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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 397/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 397/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Gela, Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Grisanti (C.F.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione di nuovo difensore su foglio separato;
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), in qualità di titolare e legale rappresentante CP C.F._3
Co pro-tempore della ditta individuale IL di (P.IVA: ), elettivamente CP P.IVA_1 domiciliato in Gela, Vico Carpentieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Salvatore Incardona (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta su foglio separato;
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c..
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle richieste preliminari ritualmente e tempestivamente formulate in atti, chiedendo ammettersi la produzione di copia dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 25 gennaio 2024 nell'ambito della procedura esecutiva n. 30/2018 R.G. . nonché la CP_3 relativa contabile attestante l'avvenuto pagamento del terzo pignorato al creditore procedente e, in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio;
la parte opposta ha contestato la produzione documentale di controparte e precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento di quelle rassegnate nei propri atti e, in subordine, ha insistito comunque nell'accertamento del credito ancora dovuto. Le parti, concordemente, hanno, infine, rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 marzo 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato il 18 marzo 2022, con il quale CP
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale IL TI. di , ha allo stesso
[...] CP intimato il pagamento della somma complessiva di euro 18.725,74 in forza della sentenza n. 243/2020 emessa in data 29 maggio 2020 dal Tribunale di Gela, nell'ambito del giudizio civile iscritto al nr.
804/2012 R.G. tra l'odierno opposto e il “ , nonché nei riguardi di Parte_2 Parte_1
quali terzi chiamati in causa.
[...] Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Parte_1
1. l'insussistenza del credito azionato dalla ditta opposta nei confronti del , dal Parte_1 momento che lo stesso aveva già corrisposto la propria quota, pari al 50%, delle spese di ristrutturazione condominiale mediante versamenti effettuati direttamente al e che la CP restante parte è da considerarsi a carico della co-obbligata (motivo da Controparte_4 qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'erronea quantificazione delle somme precettate, atteso che il ha parzialmente Parte_1 adempiuto all'obbligazione di pagamento su di lui gravante a mezzo assegni bancari - regolarmente incassati dal - e che ulteriori importi sono stati sottoposti a pignoramento CP dalla di lui creditrice a seguito della procedura esecutiva n. 30/2018 R.G. Esec. Parte_3
Mob. avviata in danno del sicché gli stessi devono essere scomputati dal quantum Parte_1 dovuto (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.).
pagina 2 di 7 Ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e l'autorizzazione alla chiamata in causa della coobbligata nonché, nel merito, la Controparte_4 dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la ditta individuale IL TI., in persona del suo titolare e legale rappresentante pro-tempore , contestando integralmente CP quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria. Parte_1
Il Giudice, con ordinanza emessa il 27 luglio 2022, non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo ed ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed assegnato il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co VI c.p.c., cui le parti hanno ritualmente ottemperato.
All'esito dell'udienza del 25 gennaio 2023, la causa, preso atto del mutamento della persona fisica del
Giudice, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 27 novembre
2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti e chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
Tanto premesso, l'opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente, giova precisare che il co-obbligato in solido di cui parte opponente Controparte_4 aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, non è litisconsorte necessario della causa (cfr.
Cass. sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011 (Rv. 619368 - 01)); a ciò si aggiunga che l'attore ben avrebbe potuto introdurre il giudizio anche nei confronti della , laddove ritenuto necessario, CP_4 senza l'autorizzazione del Giudice, spettando allo stesso l'individuazione della propria controparte.
Sulla pretesa inesistenza del credito precettato, il motivo è infondato: l'obbligazione solidale posta a carico del sorge direttamente dal titolo giudiziale azionato in executivis, ossia dalla sentenza n. Parte_1
243/2020 del Tribunale di Gela, pubblicata in data 20 maggio 2020 resa nella causa civile n. 804/2012
R.G. tra lo stesso opponente la di lui ex moglie il creditore Parte_1 Controparte_4 CP ed il “ . Parte_2
pagina 3 di 7 Il titolo giudiziale ha accertato la morosità di e comproprietari Parte_1 Controparte_4 di immobili all'interno del condominio, nei confronti del “ , in relazione ai Parte_2 lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale eseguiti dalla ditta “ ” per CP
l'importo complessivo di euro 16.337,80, oltre spese di lite. Il e la , quali unici Parte_1 CP_4 condomini morosi del “ , sono stati condannati “in solido fra loro” al pagamento Parte_2 dell'importo indicato in sentenza direttamente nelle mani del (cfr. doc. n. 2 di cui all'atto di CP citazione).
Ne consegue, dunque, con riferimento al caso di specie, che il creditore odierno opposto, ha CP legittimamente agito esecutivamente nei confronti del per la somma portata dall'atto di Parte_1 precetto, alla luce dell'art. 1292 c.c., a mente del quale pacificamente il creditore può agire nei confronti di ciascun debitore per l'intero, a tutela della completa ed integrale soddisfazione della propria pretesa.
Nel caso di specie, il ha inteso agire nei confronti del per l'intero. CP Parte_1
D'altra parte, non possono rilevare nei confronti del creditore i rapporti interni tra gli obbligati in solido – nel caso di specie i condomini comproprietari degli immobili - , i quali Controparte_5 assumono la veste di debitori solidali (sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento degli Parte_2 oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del un insieme, sia in virtù del Parte_2 principio generale dettato dall'art. 1294 c.c., (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.” così Cass. n. 33039/2018; conforme a Cass. Civ. n. 21907/2011).
Il creditore opposto, pertanto, ha correttamente precettato il in conformità a quanto Parte_1 statuito dal titolo esecutivo giudiziale. L'opposizione, quindi, deve essere rigettata sotto tale profilo.
Il secondo motivo di opposizione, in relazione al quale è stata eccepita l'erronea quantificazione delle somme precettate, proposto nei termini di legge, è in parte fondato e deve essere parzialmente accolto.
In ordine ai pagamenti che il ha dedotto di aver effettuato al deve evidenziarsi che Parte_1 CP gli assegni bancari prodotti (cfr. da doc. n. 7 a doc. n. 12 di cui all'atto di citazione) – per un ammontare complessivo pari ad euro 11.680,60 – riportano tutti la data del 2011; sono, pertanto, antecedenti alla sentenza n. 243/2020 resa il 20 maggio 2020 nel procedimento civile nr. 804/2012
R.G., odierno titolo esecutivo.
pagina 4 di 7 Ne consegue che, trattandosi di titolo esecutivo giudiziale, l'eccezione di adempimento parziale dell'obbligazione fondata su tali pagamenti avrebbe dovuto essere sollevata dall'opponente nel giudizio di merito;
accertato che la specifica doglianza sollevata in questa sede non è basata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, essa non può costituire elemento di valutazione da parte di questo Giudice, potendo tenere in considerazione solo i pagamenti successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/08/2021, n. 22090, secondo cui “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.”). Deve altresì sottolinearsi, per mera completezza, che anche qualora l'eccezione fosse stata delibata nel corso del giudizio di primo grado – come affermato da parte opponente nel corpo dell'atto di citazione - la medesima non può essere riproposta davanti al Giudice dell'opposizione, dovendo formare oggetto di appello l'eventuale errore di calcolo in cui il Giudice di prima cure sarebbe incorso nella parte dispositiva della sentenza.
Merita, invece, accoglimento la domanda di ricalcolo del dovuto a seguito del pignoramento incoato dalla ei confronti dell'odierno opponente. Pt_3
Risulta per tabulas che – quale creditor creditoris, ovvero creditrice del – abbia Parte_3 CP intrapreso in danno del specifica azione esecutiva volta all'espropriazione del credito da Parte_1 quest'ultimo vantato nei confronti del terzo pignorato Villa Rosalba s.r.l. (cfr. doc. n. 5 di cui all'atto di citazione). Dalla documentazione acquisita agli atti di causa (cfr. documenti prodotti da parte opponente con nota depositata telematicamente il 27 novembre 2024) risulta, altresì, che il credito pignorato dalla ammontante in linea capitale ad euro 5.624,44, sia stato effettivamente escusso Pt_3 dalla stessa in forza della ordinanza di assegnazione somme del 25 gennaio 2024 resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 30/2018 R.G. Esec. Mob.: la contabile del bonifico eseguito in data 8 febbraio 2024, prodotta dall'opponente, attesta, infatti, l'avvenuto pagamento delle somme pignorate in favore della creditrice assegnataria da parte del terzo pignorato Villa Parte_3
Rosalba s.r.l..
pagina 5 di 7 L'espropriazione del credito vantato del nei confronti di Villa Rosalba s.r.l. ad opera della Parte_1 creditrice del – di cui il è debitore in forza dell'odierno titolo esecutivo – è CP Parte_1 equivalente, nella sostanza, ad un esborso del debitore opponente in favore del creditore opposto;
costituisce, quindi, titolo per lo scomputo dell'importo pignorato, pari ad euro 5.624,44, dalla sorte capitale di cui all'atto di precetto, sicché tale circostanza è idonea a determinare, sia pur parzialmente, un ricalcolo delle somme precettate: il pagamento del terzo debitore al creditore assegnatario è idoneo ad estinguere per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato
(sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 29/11/2018, n. 30862, secondo cui: “In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.”).
Le somme indicate nel precetto vanno, quindi, proporzionalmente ridotte per effetto della parziale estinzione – conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto (id est: il terzo pignorato Villa
Rosalba s.r.l.) – della pretesa creditoria azionata dall'odierno opposto : il quantum dovuto CP dal debitore opponente, così come calcolato nell'atto di intimazione opposto, va, pertanto, rideterminato nella misura di euro 13.101,30.
L'erroneità per eccesso della somma portata nel precetto, invero, non incide sulla validità dell'atto di precetto: l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante e il Giudice è chiamato a provvedere in ordine alla rideterminazione della stessa in forza di quanto accertato in corso di causa (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 22/07/2024, n. 20238, secondo cui: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”.
Da ciò ne discende l'accoglimento parziale della spiegata opposizione.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto riduce Parte_1
l'importo di cui al precetto, rideterminando il credito intimato nella misura di euro 13.101,30 per sorte capitale, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, e spese per come quantificate nell'atto di precetto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Gela, lì 26 marzo 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 397/2022 R.G., assunta in decisione all'udienza del 27 novembre 2024, promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Gela, Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele n. 183, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Grisanti (C.F.:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione di nuovo difensore su foglio separato;
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.F.: ), in qualità di titolare e legale rappresentante CP C.F._3
Co pro-tempore della ditta individuale IL di (P.IVA: ), elettivamente CP P.IVA_1 domiciliato in Gela, Vico Carpentieri n. 1, presso lo studio dell'avv. Salvatore Incardona (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta su foglio separato;
CONVENUTO - OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615, co. I c.p.c..
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 novembre 2024, all'esito della quale parte opponente ha insistito nell'accoglimento delle richieste preliminari ritualmente e tempestivamente formulate in atti, chiedendo ammettersi la produzione di copia dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 25 gennaio 2024 nell'ambito della procedura esecutiva n. 30/2018 R.G. . nonché la CP_3 relativa contabile attestante l'avvenuto pagamento del terzo pignorato al creditore procedente e, in subordine, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo del giudizio;
la parte opposta ha contestato la produzione documentale di controparte e precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento di quelle rassegnate nei propri atti e, in subordine, ha insistito comunque nell'accertamento del credito ancora dovuto. Le parti, concordemente, hanno, infine, rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 marzo 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato il 18 marzo 2022, con il quale CP
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale IL TI. di , ha allo stesso
[...] CP intimato il pagamento della somma complessiva di euro 18.725,74 in forza della sentenza n. 243/2020 emessa in data 29 maggio 2020 dal Tribunale di Gela, nell'ambito del giudizio civile iscritto al nr.
804/2012 R.G. tra l'odierno opposto e il “ , nonché nei riguardi di Parte_2 Parte_1
quali terzi chiamati in causa.
[...] Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Parte_1
1. l'insussistenza del credito azionato dalla ditta opposta nei confronti del , dal Parte_1 momento che lo stesso aveva già corrisposto la propria quota, pari al 50%, delle spese di ristrutturazione condominiale mediante versamenti effettuati direttamente al e che la CP restante parte è da considerarsi a carico della co-obbligata (motivo da Controparte_4 qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.);
2. l'erronea quantificazione delle somme precettate, atteso che il ha parzialmente Parte_1 adempiuto all'obbligazione di pagamento su di lui gravante a mezzo assegni bancari - regolarmente incassati dal - e che ulteriori importi sono stati sottoposti a pignoramento CP dalla di lui creditrice a seguito della procedura esecutiva n. 30/2018 R.G. Esec. Parte_3
Mob. avviata in danno del sicché gli stessi devono essere scomputati dal quantum Parte_1 dovuto (motivo da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.).
pagina 2 di 7 Ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e l'autorizzazione alla chiamata in causa della coobbligata nonché, nel merito, la Controparte_4 dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la ditta individuale IL TI., in persona del suo titolare e legale rappresentante pro-tempore , contestando integralmente CP quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria. Parte_1
Il Giudice, con ordinanza emessa il 27 luglio 2022, non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo ed ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed assegnato il termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co VI c.p.c., cui le parti hanno ritualmente ottemperato.
All'esito dell'udienza del 25 gennaio 2023, la causa, preso atto del mutamento della persona fisica del
Giudice, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 27 novembre
2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti e chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * *
Tanto premesso, l'opposizione deve essere parzialmente accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente, giova precisare che il co-obbligato in solido di cui parte opponente Controparte_4 aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, non è litisconsorte necessario della causa (cfr.
Cass. sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011 (Rv. 619368 - 01)); a ciò si aggiunga che l'attore ben avrebbe potuto introdurre il giudizio anche nei confronti della , laddove ritenuto necessario, CP_4 senza l'autorizzazione del Giudice, spettando allo stesso l'individuazione della propria controparte.
Sulla pretesa inesistenza del credito precettato, il motivo è infondato: l'obbligazione solidale posta a carico del sorge direttamente dal titolo giudiziale azionato in executivis, ossia dalla sentenza n. Parte_1
243/2020 del Tribunale di Gela, pubblicata in data 20 maggio 2020 resa nella causa civile n. 804/2012
R.G. tra lo stesso opponente la di lui ex moglie il creditore Parte_1 Controparte_4 CP ed il “ . Parte_2
pagina 3 di 7 Il titolo giudiziale ha accertato la morosità di e comproprietari Parte_1 Controparte_4 di immobili all'interno del condominio, nei confronti del “ , in relazione ai Parte_2 lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale eseguiti dalla ditta “ ” per CP
l'importo complessivo di euro 16.337,80, oltre spese di lite. Il e la , quali unici Parte_1 CP_4 condomini morosi del “ , sono stati condannati “in solido fra loro” al pagamento Parte_2 dell'importo indicato in sentenza direttamente nelle mani del (cfr. doc. n. 2 di cui all'atto di CP citazione).
Ne consegue, dunque, con riferimento al caso di specie, che il creditore odierno opposto, ha CP legittimamente agito esecutivamente nei confronti del per la somma portata dall'atto di Parte_1 precetto, alla luce dell'art. 1292 c.c., a mente del quale pacificamente il creditore può agire nei confronti di ciascun debitore per l'intero, a tutela della completa ed integrale soddisfazione della propria pretesa.
Nel caso di specie, il ha inteso agire nei confronti del per l'intero. CP Parte_1
D'altra parte, non possono rilevare nei confronti del creditore i rapporti interni tra gli obbligati in solido – nel caso di specie i condomini comproprietari degli immobili - , i quali Controparte_5 assumono la veste di debitori solidali (sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento degli Parte_2 oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del un insieme, sia in virtù del Parte_2 principio generale dettato dall'art. 1294 c.c., (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.” così Cass. n. 33039/2018; conforme a Cass. Civ. n. 21907/2011).
Il creditore opposto, pertanto, ha correttamente precettato il in conformità a quanto Parte_1 statuito dal titolo esecutivo giudiziale. L'opposizione, quindi, deve essere rigettata sotto tale profilo.
Il secondo motivo di opposizione, in relazione al quale è stata eccepita l'erronea quantificazione delle somme precettate, proposto nei termini di legge, è in parte fondato e deve essere parzialmente accolto.
In ordine ai pagamenti che il ha dedotto di aver effettuato al deve evidenziarsi che Parte_1 CP gli assegni bancari prodotti (cfr. da doc. n. 7 a doc. n. 12 di cui all'atto di citazione) – per un ammontare complessivo pari ad euro 11.680,60 – riportano tutti la data del 2011; sono, pertanto, antecedenti alla sentenza n. 243/2020 resa il 20 maggio 2020 nel procedimento civile nr. 804/2012
R.G., odierno titolo esecutivo.
pagina 4 di 7 Ne consegue che, trattandosi di titolo esecutivo giudiziale, l'eccezione di adempimento parziale dell'obbligazione fondata su tali pagamenti avrebbe dovuto essere sollevata dall'opponente nel giudizio di merito;
accertato che la specifica doglianza sollevata in questa sede non è basata su fatti sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale, essa non può costituire elemento di valutazione da parte di questo Giudice, potendo tenere in considerazione solo i pagamenti successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 02/08/2021, n. 22090, secondo cui “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.”). Deve altresì sottolinearsi, per mera completezza, che anche qualora l'eccezione fosse stata delibata nel corso del giudizio di primo grado – come affermato da parte opponente nel corpo dell'atto di citazione - la medesima non può essere riproposta davanti al Giudice dell'opposizione, dovendo formare oggetto di appello l'eventuale errore di calcolo in cui il Giudice di prima cure sarebbe incorso nella parte dispositiva della sentenza.
Merita, invece, accoglimento la domanda di ricalcolo del dovuto a seguito del pignoramento incoato dalla ei confronti dell'odierno opponente. Pt_3
Risulta per tabulas che – quale creditor creditoris, ovvero creditrice del – abbia Parte_3 CP intrapreso in danno del specifica azione esecutiva volta all'espropriazione del credito da Parte_1 quest'ultimo vantato nei confronti del terzo pignorato Villa Rosalba s.r.l. (cfr. doc. n. 5 di cui all'atto di citazione). Dalla documentazione acquisita agli atti di causa (cfr. documenti prodotti da parte opponente con nota depositata telematicamente il 27 novembre 2024) risulta, altresì, che il credito pignorato dalla ammontante in linea capitale ad euro 5.624,44, sia stato effettivamente escusso Pt_3 dalla stessa in forza della ordinanza di assegnazione somme del 25 gennaio 2024 resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. 30/2018 R.G. Esec. Mob.: la contabile del bonifico eseguito in data 8 febbraio 2024, prodotta dall'opponente, attesta, infatti, l'avvenuto pagamento delle somme pignorate in favore della creditrice assegnataria da parte del terzo pignorato Villa Parte_3
Rosalba s.r.l..
pagina 5 di 7 L'espropriazione del credito vantato del nei confronti di Villa Rosalba s.r.l. ad opera della Parte_1 creditrice del – di cui il è debitore in forza dell'odierno titolo esecutivo – è CP Parte_1 equivalente, nella sostanza, ad un esborso del debitore opponente in favore del creditore opposto;
costituisce, quindi, titolo per lo scomputo dell'importo pignorato, pari ad euro 5.624,44, dalla sorte capitale di cui all'atto di precetto, sicché tale circostanza è idonea a determinare, sia pur parzialmente, un ricalcolo delle somme precettate: il pagamento del terzo debitore al creditore assegnatario è idoneo ad estinguere per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato
(sul punto, cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 29/11/2018, n. 30862, secondo cui: “In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.”).
Le somme indicate nel precetto vanno, quindi, proporzionalmente ridotte per effetto della parziale estinzione – conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto (id est: il terzo pignorato Villa
Rosalba s.r.l.) – della pretesa creditoria azionata dall'odierno opposto : il quantum dovuto CP dal debitore opponente, così come calcolato nell'atto di intimazione opposto, va, pertanto, rideterminato nella misura di euro 13.101,30.
L'erroneità per eccesso della somma portata nel precetto, invero, non incide sulla validità dell'atto di precetto: l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante e il Giudice è chiamato a provvedere in ordine alla rideterminazione della stessa in forza di quanto accertato in corso di causa (in tal senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 22/07/2024, n. 20238, secondo cui: “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto)”.
Da ciò ne discende l'accoglimento parziale della spiegata opposizione.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto riduce Parte_1
l'importo di cui al precetto, rideterminando il credito intimato nella misura di euro 13.101,30 per sorte capitale, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, e spese per come quantificate nell'atto di precetto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Gela, lì 26 marzo 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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