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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati:
dott.ssa Angela Quitadamo presidente
dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 257/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LIBERATI ALTEO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
[...]
,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett.te dom.to in Corso Mazzini 55
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza n. 20/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, Sezione Lavoro, all'udienza del 19.01.2024, con la quale respingeva il suo ricorso e lo condannava alle spese di lite.
pagina 1 di 6 Con tale sentenza il primo giudice rigettava la domanda di pagamento degli stipendi dovuti per il periodo ottobre 2021-febbraio 2022, essendo mancato lo svolgimento di un'attività lavorativa, “che pertanto porta ad escludere la condanna al pagamento della somma che il ricorrente avrebbe percepito se avesse lavorato”. Anche laddove la domanda avesse dovuto qualificarsi in termini risarcitori, riteneva ugualmente che la stessa non potesse essere accolta per mancanza di prova del danno in quanto “il avrebbe dovuto dimostrare – in un'ottica di illecito aquiliano ex art. 2043 Pt_1
c.c. - di non aver percepito, nello stesso periodo, alcun emolumento derivante allo stesso da altro rapporto di lavoro (pubblico o privato che fosse) di non aver percepito redditi di altra natura, nè indennità sostitutive o compensative della retribuzione (per esempio una NASPI) per il periodo oggetto di causa)”.
Ebbene, ritiene l'appellante che la sentenza di primo grado sia viziata da violazione/erronea applicazione di legge ex art. 2043 c.c., non avendo il giudice di prime cure fatto buon governo delle risultanze processuali in quanto appellante aveva richiesto in primo grado “il risarcimento del danno patito a causa del provvedimento n. 15322 del 1 ottobre 2021 del Dirigente Scolastico dell
[...]
, indicando quale ammontare del medesimo risarcimento il Controparte_1
numero delle 5 mensilità, dal 6.10.21 sino al 6.3.22, - nelle quali il non ha potuto Pt_1
illegittimamente svolgere la prestazione lavorativa oggetto di contratto con la C.P.I.A (Centro
Provinciale Istruzione Adulti) di – moltiplicato l'importo dello stipendio lordo di marzo CP_1
2022, pari ad € 1.591,75, in totale, pertanto, € 7.958,75=, oltre tutti gli emolumenti maturati e maturandi, compresa la quota relativa alla 13° mensilità ed al T.F.R., oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, rispettivamente dal mese del maturato diritto all'effettivo saldo”. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nella “ricostruzione della realtà giuridica sottostante alla domanda risarcitoria del ricorrente, vale a dire il non essere stato il medesimo posto nelle condizioni di poter espletare l'attività lavorativa contrattuale a causa di un provvedimento illegittimo;
danno che palesemente viene ad identificarsi nel c.d. "Lucro Cessante", vale a dire il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa del fatto illecito altrui;
che, così inquadrato il danno patito, il non avrebbe dovuto nè deve dimostrare alcunchè, risultando il predetto danno per Pt_1 tabulas”.
Nel processo di appello si sono costituiti gli appellati , l Controparte_3 [...]
, Controparte_4
l , nonché il , Controparte_1 Controparte_5
contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, in riferimento ai motivi di gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 2 di 6 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi fondato.
I fatti sono sostanzialmente pacifici. Il veniva convocato con e-mail del 25.9.2021 Pt_1 presso l' di Fermo (FM) per il conferimento di un Controparte_1
incarico su posto di sostegno psicofisico fino al 22.12.2021 e per altre due proposte;
il medesimo si presentava presso la sede centrale dell'istituto il giorno 28.9.2021 e sottoscriveva la presa di servizio, dopodiché si recava nella stessa mattinata presso la scuola designata ove gli veniva esposta la tipologia di attività che gli era richiesta, ossia la docenza di sostegno ad un ragazzo tetraplegico privo di ogni autonomia;
al termine della mattinata, alle ore 13:00, il docente informava la Vicepreside dell'Istituto scolastico, rappresentandole i timori nello svolgere mansioni non di competenza, contestandole di essere stato “messo in una situazione di pericolo sia per sè stesso, che per il bambino, e per senso di responsabilità e correttezza è stato costretto, stante la mancata informazione della situazione, a rinunciare alla convocazione ed alla presa di servizio, perché non abilitato all'assistenza ai disabili”. A seguito dell'abbandono del servizio senza giustificato motivo, il Dirigente dell'
[...]
di con provvedimento prot. n. 15322/2021 del 01/10/2021, decretava Controparte_1 CP_1
la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro instaurato con il sig. per il periodo dal Parte_1
28.9.2021 al 22.12.2021 (per mero errore materiale nella data dell'11.10.2021), applicando quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b) dell'O.M. n. 60/2020 circa gli effetti del mancato perfezionamento dell'accettazione di una proposta di assunzione e la conseguente eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Avverso l'adottato provvedimento di esclusione dalla possibilità di ottenere supplenze per ogni graduatoria in cui lo stesso risultava iscritto, il proponeva Pt_1
domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. che veniva decisa dal Tribunale di Fermo con ordinanza n.
333/2022 del 25.02.2022. Con tale ordinanza veniva stabilito, tra l'altro, che l'esclusione dalla possibilità di ottenere supplenze per il corrente anno scolastico dovesse essere limitata alla sola nomina quale docente di sostegno e non anche alle graduatorie per posto comune in cui lo stesso risulta inserito per il proprio ruolo.
In ottemperanza a tale ordine giudiziale, il decreto prot.15322 del 1.10.21, veniva parzialmente revocato, indicando che “l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui egli risultava incluso nelle relative graduatorie”. Inoltre, il C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) con lettera del 5.3.22, Prot. n.1065/2022, dichiarava il “quale destinatario del contratto Pt_1
individuale del lavoro a tempo determinato per una supplenza per il profilo di docente di scuola
pagina 3 di 6 primaria posto comune presso il CPIA di per 24 ore settimanali a partire dalla presa di CP_1 servizio del 7.3.22 fino al 30.6.22”, con il riconoscimento del servizio, ai fini giuridici e non economici, dal 6/10/21 al 6/03/22.
A seguito di tali fatti ed in conseguenza del suddetto provvedimento cautelare, il Pt_1
introduceva il giudizio di merito poi deciso con la sentenza qui impugnata.
Ebbene, seppure l'originario ricorso introduttivo appare piuttosto confuso nella sua causa petendi, la domanda proposta può correttamente qualificarsi come domanda di risarcimento del danno per avere l'originario decreto di esclusione dalle nomine emanato dall'Istituto ” Controparte_6
impedito il mantenimento dell'incarico ottenuto presso il CPIA di , originariamente CP_1 conferito dal giorno 05.10.2021 al 30.06.2022 (all.ti 7 e 8), fino al momento in cui l'ordinanza cautelare n. 333/2022 del Tribunale di Fermo aveva rimediato a tale impedimento, consentendogli di essere riassunto. Di ciò, d'altronde, dà atto la stessa amministrazione scolastica laddove, nel conferire l'incarico al nel marzo 2022, provvede a riconoscere il servizio retroattivamente con Pt_1
decorrenza dal 6.10.21, seppure solo ai fini giuridici e non economici.
Di qui la domanda del ricorrente di essere risarcito per la mancata tempestiva assunzione, quantificando il danno nelle mensilità di retribuzione non percepite e di tutti i relativi accessori di legge, per il periodo ricompreso tra il giorno 06.10.2021 e il giorno 06.03.2022, come da conclusioni.
Dunque, la domanda del ricorrente non poteva essere interpretata dal giudice come mera domanda di pagamento di retribuzioni, come nella prima parte della sentenza, ma doveva essere qualificata come domanda di risarcimento danni, come nel prosieguo della medesima pronuncia.
Ebbene, sul punto appare evidente l'erroneità della decisione impugnata laddove onera lo stesso ricorrente di allegare fatti impeditivi della sua domanda.
Si deve, al contrario, ritenere che per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, il danneggiato sia tenuto a dimostrare soltanto il fatto illecito, il danno subito ed il nesso causale tra i due.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato l'illegittimità del decreto di esclusione da tutte le graduatorie per tutti gli insegnamenti, come affermata dal giudice del cautelare, la perdita dell'occasione di lavoro, rappresentata dall'impossibilità di accettare la nomina nel frattempo intervenuta da parte del C.P.I.A. e la conseguente perdita di guadagni rappresentata dagli stipendi che avrebbe potuto ottenere se avesse potuto accettare la nomina.
Eventuali fatti impeditivi, come la percezione di naspi o salari per altre attività svolte avrebbero dovuto essere allegati dalla parte responsabile convenuta ovvero fatti oggetto di una specifica eccezione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25222 del 29/11/2011).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, il ricorrente ha, peraltro, dato atto di avere, nel lasso di tempo da ottobre
2021 a marzo 2022, svolto attività lavorativa a seguito di MAD, il che gli ha permesso un guadagno pari ad euro 484,09 lordi pari ad un netto di euro 426,98 (v. busta paga depositata in primo grado).
In riforma della sentenza di primo grado, va, pertanto, accolta la domanda di risarcimento del danno subito per la perdita delle retribuzioni da ottobre a marzo.
Tale danno è stato quantificato, come da conclusioni in questo grado, in “tutti gli stipendi maturati ma non percepiti (quantum debeatur) a decorrere dal 6.10.21 sino al 6.3.22, determinabili in base agli stipendi percepiti dal momento della effettiva reintegra, con le buste paga (cedolino) prodotte in primo grado, oltre tutti gli emolumenti maturati e maturandi, compresa la quota relativa alla 13° mensilità ed al T.F.R., oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, rispettivamente dal mese del maturato diritto all'effettivo saldo, pari circa ad € 7.958,75” (calcolata considerando l'importo dello stipendio lordo di marzo 2022, pari ad € 1.591,75).
Ebbene, si tratta di conteggio che appare condivisile e che correttamente è stato determinato al lordo fiscale, atteso che su di essi il lavoratore sarà tenuto autonomamente a pagare le tasse. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 6, comma 2, (testo unico delle imposte sui redditi), i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (quali ad esempio quelli di lavoro) e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;
in forza di tale norma, ad es., il calcolo del risarcimento del danno da illegittimo licenziamento va effettuato al lordo delle ritenute fiscali (Cass. 21 febbraio 2001 n. 2544, Cass. 18 marzo 1993 n. 3228).
Da tale somma andrà, poi, detratto l'aliunde perceptum pari ad euro 484,09, così giungendosi alla somma finale di euro 7.474,66.
La domanda di risarcimento va, in definitiva, accolta per tale somma.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo, venendo poste a carico dell'amministrazione scolastica.
Si precisa, infine, che per quanto concerne la posizione del Controparte_5
del quale il primo giudice ha sostanzialmente dichiarato l'estraneità al presente giudizio, non è stato proposto alcun appello avverso la statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti (tant'è che tale parte neppure veniva citata in appello), sicché sul punto la sentenza di primo grado è passata in giudicato, unitamente alla conseguente pronuncia di condanna alle spese.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, condanna l'amministrazione scolastica a risarcire il danno pagina 5 di 6 subito da in misura pari ad euro vuto do i daldi interessi legalre , da maggiora7.474,66 Parte_1
'appellato delle spese di entrambi i gradi del lparte appellata a rifondere al saldo;
2) condanna la primo per il pese euro 118,50 per s ed penso professionaleper com2.110,00 in euro liquida giudizio che
, l presente gradoper ipese per s 75,77euro 1 ed penso professionaleper com2.000,00 ed in euro grado
.IVA e CPA come per legge 15%, orso forfetariobrim oltre
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati:
dott.ssa Angela Quitadamo presidente
dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 257/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. LIBERATI ALTEO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
[...]
,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA elett.te dom.to in Corso Mazzini 55
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza n. 20/2024, emessa dal Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, Sezione Lavoro, all'udienza del 19.01.2024, con la quale respingeva il suo ricorso e lo condannava alle spese di lite.
pagina 1 di 6 Con tale sentenza il primo giudice rigettava la domanda di pagamento degli stipendi dovuti per il periodo ottobre 2021-febbraio 2022, essendo mancato lo svolgimento di un'attività lavorativa, “che pertanto porta ad escludere la condanna al pagamento della somma che il ricorrente avrebbe percepito se avesse lavorato”. Anche laddove la domanda avesse dovuto qualificarsi in termini risarcitori, riteneva ugualmente che la stessa non potesse essere accolta per mancanza di prova del danno in quanto “il avrebbe dovuto dimostrare – in un'ottica di illecito aquiliano ex art. 2043 Pt_1
c.c. - di non aver percepito, nello stesso periodo, alcun emolumento derivante allo stesso da altro rapporto di lavoro (pubblico o privato che fosse) di non aver percepito redditi di altra natura, nè indennità sostitutive o compensative della retribuzione (per esempio una NASPI) per il periodo oggetto di causa)”.
Ebbene, ritiene l'appellante che la sentenza di primo grado sia viziata da violazione/erronea applicazione di legge ex art. 2043 c.c., non avendo il giudice di prime cure fatto buon governo delle risultanze processuali in quanto appellante aveva richiesto in primo grado “il risarcimento del danno patito a causa del provvedimento n. 15322 del 1 ottobre 2021 del Dirigente Scolastico dell
[...]
, indicando quale ammontare del medesimo risarcimento il Controparte_1
numero delle 5 mensilità, dal 6.10.21 sino al 6.3.22, - nelle quali il non ha potuto Pt_1
illegittimamente svolgere la prestazione lavorativa oggetto di contratto con la C.P.I.A (Centro
Provinciale Istruzione Adulti) di – moltiplicato l'importo dello stipendio lordo di marzo CP_1
2022, pari ad € 1.591,75, in totale, pertanto, € 7.958,75=, oltre tutti gli emolumenti maturati e maturandi, compresa la quota relativa alla 13° mensilità ed al T.F.R., oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, rispettivamente dal mese del maturato diritto all'effettivo saldo”. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nella “ricostruzione della realtà giuridica sottostante alla domanda risarcitoria del ricorrente, vale a dire il non essere stato il medesimo posto nelle condizioni di poter espletare l'attività lavorativa contrattuale a causa di un provvedimento illegittimo;
danno che palesemente viene ad identificarsi nel c.d. "Lucro Cessante", vale a dire il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa del fatto illecito altrui;
che, così inquadrato il danno patito, il non avrebbe dovuto nè deve dimostrare alcunchè, risultando il predetto danno per Pt_1 tabulas”.
Nel processo di appello si sono costituiti gli appellati , l Controparte_3 [...]
, Controparte_4
l , nonché il , Controparte_1 Controparte_5
contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, in riferimento ai motivi di gravame e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 2 di 6 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi fondato.
I fatti sono sostanzialmente pacifici. Il veniva convocato con e-mail del 25.9.2021 Pt_1 presso l' di Fermo (FM) per il conferimento di un Controparte_1
incarico su posto di sostegno psicofisico fino al 22.12.2021 e per altre due proposte;
il medesimo si presentava presso la sede centrale dell'istituto il giorno 28.9.2021 e sottoscriveva la presa di servizio, dopodiché si recava nella stessa mattinata presso la scuola designata ove gli veniva esposta la tipologia di attività che gli era richiesta, ossia la docenza di sostegno ad un ragazzo tetraplegico privo di ogni autonomia;
al termine della mattinata, alle ore 13:00, il docente informava la Vicepreside dell'Istituto scolastico, rappresentandole i timori nello svolgere mansioni non di competenza, contestandole di essere stato “messo in una situazione di pericolo sia per sè stesso, che per il bambino, e per senso di responsabilità e correttezza è stato costretto, stante la mancata informazione della situazione, a rinunciare alla convocazione ed alla presa di servizio, perché non abilitato all'assistenza ai disabili”. A seguito dell'abbandono del servizio senza giustificato motivo, il Dirigente dell'
[...]
di con provvedimento prot. n. 15322/2021 del 01/10/2021, decretava Controparte_1 CP_1
la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro instaurato con il sig. per il periodo dal Parte_1
28.9.2021 al 22.12.2021 (per mero errore materiale nella data dell'11.10.2021), applicando quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. b) dell'O.M. n. 60/2020 circa gli effetti del mancato perfezionamento dell'accettazione di una proposta di assunzione e la conseguente eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Avverso l'adottato provvedimento di esclusione dalla possibilità di ottenere supplenze per ogni graduatoria in cui lo stesso risultava iscritto, il proponeva Pt_1
domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. che veniva decisa dal Tribunale di Fermo con ordinanza n.
333/2022 del 25.02.2022. Con tale ordinanza veniva stabilito, tra l'altro, che l'esclusione dalla possibilità di ottenere supplenze per il corrente anno scolastico dovesse essere limitata alla sola nomina quale docente di sostegno e non anche alle graduatorie per posto comune in cui lo stesso risulta inserito per il proprio ruolo.
In ottemperanza a tale ordine giudiziale, il decreto prot.15322 del 1.10.21, veniva parzialmente revocato, indicando che “l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui egli risultava incluso nelle relative graduatorie”. Inoltre, il C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti) con lettera del 5.3.22, Prot. n.1065/2022, dichiarava il “quale destinatario del contratto Pt_1
individuale del lavoro a tempo determinato per una supplenza per il profilo di docente di scuola
pagina 3 di 6 primaria posto comune presso il CPIA di per 24 ore settimanali a partire dalla presa di CP_1 servizio del 7.3.22 fino al 30.6.22”, con il riconoscimento del servizio, ai fini giuridici e non economici, dal 6/10/21 al 6/03/22.
A seguito di tali fatti ed in conseguenza del suddetto provvedimento cautelare, il Pt_1
introduceva il giudizio di merito poi deciso con la sentenza qui impugnata.
Ebbene, seppure l'originario ricorso introduttivo appare piuttosto confuso nella sua causa petendi, la domanda proposta può correttamente qualificarsi come domanda di risarcimento del danno per avere l'originario decreto di esclusione dalle nomine emanato dall'Istituto ” Controparte_6
impedito il mantenimento dell'incarico ottenuto presso il CPIA di , originariamente CP_1 conferito dal giorno 05.10.2021 al 30.06.2022 (all.ti 7 e 8), fino al momento in cui l'ordinanza cautelare n. 333/2022 del Tribunale di Fermo aveva rimediato a tale impedimento, consentendogli di essere riassunto. Di ciò, d'altronde, dà atto la stessa amministrazione scolastica laddove, nel conferire l'incarico al nel marzo 2022, provvede a riconoscere il servizio retroattivamente con Pt_1
decorrenza dal 6.10.21, seppure solo ai fini giuridici e non economici.
Di qui la domanda del ricorrente di essere risarcito per la mancata tempestiva assunzione, quantificando il danno nelle mensilità di retribuzione non percepite e di tutti i relativi accessori di legge, per il periodo ricompreso tra il giorno 06.10.2021 e il giorno 06.03.2022, come da conclusioni.
Dunque, la domanda del ricorrente non poteva essere interpretata dal giudice come mera domanda di pagamento di retribuzioni, come nella prima parte della sentenza, ma doveva essere qualificata come domanda di risarcimento danni, come nel prosieguo della medesima pronuncia.
Ebbene, sul punto appare evidente l'erroneità della decisione impugnata laddove onera lo stesso ricorrente di allegare fatti impeditivi della sua domanda.
Si deve, al contrario, ritenere che per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, il danneggiato sia tenuto a dimostrare soltanto il fatto illecito, il danno subito ed il nesso causale tra i due.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato l'illegittimità del decreto di esclusione da tutte le graduatorie per tutti gli insegnamenti, come affermata dal giudice del cautelare, la perdita dell'occasione di lavoro, rappresentata dall'impossibilità di accettare la nomina nel frattempo intervenuta da parte del C.P.I.A. e la conseguente perdita di guadagni rappresentata dagli stipendi che avrebbe potuto ottenere se avesse potuto accettare la nomina.
Eventuali fatti impeditivi, come la percezione di naspi o salari per altre attività svolte avrebbero dovuto essere allegati dalla parte responsabile convenuta ovvero fatti oggetto di una specifica eccezione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25222 del 29/11/2011).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, il ricorrente ha, peraltro, dato atto di avere, nel lasso di tempo da ottobre
2021 a marzo 2022, svolto attività lavorativa a seguito di MAD, il che gli ha permesso un guadagno pari ad euro 484,09 lordi pari ad un netto di euro 426,98 (v. busta paga depositata in primo grado).
In riforma della sentenza di primo grado, va, pertanto, accolta la domanda di risarcimento del danno subito per la perdita delle retribuzioni da ottobre a marzo.
Tale danno è stato quantificato, come da conclusioni in questo grado, in “tutti gli stipendi maturati ma non percepiti (quantum debeatur) a decorrere dal 6.10.21 sino al 6.3.22, determinabili in base agli stipendi percepiti dal momento della effettiva reintegra, con le buste paga (cedolino) prodotte in primo grado, oltre tutti gli emolumenti maturati e maturandi, compresa la quota relativa alla 13° mensilità ed al T.F.R., oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, rispettivamente dal mese del maturato diritto all'effettivo saldo, pari circa ad € 7.958,75” (calcolata considerando l'importo dello stipendio lordo di marzo 2022, pari ad € 1.591,75).
Ebbene, si tratta di conteggio che appare condivisile e che correttamente è stato determinato al lordo fiscale, atteso che su di essi il lavoratore sarà tenuto autonomamente a pagare le tasse. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 6, comma 2, (testo unico delle imposte sui redditi), i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (quali ad esempio quelli di lavoro) e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;
in forza di tale norma, ad es., il calcolo del risarcimento del danno da illegittimo licenziamento va effettuato al lordo delle ritenute fiscali (Cass. 21 febbraio 2001 n. 2544, Cass. 18 marzo 1993 n. 3228).
Da tale somma andrà, poi, detratto l'aliunde perceptum pari ad euro 484,09, così giungendosi alla somma finale di euro 7.474,66.
La domanda di risarcimento va, in definitiva, accolta per tale somma.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo, venendo poste a carico dell'amministrazione scolastica.
Si precisa, infine, che per quanto concerne la posizione del Controparte_5
del quale il primo giudice ha sostanzialmente dichiarato l'estraneità al presente giudizio, non è stato proposto alcun appello avverso la statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti (tant'è che tale parte neppure veniva citata in appello), sicché sul punto la sentenza di primo grado è passata in giudicato, unitamente alla conseguente pronuncia di condanna alle spese.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, condanna l'amministrazione scolastica a risarcire il danno pagina 5 di 6 subito da in misura pari ad euro vuto do i daldi interessi legalre , da maggiora7.474,66 Parte_1
'appellato delle spese di entrambi i gradi del lparte appellata a rifondere al saldo;
2) condanna la primo per il pese euro 118,50 per s ed penso professionaleper com2.110,00 in euro liquida giudizio che
, l presente gradoper ipese per s 75,77euro 1 ed penso professionaleper com2.000,00 ed in euro grado
.IVA e CPA come per legge 15%, orso forfetariobrim oltre
Ancona, deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 6 di 6