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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 95/2022, vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 21.1.1969, ivi residente nella via Sanfilippo n. 167 ed elettivamente domiciliato in Sciacca (AG) nella via Bevaio n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Mauro Tirnetta, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a [...], Controparte_1 C.F._2 in data 11.1.1970, ivi residente nella via Aldo Moro, n. 17 ed elettivamente domiciliata in Sciacca (AG) nella via G. Amendola n. 28, presso lo studio degli
Avv.ti Filippo Marciante e Francesco Trafficante, che lo difendono e rappresentano giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte, entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi;
il Giudice poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, ha concluso, dando parere favorevole in data 3/12/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.1.2022, il ricorrente , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con , in Controparte_1
Sciacca in data 28.7.1994, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Sciacca al n. 149 Parte II Serie A Anno 1994, deduceva:
- che dalla loro unione è nato a [...] il Persona_1
24.4.1997;
- che dopo diversi anni di matrimonio i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati sino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, al punto che gli stessi decidevano di separarsi formalmente e consensualmente con ricorso congiunto proc. n. 925/2018
R.G., omologato con decreto n. cronol. 5710/2018 del 30.11.2018;
- che da allora i coniugi non si sono mai più riconciliati e che sono trascorsi i termini di legge e durante tale lasso di tempo i coniugi non hanno più ripreso la convivenza ed inoltre le condizioni dell'intero nucleo familiare sono mutate radicalmente.
Il ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo che il Tribunale volesse:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sciacca il 28.7.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 149 parte II serie A dell'anno 1994, con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile.
- Revocare l'assegno di mantenimento e/o non disporre alcun assegno divorzile in favore della moglie , in quanto assunta Controparte_1 di ruolo con contratto a tempo indeterminato dal MIUR in un Istituto
Scolastico di Cassano Magnago.
- Revocare l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1 maggiorenne ed autosufficiente, in quanto lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato presso l'attività commerciale del padre
e ha costituito nuovo nucleo familiare.
- Confermare quanto previsto nella separazione consensuale sul mutuo, e precisamente:
- Disporre che la rata del mutuo cointestato pari ad € 400,00 mensili continuerà ad essere pagata al 50% fra i coniugi e ciò fino alla
2 estinzione (ovvero al mese di ottobre 2023). Il conto corrente bancario cointestato presso la B.C.C. di Sambuca di Sicilia resterà intestato ad entrambi i coniugi che lo alimenteranno mensilmente ed esclusivamente per il pagamento della rata mensile di cui sopra. In caso di inadempienza di uno dei due coniugi, il coniuge adempiente potrà recuperare giudizialmente le somme dallo stesso anticipate per il pagamento della rata mensile nei confronti del coniuge inadempiente.
- Condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, per avervi dato causa.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.6.2022, si costituiva in giudizio , la quale pur aderendo alla richiesta di pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, concludeva chiedendo di:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sciacca il 28/07/1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 149 parte II serie A dell'anno 1994, con ordine di annotazione dell'ufficiale dello stato civile;
- rigettare la richiesta di controparte di revoca dell'assegno di mantenimento nelle more del presente procedimento, considerata la particolare situazione economica della convenuta che dalla data del
30/06/2022 non avrà un lavoro;
- stante la natura intrinsecamente precaria dell'attività lavorativa svolta dalla resistente, disporre in via riconvenzionale un assegno divorzile pari ad €.800,00 mensili, in capo al ricorrente ed Parte_2
a favore della resistente , con le modalità che Controparte_1
l'Illustre Giudicante stabilirà e di €.500,00 nell'ipotesi in cui la signora
dovesse svolgere attività lavorativa precaria e per i mesi in CP_1 cui godrà di reddito proprio derivante da attività lavorativa, ovvero, comunque, nella diversa misura che codesto Giudice adito riterrà congrua a seguito di propria disamina degli atti e dell'esplicarsi dell'attività istruttoria;
- ordinare a parte ricorrente e/o disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nato a [...] il Persona_1
24/04/1997 ed ivi residente a[...], in conseguenza di
3 quanto eccepito e domandato in parte motiva e con riferimento alla domanda di cessazione del mantenimento in favore del figlio maggiorenne all'uopo disponendo il differimento della prima udienza di comparizione;
5. confermare, in ogni caso, per i motivi dedotti in narrativa e già documentalmente provati dalla produzione della stessa parte ricorrente, l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio
, nella misura stabilita in sede di separazione consensuale Persona_1 dei coniugi pari ad €.600,00.
All'udienza del 23.6.2022, comparivano le parti personalmente e venivano ascoltate separatamente, dando così atto che il tentativo di conciliazione aveva esito negativo per opposizione di entrambe le parti.
Con ordinanza presidenziale del 26.7.2022, venivano modificati i provvedimenti assunti dal Tribunale di Sciacca con decreto di omologa del
30.11.2018 e si disponeva che il sig. non fosse più tenuto Parte_1 alla corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'interesse del figlio Per_1
dal momento che lo stesso aveva raggiunto una autonoma indipendenza
[...] economica e familiare.
Il procedimento veniva istruito documentalmente, previa concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c.
A seguito della riassegnazione della causa per l'intervenuto trasferimento del Giudice titolare, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 28.11.2024, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, ha concluso, dando parere favorevole in data
3/12/2024.
Nel merito.
Tanto premesso in fatto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti tutti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi
4 dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Da tale data, in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, invero, documentalmente comprovato, che i coniugi si sono separati formalmente e consensualmente con ricorso congiunto proc. n. 925/2018
R.G., omologato con decreto n. cronol. 5710/2018 del 30.11.2018. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Ciò posto, devono essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti da un lato la richiesta formulata dal ricorrente avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, e dall'altro lato la richiesta formulata dalla resistente di aumento delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale.
A tal proposito, con specifico riconoscimento dell'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sezioni Unite 11/07/2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro
5 coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzio ne del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno,
e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234;
Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614). Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la
Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014, Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolezza (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo). I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegnamento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur -informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex
6 coniuge richiedente -se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, nel caso di specie, la resistente ha chiesto che l'importo dell'assegno di mantenimento a suo favore, fissato in seno alla separazione consensuale nella misura di euro 150, venisse modificato in euro 800, da ridursi ad euro 500 qualora la stessa riuscisse a svolgere una precaria attività lavorativa e limitatamente al periodo nel quale percepisse un proprio reddito.
Per altro verso, stante il miglioramento delle condizioni economiche della ex coniuge, il ricorrente ha concluso chiedendo che venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Alla luce dell'istruttoria probatoria svolta e dalle stesse argomentazioni del ricorrente, emerge che la odierna resistente , pur non Controparte_1 godendo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di fatto svolge l'attività lavorativa di insegnante di scuola elementare in Magnano (MI) non solo al momento dall'istaurazione della presente procedura ma anche allo stato attuale, sebbene la convenuta abbia argomentato nei propri scritti difensivi, di avere assoluta necessità del sostentamento fornito dal marito, in quanto i redditi da lei percepiti, stanti le ingenti spese annuali da dover sostenere, non le consentono di farvi fronte.
Tale circostanza, invero, milita nel senso della piena capacità lavorativa della sig.ra , e dunque, in perfetta linea con il più recente orientamento CP_1 della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, deve concludersi nel senso che il suddetto contributo al mantenimento vada revocato, con rigetto delle
7 domande formulate dalla resistente, in ordine all'assegno divorzile.
Guardando al nuovo indirizzo della giurisprudenza e facendo applicazione dei suddetti principi nel caso di specie, questo Tribunale ritiene di dover concludere in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierna convenuta, avendo la stessa omesso di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti (inadeguatezza dei mezzi o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione, rigettando dunque la domanda di assegno divorzile posta in via riconvenzionale e revocando quanto stabilito in seno alla separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto n. cronol. 5710/2018 del 30.11.2018.
Per ciò che attiene alla domanda relativa all'assegno di mantenimento a favore del figlio , si conferma la statuizione disposta con ordinanza Persona_1 del 26.7.2022, di modifica dei provvedimenti assunti nella fase della separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto del 30.11.2018, disponendo che il sig. non sia più tenuto alla corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento nell'interesse della prole, considerando che nelle more ne sono venuti meno i presupposti, atteso che il figlio ha Persona_1 raggiunto un'autonoma indipendenza economica e familiare.
Restano ferme per il resto le condizioni statuite e omologate dal Tribunale di Sciacca in sede di separazione consensuale delle parti.
In merito alle spese del presente giudizio, le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Sciacca in data Parte_1 Controparte_1
28.7.1994, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 149 Parte II Serie A Anno 1994, confermando, per quanto ivi non disposto, le condizioni statuite in sede di separazione consensuale dei coniugi con ricorso congiunto proc. n. 925/2018 R.G., omologato con decreto n. cronol. 5710/2018 del 30.11.2018;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria,
8 in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di
Sciacca per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, 134 R.D. 9 luglio 1939, n.
1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
c) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata su istanza della resistente;
d) dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio
; Persona_1
e) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del
22.5.2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott. Antonio Tricoli
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