Sentenza 4 maggio 2021
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- 1. Occupazione del suolo pubblico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/05/2021, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00584/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2019 REG.RIC.
N. 00721/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SC SC, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Top Fast Food S.r.l. non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2020, proposto da
SC SC, titolare dell’omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
nei confronti
Società Top Fast Food S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1433 del 2019:
- della nota del Comune di Padova del 30.09.2019 ad oggetto “modifiche concessioni di suolo pubblico n. 185758 del 08/05/2019 Ditta GE.BA.RI. E C. SNC e n. 116757 del 21/03/2019 Ditta SC NC – Comunicazione” e delle relative prescrizioni, ivi richiamate, impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso;
- della nota della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019, della nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di Padova prot. 0298674 del 17.7.2019, della la nota della Soprintendenza prot. n. 0020602 del 17.7.2019;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 gennaio 2020 :
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- della ulteriore nota del Comune di Padova del 18.12.2019 ad oggetto “modifiche concessioni di suolo pubblico n. 185758 del 08/05/2019 Ditta GE.BA.RI. E C. SNC e n. 116757 del 21/03/2019 Ditta SC NC – Comunicazione”;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
Quanto al ricorso n. 721 del 2020:
per l’annullamento:
- dell'Accordo di collaborazione tra Comune di Padova e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, del 13 maggio 2020, prot. Comune di Padova 0184620 del 13/05/2020;
- di relativi atti presupposti/connessi e in particolare:
- delle note a protocollo del Comune di Padova prot. n. 172596 e prot. n. 172179, entrambe del 30/04/2020;
- della nota della Regione Veneto, Giunta Regionale, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, del 04/05/2020 prot. n. 177373/77.00.04;
- della nota della Regione Veneto, Giunta Regionale, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, del 12 maggio 2020, prot. n. 188724/77;
- della nota del Comune di Padova, Suap e Attività economiche, del 10.04.2020 recante oggetto “regolamentazione concessioni aree plateatici. Risposta vs. nota acquisita al prot. 140993 del 2.4.2020;
- della Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. del 9 novembre 2012, che reca linee guida per l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante e su posteggio, nonché di qualsivoglia altra attività, in aree di valore culturale di cui all'art. 52 del D.lgs. 42/2004;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province e di Belluno, Padova e Treviso;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, SC SC, titolare dell’omonima ditta individuale che gestisce l'Enoteca Santa Lucia sita in Padova, ha ottenuto dal Comune, con provvedimento n. 116757 del 21 marzo 2019, il rinnovo triennale della concessione temporanea di occupazione di area pubblica su Piazza Cavour, dove affaccia il locale, per il periodo dal 21 marzo all’ 8 agosto e dal 20 agosto al 31 dicembre per l’anno 2019 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli anni 2020 e 2021, per l’occupazione, con “TAVOLI, SEDIE E OMBRELLONI di ingombro massimo non superiore a mt. 2,50 (senza pubblicità) conformi all’Abaco allegato al vigente regolamento per l’Arredo Urbano”, su un’area pubblica di “MT. 7,30 X MT. 3,60 con un passaggio intermedio con l'altra occupazione di almeno mt. 2,00 per il passaggio dei pedoni secondo la planimetria allegata…”.
2. In data 30 settembre 2019, a seguito delle prescrizioni impartite dalla Sovrintendenza per i plateatici nel centro storico di Padova, parte ricorrente ha ricevuto dal Comune di Padova una comunicazione concernente “modifiche concessioni di suolo pubblico n. 185758 del 08/05/2019 Ditta GE.BA.RI. E C. SNC e n. 116757 del 21/03/2019 Ditta SC NC – Comunicazione”, con cui il Comune “Facendo seguito all'incontro presso l'ufficio dell'Assessore Bressa e ai sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico” ha evidenziato che “al fine di ottemperare le prescrizioni indicate dalla competente Soprintendenza l'area attualmente oggetto di concessione di suolo pubblico alle ditte in indirizzo deve essere rimodulata. L'area utilizzabile sulla piazza potrà essere di m. 13,00 lunghezza per m. 10,60 di profondità lasciando m. 2,00 dal lato dell'occupazione del Caffè Cavour. Tenuto conto che all'interno dell'area indicata potranno essere autorizzati due plateatici corrispondenti alle due distinte attività delle ditte destinatarie della presente, si chiede di inviare entro il termine massimo di 15 gg. una nuova planimetria in scala 1:100 che preveda, all'interno della metratura sopra citata, i due plateatici distinti. Nel caso in cui entro il termine indicato non pervenga alcuna comunicazione, la suddivisione delle due aree verrà fatta d'ufficio.”.
3. Parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo r.g. n. 1433 del 2019, tale nota e i relativi atti presupposti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) Sulla nota del Comune di Padova del 30.09.2019: Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione del principio di partecipazione al procedimento. Perplessità dell'atto e abnormità dell'atto.
1.a) La nota del Comune di Padova impugnata sarebbe illegittima in quanto “equivoca”, non essendo chiaro se la stessa debba intendersi come un atto di natura dispositiva, idoneo ad incidere direttamente sulla concessione di suolo pubblico n. 116757/2019, o piuttosto come un atto istruttorio (solo) prodromico alla rimodulazione della concessione stessa; inoltre, non si comprenderebbe se si tratti di una revoca o di un annullamento in autotutela; infine, il contenuto dell'atto sarebbe indeterminato dal momento che non preciserebbe quale porzione di plateatico spetta al ricorrente, e quale invece spetta alla società GE.BA RI E C. SNC.. Inoltre, accomunare le sorti dei rispettivi plateatici, oggetto di distinti atti di concessione, in un unico atto di autotutela, che ridurrebbe indistintamente per entrambi la superficie del plateatico, sarebbe un “atto abnorme nella sua atipicità” e illegittimo in quanto manifestamente illogico e immotivato.
1.b) in ogni caso la nota impugnata sarebbe illegittima per omessa comunicazione di avvio del procedimento: il Comune di Padova non avrebbe potuto limitare la partecipazione al procedimento dell'interessato alla sola presentazione di una planimetria che “recepisse” le nuove misure dell'occupazione; le modifiche disposte dal Comune di Padova alla concessione di suolo pubblico di pertinenza dell'enoteca non potevano ritenersi atto vincolato rispetto alle determinazioni della Sovrintendenza in quanto: - la Soprintendenza non avrebbe adottato alcuna determinazione in ordine allo specifico plateatico del ricorrente, bensì sembrerebbe aver deciso di ridurre il solo plateatico della società GE.BA.RI. (come da tabella allegata alla determinazione della Soprintendenza) e, qualora tempestivamente interpellato, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare la propria indipendenza e autonomia rispetto all'attività di suddetta società, e dunque contestare l'abnormità di questa autotutela "comune" alle due attività; - qualora le prescrizioni della Sovrintendenza dovessero riverberarsi anche nei confronti del ricorrente, si evidenzia che la Soprintendenza non aveva quantificato l'entità della riduzione, per cui il ricorrente avrebbe dovuto essere messo in grado di interloquire sulla corretta attuazione di tale prescrizione da parte del Comune, che, invece, avrebbe proceduto ad una unilaterale quantificazione della riduzione senza, peraltro, evidenziare le modalità e i calcoli alla base delle nuove misure della concessione; - lo stesso Comune, inoltre, con la nota prot. 0298674 del 17 luglio 2019, aveva specificato che “per quanto concerne le occupazioni che devono essere ridotte di dimensione lasciando almeno 2/3 del sedime stradale (...) liberi (...) si procederà a verificare se, nell'applicazione del criterio generale fissato, siano possibili rimodulazioni che permettano di ottemperare a tale obbligo con una contestuale modifica dello spazio assegnato affinché questo si sviluppi in aderenza al perimetro dell'edificio o del portico di riferimento”, mentre dal provvedimento impugnato non risulterebbe che tale verifica sia stata effettuata da parte del Comune e comunque non sarebbe stato consentito al privato interessato di parteciparvi; - la stessa Soprintendenza, nel definire con la determinazione del 13 maggio 2019 le linee di indirizzo e i criteri generali volti a regolarizzare la concessione in uso a terzi degli spazi pubblici, aveva espressamente fatti salvi “casi puntuali da valutare in ragione dell'interesse pubblico e della peculiarità dei luoghi”, per cui al ricorrente avrebbe dovuto essere comunque consentito di rappresentare eventuali specificità legate alla collocazione del suo esercizio (come, a titolo esemplificativo, il fatto di gestire un'attività diversa rispetto a quella della società GE.BA.RI. oppure ancora che, a differenza dei plateatici che si trovano in altre piazze del Centro di Padova, quelli di Piazza Cavour si collocano in un ambito che è sostanzialmente esterno al sedime stradale); - la determinazione del Comune di Padova, inoltre, andava ad incidere “su una situazione ormai consolidata” e il ricorrente, in sede procedimentale, avrebbe potuto rappresentare e documentare all'Amministrazione che la riduzione del plateatico avrebbe inciso sulla capacità di fatturato dell'esercizio commerciale e, indirettamente, sui livelli occupazionali dell'azienda.
1.c) Fermo quanto sopra evidenziato, la nota impugnata, in quanto atto di autotutela, sarebbe, inoltre, illegittima per difetto di motivazione;
2) Sulle determine della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019, e prot. n. 0020602 del 17.7.2019: Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di partecipazione al procedimento. Illegittimità derivata .
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, qualora si ritenga che la determina della Sovrintendenza, nella sua veste di autorizzazione ex art. 106 d.lgs. 42/2004”, possa essere riferita anche alla sua posizione, la contesta per violazione del principio del contraddittorio procedimentale, garantito in via generale dalla L. 241/1990, rappresentando che la partecipazione procedimentale sarebbe stata necessaria considerando l’erroneità, a suo avviso, della prescrizione impartita dalla Soprintendenza in quanto: in relazione alla necessità di rimuovere strutture fisse, la Soprintendenza avrebbe dovuto considerare che la copertura attuale della società GE.BA.RI., frutto di un ingente investimento del privato, originerebbe da precisi atti concessori del Comune che negli ultimi 38 anni avrebbe sempre assentito l'attuale assetto dei luoghi; inoltre, per la particolare conformazione di Piazza Cavour, il plateatico concesso dal Comune di Padova al ricorrente non interesserebbe il “sedime stradale”. La prescrizione della Soprintendenza sarebbe, quindi, palesemente illogica ed erronea, oltre che immotivata e gravemente viziata per difetto di istruttoria, in quanto negli atti impugnati non ci sarebbe alcuna valutazione specifica della situazione di Piazza Cavour e della situazione del plateatico, che peraltro esisterebbe tal quale da molti anni, oltre che del fatto che l'enoteca è un soggetto diverso rispetto alla società GE.BA.RI., ed è titolare di un proprio e distinto plateatico.
Inoltre, si contesta l’illegittimità dell’autorizzazione ex art. 106 d.lgs. 42/2004 anche in via derivata per l’illegittimità (di cui infra) del presupposto parere ex art. 52 del medesimo decreto, adottato senza il coinvolgimento della Regione.
3) Sulla nota del Comune di Padova del 30.09.2019, sulle determine della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019 e prot. n. 0020602 del 17.7.2019 e sulla nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di Padova prot. 0298674 del 17.7.2019: Violazione di legge: violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni.
La nota del Comune di Padova del 30 settembre 2019 concluderebbe un più ampio procedimento avviato dall'Amministrazione Comunale d’intesa con la Soprintendenza, all’interno del quale sono state adottate le determinazioni della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019 e prot. n. 0020602 del 17.7.2019, oltre alla nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di Padova prot. n. 0298674 del 17.7.2019, e tutti questi provvedimenti sarebbero illegittimi a causa del mancato coinvolgimento della Regione Veneto, in violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 42/2004 e del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni.
4. Parte ricorrente ha, altresì, formulato richiesta di risarcimento del danno.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, depositati in giudizio il 13 gennaio 2020, parte ricorrente ha impugnato la successiva nota del 18 dicembre 2018, prot. n. 505887 del 19 dicembre 2019, avente a oggetto “modifiche concessione di suolo pubblico n. 185758 del 08/05/2019 Ditta GE.BA.RI. E C. SNC e n. 116757 del 21/03/2019 rilasciata alla Ditta SC NC – Comunicazione”, con cui il Comune di Padova ha comunicato: che “La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota prot.11984 del 13/05/2019 ha prescritto che le occupazioni su piazza siano da ridursi in continuità con le occupazioni contigue”; che sono stati “pertanto eseguiti anche in Piazza Cavour i necessari sopralluoghi da parte del personale tecnico del Servizio Mobilità e della Polizia Locale al fine di individuare l'area concedibile ad uso plateatico a codeste ditte, tenendo conto delle occupazioni esistenti”; che, tenuto conto che alla precedente nota, con cui si chiedeva alle ditte di formulare una proposta di suddivisione, non era pervenuto alcun riscontro, l’ufficio “ ha provveduto ad elaborare una planimetria che si allega alla presente e che riporta le nuove misure di entrambe le attività: area occupabile dalla ditta EB di SC SC e C. (area identificata con il n. 1) area occupabile dalla ditta SC SC (area identificata con il n.2); che la citata planimetria “sostituisce dalla data di inizio dell'occupazione nell'anno 2020 la planimetria allegata alla concessione prot. n. 185758 del 08/05/2019 e prot. n. 116757 del 21/03/2019 rispettivamente rilasciate alla ditta EB di SC SC e C. e alla ditta SC SC”.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità di tale provvedimento per i seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata dalla illegittimità delle determine della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019 e prot. n. 0020602 del 7.2019, della nota del Comune di Padova del 3.10.2019 e della nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di Padova prot. 0298674 del 17.7.2019.
La determinazione comunale del 18 dicembre 2019 (che richiama espressamente la nota della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019) rappresenterebbe l'ultimo anello del procedimento avviato dal Comune di Padova e dalla Soprintendenza per “revisionare” l'insieme delle concessioni di plateatici rilasciate nel corso degli anni nell'ambito del Centro Storico cittadino e sarebbe viziata per le stesse carenze procedimentali già contestate con l'atto introduttivo;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà. Violazione del principio di partecipazione al procedimento. Indeterminatezza dell’atto .
Inoltre, la determinazione del Comune di Padova del 18 dicembre 2019 sarebbe illegittima anche per vizi “propri”:
2.a) il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stata assicurata alcuna partecipazione procedimentale alla ditta ricorrente; inoltre, l’atto notificato non specificherebbe a quale concessionario spetti l’area ivi denominata come “area n. 1” e quella denominata come “area n. 2”, per cui il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe né chiaro né certo;
2b) In ogni caso, si lamenta che il Comune di Padova, diversamente da quanto accaduto, non poteva limitare la partecipazione al procedimento della ditta interessata alla sola presentazione di una planimetria che “recepisse” le nuove misure dell'occupazione autoritativamente disposte dall'Amministrazione e che le modifiche disposte dal Comune di Padova alla concessione di suolo pubblico di pertinenza del locale della ricorrente non potevano considerarsi vincolate alle prescrizioni impartite dalla Sovrintendenza e tali da giustificare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, in quanto: - la Soprintendenza non avrebbe adottato alcuna determinazione in ordine allo specifico plateatico del ricorrente, bensì parrebbe aver deciso di ridurre il solo plateatico della società GE.BA.RI., e qualora tempestivamente interpellata, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare l’assenza di qualsivoglia determinazione della Soprintendenza nei propri confronti; - lo stesso Comune, con la nota prot. 0298674 del 17 luglio 2019, aveva specificato che “per quanto concerne le occupazioni che devono essere ridotte di dimensione lasciando almeno 2/3 del sedime stradale (...) liberi (...) si procederà a verificare se, nell'applicazione del criterio generale fissato, siano possibili rimodulazioni che permettano di ottemperare a tale obbligo con una contestuale modifica dello spazio assegnato affinché questo si sviluppi in aderenza al perimetro dell'edificio o del portico di riferimento”, mentre dal provvedimento impugnato non risulterebbe che tale verifica sia stata effettuata da parte del Comune e comunque non sarebbe stato consentito all’interessato di parteciparvi; la stessa Soprintendenza, nel definire le linee di indirizzo e i criteri generali volti a regolarizzare la concessione in uso a terzi degli spazi pubblici, aveva espressamente fatti salvi “casi puntuali da valutare in ragione dell'interesse pubblico e della peculiarità dei luoghi”, per cui al ricorrente avrebbe dovuto essere comunque consentito di rappresentare eventuali specificità legate alla collocazione del suo esercizio (come, a titolo esemplificativo, il fatto di gestire un'attività diversa rispetto a quella della società GE.BA.RI. oppure ancora che, a differenza dei plateatici che si trovano in altre piazze del Centro di Padova, quelli di Piazza Cavour si collocano in un ambito che è sostanzialmente esterno al sedime stradale); - la determinazione del Comune di Padova andava ad incidere su una situazione consolidata e in relazione alla quale il ricorrente avrebbe potuto rappresentare e documentare all'Amministrazione che la riduzione del plateatico avrebbe inciso sulla capacità di fatturato dell'esercizio commerciale e, indirettamente, sui livelli occupazionali dell'azienda.
2.c) Fermo quanto sopra evidenziato, l’atto comunale adottato in autotutela sarebbe illegittimo per carenza di motivazione, considerata la genericità del richiamo a non meglio precisate prescrizioni della Soprintendenza, che non sarebbero contenute nella nota del 13 maggio 2019, nella quale non sarebbe rinvenibile alcun riferimento all’attività del ricorrente.
6. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020, parte ricorrente, come da verbale, ha dichiarato “di rinunciare all'istanza cautelare, per la fissazione sollecita del merito previo deposito dell'istanza di prelievo congiunta”.
7. Con successivo ricorso r.g. n. 721 del 2020, il ricorrente ha impugnato l’accordo di collaborazione per la regolamentazione dei plateatici nel Centro storico di Padova stipulato, a seguito di nuova istruttoria, il 13 maggio 2020 tra il Comune di Padova e la Soprintendenza, nonchè i relativi atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di ricorso:
1) Illegittimità o comunque inefficacia dell'accordo per incompetenza del Sindaco. Violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni; eccesso di potere per falsità e carenza di presupposto. Difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
Parte ricorrente deduce che l’accordo sarebbe illegittimo, o comunque improduttivo di effetti, in quanto sarebbe stato sottoscritto dal Sindaco in assenza di una apposita deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dello schema di accordo e di autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione. In via subordinata, poi, la ricorrente contesta l’illegittimità o comunque l’inefficacia dell’accordo stante l’assenza di una delibera di Giunta di approvazione del suo contenuto, legittimante la sua sottoscrizione da parte del Sindaco.
Fermo quanto sopra, l'accordo stipulato dal Comune e dalla Soprintendenza sarebbe altresì illegittimo, in quanto corrisponderebbe all'intesa prevista dall'art. 52, comma 1-ter del D.Lgs. 42/2004, ma sarebbe mancato il necessario coinvolgimento della Regione, non essendo sufficiente a tal fine la nota regionale, citata nel provvedimento, di mera presa d’atto del contenuto dell’accordo. Inoltre, sarebbero illogiche e contraddittorie la determinazioni della Soprintendenza e del Comune che prima affermerebbero di avere la necessità del nulla osta regionale ai sensi della L.r. 29/2007 e ai fini dell'art. 52, comma 1-ter D.Lgs. 42/2004, e poi avrebbero concluso l'accordo pur in assenza di tale nulla osta. Contraddittorietà che emergerebbe anche dal fatto che nelle premesse dell'accordo viene citato l'art. 52 comma 1-ter e viene dato per acquisito il nulla osta regionale "per le finalità dell'art. 52, comma 1 ter", ma contemporaneamente, in premessa si specifica anche che l'accordo viene formalizzato "nelle more della conclusione dell'accordo con la Regione ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter del Codice". E illegittimo sarebbe anche il richiamo alla Direttiva ministeriale del 10 ottobre 2012, che, invece, sarebbe stata superata dalla disciplina introdotta a seguito della decisione della Corte Costituzionale (140/2020), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 52 D.Lgs. 42/2020 nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Regione. Per quanto occorra, qualora non si ritenesse la Direttiva superata dalle modifiche sopravvenute all'art. 52 D.Lgs. 42/2004, la ricorrente ne chiede la disapplicazione o comunque la declaratoria d'illegittimità per contrasto con l'art. 52, comma 1-ter citato e con l'art. 117, comma 4, della Costituzione, che attribuisce la materia del "commercio" alla competenza residuale delle Regioni;
2) Violazione art. 52 D.Lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni; violazione art. 117, comma 4 Costituzione e artt. 1, 33, 34 L.r. 29/2007. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle determinazioni della Regione in quanto la stessa, limitandosi ad una presa d’atto del contenuto dell’accordo, di fatto avrebbe abdicato alla propria funzione non esercitando le sue competenze istituzionali, in violazione dell'art. 52, comma 1-ter, del d.lgs. 42 del 2004 e delle disposizioni costituzionali e regionali attributive di una specifica competenza regionale in materia di commercio in aree pubbliche soggette a tutela, e ciò avrebbe fatto, inoltre, in maniera del tutto apodittica, senza adeguata istruttoria e motivazione.
7. Parte ricorrente ha, inoltre, reiterato la richiesta di risarcimento del danno e ha chiesto la riunione, per ragioni di connessione, del ricorso r.g. n. 1433 del 2019, come integrato dal ricorso per motivi aggiunti, e del ricorso r.g. n. 721 del 2020.
9. Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Padova, che, quanto al ricorso r.g. n.1433 del 2019, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa proposta contro la nota comunale n. 387130 del 30 settembre 2019, in quanto atto non lesivo per parte ricorrente, e ha contrastato nel merito le avverse pretese in riferimento sia al ricorso introduttivo che a quello per motivi aggiunti; ha eccepito, in ogni caso, l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’intervenuta approvazione dell’Accordo di collaborazione tra il Comune di Padova e la Soprintendenza; quanto al ricorso r.g. n. 721 del 2020 ha, poi, eccepito l’inammissibilità dello stesso per inidoneità dell'impugnato Accordo di collaborazione tra il Comune di Padova e la Soprintendenza a produrre effetti negativi immediati e diretti nella sfera giuridica di parte ricorrente, evidenziando, inoltre, che lo stesso era stato comunque sospeso fino al 31 aprile 2021, e ha contrastato nel merito le avverse pretese.
10. Si è costituito in entrambi i giudizi il Ministero per il Beni e le Attività culturali e per il Turismo, contrastando nel merito le avverse pretese.
11. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.
12. All’udienza del 14 aprile 2021, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione ex art.25 del decreto legge 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020.
13. In primis, il Collegio ritiene di disporre la riunione ex art. 70 c.p.a. del ricorso r.g. 1433 del 2019, come integrato con il relativo ricorso per motivi aggiunti, e del ricorso r.g.n. 721 del 2020, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
14. Quanto, poi, all’eccezione di improcedibilità del ricorso r.g. n. 1433 del 2019 e del relativo ricorso per motivi aggiunti, la stessa non è, ad avviso del Collegio, condivisibile in quanto la concessione, di cui è titolare parte ricorrente e che è stata oggetto delle contestate modifiche, è stata assentita per il periodo dal 21 marzo all’8 agosto e dal 20 agosto al 31 dicembre per l’anno 2019 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli anni 2020 e 2021, per cui permane allo stato l’interesse alla decisione con riferimento alle modifiche apportate al tale concessione, considerato che l’Accordo di collaborazione tra il Comune di Padova e la Soprintendenza, approvato nel maggio 2020, non si applica alle concessioni già rilasciate ed ancora in corso bensì troverà applicazione in relazione al futuro eventuale rinnovo della concessione.
15. Fondata, è, invece, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa della nota comunale n. 387130 del 30 settembre 2019 di cui al ricorso introduttivo: tale nota, infatti, in relazione alla quale non sono condivisibili le censure relative alla sua natura perplessa, costituisce una mera comunicazione endoprocedimentale che non ha inciso sulla sfera giuridica di parte ricorrente, tanto è vero che è solo con il successivo provvedimento del 18 dicembre 2019, impugnato con i motivi aggiunti, che il Comune ha disposto la riduzione dell’area concessa a plateatico secondo la planimetria allegata e con decorrenza “dalla data di inizio dell'occupazione nell'anno 2020”.
16. Passando, quindi, all’esame delle ulteriori censure, giova ricordare che il Comune di Padova e la Soprintendenza hanno posto in essere un’attività amministrativa finalizzata alla pianificazione integrata e alla regolamentazione delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Centro storico di Padova, tenuto anche conto che la Soprintendenza aveva evidenziato che “l’installazione di plateatici in centro storico è assoggettato alle disposizioni di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 fino a quando sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 12 e s.m. e che la richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di qualunque opera deve essere preceduta da quella di cui all’art. 106 comma 2 bis dello stesso decreto per la concessione in uso a terzi dell’area”, invitando l’Amministrazione Comunale “a promuovere un accordo condiviso che permetta di individuare e definire, nell’interezza del centro storico, ai sensi degli artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs 42/2004, l’estensione, le modalità e le tipologie di occupazione del suolo pubblico, nell’interesse di coniugare l’esercizio del commercio con la salvaguardia dei valori storici e artistici del patrimonio culturale della città di Padova”(cfr. in tal senso Deliberazione G.C. di Padova n. 2018/0827). Tale attività è stata, peraltro, avviata per far fronte a un problema di rilievo generale - come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nelle premesse del proprio ricorso introduttivo - in quanto “la stragrande maggioranza delle concessioni di plateatici nel Centro Storico di Padova erano state (…) rilasciate in assenza della relativa autorizzazione della Soprintendenza”.
Non a caso, del resto, la concessione temporanea di occupazione rilasciata a parte ricorrente con provvedimento n. 116757 del 21 marzo 2019 ha espressamente previsto che “la presente concessione potrà essere in ogni momento modificata/revocata sulla base di determinazioni condivise con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso”, disposizione non oggetto di impugnativa.
In tale contesto, dunque, la Soprintendenza ha assunto la determinazione in data 13.5.2019 con la quale ha formulato, in base alle prerogative di competenza ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, le proprie valutazioni, costituenti linee di indirizzo e criteri generali volti alla regolarizzazione delle concessioni in uso a terzi degli spazi pubblici o ad uso pubblico correlati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande con consumo sul posto e, sulla base dei suddetti criteri, la Soprintendenza, nella valutazione delle concessioni censite nell’elenco fornito dall’Amministrazione Comunale, ha evidenziato delle criticità, suddivise per tipologia e identificate mediante un numero progressivo associato ad ogni scheda trasmessa, e ha specificato che la determinazione medesima “nel rigoroso rispetto delle indicazioni, dei criteri e delle prescrizioni impartite e suindicate cui i casi enumerati dovranno conformarsi, costituisce autorizzazione ex art. 106 co. 2 bis del D.Lgs n. 42/2004”.
17. Sotto distinto profilo, sempre in via generale e preliminare, si osserva che, per giurisprudenza pacifica, “ il beneficiario di una concessione di occupazione di suolo pubblico è titolare – nei confronti dell’Amministrazione concedente – di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo su cosa altrui (sul bene demaniale, nel caso specifico), con la conseguenza che non può configurarsi un diritto di insistenza nel mantenimento dell’occupazione essendo quest’ultima sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico (se queste ultime insorgono durante il rapporto concessorio e prima della scadenza del relativo termine), mentre l’amministrazione è libera di non confermare, alla scadenza, la concessione stessa ” (Tar Lazio, Roma, sez. II str., 1 dicembre 2020, n. 12803; ivi richiamante anche Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2014 n. 6448; id., 7 febbraio 2010 n. 725; Tar Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2018 n. 6898; id., II, 21 giugno 2017 n. 7251). Per giurisprudenza costante, infatti, il rilascio e il rinnovo di una concessione di plateatico costituisce atto discrezionale e, alla scadenza della concessione del plateatico, di norma, il titolare della concessione scaduta non può vantare una aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo della stessa, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi sulla richiesta di rinnovo della concessione ad esito di una nuova istruttoria, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al momento della nuova istruttoria (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4497 del 2013; Tar Torino, sent. n. 963 del 2011; Tar Brescia n. 406 del 2014).
18. Tanto premesso, non sono condivisibili le censure con cui parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente preclusione della partecipazione procedimentale.
Sotto un primo profilo, va ricordato, infatti, che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ribadito che “ le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione... ” (Tar Friuli Venezia Giulia, 30 marzo 2020, n. 109 che richiama Cons. di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2020, n. 1290; id., Sez. IV, 4 ottobre 2013, n. 4896; id., Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3803).
L’Amministrazione Comunale ha evidenziato di aver garantito una effettiva partecipazione degli esercenti coinvolti nel procedimento relativo alla regolamentazione delle occupazione di suolo pubblico tramite la trasmissione di inviti a tutte le ditte interessate - compresa la ditta ricorrente - a partecipare ad incontri tenutisi nel giugno e nell’agosto del 2019 al fine di condividere le informazioni di dettaglio e fornire aggiornamenti anche in relazione agli sviluppi futuri in relazione alla nota della Soprintendenza in ordine alle occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. doc. 4 in atti deposito Comune di Padova).
Parte ricorrente, inoltre, era a conoscenza del procedimento in corso, avendo anche ricevuto la nota comunale n. 387130 del 30 settembre 2019 - la quale, come sopra precisato, era un atto endoprocedimentale privo di autonomo carattere lesivo - con la conseguenza che ben avrebbe potuto partecipare al procedimento medesimo formulando le proprie osservazioni e proposte, cosa che non ha fatto, rimanendo invece inerte, e, anche in questa sede, parte ricorrente non allega elementi tali da far emergere una palese incongruenza o l’abnormità dell’operato del Comune in sede di applicazione dei criteri e delle prescrizioni fissati dalla Soprintendenza con la comunicazione del 13.5.2019, sulla base di valutazioni tecnico - discrezionali, censurabili in sede di giudizio di legittimità solo in caso di manifesta irragionevolezza e incongruità e palese travisamento dei fatti, vizi che le censure di parte ricorrente non riescono a far emergere.
In proposito, si osserva, innanzitutto, che le censure relative all’asserita difficoltà di individuare, nel provvedimento comunale di modifica della concessione, quale area fosse stata concessa alla ditta SC SC e quale alla GE.BA.RI. di SC SC & C. S.N.C., possono ritenersi superate dalla successiva precisazione del Comune, che, con nota n. 9986 del 9.01.2020, non contestata da parte ricorrente, ha esplicitato quale debba intendersi area 1 (concessa alla GE.BA.RI. di SC SC & C. S.N.C.) e quale l'area 2 (concessa alla ditta SC SC) nella planimetria allegata.
Si rileva, poi, che, considerati i criteri formulati dalla Soprintendenza e le relative prescrizioni, e tenuto conto del particolare assetto dei due plateatici, quello della ditta individuale SC SC e quello della GE. BA. RI. di SC SC & C. S.N.C., in relazione alla porzione di spazio occupato, alla reciproca posizione e alla conformazione di Piazza Cavour, il provvedimento comunale del 19 dicembre 2019, come si è già detto unico atto con effettivo contenuto provvedimentale, che ha ridotto anche l’area assegnata alla ditta individuale SC SC nella misura indicata nel provvedimento, solo dopo aver espressamente richiesto alle ditte interessate, entrambe rappresentate dal sig. SC SC, di formulare le loro proposte, non può ritenersi manifestamente illogico e incongruo e affetto dal lamentato grave difetto di motivazione e di istruttoria.
Tale provvedimento, come emerge dalla lettura dello stesso, ha, infatti, richiamato a base della contestata riduzione e delle nuove planimetrie per l’occupazione dell’area pubblica su Piazza Cavour da parte delle due ditte, le prescrizioni della Soprintendenza, di cui alla nota prot.11984 del 13.05.2019, e, in particolare, “che le occupazioni su piazza siano da ridursi in continuità con le occupazioni contigue”, prescrizione contenuta nel testo della determina insieme alle altre (“…occupazioni che devono essere ridotte di dimensioni, lasciando almeno 2/3 del sedime stradale libero (se su strada), del passaggio e del sottoportico (se all’interno di un portico), oppure da ridursi in continuità con le occupazioni contigue (se su piazza), in ogni caso lasciando liberi le fontane, i monumenti e gli elementi qualificanti lo spazio pubblico urbano”) e, se pure nell’allegato alla determina della Soprintendenza, al n. 13, viene censita solo la ditta GE.BA.RI. di SC SC & C. S.N.C, il richiamo del Comune a tale prescrizione, per il particolare assetto dei due plateatici cui il provvedimento si riferisce, per la reciproca posizione e per la conformazione di Piazza Cavour, non può ritenersi palesemente illogico o incongruo, né può dirsi irragionevole la decisione del Comune, che, al fine di rispettare i criteri e le prescrizioni elaborati dalla Soprintendenza, dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi tecnici, ha individuato, tenendo conto di tutte le occupazioni, l’area di massima di occupazione su piazza Cavour con riferimento ai due plateatici, intestati rispettivamente alla ditta individuale SC SC e alla ditta GE.BA.RI. di SC SC & C. S.N.C , e ha deciso di procedere alla riduzione anche del plateatico concesso alla ditta individuale SC SC oltre che del plateatico della ditta GE.BA.RI. di SC SC & C. S.N.C solo dopo che la sua richiesta alle due ditte interessate di formulare una proposta di suddivisione (proposta che sarebbe stato agevole presentare, considerato che per entrambe le ditte è rappresentante il Sig. SC SC, e in relazione alla quale il Comune aveva assegnato un termine ragionevole, 15 gg., e aveva precisato che, in assenza di riscontro nei termini, avrebbe provveduto unilateralmente) è rimasta senza alcuna risposta.
La ditta ricorrente è, infatti, rimasta del tutto inerte e non ha manifestato la sua opposizione né ha formulato osservazioni né alcuna proposta, pur potendolo fare, in sede di procedimento, e neppure in sede del presente ricorso ha proposto una diversa soluzione che fosse palesemente più ragionevole di quella operata dal Comune alla luce delle prescrizioni della Soprintendenza, né le osservazioni e gli elementi dedotti in sede di ricorso riescono a far emergere una palese irragionevolezza della riduzione operata dal Comune.
Anche le censure con cui parte ricorrente denuncia il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento gravato non sono condivisibili, considerato che il Comune già nella stessa concessione temporanea rilasciata a parte ricorrente aveva espressamente previsto, come già sopra evidenziato, la possibilità di modifica/revoca, in ogni momento, “sulla base di determinazioni condivise con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso”, prescrizione non contestata dal parte ricorrente; che il Comune ha richiamato a fondamento del provvedimento impugnato le determinazioni della competente Soprintendenza relative alla necessità che “le occupazioni su piazza siano da ridursi in continuità con le occupazioni contigue”, e che, per quanto già detto sopra, la finalità di rispettare tale prescrizione, da ritenersi sufficientemente motivata, a sua volta, dalla Soprintendenza con il riferimento alle richiamate esigenze di decoro, tutela e valorizzazione del centro storico, che sottendono il provvedimento, così come declinate nei criteri generali e nelle prescrizioni elaborate, in relazione ai quali le ulteriori censure di parte ricorrente non riescono a farne emergere una palese irragionevolezza, si pone, per quanto già sopra evidenziato, come adeguata ragione giustificativa del provvedimento comunale adottato anche nei confronti della ditta individuale SC SC, tenuto conto della conformazione di Piazza Cavour, del relativo stato dei luoghi e della particolare posizione dei plateatici assentiti alle due ditte (ditta individuale SC SC e ditta GE.BA.RI. di SC SC & C. S.N.C), rappresentate entrambe dal Sig. SC SC.
Infine, infondate risultano anche le censure relative al mancato coinvolgimento della Regione Veneto nel procedimento per violazione dell’art. 52 del D.Lgs n. 42/2004, atteso che l’impugnata determinazione della Soprintendenza, come già ricordato, costituisce autorizzazione ex art. 106, comma 2 bis, del D.Lgs n. 42/2004, a norma del quale “la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo”.
19. In conclusione, il ricorso r.g. n. 1433 del 2019, come integrato da motivi aggiunti, è in parte inammissibile e in parte infondato e, quindi, va respinto, unitamente alla domanda di risarcimento del danno ivi formulata.
20. Passando all’esame del ricorso r.g. n. 721 del 2020, con il quale parte ricorrente impugna l’accordo di collaborazione tra Comune e Soprintendenza stipulato il 13 maggio 2020, nonché gli atti presupposti e connessi, ivi compresa la nota con cui la Regione Veneto, “stante l'assenza di tematiche involgenti profili valutativi di diretta competenza regionale”, ha comunicato di aver preso atto dell’accordo, è da ritenersi, come eccepito dal Comune di Padova, inammissibile per carenza di attualità e concretezza della lesione.
Parte ricorrente è, infatti, titolare di una concessione valida fino al 31 dicembre 2021, e, allo stato, non vanta un interesse attuale e concreto all’impugnativa dell’accordo di collaborazione stipulato tra il Comune e la Sovrintendenza, nonchè ai relativi atti accessivi, considerato che, con tale accordo, il Comune e Soprintendenza non hanno disposto la revoca o la modifica di precedenti concessioni di plateatico, bensì hanno disciplinato in via generale le modalità procedimentali con cui addivenire alla futura concessione dei plateatici nel Centro storico di Padova, disciplinando i rapporti tra Comune e Soprintendenza e individuando in via generale i criteri e le modalità per il rilascio delle future concessioni di uso pubblico con finalità di somministrazione di cibo e bevande.
Pertanto, anche in caso di richiesta di rinnovo della concessione di plateatico, su cui, come già sopra evidenziato, l’Amministrazione è tenuta a determinarsi ex novo tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al momento della nuova istruttoria, è solo con l’atto, con cui l’Amministrazione si esprimerà in senso limitativo o conformativo sulla richiesta di concessione, che si produrrà una lesione effettiva dell’interesse della ditta richiedente e questa potrà, allora, impugnare il provvedimento applicativo che concretizzi la lesione, unitamente al presupposto accordo tra il Comune e la Soprintendenza (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 1159 “ i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura ”; Tar Napoli, sent. n.1165 del 2019 “ costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa - quale coerente conseguenza delle regole processuali sottese all'impugnazione in sede amministrativa che impongono, ai fini della sua ammissibilità, la sussistenza di un interesse concreto e attuale discendente dalla lesione arrecata dall'atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente- quello secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione - la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta - ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione…Segnatamente, quando le norme regolamentari "si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi ... c'è non solo la facoltà, ma l'onere, di impugnativa immediata"; quando invece le norme "non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'amministrazione, cioè sono regolamenti che dettano norme volte a disciplinare la potestà dell'amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa ... non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo" (Cons. di Stato, II, parere n. 5007/2010)" ”).
Secondo quanto sopra esposto, quindi, il ricorso r.g. n. 721 del 2020 va dichiarato inammissibile.
21. Le spese di lite per entrambi i ricorsi possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione delle peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe riuniti:
- dichiara il ricorso r.g. n. 1433 del 2019, come integrato da motivi aggiunti, in parte inammissibile e per il resto infondato e, pertanto, lo respinge;
-dichiara inammissibile il ricorso r.g. n. 721 del 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO