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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato, nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 1566/2024 del giudice del lavoro del
Tribunale di Nola, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2186/2024 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Annarita Parte_1
Billwiller e Ivana Cervone
Reclamante in via principale-Reclamato in via incidentale
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele De Luca Tamajo , Maria Teresa
Salimbeni e Andrea Polito
Reclamata in via principale-Reclamante in via incidentale
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 30.7.2024 presso questa Corte di Appello, sezione lavoro,
ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 1566/2024 del Tribunale di Nola, Parte_1 sezione lavoro, pubblicata in data 4.7.2024, di rigetto dell'opposizione proposta dallo stesso lavoratore avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario, emessa in data 11.5.2023, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il licenziamento per giusta causa intimato al da Pt_1
con missiva del 18.3.2022, a seguito della nota di contestazione disciplinare del Controparte_3
16.2.2022.
ha censurato la sentenza reclamata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver Parte_1
ritenuto che le prime due condotte in contestazione riguardassero una fattispecie priva di rilievo disciplinare, ha ritenuto la terza condotta, oggetto di addebito, sussistente ed idonea ad integrare una grave violazione degli obblighi gravanti sul dipendente, tale da far venir meno il rapporto fiduciario e legittimare la sanzione espulsiva.
Dedotta l'inesistenza del fatto, anche per mancanza del requisito dell'intenzionalità, al cui onere della prova la datrice di lavoro non aveva adempiuto, e sostenuta la mancanza di proporzionalità della sanzione adottata, ha chiesto, in riforma della sentenza reclamata, di “dichiarare inesistente
e/o nullo e/o illegittimo e/o infondato il licenziamento perché il fatto non sussiste e comunque perché il lavoratore non ha commesso il fatto ascritto e comunque perché il fatto non sussiste e, perché, comunque il presunto addebito sia nel caso ascrivibile ad una sanzione minore. Per
l'effetto, condannare la convenuta società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente condanna di essa società al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa, con la ricostruzione integrale dei contributi maturati medio tempore;
in via subordinata, dichiarare comunque il presunto addebito non proporzionato e, pertanto, dichiarare illegittimo il licenziamento, risolvendo il rapporto e condannando la società al pagamento di un risarcimento danni nella misura massima prevista dalla legge, comunque non inferiore alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”.
Ritualmente citata, si è costituita in giudizio;
contestata la fondatezza del Controparte_1
reclamo del lavoratore, di cui ha invocato il rigetto, ha, in ogni caso, proposto gravame incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le prime due condotte contestate riguardassero una fattispecie priva di autonomo rilievo disciplinare.
All'udienza del 14.1.2025 la Corte ha invitato parte reclamante, che vi ha tempestivamente provveduto telematicamente in data 17.1.2025, a depositare nuovamente e in forma leggibile il documento richiamato alla pagina 13 del reclamo principale.
Prospettata, all'udienza del 25.2.2025, da parte della Corte una soluzione conciliativa, all'odierna udienza, le parti congiuntamente hanno rappresentato di aver conciliato la lite, come da verbale di cui si dava lettura e che veniva sottoscritto in udienza, e, all'esito, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche con riferimento al governo delle spese di lite.
*****
2. Alla luce dell'avvenuta conciliazione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione del reclamo determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte così decide: dichiara cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
Napoli, 15.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato, nel giudizio di reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 1566/2024 del giudice del lavoro del
Tribunale di Nola, la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 2186/2024 R. G. sezione lavoro
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Annarita Parte_1
Billwiller e Ivana Cervone
Reclamante in via principale-Reclamato in via incidentale
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele De Luca Tamajo , Maria Teresa
Salimbeni e Andrea Polito
Reclamata in via principale-Reclamante in via incidentale
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 30.7.2024 presso questa Corte di Appello, sezione lavoro,
ha proposto reclamo avverso la sentenza n. 1566/2024 del Tribunale di Nola, Parte_1 sezione lavoro, pubblicata in data 4.7.2024, di rigetto dell'opposizione proposta dallo stesso lavoratore avverso l'ordinanza conclusiva del giudizio sommario, emessa in data 11.5.2023, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il licenziamento per giusta causa intimato al da Pt_1
con missiva del 18.3.2022, a seguito della nota di contestazione disciplinare del Controparte_3
16.2.2022.
ha censurato la sentenza reclamata nella parte in cui il Tribunale, dopo aver Parte_1
ritenuto che le prime due condotte in contestazione riguardassero una fattispecie priva di rilievo disciplinare, ha ritenuto la terza condotta, oggetto di addebito, sussistente ed idonea ad integrare una grave violazione degli obblighi gravanti sul dipendente, tale da far venir meno il rapporto fiduciario e legittimare la sanzione espulsiva.
Dedotta l'inesistenza del fatto, anche per mancanza del requisito dell'intenzionalità, al cui onere della prova la datrice di lavoro non aveva adempiuto, e sostenuta la mancanza di proporzionalità della sanzione adottata, ha chiesto, in riforma della sentenza reclamata, di “dichiarare inesistente
e/o nullo e/o illegittimo e/o infondato il licenziamento perché il fatto non sussiste e comunque perché il lavoratore non ha commesso il fatto ascritto e comunque perché il fatto non sussiste e, perché, comunque il presunto addebito sia nel caso ascrivibile ad una sanzione minore. Per
l'effetto, condannare la convenuta società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, con conseguente condanna di essa società al pagamento della indennità risarcitoria nella misura massima delle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o comunque nella diversa misura che si riterrà equa, con la ricostruzione integrale dei contributi maturati medio tempore;
in via subordinata, dichiarare comunque il presunto addebito non proporzionato e, pertanto, dichiarare illegittimo il licenziamento, risolvendo il rapporto e condannando la società al pagamento di un risarcimento danni nella misura massima prevista dalla legge, comunque non inferiore alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”.
Ritualmente citata, si è costituita in giudizio;
contestata la fondatezza del Controparte_1
reclamo del lavoratore, di cui ha invocato il rigetto, ha, in ogni caso, proposto gravame incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le prime due condotte contestate riguardassero una fattispecie priva di autonomo rilievo disciplinare.
All'udienza del 14.1.2025 la Corte ha invitato parte reclamante, che vi ha tempestivamente provveduto telematicamente in data 17.1.2025, a depositare nuovamente e in forma leggibile il documento richiamato alla pagina 13 del reclamo principale.
Prospettata, all'udienza del 25.2.2025, da parte della Corte una soluzione conciliativa, all'odierna udienza, le parti congiuntamente hanno rappresentato di aver conciliato la lite, come da verbale di cui si dava lettura e che veniva sottoscritto in udienza, e, all'esito, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche con riferimento al governo delle spese di lite.
*****
2. Alla luce dell'avvenuta conciliazione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e, al contempo, di consentire all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta conciliazione della lite, anche con riferimento alle spese di lite, intervenuta successivamente alla proposizione del reclamo determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte così decide: dichiara cessata la materia del contendere, anche con riferimento alle spese di lite.
Napoli, 15.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone