l'assunzione della prova orale ammessa. Nel corso del procedimento erano altresì instaurati due sub-procedimenti cautelari, con i quali era disposta la riduzione ad €250,00 dell'assegno previsto in favore del coniuge. Disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e trattenuta la causa per la decisione, con istanza congiunta del 13.4.2025 le parti rappresentando di aver consensualizzato la lite come da convenzione sottoscritta, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo per la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale. Disposta la rimessione della causa sul ruolo, all'esito della trattazione cartolare disposta per la data del 2.7.2025 e previa trasformazione del rito, la stessa era nuovamente rimessa al Collegio per la decisione;
gli atti erano trasmessi al PM per il parere. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato "che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3". Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui
2 va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta dalle parti il 10.4.2025 e depositata il 13.4.2025 (cfr. deposito di parte ricorrente), sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 3261/2021 pendente tra e , con l'intervento Parte_1 CP_1 del P.M. in sede, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Bari il 3.12.1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1987, atto n. 1910, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta dalle parti il 10.4.2025 e depositata il 13.4.2025, da intendersi qui trascritte;
la moglie perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera
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