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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3988 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pontedera, Via G. Mazzini n. 68 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Stefano Puccinelli che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Pontedera, Via I Maggio n. 16 presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Matteo Santoni che li rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuti
Oggetto: “Servitù”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e con atto di citazione notificato nell'ottobre 2021, hanno convenuto Pt_1 Parte_2
in giudizio e chiedendo all'intestato Tribunale Controparte_3 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, a) in via principale accertare ex art. 1079 cod. civ., che a favore del fondo di proprietà degli Attori attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Fabbricati di Pontedera, al foglio 26, part. 350, sub.
3, 4, 5 e 6 e all'Ufficio Catasto Terreni del medesimo Comune, del medesimo foglio, alla particella 588 sussiste, per intervenuta usucapione, una servitù di attraversamento delle acque reflue domestiche e meteoriche provenienti da detto fondo su quello di proprietà degli odierni convenuti, attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Pontedera, al foglio 26, particella 411 e in particolare sulla porzione dello stesso posta in prossimità del relativo confine nord sulla quale insiste l'attuale conduttura meglio descritta nelle premesse, affinché tali acque, preventivamente trattate nel rispetto della normativa vigente possano affluire nel ricettore finale insistente sul fondo di proprietà delle Sigg.re meglio distinto all'Ufficio Catasto Terreni Parte_3
del Comune di Pontedera, al foglio 26, particella 36; il tutto con ogni consequenziale pronuncia di legge, tra cui l'ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registi Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della principale, Voglia l'adito Tribunale, ex art. 1043 cod. civ., costituire a favore del fondo di proprietà degli Attori attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Fabbricati di
Pontedera, al foglio 26, part. 350, sub. 3, 4, 5 e 6 e all'Ufficio Catasto Terreni del medesimo Comune, del medesimo foglio, alla particella 588, una servitù di attraversamento delle acque reflue domestiche
e meteoriche provenienti da detto fondo su quello di proprietà degli odierni convenuti, attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Pontedera, al foglio 26, particella 411 e in particolare sulla porzione dello stesso posta in prossimità del relativo confine nord sulla quale insiste
l'attuale conduttura meglio descritta nelle premesse, affinché tali acque, preventivamente trattate nel rispetto della normativa vigente, possano affluire nel ricettore finale insistente sul fondo di proprietà delle Sigg.re meglio distinto all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Pontedera, al Parte_3 foglio 26, particella 36; il tutto con ogni consequenziale pronuncia di legge, tra cui l'ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registi Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno premesso di essere proprietari dell'unità immobiliare identificata al Catasto Terreni di Pontedera al foglio 26, part. 588, nonché part. 350 sub. 3,4,5 e 6, le cui acque reflue e meteoriche defluiscono nella fossa campestre insistente sul fondo identificato al
NCEU di Pontedera al foglio 26, part. 36, di proprietà di e con la Pt_4 Parte_5
precisazione che, a detta fossa campestre, le acque pervengono mediante conduttura posta sulla loro proprietà e che prosegue lungo il confine est del fondo confinante di proprietà dei convenuti, identificato al medesimo Catasto al foglio 26 part. 411.
Ciò premesso, la difesa attrice ha allegato che: - il 30.07.2018 il Comune di Pontedera ha contestato lo sversamento di liquami in difformità dalla normativa vigente, diffidando gli attori ad esibire provvedimenti autorizzatori dello scarico;
- nell'occasione, è stata verificata l'assenza di apposita autorizzazione per lo scarico ed è stata valutata l'esigenza di adeguarsi alla normativa vigente mediante sistema di depurazione;
- riscontrata l'impossibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura, gli attori hanno chiesto ai proprietari confinanti la disponibilità a consentire la prosecuzione dello scarico secondo le modalità in uso;
- le controparti sono rimaste silenti e la domanda proposta al comune fondata sull'avvenuta usucapione dello scarico è stata rigettata dall'ente preposto per carenza di documentazione attestante l'esistenza della servitù; - in seguito, i proprietari interessati sono stati invitati alla mediazione, poi rinunciata in ragione delle intese raggiunte tra le parti;
- in particolare, le proprietarie hanno rilasciato spontanea dichiarazione riconoscendo lo scarico Parte_5
ultraventennale nella fossa campestre delle acque provenienti dal fondo di essi attori;
- gli odierni convenuti, invece, hanno rifiutato di sottoscrivere l'accordo e, instaurato un secondo procedimento di mediazione, hanno negato la loro adesione;
- il diritto di servitù di scarico è stato esercitato con animus utendi iure servitutis per oltre un ventennio ed in modo pacifico, mediante opere visibili e comunque con la conoscenza dei convenuti;
- in difetto dei requisiti per l'usucapione, deve costituirsi coattivamente servitù ai sensi dell'art. 1043 c.c. stante l'assenza di alternative di scarico e risultando maggiormente gravoso far refluire le acque sul fondo di cui al foglio 26 part. 587.
Con comparsa di costituzione del 27.01.2022 si sono costituiti in giudizio e CP_1
i quali hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande o, in subordine, in via Controparte_2
riconvenzionale, prevedere l'obbligo degli attori di provvedere alla posa in opera dell'impianto di depurazione e delle opere necessarie ad eliminare l'occlusione della fossa.
I convenuti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno eccepito che: - le fosse campestri interessate sono due, una all'interno della particella 36 e l'altra posta tra la detta particella e la n. 587;
- la conduttura presente sul fondo degli attori convoglia le acque in quest'ultima fossa campestre, mentre la conduttura sita nel terreno di proprietà di essi convenuti è deputata a raccogliere le acque di altri fondi limitrofi;
- gli attori non hanno mai realizzato un sistema di depurazione e proseguono a scaricare anche liquami solidi determinando un innalzamento del piano della fossa di scolo e un'occlusione delle tubazioni che convogliano lo scarico;
- non è stato possibile addivenire ad una conciliazione per negligenza degli attori, i quali hanno sempre omesso di rimuovere le cause del ristagno delle acque nere, opere condizionanti il rilascio del consenso alla costituzione della servitù;
- non sussistono i requisiti per l'usucapione della servitù, in quanto non vi è prova dell'esercizio ultraventennale e lo scarico da parte degli attori è stato effettuato in modo abusivo e senza che mai venisse manutenuta la tubazione né il recettore finale;
- non sussistono, inoltre, le condizioni per la costituzione coattiva della servitù per la sussistenza di soluzioni meno gravose, quali lo scarico di cui alla particella 587 o l'allaccio alla pubblica fognatura del Rio della Valle di Gello, che serve tutti i fabbricati della zona. I convenuti hanno, altresì, precisato che lo scarico ad opera del dante causa degli odierni attori è stato consentito per mera tolleranza a partire dal 2003 e, nell'occasione, è stato concesso il solo scarico di acque meteoriche, con l'impegno della controparte alla manutenzione e alla ripulitura;
di contro, gli odierni attori hanno scaricato in difformità al tollerato, impedendo il corretto defluire delle acque e disinteressandosi della manutenzione degli scarichi.
La causa è stata istruita mediante prova per testi (udienza del 16.2.2023, 16.3.2023 e 25.5.2023), nonché mediante CTU tesa ad accertare lo stato dei luoghi e ad indagare, nel dettaglio, le modalità di scarico dei fondi interessati (relazione finale depositata in data 4.10.2023).
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2024; nell'occasione, la causa
è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Nei fatti, è pacifico che gli attori sono divenuti proprietari dei fondi immobiliari siti in Pontedera
(PI), Via della Prata, identificati al NCEU di Pontedera, foglio 26 particella 350, sub. 3, 4, 5, 6 in forza di compravendita del 30.03.2017 ai rogiti del notaio, dott. . Parimenti, non è contestato Per_1
che i convenuti siano proprietari del fondo confinante, identificato al predetto NCEU al foglio 26, particella 411. E' invece controversa l'esistenza della pretesa servitù di scarico delle acque meteoriche e reflue provenienti dal fondo di proprietà della parte attrice. Sul punto, e Pt_1
anno dedotto l'esercizio di una servitù di scarico in favore del proprio fondo e Parte_2
a carico del fondo dei convenuti, precisando che da oltre vent'anni gli scarichi avvengono mediante una conduttura che si dipana lungo il confine nord della loro proprietà e prosegue nel fondo di proprietà dei convenuti, per poi riversarsi nella fossa sita sul fondo di cui al foglio 26, part. 36, di proprietà di terzi. Per tali ragioni, hanno chiesto al Tribunale accertarsi l'avvenuto acquisto del diritto reale per usucapione oppure, in via subordinata, la costituzione coattiva della servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. Dal canto loro, i convenuti hanno contestato le modalità di scarico come descritte dalla controparte, allegando che l'unico scarico consentito, per mera tolleranza, era quello per le acque meteoriche, peraltro condizionato all'effettiva manutenzione della fossa da parte dei danti causa degli attori. I convenuti hanno dunque eccepito tanto l'insussistenza dei requisiti per l'usucapione, quanto l'assenza delle condizioni per la costituzione della servitù coattiva, affermando che quello posto in essere dagli attori altro non sarebbe che uno scarico abusivo di liquami non depurati e precisando che gli attori ben possono allacciarsi alla pubblica fognatura del Rio di Gello, posta nelle vicinanze a servizio della Via della Prata.
2. Il thema decidendum verte, pertanto, della verifica delle modalità di scarico delle acque provenienti dal fondo attoreo, e del conseguente accertamento dell'acquisto della relativa servitù a titolo originario oppure, in via subordinata, coattivamente;
della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo, in capo agli attori, di disostruire lo scarico e compiere ogni opera per la messa a norma dello stesso.
3. La domanda di accertamento dell'usucapio servitutis è fondata.
3.1. Come noto, la servitù può costituirsi per usucapione (art. 1031 c.c.). A tal fine, deve sussistere un possesso continuato, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni. Oltre a ciò, è altresì necessario il requisito dell'apparenza, in ragione del quale può costituirsi per usucapione il diritto reale di servitù solo ove vi siano opere visibili e permanenti, in grado di manifestare il peso a carico di un fondo
(fondo servente) ed in vantaggio di un altro (fondo dominante), in ossequio al disposto di cui all'art. 1061 c.c.
3.2. Nella specie, gli attori hanno dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge.
3.3. In primo luogo, e anno fornito la prova del possesso, che si è Pt_1 Parte_2 concretizzato nell'esercizio della servitù per oltre un ventennio.
In particolare, dall'attività istruttoria è emerso che le acque, sia meteoriche che reflue, del fondo di parte attrice vengono scaricate mediante una conduttura che percorre il confine nord della particella
350 e, proseguendo sul terreno di proprietà dei convenuti, confluisce con la fossa campestre sita all'interno della particella 36, di proprietà delle sig.re Sconfessata, invece, l'eccezione di Parte_3
parte convenuta secondo cui vi sarebbero due condutture distinte, una sita nella particella 411 e l'altra a confine tra le particelle 411 e 587, la prima deputata alla raccolta delle acque reflue della particella
350 e la seconda al deflusso delle sole acque meteoriche.
La circostanza è stata accertata dalla consulenza tecnica (a firma del geom. , il cui elaborato Per_2
finale deve condividersi in quanto preceduto da un'indagine completa, coerente ed immune da vizi logici o metodologici. L'ausiliario del giudice ha descritto dettagliatamente lo stato dei luoghi e il sistema di scarico oggetto di causa, precisando che “la particella 411 di proprietà dei convenuti è attraversata dal punto 0 al punto 1 dalla conduttura in oggetto …omissis… allineata e collegata con la conduttura a monte posta tra le particelle 350 e le particelle 587 e 588, rappresentando quindi una continuità nella regimazione e allontanamento delle acque meteoriche provenienti da Via della
Prata e dai terreni adiacenti”. Quanto detto per il deflusso delle acque meteoriche, vale anche per le acque reflue. Ha aggiunto, infatti, il CTU “la conduttura trasporta inoltre acque reflue domestiche provenienti dalle due abitazioni della parte attrice, stimabili in circa 1 metrocubo/giorno e dalle quattro abitazioni della particella 174 stimabili in circa 2,4 metricubi/giorno” (pag. 8 CTU).
Non residuano dubbi in ordine all'esistenza delle condutture di scarico e alla loro esatta collocazione;
e non ha trovato riscontro la deduzione di parte convenuta, secondo cui la conduttura degli attori sfocerebbe nella seconda fossa campestre, sita al confine tra la particella 36 di proprietà e Parte_3 la particella 587. Il CTU ha infatti acclarato che “tale conduttura prosegue in direzione ovest entrando di circa metri 4 all'interno della particella 36 in conto alle signore e Controparte_4 CP_5
fino a recapitare in una fossa campestre a cielo aperto.”.
[...]
Non depongono in senso contrario le testimonianze di e Entrambe, infatti, Pt_4 Controparte_4
hanno genericamente riferito della fossa sita sul confine della loro proprietà (rectius, la particella 36)
e la particella 587, precisando tuttavia di non essersi mai occupate degli aspetti tecnici della fossa e senza fornire ulteriori informazioni sul punto. per altro, ha precisato di vivere Controparte_4
lontana dai luoghi di causa e di non essersi mai occupata della fossa in quanto questione gestita sempre dal padre (vedasi verbali di udienza del 16.02.2023 e del 25.05.2023). In atti è presente una scrittura, firmata proprio dalle sig.re ove queste ultime si dichiarano consapevoli del fatto Parte_3
che, da oltre un ventennio, le acque reflue e meteoriche del fondo degli attori vengono scaricate nella fossa insistente sul fondo di loro proprietà (doc. 16 attori). Il documento – non disconosciuto dalle convenute – dimostra che le stesse erano a conoscenza dell'utilizzo dello scarico per il transito delle acqua provenienti dal fondo della parte attrice e di non avere espresso alcuna volontà contraria.
3.4. In secondo luogo, è provata la durata del tempo per oltre venti anni (prescrizione acquisitiva).
A confermarlo è la testimonianza resa da , dante causa degli odierni attori. La teste Testimone_1
ha infatti dichiarato che “Le acque quando passano davanti a quella casa lì, di proprietà dei terreni che prima era mia, c'è questa fossa che passa il confine e arriva nella proprietà del Parte_3
e lì va a scolare. E' così dagli anni 50, da quando è stato dato il permesso, non è mutato niente”; e ha poi aggiunto, in risposta al cap. 3 (sulla data di realizzazione della conduttura nel 1997), che: “ Sì, anche prima. Da quando è stata costruita quest'abitazione. E' sempre stato così”. La medesima teste, sul successivo cap. 4, in merito al percorso della conduttura sopra menzionata, ha affermato: “Sì, è vero. In origine passava una fossa vicino alla proprietà di , poi andava nella fossa che Parte_6
è di e e poi andava nelle terre di E' sempre stato così ed è così anche CP_1 CP_2 Parte_3 adesso” (cfr. verbale udienza del 16.02.2023).
Tali dichiarazioni sono coerenti con i rilievi fatti dal CTU all'esito del sopralluogo e dello studio della documentazione tecnica. Questi, infatti, ha affermato che: (a) esiste sul confine una conduttura interrata e due pozzetti di ispezione (conduttura che riceve anche le acque degli attori); tale conduttura entra per 4 metri nella proprietà dei convenuti e scarica in una fossa campestre a cielo aperto;
(b) la conduttura risale al periodo 1986/1991 e trasporta acque reflue e meteoriche;
(c) la tombatura della fossa risale ad epoche diverse, ma comunque anteriori al ventennio. Il consulente ha chiarito che, pur non potendo indicare la data precisa dell'installazione delle condutture e dei pozzetti in esame, lo stato degli stessi e i materiali impiegati per la costruzione consentono di collocarne la costruzione intorno agli anni '90. Segnatamente, in occasione della sanatoria del 1995 richiesta dai danti causa degli odierni attori già emergeva che i pozzetti, realizzati tra il 1990 e il 1995, sono stati allacciati alla conduttura già esistente (pag. 6 CTU).
3.5. In terzo luogo, la peculiare natura della servitù oggetto di causa determina la sussistenza dell'ulteriore requisito della permanenza e dell'apparenza delle opere. Si tratta infatti di manufatti stabilmente apposti nei luoghi di causa da decenni, pacificamente destinati al servizio dei fondi di proprietà delle parti in causa. E non è in discussione il requisito dell'apparenza, atteso che, quanto ai pozzetti, essi sono ben visibili – come emerso anche dalla documentazione fotografica prodotta dal
CTU – e, quanto alle tubature, è principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui anche le tubature interrate sono idonee a integrare il requisito di apparenza ai fini del caso di specie.
In tal senso, la Suprema Corte ha rilevato come il requisito dell'apparenza possa desumersi da qualsiasi elemento di fatto idoneo a dare contezza dell'asservimento di un fondo ad un altro (principio espresso sin da Cass. civ. sentenza n. 3695 del 11.08.1989).
3.6. Solo a fini di completezza si osserva che la natura “condizionata” della tolleranza rispetto all'utilizzo della tubatura di scarico da parte dei danti causa degli odierni attori è rimasta del tutto indimostrata, non avendo i convenuti prodotto documenti o offerto testimonianze dalle quali ricavare, con ragionevole certezza, il ventilato accordo sullo scarico limitato alle sole acque meteoriche e all'onere di manutenzione del fosso.
4. L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento della domanda subordinata.
5. E' in parte fondata la domanda riconvenzionale, con cui CP_1 Controparte_2 hanno domandato dichiararsi gli attori tenuti alla posa in opera dell'impianto di depurazione delle acque nere, nonché alla rimozione dell'occlusione della fossa campestre.
5.1 Quanto alle opere relative all'impianto di depurazione, in sede di indagini peritali è stato confermato che gli attori sono dotati di un sistema fognario non conforme alla normativa, la quale prevede che per l'immissione di reflui nel suolo deve disporsi un trattamento primario e secondario delle acque.
Nella fattispecie, dall'attività istruttoria è infatti emerso come lo sversamento di liquami non trattati da parte degli attori abbia determinato l'occlusione della conduttura, tale da impedire il corretto deflusso dei reflui. La circostanza rileva in quanto determina un vulnus al diritto di godimento dei proprietari convenuti, i quali vedono “risalire” i liquami lungo la loro conduttura, subendone i cattivi odori;
e si tratta, a ben vedere, di un interesse che trascende il mero interesse privatistico per giungere sino all'interesse pubblico e alla tutela ambientale (il CTU, in proposito, ha accertato: “La causa dell'occlusione è dovuta alle parti solide dei reflui che vengono trattenute dalla vegetazione creando un tappo e impedendone l'allontanamento lungo la fossa;
in fase di sopralluogo e in seguito alla visione dei filmati di ispezione si ritiene che le parti solide provengano dagli attori.” pag. 10 CTU). Quanto accertato dal consulente è stato confermato dalla teste la quale ha riferito Controparte_5
“si tratta di una fossa che dovrebbe drenare l'acqua che scorre e invece c'è una sorta di discarica dei liquami” (cfr, verbale di udienza del 16.2.2023).
5.2. Sul piano giuridico, si deve rammentare che a mente dell'art. 1065 c.c. l'esercizio della servitù deve costituirsi con il minor aggravio per il fondo servente;
talchè gli attori, nel rispetto del principio del minimo sacrificio del diritto di proprietà altrui, sono tenuti all'installazione di impianti di depurazione dei reflui (che non costituisce, di per sé, obbligo idoneo a rendere più gravoso o incomodo l'esercizio della servitù da parte degli attori, ai sensi del successivo art. 1067 c.c.).
5.3. Per ragioni in parte analoghe, gli attori sono altresì tenuti alla rimozione dell'ostruzione, causalmente derivata da liquami provenienti dal loro fondo: sul punto, va osservato che il CTU non ha accertato la presenza di reflui di altro fondo con efficacia determinante nell'ostruzione – dovendosi escludere la particella 174, l'unica a scaricare reflui unitamente alla particella degli attori (vedasi chiarimenti alle osservazioni di parte attrice di cui a pag. 13 punti H) e I) della CTU).
La rimozione richiede, da parte degli attori, l'esborso della relativa spesa, quantificata dal CTU per circa 2.000 euro per la pulizia della conduttura e della fossa, cui si aggiungono le ulteriori spese per la messa a norma dello scarico.
6. Alla luce dell'esito della lite, caratterizzato dall'accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite, dovendosi escludere la soccombenza reciproca (espressamente limitata al caso di pluralità di domande contrapposte da Cass. civ., Sez. Un. 31/10/2022, n. 32061).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda principale della difesa attrice e, per l'effetto, ACCERTA la costituzione per usucapione del diritto di servitù di scarico di acque meteoriche e reflue a carico del fondo, di proprietà delle convenute, identificato al Catasto Terreni di Pontedera, foglio 26, particella 411, ed in favore del fondo di proprietà degli attori, identificato al Catasto Fabbricati di Pontedera, foglio 26, particella 350 sub 3, 4, 5 e 6;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pontedera la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; ACCOGLIE la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ACCERTA l'obbligo degli attori di ridurre in pristino lo stato dei luoghi e di realizzare le opere di depurazione necessarie allo scarico secondo la normativa vigente, con spesa a proprio carico;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
Si comunichi.
Pisa, 28/03/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3988 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pontedera, Via G. Mazzini n. 68 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Stefano Puccinelli che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Pontedera, Via I Maggio n. 16 presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Matteo Santoni che li rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuti
Oggetto: “Servitù”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e con atto di citazione notificato nell'ottobre 2021, hanno convenuto Pt_1 Parte_2
in giudizio e chiedendo all'intestato Tribunale Controparte_3 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, a) in via principale accertare ex art. 1079 cod. civ., che a favore del fondo di proprietà degli Attori attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Fabbricati di Pontedera, al foglio 26, part. 350, sub.
3, 4, 5 e 6 e all'Ufficio Catasto Terreni del medesimo Comune, del medesimo foglio, alla particella 588 sussiste, per intervenuta usucapione, una servitù di attraversamento delle acque reflue domestiche e meteoriche provenienti da detto fondo su quello di proprietà degli odierni convenuti, attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Pontedera, al foglio 26, particella 411 e in particolare sulla porzione dello stesso posta in prossimità del relativo confine nord sulla quale insiste l'attuale conduttura meglio descritta nelle premesse, affinché tali acque, preventivamente trattate nel rispetto della normativa vigente possano affluire nel ricettore finale insistente sul fondo di proprietà delle Sigg.re meglio distinto all'Ufficio Catasto Terreni Parte_3
del Comune di Pontedera, al foglio 26, particella 36; il tutto con ogni consequenziale pronuncia di legge, tra cui l'ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registi Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della principale, Voglia l'adito Tribunale, ex art. 1043 cod. civ., costituire a favore del fondo di proprietà degli Attori attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Fabbricati di
Pontedera, al foglio 26, part. 350, sub. 3, 4, 5 e 6 e all'Ufficio Catasto Terreni del medesimo Comune, del medesimo foglio, alla particella 588, una servitù di attraversamento delle acque reflue domestiche
e meteoriche provenienti da detto fondo su quello di proprietà degli odierni convenuti, attualmente rappresentato all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Pontedera, al foglio 26, particella 411 e in particolare sulla porzione dello stesso posta in prossimità del relativo confine nord sulla quale insiste
l'attuale conduttura meglio descritta nelle premesse, affinché tali acque, preventivamente trattate nel rispetto della normativa vigente, possano affluire nel ricettore finale insistente sul fondo di proprietà delle Sigg.re meglio distinto all'Ufficio Catasto Terreni del Comune di Pontedera, al Parte_3 foglio 26, particella 36; il tutto con ogni consequenziale pronuncia di legge, tra cui l'ordine di trascrizione alla competente Conservatoria dei Registi Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno della domanda, gli attori hanno premesso di essere proprietari dell'unità immobiliare identificata al Catasto Terreni di Pontedera al foglio 26, part. 588, nonché part. 350 sub. 3,4,5 e 6, le cui acque reflue e meteoriche defluiscono nella fossa campestre insistente sul fondo identificato al
NCEU di Pontedera al foglio 26, part. 36, di proprietà di e con la Pt_4 Parte_5
precisazione che, a detta fossa campestre, le acque pervengono mediante conduttura posta sulla loro proprietà e che prosegue lungo il confine est del fondo confinante di proprietà dei convenuti, identificato al medesimo Catasto al foglio 26 part. 411.
Ciò premesso, la difesa attrice ha allegato che: - il 30.07.2018 il Comune di Pontedera ha contestato lo sversamento di liquami in difformità dalla normativa vigente, diffidando gli attori ad esibire provvedimenti autorizzatori dello scarico;
- nell'occasione, è stata verificata l'assenza di apposita autorizzazione per lo scarico ed è stata valutata l'esigenza di adeguarsi alla normativa vigente mediante sistema di depurazione;
- riscontrata l'impossibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura, gli attori hanno chiesto ai proprietari confinanti la disponibilità a consentire la prosecuzione dello scarico secondo le modalità in uso;
- le controparti sono rimaste silenti e la domanda proposta al comune fondata sull'avvenuta usucapione dello scarico è stata rigettata dall'ente preposto per carenza di documentazione attestante l'esistenza della servitù; - in seguito, i proprietari interessati sono stati invitati alla mediazione, poi rinunciata in ragione delle intese raggiunte tra le parti;
- in particolare, le proprietarie hanno rilasciato spontanea dichiarazione riconoscendo lo scarico Parte_5
ultraventennale nella fossa campestre delle acque provenienti dal fondo di essi attori;
- gli odierni convenuti, invece, hanno rifiutato di sottoscrivere l'accordo e, instaurato un secondo procedimento di mediazione, hanno negato la loro adesione;
- il diritto di servitù di scarico è stato esercitato con animus utendi iure servitutis per oltre un ventennio ed in modo pacifico, mediante opere visibili e comunque con la conoscenza dei convenuti;
- in difetto dei requisiti per l'usucapione, deve costituirsi coattivamente servitù ai sensi dell'art. 1043 c.c. stante l'assenza di alternative di scarico e risultando maggiormente gravoso far refluire le acque sul fondo di cui al foglio 26 part. 587.
Con comparsa di costituzione del 27.01.2022 si sono costituiti in giudizio e CP_1
i quali hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande o, in subordine, in via Controparte_2
riconvenzionale, prevedere l'obbligo degli attori di provvedere alla posa in opera dell'impianto di depurazione e delle opere necessarie ad eliminare l'occlusione della fossa.
I convenuti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno eccepito che: - le fosse campestri interessate sono due, una all'interno della particella 36 e l'altra posta tra la detta particella e la n. 587;
- la conduttura presente sul fondo degli attori convoglia le acque in quest'ultima fossa campestre, mentre la conduttura sita nel terreno di proprietà di essi convenuti è deputata a raccogliere le acque di altri fondi limitrofi;
- gli attori non hanno mai realizzato un sistema di depurazione e proseguono a scaricare anche liquami solidi determinando un innalzamento del piano della fossa di scolo e un'occlusione delle tubazioni che convogliano lo scarico;
- non è stato possibile addivenire ad una conciliazione per negligenza degli attori, i quali hanno sempre omesso di rimuovere le cause del ristagno delle acque nere, opere condizionanti il rilascio del consenso alla costituzione della servitù;
- non sussistono i requisiti per l'usucapione della servitù, in quanto non vi è prova dell'esercizio ultraventennale e lo scarico da parte degli attori è stato effettuato in modo abusivo e senza che mai venisse manutenuta la tubazione né il recettore finale;
- non sussistono, inoltre, le condizioni per la costituzione coattiva della servitù per la sussistenza di soluzioni meno gravose, quali lo scarico di cui alla particella 587 o l'allaccio alla pubblica fognatura del Rio della Valle di Gello, che serve tutti i fabbricati della zona. I convenuti hanno, altresì, precisato che lo scarico ad opera del dante causa degli odierni attori è stato consentito per mera tolleranza a partire dal 2003 e, nell'occasione, è stato concesso il solo scarico di acque meteoriche, con l'impegno della controparte alla manutenzione e alla ripulitura;
di contro, gli odierni attori hanno scaricato in difformità al tollerato, impedendo il corretto defluire delle acque e disinteressandosi della manutenzione degli scarichi.
La causa è stata istruita mediante prova per testi (udienza del 16.2.2023, 16.3.2023 e 25.5.2023), nonché mediante CTU tesa ad accertare lo stato dei luoghi e ad indagare, nel dettaglio, le modalità di scarico dei fondi interessati (relazione finale depositata in data 4.10.2023).
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2024; nell'occasione, la causa
è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
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1. Nei fatti, è pacifico che gli attori sono divenuti proprietari dei fondi immobiliari siti in Pontedera
(PI), Via della Prata, identificati al NCEU di Pontedera, foglio 26 particella 350, sub. 3, 4, 5, 6 in forza di compravendita del 30.03.2017 ai rogiti del notaio, dott. . Parimenti, non è contestato Per_1
che i convenuti siano proprietari del fondo confinante, identificato al predetto NCEU al foglio 26, particella 411. E' invece controversa l'esistenza della pretesa servitù di scarico delle acque meteoriche e reflue provenienti dal fondo di proprietà della parte attrice. Sul punto, e Pt_1
anno dedotto l'esercizio di una servitù di scarico in favore del proprio fondo e Parte_2
a carico del fondo dei convenuti, precisando che da oltre vent'anni gli scarichi avvengono mediante una conduttura che si dipana lungo il confine nord della loro proprietà e prosegue nel fondo di proprietà dei convenuti, per poi riversarsi nella fossa sita sul fondo di cui al foglio 26, part. 36, di proprietà di terzi. Per tali ragioni, hanno chiesto al Tribunale accertarsi l'avvenuto acquisto del diritto reale per usucapione oppure, in via subordinata, la costituzione coattiva della servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. Dal canto loro, i convenuti hanno contestato le modalità di scarico come descritte dalla controparte, allegando che l'unico scarico consentito, per mera tolleranza, era quello per le acque meteoriche, peraltro condizionato all'effettiva manutenzione della fossa da parte dei danti causa degli attori. I convenuti hanno dunque eccepito tanto l'insussistenza dei requisiti per l'usucapione, quanto l'assenza delle condizioni per la costituzione della servitù coattiva, affermando che quello posto in essere dagli attori altro non sarebbe che uno scarico abusivo di liquami non depurati e precisando che gli attori ben possono allacciarsi alla pubblica fognatura del Rio di Gello, posta nelle vicinanze a servizio della Via della Prata.
2. Il thema decidendum verte, pertanto, della verifica delle modalità di scarico delle acque provenienti dal fondo attoreo, e del conseguente accertamento dell'acquisto della relativa servitù a titolo originario oppure, in via subordinata, coattivamente;
della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo, in capo agli attori, di disostruire lo scarico e compiere ogni opera per la messa a norma dello stesso.
3. La domanda di accertamento dell'usucapio servitutis è fondata.
3.1. Come noto, la servitù può costituirsi per usucapione (art. 1031 c.c.). A tal fine, deve sussistere un possesso continuato, pacifico e ininterrotto per oltre vent'anni. Oltre a ciò, è altresì necessario il requisito dell'apparenza, in ragione del quale può costituirsi per usucapione il diritto reale di servitù solo ove vi siano opere visibili e permanenti, in grado di manifestare il peso a carico di un fondo
(fondo servente) ed in vantaggio di un altro (fondo dominante), in ossequio al disposto di cui all'art. 1061 c.c.
3.2. Nella specie, gli attori hanno dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge.
3.3. In primo luogo, e anno fornito la prova del possesso, che si è Pt_1 Parte_2 concretizzato nell'esercizio della servitù per oltre un ventennio.
In particolare, dall'attività istruttoria è emerso che le acque, sia meteoriche che reflue, del fondo di parte attrice vengono scaricate mediante una conduttura che percorre il confine nord della particella
350 e, proseguendo sul terreno di proprietà dei convenuti, confluisce con la fossa campestre sita all'interno della particella 36, di proprietà delle sig.re Sconfessata, invece, l'eccezione di Parte_3
parte convenuta secondo cui vi sarebbero due condutture distinte, una sita nella particella 411 e l'altra a confine tra le particelle 411 e 587, la prima deputata alla raccolta delle acque reflue della particella
350 e la seconda al deflusso delle sole acque meteoriche.
La circostanza è stata accertata dalla consulenza tecnica (a firma del geom. , il cui elaborato Per_2
finale deve condividersi in quanto preceduto da un'indagine completa, coerente ed immune da vizi logici o metodologici. L'ausiliario del giudice ha descritto dettagliatamente lo stato dei luoghi e il sistema di scarico oggetto di causa, precisando che “la particella 411 di proprietà dei convenuti è attraversata dal punto 0 al punto 1 dalla conduttura in oggetto …omissis… allineata e collegata con la conduttura a monte posta tra le particelle 350 e le particelle 587 e 588, rappresentando quindi una continuità nella regimazione e allontanamento delle acque meteoriche provenienti da Via della
Prata e dai terreni adiacenti”. Quanto detto per il deflusso delle acque meteoriche, vale anche per le acque reflue. Ha aggiunto, infatti, il CTU “la conduttura trasporta inoltre acque reflue domestiche provenienti dalle due abitazioni della parte attrice, stimabili in circa 1 metrocubo/giorno e dalle quattro abitazioni della particella 174 stimabili in circa 2,4 metricubi/giorno” (pag. 8 CTU).
Non residuano dubbi in ordine all'esistenza delle condutture di scarico e alla loro esatta collocazione;
e non ha trovato riscontro la deduzione di parte convenuta, secondo cui la conduttura degli attori sfocerebbe nella seconda fossa campestre, sita al confine tra la particella 36 di proprietà e Parte_3 la particella 587. Il CTU ha infatti acclarato che “tale conduttura prosegue in direzione ovest entrando di circa metri 4 all'interno della particella 36 in conto alle signore e Controparte_4 CP_5
fino a recapitare in una fossa campestre a cielo aperto.”.
[...]
Non depongono in senso contrario le testimonianze di e Entrambe, infatti, Pt_4 Controparte_4
hanno genericamente riferito della fossa sita sul confine della loro proprietà (rectius, la particella 36)
e la particella 587, precisando tuttavia di non essersi mai occupate degli aspetti tecnici della fossa e senza fornire ulteriori informazioni sul punto. per altro, ha precisato di vivere Controparte_4
lontana dai luoghi di causa e di non essersi mai occupata della fossa in quanto questione gestita sempre dal padre (vedasi verbali di udienza del 16.02.2023 e del 25.05.2023). In atti è presente una scrittura, firmata proprio dalle sig.re ove queste ultime si dichiarano consapevoli del fatto Parte_3
che, da oltre un ventennio, le acque reflue e meteoriche del fondo degli attori vengono scaricate nella fossa insistente sul fondo di loro proprietà (doc. 16 attori). Il documento – non disconosciuto dalle convenute – dimostra che le stesse erano a conoscenza dell'utilizzo dello scarico per il transito delle acqua provenienti dal fondo della parte attrice e di non avere espresso alcuna volontà contraria.
3.4. In secondo luogo, è provata la durata del tempo per oltre venti anni (prescrizione acquisitiva).
A confermarlo è la testimonianza resa da , dante causa degli odierni attori. La teste Testimone_1
ha infatti dichiarato che “Le acque quando passano davanti a quella casa lì, di proprietà dei terreni che prima era mia, c'è questa fossa che passa il confine e arriva nella proprietà del Parte_3
e lì va a scolare. E' così dagli anni 50, da quando è stato dato il permesso, non è mutato niente”; e ha poi aggiunto, in risposta al cap. 3 (sulla data di realizzazione della conduttura nel 1997), che: “ Sì, anche prima. Da quando è stata costruita quest'abitazione. E' sempre stato così”. La medesima teste, sul successivo cap. 4, in merito al percorso della conduttura sopra menzionata, ha affermato: “Sì, è vero. In origine passava una fossa vicino alla proprietà di , poi andava nella fossa che Parte_6
è di e e poi andava nelle terre di E' sempre stato così ed è così anche CP_1 CP_2 Parte_3 adesso” (cfr. verbale udienza del 16.02.2023).
Tali dichiarazioni sono coerenti con i rilievi fatti dal CTU all'esito del sopralluogo e dello studio della documentazione tecnica. Questi, infatti, ha affermato che: (a) esiste sul confine una conduttura interrata e due pozzetti di ispezione (conduttura che riceve anche le acque degli attori); tale conduttura entra per 4 metri nella proprietà dei convenuti e scarica in una fossa campestre a cielo aperto;
(b) la conduttura risale al periodo 1986/1991 e trasporta acque reflue e meteoriche;
(c) la tombatura della fossa risale ad epoche diverse, ma comunque anteriori al ventennio. Il consulente ha chiarito che, pur non potendo indicare la data precisa dell'installazione delle condutture e dei pozzetti in esame, lo stato degli stessi e i materiali impiegati per la costruzione consentono di collocarne la costruzione intorno agli anni '90. Segnatamente, in occasione della sanatoria del 1995 richiesta dai danti causa degli odierni attori già emergeva che i pozzetti, realizzati tra il 1990 e il 1995, sono stati allacciati alla conduttura già esistente (pag. 6 CTU).
3.5. In terzo luogo, la peculiare natura della servitù oggetto di causa determina la sussistenza dell'ulteriore requisito della permanenza e dell'apparenza delle opere. Si tratta infatti di manufatti stabilmente apposti nei luoghi di causa da decenni, pacificamente destinati al servizio dei fondi di proprietà delle parti in causa. E non è in discussione il requisito dell'apparenza, atteso che, quanto ai pozzetti, essi sono ben visibili – come emerso anche dalla documentazione fotografica prodotta dal
CTU – e, quanto alle tubature, è principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui anche le tubature interrate sono idonee a integrare il requisito di apparenza ai fini del caso di specie.
In tal senso, la Suprema Corte ha rilevato come il requisito dell'apparenza possa desumersi da qualsiasi elemento di fatto idoneo a dare contezza dell'asservimento di un fondo ad un altro (principio espresso sin da Cass. civ. sentenza n. 3695 del 11.08.1989).
3.6. Solo a fini di completezza si osserva che la natura “condizionata” della tolleranza rispetto all'utilizzo della tubatura di scarico da parte dei danti causa degli odierni attori è rimasta del tutto indimostrata, non avendo i convenuti prodotto documenti o offerto testimonianze dalle quali ricavare, con ragionevole certezza, il ventilato accordo sullo scarico limitato alle sole acque meteoriche e all'onere di manutenzione del fosso.
4. L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento della domanda subordinata.
5. E' in parte fondata la domanda riconvenzionale, con cui CP_1 Controparte_2 hanno domandato dichiararsi gli attori tenuti alla posa in opera dell'impianto di depurazione delle acque nere, nonché alla rimozione dell'occlusione della fossa campestre.
5.1 Quanto alle opere relative all'impianto di depurazione, in sede di indagini peritali è stato confermato che gli attori sono dotati di un sistema fognario non conforme alla normativa, la quale prevede che per l'immissione di reflui nel suolo deve disporsi un trattamento primario e secondario delle acque.
Nella fattispecie, dall'attività istruttoria è infatti emerso come lo sversamento di liquami non trattati da parte degli attori abbia determinato l'occlusione della conduttura, tale da impedire il corretto deflusso dei reflui. La circostanza rileva in quanto determina un vulnus al diritto di godimento dei proprietari convenuti, i quali vedono “risalire” i liquami lungo la loro conduttura, subendone i cattivi odori;
e si tratta, a ben vedere, di un interesse che trascende il mero interesse privatistico per giungere sino all'interesse pubblico e alla tutela ambientale (il CTU, in proposito, ha accertato: “La causa dell'occlusione è dovuta alle parti solide dei reflui che vengono trattenute dalla vegetazione creando un tappo e impedendone l'allontanamento lungo la fossa;
in fase di sopralluogo e in seguito alla visione dei filmati di ispezione si ritiene che le parti solide provengano dagli attori.” pag. 10 CTU). Quanto accertato dal consulente è stato confermato dalla teste la quale ha riferito Controparte_5
“si tratta di una fossa che dovrebbe drenare l'acqua che scorre e invece c'è una sorta di discarica dei liquami” (cfr, verbale di udienza del 16.2.2023).
5.2. Sul piano giuridico, si deve rammentare che a mente dell'art. 1065 c.c. l'esercizio della servitù deve costituirsi con il minor aggravio per il fondo servente;
talchè gli attori, nel rispetto del principio del minimo sacrificio del diritto di proprietà altrui, sono tenuti all'installazione di impianti di depurazione dei reflui (che non costituisce, di per sé, obbligo idoneo a rendere più gravoso o incomodo l'esercizio della servitù da parte degli attori, ai sensi del successivo art. 1067 c.c.).
5.3. Per ragioni in parte analoghe, gli attori sono altresì tenuti alla rimozione dell'ostruzione, causalmente derivata da liquami provenienti dal loro fondo: sul punto, va osservato che il CTU non ha accertato la presenza di reflui di altro fondo con efficacia determinante nell'ostruzione – dovendosi escludere la particella 174, l'unica a scaricare reflui unitamente alla particella degli attori (vedasi chiarimenti alle osservazioni di parte attrice di cui a pag. 13 punti H) e I) della CTU).
La rimozione richiede, da parte degli attori, l'esborso della relativa spesa, quantificata dal CTU per circa 2.000 euro per la pulizia della conduttura e della fossa, cui si aggiungono le ulteriori spese per la messa a norma dello scarico.
6. Alla luce dell'esito della lite, caratterizzato dall'accoglimento della domanda principale e della domanda riconvenzionale, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite, dovendosi escludere la soccombenza reciproca (espressamente limitata al caso di pluralità di domande contrapposte da Cass. civ., Sez. Un. 31/10/2022, n. 32061).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE la domanda principale della difesa attrice e, per l'effetto, ACCERTA la costituzione per usucapione del diritto di servitù di scarico di acque meteoriche e reflue a carico del fondo, di proprietà delle convenute, identificato al Catasto Terreni di Pontedera, foglio 26, particella 411, ed in favore del fondo di proprietà degli attori, identificato al Catasto Fabbricati di Pontedera, foglio 26, particella 350 sub 3, 4, 5 e 6;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pontedera la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; ACCOGLIE la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, ACCERTA l'obbligo degli attori di ridurre in pristino lo stato dei luoghi e di realizzare le opere di depurazione necessarie allo scarico secondo la normativa vigente, con spesa a proprio carico;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
Si comunichi.
Pisa, 28/03/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino