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Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1974, n. 45
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Articolo 4
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Legge 26 febbraio 1974, n. 45
Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1974, n. 45
Versione
13 marzo 1974
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 marzo 1974
Vedi fonte istituzionale
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