TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 6/2025
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CASTAGNA MASSIMILIANO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricordo depositato in data 6/01/2025, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'avviso di addebito nr. 30820240001443848000, relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali a partire da settembre 2022 e fino al dicembre 2023. Costituitasi in giudizio, la difesa dell ha rilevato come l'istituto CP_1
resistente ha provveduto alla cancellazione e al conseguente sgravio, producendo documentazione attestante quanto detto.
Le parti, comparse all'odierna udienza, hanno concordemente chiesto che venga dichiarata la materia del contendere.
Conclusivamente, il ricorso deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere inforza dell'intervenuto atto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 600,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
07/04/2025 Il Giudice
Barbara Pomponi
Pag. 2 di 2
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 6/2025
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CASTAGNA MASSIMILIANO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricordo depositato in data 6/01/2025, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'avviso di addebito nr. 30820240001443848000, relativa al mancato pagamento dei contributi previdenziali a partire da settembre 2022 e fino al dicembre 2023. Costituitasi in giudizio, la difesa dell ha rilevato come l'istituto CP_1
resistente ha provveduto alla cancellazione e al conseguente sgravio, producendo documentazione attestante quanto detto.
Le parti, comparse all'odierna udienza, hanno concordemente chiesto che venga dichiarata la materia del contendere.
Conclusivamente, il ricorso deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere inforza dell'intervenuto atto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 600,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
07/04/2025 Il Giudice
Barbara Pomponi
Pag. 2 di 2