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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 27/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4551/2024
tra
in persona del legale rappresentante pro-tempore, cod. fisc. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. AIELLO NICOLA, giusta procura in atti P.IVA_1
- Opponente -
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. CAVALLARO GIOVANNI, giusta procura in atti;
- Opposto -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la società premettendo Parte_1
che in data 4.11.2024 le veniva notificato atto di precetto per la somma complessiva di €
8.763,13 in riferimento al decreto ingiuntivo n. 823/2024 emesso dal Tribunale di
Siracusa, Settore Lavoro e Previdenza, con il quale veniva ingiunto alla società
ricorrente il pagamento in favore di della somma di € 7.721,00 oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria nonché compensi professionali, proponeva opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 615, 617, co.1 e 618 bis c.p.c., deducendo la nullità dell'atto di precetto per violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c., poiché non era stato preceduto da alcuna valida notificazione del titolo esecutivo.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'opposizione, rilevando di non Controparte_1
avere azionato il pignoramento in quanto il precetto era ormai spirato nei sessanta giorni successivi;
che, per mero errore di copiatura, presumibilmente solo nelle copie notificate a mani, non era stato prodotto e notificato il pedissequo decreto ingiuntivo,
ma che, nel precetto, era stato espressamente indicato il numero di ruolo del procedimento e del decreto ingiuntivo. Aggiungeva di avere tentato la notifica del titolo esecutivo in via telematica, ma che non era andata a buon fine, poiché l'indirizzo digitale indicato alla camera di Commercio risultava non reperibile, nonostante la notifica dell'impugnativa di licenziamento era andata a buon fine nel mese di agosto
2024. Deduceva che il pignoramento non era azionabile a fronte della notifica del precetto perfezionata il 4.11.2024 e che l'unico rimedio esperibile era quello dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, anziché quello ex art. 617 c.p.c..
II All'udienza odierna, la causa, previa discussione orale, viene decisa mediante lettura della presente sentenza
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 cpc, per poter procedere ad esecuzione forzata occorre la previa notifica del titolo esecutivo e del precetto (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge: ad es. decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex art. 654, comma 2,
cpc), al fine di individuare il diritto da tutelare esecutivamente. La notifica del titolo esecutivo non può essere sostituita dall'indicazione, contenuta nell'atto di precetto, del al titolo esecutivo, dovendo quest'ultimo essere notificato personalmente al debitore prima che il creditore possa agire esecutivamente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione (o dalla valida notificazione) del titolo esecutivo è viziato da invalidità
formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. civ. n. 1096/2021).
Nella vicenda in esame, risulta dagli atti e non è contestato dalle parti che la notifica del precetto alla società avvenuta in data 4.11.2024, non è stata Parte_1
preceduta dalla notifica del titolo esecutivo. Di conseguenza, va dichiarata la nullità del precetto e l'opposizione agli atti esecutivi va accolta.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché al tentativo di notifica del titolo esecutivo all'indirizzo p.e.c. risultante dalla Camera di Commercio (non andata a buon fine), si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
III
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
4551/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, conseguentemente, dichiara inefficace l'atto di precetto notificato alla società in data 4.11.2024, con il quale è Parte_1
stato intimato il pagamento, in favore di della somma complessiva di € Controparte_1
8.763,13 in riferimento al decreto ingiuntivo n. 823/2024 emesso dal Tribunale di
Siracusa, Settore Lavoro e Previdenza
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IV