Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
.08.1980, C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Salerno, alla via Leopoldo studio dell'avv. Luigi Palmieri dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Giffoni Valle Piana (SA), all lo studio dell'avv. Chiara Russomando dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
c tti nio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario in data 14 febbraio 2011 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) e che dalla loro unione era nato un figlio, (02.10.2013). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di com e dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 5515/2023 pubblicata il 06.12.2023, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) L'affidamento del minore è condiviso, e proseguirà, Persona_2 come statuito nella sentenza , a vivere nella casa di via Arce n. 27, insieme alla madre. Pertanto, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per i figli – relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute – dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) La casa familiare sita a Salerno in via Arce n. 27, di proprietà esclusiva della IG.ra
, è assegnata in godimento alla stessa. Parte_1
verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenim lio la somma di euro 3 detto importo, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, sarà corrisposto dal Sig. Controparte_1 tramite bonifico bancario sul conto corrente accesso presso l PROMOS intestato alla OR il 27 di ogni mese;
Parte_1
4) le spese straordinarie, occorrenti per il figlio minore , Persona_2 dovranno essere previamente concordante tra i rico carico di ciascuno dei coniugi, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
5) I coniugi e dichiarano di voler rinunciare Controparte_1 Parte_1 reciprocam o Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14 febbraio 2011 nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) tra , nata Parte_1
a Salerno il 28.08.1980, C. F.: e , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 20.06.1981, C.F.: t ro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di nno 2011), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 11 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi