Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 8784/2024 R.G.
premesso che con ordinanza del 14.2.2024, l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 4.6.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato ad [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppina Miranda
- ricorrente -
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'11.4.2024, il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del convenuto nei seguenti anni CP_1 scolastici:
- a.s. 2018/2019: dal 07/11/2018 al 14/11/2018 e dal 15.11.2018 al 30.06.2019;
- a.s. 2019/2020: dal 08.11.2019 al 30.06.2020;
- a.s. 2020/2021: dal 18.11.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: dal 02.11.2021 al 30.06.2022;
- a.s. 2022/2023: dal 29.09.2022 al 30.06.2023;
- a.s. 2023/2024: dal 29.09.2023 al 30.06.2024.
Lamenta: a) che, in relazione a tali anni scolastici l'amministrazione datrice di lavoro non gli ha riconosciuto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, del valore annuo di € 500,00, cui all'art.1, comma 121, della L. n.107/2015;
1
Sulla base di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro di questo Tribunale al fine di sentir:
“previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024 conseguentemente condannarsi il al riconoscimento della Carta docente pari ad euro Controparte_1
3.000,00, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_1
che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione.
[...]
Nel merito, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo in ogni caso la prescrizione in relazione agli anni scolastici
“2015/2016 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”, e contestando “svolgimento di supplenza annuale per l'a.s. 2019/2020 richiamato in ricorso, che non risulta dallo stato matricolare allegato”, ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
La domanda è fondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in memoria difensiva.
L'oggetto del contendere, infatti, non è l'esercizio del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, né l'illegittimità di un atto di macro-organizzazione.
L'istante, infatti, chiede il riconoscimento di un diritto discendente dalla normativa nazionale ed eurounitaria.
Conseguentemente, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione, non vi è dubbio in merito all'appartenenza della controversia in esame alla giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, è opportuno prendere le mosse della normativa di riferimento.
2 L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla lettura della norma si evince che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente.
Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 (“Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzione scolastiche di ogni ordine e grado”) - che ha sostituito il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Esso, per quanto rileva in questa sede, agli artt. 2 e 3 dispone:
Art. 2
1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
… Art. 3
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
…
3 Sulla scorta della suindicata disciplina normativa, pertanto, con riferimento agli anni scolastici per cui è causa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato non potrebbero fruire della Carta di cui trattasi.
Va tuttavia, osservato che la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/2021, ha dichiarato che tale norma, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) e, dunque, è incompatibile con l'ordinamento eurounitario.
In particolare la Corte ha così statuito:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D.lgs n. 297/1994; le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 del CCNL del 27.11.2007; l'art. 1 comma 124 della Legge 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, e considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili - anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste - a quelle svolte dal personale docente di ruolo, oltre che l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, deve ritenersi l'arbitrarietà dell'esclusione quantomeno dei docenti precari che abbiano ricevuto incarichi annuali (fino al 31 agosto), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche (fino al 30 giugno), sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, con conseguente disapplicazione della norma interna limitatamente alla parte della stessa che esclude dal beneficio i docenti precari.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato - che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha dichiarato illegittimo l'art 2 del DPCM 23.9.2015, nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente - nonché da ultimo la Suprema Corte.
In particolare, quest'ultima, nella recentissima sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti “principi di diritto” in materia:
4 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Inoltre, nella parte motiva di tale sentenza, tra l'altro, si legge:
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
… In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
5 7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
…
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno …
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
… La natura del diritto e delle obbligazioni.
… 12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1
… Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame. 12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
… 12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
6 Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
… L'azione di adempimento.
14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. (segue) la possibilità di adempimento.
15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare - almeno in oggi
- anche rispetto a periodi pregressi.
… (segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”
… Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
… 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione
“di scopo”. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
…
7 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
… L'azione di risarcimento.
… Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
… 18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica. Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
Venendo più specificamente alla vicenda per cui è causa, è pacifico, per essere stato allegato in ricorso e non contestato in memoria difensiva, oltre che risultante dalla documentazione in atti (confr. contratti a termine in atti), che l'istante ha ottenuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici oggetto di domanda:
- a.s. 2018/2019: dal 15.11.2018 al 30.06.2019;
- a.s. 2020/2021: dal 18.11.2020 al 30.06.2021;
- a.s. 2021/2022: dal 02.11.2021 al 30.06.2022;
- a.s. 2022/2023: dal 29.09.2022 al 30.06.2023;
- a.s. 2023/2024: dal 29.09.2023 al 30.06.2024.
Quanto all'anno scolastico 2019/2020, oggetto di contestazione da parte del CP_1 convenuto, si rileva che:
- diversamente da quanto dedotto in memoria difensiva, quest'ultimo non ha allegato lo stato matricolare;
8 - che dal contratto a termine del 15.11.2019 e dai relativi cedolini scolastici depositati il
16.5.2025, risulta che il ricorrente ha sottoscritto con il ministero convenuto il contratto a termine fino al termine delle attività didattiche, in qualità di docente, dall'8.11.2019 al
30.06.2020.
Va, inoltre, evidenziato, che in data 16.5.2025 il ricorrente ha depositato il contratto a tempo indeterminato del 2.9.2024 con il quale è stato immesso in ruolo in qualità di docente, e che, pertanto, lo stesso è ancora inserito nel sistema scolastico al momento della presente decisione.
Orbene, in ragione di quanto innanzi esposto, non vi è dubbio circa la necessità di rimuovere la discriminazione subita da parte ricorrente, riconoscendo alla stessa il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione, posto che degli anni scolastici oggetto di domanda la stessa è stata eccepita solo in relazione all'anno scolastico 2018/2019, si osserva quanto segue.
Premesso che si verte in tema di prescrizione quinquennale (trattandosi di beneficio che viene erogato periodicamente ad anno - cfr. la suindicata sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023), è necessario prendere le mosse dal DPCM del 28.11.2016 che, all'art. 5 (rubricato “Attivazione della Carta”), per quanto rileva in questa sede dispone:
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Pertanto, la prescrizione decorre dal primo giorno in cui il dipendente può fare valere il diritto vantato (art. 2935 c.c.) e, segnatamente, dall'1 settembre di ciascuno anno scolastico o, nel caso in cui l'assunzione è successiva a tale data, dall'assunzione medesima.
Per quanto fin qui esposto, nel caso in esame, nell'anno scolastico 2018/2019 la prescrizione è iniziata a decorrere dal 15.11.2018.
Ciò posto, si osserva che:
- tra il 15.11.2018 e la notifica del ricorso, avvenuta il 10.12.2024, sono decorsi più di cinque anni;
- l'istante non ha depositato utili atti interruttivi anteriori (la diffida menzionata in ricorso, ricevuta dal Ministero convenuto via pec il 9.4.2024, è intervenuta quando ormai erano decorsi cinque anni dal 15.11.2018 e, dunque, il credito era ormai prescritto).
Pertanto, il diritto vantato in relazione all'anno scolastico 2018/2019 è estinto per prescrizione.
9 Concludendo, il deve essere Controparte_1 condannato ad erogare in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00 in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
La domanda, invece, deve essere rigettata in relazione all'anno scolastico 2018/2019.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura di un sesto;
il residuo, liquidato come in dispositivo tenuto conto della serialità della lite, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna il convenuto ad erogare in favore del ricorrente la “Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, dell'importo nominale annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di un sesto e condanna il convenuto CP_1 a pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 1.095,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché
€ 40,83 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 5.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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