Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 29415/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA all'udienza del 19.12.2024 nella controversia civile iscritta al n. 29415 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
1/A P.IVA Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore SIG. DOTT. , nato a [...] Parte_2 Parte_1
22/10/1961 (CF rapp.to e difeso dall'avv.to Antonio Viola, C.F.: C.F._1
C.F._2
OPPONENTE
E
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te geometra Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
con sede in al Largo S.M. delle Grazie, 4 rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Parte_1
Pasquale Paesano (C.F. ), presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Lepanto 53, C.F._3 elettivamente domicilia.
OPPOSTA
Oggetto: Appalto pagina 1 di 7
Con scritti conclusionali l'opposta, reiterate le proprie argomentazioni e richieste, si associava al contenuto della perizia redatta dal CTU e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento della somma di € 12.709,67, così come determinata dalla CTU, per le lavorazioni eseguite in favore del in via subordinata chiedeva il pagamento della Parte_1 medesima cifra a titolo di ingiustificato arricchimento;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto Ingiuntivo n.5919/2021, reso in data 22.07.2021 il Tribunale Civile di Napoli, G.U. dott.ssa Alessia Notaro, su ricorso della ingiungeva al Controparte_1 Parte_1
1/A (d'ora in avanti solo in persona dell'amministratore, il
[...] Parte_1 pagamento della somma di € 15.977,52, oltre interessi legali dalla domanda, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. e successive occorrende;
il suddetto provvedimento veniva emanato sul presupposto dell' inadempimento dell'opponente relativo al pagamento Parte_1 di lavori eseguiti dall'opposta al fabbricato condominiale in forza del contratto di appalto del
21.07.2016.
Con atto di opposizione il deduceva, preliminarmente, che il documento denominato Parte_1 certificazione di pagamento n.2 non potesse avere rilevanza probatoria non essendo sottoscritto, eccepiva l'assenza di qualsivoglia inadempimento avendo già pagato la cifra complessiva di € 41.332,00 (e non quella minore ritenuta dall'ingiungente); in secondo luogo, eccepiva che la CP_1
come da perizia svolta dal geom. , aveva eseguito, relativamente ai lavori
[...] Persona_1 appaltati, opere per soli € 31.461,74 (al netto di IVA), rilevando che le altre opere erano relative a lavori non previsti nel contratto di appalto e mai approvati o richiesti dal a norma Parte_1 dell'art.9 del contratto. Pertanto, il Condominio deduceva di essere creditore della e di CP_1 riservarsi di chiedere la restituzione delle somme in un diverso giudizio, limitandosi nell'atto di opposizione alla richiesta di revoca del d.i. n. 5919/21 con vittoria di spese di lite.
Si costituiva specificando che mai la ditta aveva eseguito autonomamente lavori non Controparte_1 concordati, bensì aveva sempre ottenuto l'autorizzazione da parte del direttore dei lavori per quelle ulteriori lavorazioni strettamente connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere appaltate. Nello specifico gli ulteriori costi erano legati: a categorie di lavori oggetto di contratto ma recanti un prezzo differente discendente da modalità tecniche o tempistiche dilatate;
ad opere provvisionali;
a lavori indifferibili e legati a quelli oggetto di appalto o voluti dai condomini quali l'impermeabilizzazione della stanza su lastrico e i lavori alla canna fumaria. L'opposta eccepiva che tali lavori, che avevano comportato un aumento del prezzo, erano stati approvati dal D.L. nell'interesse del condominio e che i
SAL 1 e 2 erano stati presentati in assemblea condominiale per approvazione. La società, in ogni caso pagina 2 di 7 riteneva che il avesse tratto un vantaggio dai lavori svolti e, dunque, in subordine alla Parte_1 conferma del d.i., chiedeva riconoscersi la spettanza della somma ex art.2041 cc;
inoltre, chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione.
Con note di trattazione scritta le parti si riportavano al contenuto dei propri atti e puntualizzavano le proprie posizioni.
All'udienza del 04.04.2022 il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, assegnava i termini di cui all'art.183 c.p.c. e rinviava al 20.04.2023
Con memorie ex art.183 c.p.c. le parti reiteravano le proprie argomentazioni, specificavano ulteriormente le proprie posizioni e contestazioni ed articolavano mezzi istruttori.
Sciolta la riserva assunta all'udienza del 20.04.2023 il Giudice, nominava CTU l'ing. Persona_2 ponendo i seguenti quesiti: “il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari: descriva brevemente lo stato dei luoghi ed il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
quantifichi l'opera svolta da parte opposta, distinguendo i lavori contrattuali, le varianti e i lavori extra-contrattuali, precisando, tra l'altro, se i lavori “ulteriori” realizzati fossero strettamente necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, ovvero commissionate dal DL o della committente stessa o, infine, eseguiti senza le necessarie autorizzazioni;
quantifichi- tenuto conto di CP_ quanto disposto in contratto- i lavori contrattuali ed extracontrattuali realizzati effettivamente dalla e accerti l'ammontare del credito residuo spettante alla impresa;
tenti la conciliazione tra le parti”.
Nelle more l'avv. Enrico Scotto di Minico, procuratore di parte opponente, rinunciava al mandato e veniva nominato, in sua sostituzione, l'avv. Antonio Viola.
L'ing. depositava il proprio elaborato peritale contenente, in risposta ai quesiti, Persona_2
l'elaborazione di più tabelle recanti la specifica delle lavorazioni previste in contratto ed effettivamente svolte ed in quale quantità, nonché delle lavorazioni svolte ma non previste in contratto e autorizzate dal D.L.; rispondeva ai quesiti del c.t.p. di parte opponente e concludeva quantificando il credito residuo dell'opposta, considerando le ulteriori lavorazioni come necessarie alla realizzazione a regola d'arte dell'opera.
All'udienza del 14.12.2023 il Giudice, dato atto del deposito di note di trattazione scritta e della CTU, rigettava le ulteriori richieste istruttorie e rinviava per precisazione delle conclusioni al 19.12.2024. In tale data il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le parti depositavano scritti conclusionali come in premessa.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che è incontestata e documentata la sottoscrizione di un valido contratto di appalto tra la il e l'ing. . Controparte_1 Parte_1 Persona_3
Mediante tale accordo del 21.07.2016 le parti prevedevano lo svolgimento di lavori condominiali specificati nell'all. A, sotto la direzione dei lavori dell'ing. , tecnico di fiducia del Per_3 Parte_1 committente. In particolare, il contratto recava il costo complessivo dei lavori nonché la percentuale del pagina 3 di 7 compenso spettante al direttore dei lavori e, al punto 9, l'esplicita previsione che qualsiasi variazione a quanto previsto nell' all. A o alle modalità operative di esecuzione dell'opera dovesse ricevere l'approvazione scritta del committente.
Orbene, su tale punto verte la controversia poiché non si contesta che il rapporto sussista, che le opere siano state svolte o come esse siano state svolte, bensì oggetto del contendere è la esatta quantificazione delle medesime. L'odierno opponente, infatti, contesta la pretesa sull'assunto che la società opposta abbia svolto lavori ulteriori e non richiesti senza previa autorizzazione, tantomeno scritta, del committente.
A fronte della difesa di parte opposta che nega fermamente di aver svolto opere di propria iniziativa avendo sempre avuto l'autorizzazione da parte del direttore dei lavori, occorre specificare i confini del ruolo che quest'ultimo assume nell'appalto. Il direttore dei lavori sovrintende la fase esecutiva del contratto potendo intervenire adottando accorgimenti esecutivi e modifiche di dettaglio che non comportino una variazione di prezzo dell'opera e siano necessarie ad evitare paralisi nello svolgimento dei lavori nonché alla resa a regola d'arte delle opere commissionate. Ciò che certamente non rientra tra le sue competenze, soprattutto in presenza di un'esplicita pattuizione che lo impedisca, è svolgere valutazioni circa la convenienza e l'opportunità di integrare le opere commissionate con ulteriori lavorazioni, mai previste né mai richieste dal committente.
Nel caso di specie, il riferimento alla produzione dei SAL 1 e 2 in assemblea condominiale non è in alcun modo provato, né tantomeno vi è traccia dell'approvazione da parte dell'assemblea delle modifiche approvate dal D.L. ing. . Dunque, l'operato di quest'ultimo non risulta autorizzato ex Per_3 ante, né ratificato ex post.
In presenza di tali contestazioni è stato necessario far ricorso ad una consulenza tecnica affinché si potesse risalire a quali e quante lavorazioni rientrassero nel contratto stipulato tra le parti e quali invece esulassero dallo stesso.
L'ing. all'esito dei rilievi mossi dalle parti, ha redatto apposite tabelle recanti, in Persona_2 maniera dettagliata, la tipologia di lavoro, la quantità richiesta e svolta per ognuno, con relativi costi preventivati ed effettivamente sostenuti nonché la specifica di quali lavori fossero in contratto e quali extra contratto. Il CTU ha, quindi,ù concluso che “Considerato che il contratto d'appalto è a misura, ovvero il costo dell'opera può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite, il Direttore dei Lavori, nel rispetto dell'art. 11 del contratto, ha ordinato le maggiori lavorazioni necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere oggetto di appalto. Inoltre, la scelta operata dal D.L. delle maggiori opere provvisionali (V. tabella n. 3) è derivata dalla necessità di effettuare le maggiori lavorazioni con la presenza di un ponteggio fisso per l'intera superficie di intervento – garanzia di una maggiore sicurezza del cantiere e soluzione migliorativa laddove era previsto un nolo di cestello elevatore, che avrebbe comportato maggiori costi – che ha permesso anche di effettuare le opere di ripristino del solco sulla verticale della facciata, dopo la rimozione della canna fumaria effettuata da altra ditta specializzata nella rimozione dell'amianto [Rif. legale – CP_1 memorie II termine]: è evidente che la possibilità di poter utilizzare il ponteggio in quella specifica fase dei lavori, e quindi evitare al di dover sopportare maggiori costi in una successiva fase Parte_1 temporale per un intervento necessario, nonché conservare l'estetica del fabbricato assicurando un pagina 4 di 7 confacente risultato tecnico, abbia convinto il Direttore dei Lavori ad una scelta utile ed opportuna, nell'interesse del committente , ed eseguire una variante in corso d'opera (probabilmente Parte_1 anche con il consenso verbale di alcuni condomini). Alla luce delle considerazioni esplicitate i lavori
“ulteriori” realizzati sono stati commissionati dal Direttore dei Lavori e sono da ritenersi necessari perché l'opera fosse compiuta a perfetta regola d'arte nel rispetto dell'art. 11 del contratto d'appalto, adottando soluzioni tecniche in variante non suppletiva di spesa per il committente”.
Osserva il tribunale che le risultanze della CTU sono solo in parte condivisibili, in quanto non tutte le opere ulteriori realizzate possono ritenersi necessarie per la esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del contratto.
In primo luogo occorre sottolineare che l'art.11 del contratto, cui fa riferimento il CTU, prevede che le variazioni necessarie vadano ugualmente concordate tra le parti (e parti del contratto sono la ditta appaltatrice, il D.L. e la committente, non solo i primi due); inoltre, al netto delle variazioni meramente quantitative di lavorazioni già previste in contratto che potrebbero ritenersi necessitate al fine di un'esecuzione a regola d'arte, le opere ulteriori non possono considerarsi come naturale sviluppo e perfezionamento di quelle previste contrattualmente, tanto è vero che lo stesso CTU le indica come varianti extra contratto. A nulla rileva la riflessione, a-tecnica e del tutto personale, relativa all'ottimizzazione delle risorse ottenuta mediante lo sfruttamento di ponteggi già esistenti per il ripristino del solco della canna fumaria, poiché di tale opera non risulta alcuna richiesta, né autorizzazione né essa può desumersi “dal probabile consenso verbale di alcuni condomini”, come argomentato in CTU. Le varianti indicate nelle tabelle dell'elaborato peritale, lungi dall'essere non suppletive di spesa, comportano un aumento dei costi richiesti al committente e, pertanto, a maggior ragione, avrebbero richiesto una espressa autorizzazione in ossequio alle regole contenute nel contratto.
Per tali ragioni occorre dissentire parzialmente dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, poiché, pur essendo stata svolta con perizia l'indagine ed essendo chiare le premesse e lo svolgimento del ragionamento, quest'ultimo esita in conclusioni giuridiche riservate al Giudice.
Del resto la Suprema Corte statuisce che “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (ex multis Cass.civ. sent. n. 30733/2017).
Dalla tabella n.5 contenuta nella CTU, decurtati gli ulteriori pagamenti dedotti e provati dall'opponente in corso di giudizio, si ricava una differenza tra l'importo totale dei lavori eseguiti e quanto già corrisposto che ammonta ad €12.709,67. Tuttavia, in ragione delle motivazioni esposte, da tale cifra occorre decurtare le somme calcolate per varianti non approvate dal committente o per lavorazioni mai previste in contratto.
Emerge infatti dal contratto, come anche osservato in risposta alla bozza della consulenza dal ctp di parte opponente, che alcune voci come l'impermeabilizzazione del torrino scala il riempimento del solco della canna fumaria, non fossero previste. Il CTP, ing. , ha poi evidenziato che Persona_4
pagina 5 di 7 “altre voci, come le opere provvisionali, risultano modificate in fase esecutiva con maggiori oneri per il committente;
altre ancora, attinenti ad una stanza privata adiacente al torrino scala e mai concordate, sono state indicate e addebitate sotto il nome di lavorazioni diverse”. A tali osservazioni, il CTU non pare rispondere in maniera dettagliata se non replicando le conclusioni già redatte. Non viene smentito che alcuni lavori non fossero previsti in appalto e non avessero correlazione con quelli pattuiti o che riguardassero una porzione di immobile non prevista nel progetto, limitandosi il perito a reiterare le proprie conclusioni e a ribadire che le variazioni fossero necessarie alla buona riuscita dell'opera.
Orbene, tanto premesso e argomentato sul motivo per il quale ci si discosta dalla perizia, dalla somma di € 12.709,67 come quantificata dal CTU (già al netto degli ulteriori pagamenti provati in corso di causa) va detratto l'importo di € 9.246,91 per lavori extra contratto e maggiori opere provvisionali, somme quantificate partendo dal computo metrico redatto dal CTU tab. 3). In particolare:
opere provvisionali: € 5.791,36 (€ 10.733,61 ed esecuzione € 15.454,52); lavori canna fumaria: € 1.300,00; lavori impermeabilizzazione torrino scala: € 1.774,17; lavori copertura stanza privata adiacenti torrino scala: € 1.408,81
Su tutte le somme va applicato il ribasso del 10%.
Tuttavia, resta dovuta la residua somma di € 3.462,76 risultante dalle variazioni quantitative marginali apportate in corso d'opera alle lavorazioni espressamente pattuite, poiché necessarie al completamento e allo svolgimento a regola d'arte dei lavori effettivamente commissionati ed oggetto del contratto di appalto.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento per la quale vige la regola della sussidiarietà. Stante il rapporto esistente e testimoniato con il direttore dei lavori che la assume essere stato il soggetto che ha autorizzato i lavori extra contratto, Controparte_1 sussistono i presupposti perché l'odierna opposta rivolga la propria pretesa nei suoi confronti. In ogni caso non risulta provato l'arricchimento del per l'uso di maggiori opere provvisionali o lo Parte_1 svolgimento di lavori su zone non di proprietà del stesso (la stanza contigua al torrino). Parte_1
L'opposizione è, dunque, in parte fondata e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 in base alla complessità della causa e all'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, in persona del GU dott.ssa Alessia Notaro, sulla opposizione proposta dal Parte_3
[...
, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5919/2021.
pagina 6 di 7 2) Condanna l'opponente Parte_3
al pagamento in favore di della somma di € 3.462,76 per
[...] Controparte_1 le ragioni in motivazione.
3) Condanna l'opponente Parte_3
al pagamento in favore di in applicazione di parametri
[...] Controparte_1 minimi, della somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e per la fase monitoria € 145,50 per spese, € 540,00 per onorario oltre IVA e CPA.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente.
Così deciso in Napoli l'8.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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