TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11630/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11630/2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da:
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Rag. , domiciliato in Catania Viale XX Settembre n. 28, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Antonino Maugeri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso, Controparte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio legale sito in Catania Via Orto dei Limoni n. 46, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025 le parti hanno concluso, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi e precedenti verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto ingiuntivo n. 3054/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 11.08.2020, ha ingiunto al di pagare in favore dell'Amministratore uscente, Parte_3 CP_1
la somma di € 21.174,53 oltre interessi, quale credito in favore di quest'ultimo.
[...]
In particolare, amministratore del suddetto condominio dal 2006 fino al 30.06.2017, Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in relazione alle seguenti voci di spesa:
- compenso per attività di amministratore per il periodo 1.11.2013/31.12.2013;
- compenso per attività di amministratore per l'anno 2014, 2015, 2016 e per il primo semestre dell'anno 2017 dall'1.01.2017 al 30.06.2017;
- competenze per l'attività legale svolta in favore del condominio opponente (nomina curatore giudiziario per eredità giacente e relativa procedura di accettazione eredità proc. Persona_1
n. R.G. 688/14 e 457/14);
- competenze per l'attività legale svolta in favore del condominio opponente per il recupero di oneri condominiali (proc. n. R.G. 15536/15), nonché competenze per ulteriore attività legale nei confronti dei condomini e;
Controparte_2 Controparte_3
- anticipazioni personali per garantire i servizi essenziali per il condominio dall'1.11.2013 al
30.06.2017.
pagina 2 di 15 Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione Parte_3
eccependo:
- per tutte le somme richieste a titolo di compenso per l'attività di amministratore, l'errato inserimento della ritenuta d'acconto come importo aggiuntivo delle somme richieste;
- in relazione ai compensi richiesti per l'attività di amministratore per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016, la non spettanza di tali somme per mancata indicazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 1129, comma 14 c.c.; nonché la parziale prescrizione delle somme ai sensi dell'art. 2956 comma 2, c.c.;
- in relazione al primo semestre dell'anno 2017 la mancata prova del compenso per l'attività di amministratore;
- in relazione alla domanda di restituzione delle somme anticipate personalmente da CP_1
durante il periodo in cui era amministratore del condominio l'infondatezza,
[...]
l'indeterminatezza e la mancanza di prova delle somme richieste;
- in relazione all'attività svolta quale difensore del la mancanza di prova, in Parte_3
particolare di qualsivoglia mandato in tal senso, rilevando anche la violazione degli obblighi di ordinaria diligenza nascenti dal contratto di mandato che lega l'amministratore al Parte_3
rappresentato, infine è stata eccepita l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- in relazione alle somme richieste per l'attività legale svolta nei riguardi dei condomini morosi il con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo incoato da Parte_3
(fratello della deceduta condomina ), ritenendo incauta e Persona_2 Persona_1
temeraria l'attività difensiva svolta dall'ex amministratore nella veste di procuratore legale, ha chiesto la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dal suddetto pagina 3 di 15 procedimento e quantificati in € 3.485,34, somma comprensiva delle spese legali e degli esborsi sostenuti per la definizione della controversia, come documentato in atti.
- Infine, sono state evidenziate svariate irregolarità e gravi violazioni degli obblighi di legge nello svolgimento della gestione condominiale.
Sulla base delle motivazioni sopra descritte il opponente ha chiesto dichiararsi la Parte_3
illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato.
Si è costituito il creditore opposto, il quale ha rilevato la legittimità della Controparte_1
propria pretesa creditoria, precisando preliminarmente che tutte le somme richieste con il decreto ingiuntivo impugnato sono state dettagliatamente indicate nei bilanci e rendiconti relativi ai periodi in questione, nonché approvate all'unanimità dai condomini nella delibera assembleare del 27.11.2017,
mentre per l'attività svolta durante il primo semestre dell'anno 2017 le relative voci di spesa sono state inserite nella rendicontazione svolta dal nuovo amministratore ed approvate con la successiva delibera del 20.06.2018.
Quanto alle eccezioni relative alla legittimità dell'attività svolta come amministratore,
quest'ultimo ha dichiarato di essere stato nuovamente confermato nel proprio incarico per l'anno 2014
con la delibera del 18.11.2013 nella quale veniva indicato come compenso la medesima somma corrisposta negli anni precedenti.
In riferimento alle contestazioni relative all'attività legale svolta nell'interesse del condominio il creditore opposto, essendo anche abilitato all'esercizio della professione forense, ha precisato che non è
configurabile alcun conflitto di interesse, trattandosi di attività ordinarie rientranti nell'incarico di amministratore. Il creditore opposto ha, altresì, allegato documentazione che descrive l'attività
pagina 4 di 15 difensiva svolta nei confronti di alcuni condomini morosi (nello specifico: copia decreto ingiuntivo nei confronti di e comparsa di costituzione nel relativo procedimento di opposizione a Persona_2
decreto ingiuntivo, copia delibera assembleare del 18.11.2013 che ha autorizzato la nomina di un curatore per la gestione dell'appartamento di proprietà della defunta condomina ). Persona_1
Inoltre, nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del opponente, l'ex Parte_3
amministratore, ha altresì chiesto in via riconvenzionale la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di € 4.894,34 a titolo di compenso per l'attività legale svolta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da , precisando che tale somma non era Persona_2
stata precedentemente richiesta in considerazione dell'esito del giudizio (rinuncia al mandato in corso di giudizio, successiva definizione del procedimento con altro difensore).
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice inizialmente designato, data la natura della controversia invitava le parti a trovare un accordo. Preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, falliti i successivi tentativi di definire bonariamente la controversia e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato da ultimo alla udienza del 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Così brevemente ricostruiti i fatti, l'opposizione è parzialmente fondata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato per quanto di ragione.
Ai fini dell'accertamento, l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo l'interpretazione sistematica e maggiormente condivisibile, introduce un processo ordinario a cognizione piena di primo grado e non soltanto un giudizio sulla validità o meno del decreto ingiuntivo. Il Giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa creditoria, valutando nel merito l'esistenza delle condizioni per pagina 5 di 15 l'accoglimento della domanda al momento della decisione, non rilevando, pertanto, se il decreto ingiuntivo sia stato o meno concesso sulla base di una sufficiente prova scritta, dovendosi piuttosto verificare se la parte opposta abbia provato o meno la propria pretesa creditoria (rivestendo l'opposto,
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore sostanziale).
Ciò premesso le domande del creditore opposto aventi ad oggetto il pagamento dei compensi per l'attività di amministratore svolta dal 2013 al 2017 nel merito si appalesano destituite di fondamento per carenza di prova.
Preliminarmente appare utile precisare che in via sostanziale le delibere assembleari del
18.11.2013 e del 27.11.2017, approvate dai condomini all'unanimità, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, sono qualificabili come validi documenti sui quali si fonda la pretesa creditoria dell'ex amministratore, la cui esistenza non viene contestata nemmeno dalla stessa parte opponente.
In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato con relativa delibera assembleare, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile. (Cass. civ. n.
17713/2023).
Nel caso in esame si dibatte non sulla esistenza di tali documenti ma piuttosto sulla validità
delle delibere, che secondo l'interpretazione del opponente risultano affette da alcuni vizi e Parte_3
pertanto nulle o annullabili per le motivazioni di cui in premessa.
Le irregolarità e gravi violazioni di legge contestate dal opponente sono da Parte_3
considerarsi eccezioni inammissibili in questa sede, atteso che i condomini avrebbero ben potuto impugnare le suddette delibere nei tempi e nei modi di cui all'art. 1137, comma 2 c.c. Al riguardo si pagina 6 di 15 richiama il principio oramai granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere
assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al
giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (…)” (in tal senso, Cass. Civ. 23.02.2017
n. 4672, Cass. Civ. 19.02.2016 n. 3354, Cass. Civ. SS.UU. 18.12.2009 n. 26629; da ultimo, Cass. Civ.
SS.UU. 14.04.2021 n. 9839 e Cass. Civ. 14.01.2022 n. 1139).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “Il vizio immediato e diretto della delibera di
approvazione del rendiconto, su cui sia stata fondata l'emissione di decreto ingiuntivo, ovvero
l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati…, dà luogo all'annullabilità della
stessa, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137,
comma 2, c.c., e può essere oggetto di sindacato del giudice in sede di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se il vizio
è dedotto in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta
nell'atto di citazione, e non in via di eccezione” (Cass. civ. n. 10101/2023).
Orbene, nel caso di specie a fronte delle numerose eccezioni e contestazioni mosse dal opponente non risulta, come già detto, che le delibere in questione siano state impugnate Parte_3
dai condomini ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. Anzi, dall'esame della documentazione relativa al procedimento monitorio (consuntivi e relativi riparti di spese approvati con delibere assembleari all'unanimità) emerge che le voci di spesa richieste dal creditore opposto risultano in parte sufficientemente descritte nei relativi consuntivi e rendiconti. Peraltro, la stessa documentazione è
stata utilizzata dallo stesso all'epoca amministratore del condominio, per il recupero Controparte_1
pagina 7 di 15 di oneri condominiali nei confronti di alcuni condomini morosi (d.i. nei confronti di , Persona_2
). Controparte_2
Ciò premesso in punto di diritto, pur tuttavia per giurisprudenza ormai consolidata, il non è tenuto a pagare alcun compenso all'amministratore che, prima o contestualmente Parte_3
alla sua nomina, non abbia formulato all'assemblea un adeguato preventivo con indicazione analitica di tutte le voci della propria parcella. In tal caso, benché l'attività sia stata prestata in modo professionale,
il credito non è esigibile.
In assenza di una siffatta indicazione del compenso, che deve quindi intervenire già all'atto di nomina, il rapporto di mandato fra condomini ed amministratore non può dirsi validamente costituito con conseguente perdita del diritto al compenso da parte di quest'ultimo.
Al riguardo, successivamente alla riforma introdotta dalla Legge n. 220/2012, l'art. 1129,
comma 14, c.c. sancisce espressamente che il compenso dell'amministratore debba essere previsto per iscritto e comunicato all'assemblea dei condomini al momento dell'accettazione della nomina, a pena di nullità della relativa delibera.
A tal proposito la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “Al fine della costituzione di
un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale
della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche
mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di
esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso,
specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del
rendiconto.” (Cass. Civ. 22/04/2022 n. 12927; Cass. Civ. n. 14424 del 29/05/2025).
Orbene, nel caso di specie sebbene l'ex amministratore abbia prodotto la delibera del pagina 8 di 15 18.11.2013, con la quale l'assemblea condominiale ha scelto di rinnovargli l'incarico di amministratore per il periodo 1.11.2013/1.10.2014, tuttavia, la suddetta delibera di nomina non indica analiticamente l'importo pattuito a titolo di compenso, sicché, essendo tale requisito fatto costitutivo del diritto al compenso dell'amministratore, già sotto tale primo profilo non può che rigettarsi la relativa domanda.
Inoltre, per i successivi anni 2015, 2016, 2017, non risulta alcuna delibera di nomina/riconferma dell'amministratore per cui anche i compensi richiesti per tali periodi non risultano Controparte_1
adeguatamente provati, non rilevando in tal senso la produzione dei relativi consuntivi e rendiconti di approvazione di tali voci di spesa per ciascun anno di riferimento.
In ogni caso, ferma restando l'assoluta imprescindibilità della delibera di nomina con determinazione del corrispettivo, la mancata indicazione del compenso nella delibera assembleare di riconferma, ovvero il generico riferimento al compenso degli anni precedenti, emerge dagli atti e non risulta peraltro circostanza contestata dalle parti.
Ne consegue che la richiesta di pagamento delle spettanze a titolo di compensi per l'attività di amministratore svolta dal 2013 al 2017 non può essere accolta con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito relativa alle somme richieste.
Proseguendo nell'esame delle pretese creditorie la domanda di rimborso delle somme di denaro anticipate personalmente dall'ex amministratore per i bisogni essenziali del condominio nel periodo
2013/2017 si appalesa solo parzialmente fondata, giacché non sono stati prodotti tutti i relativi documenti giustificativi.
Ed infatti, a fronte della complessiva somma di € 7.998,42 richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, dall'esame dei consuntivi e rendiconti approvati con la delibera assembleare del 27.11.2017
pagina 9 di 15 emerge l'indicazione in maniera chiara e specifica soltanto di alcuni esborsi sostenuti personalmente dal ed ammontanti nella minore somma di € 814,67 (consuntivo anno 2013 € 178,50; CP_1
consuntivo anno 2014 € 120,35; consuntivo anno 2016 € 5,46; consuntivo 2017 € 510,36). Pertanto, si ritiene siano liquidi ed esigibili soltanto tali importi, essendo stati approvati nella delibera del
27.11.2017 di cui agli atti.
Per il resto, la documentazione sopra richiamata non risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria nella sua interezza. Ed infatti l'amministratore uscente avrebbe ben potuto offrire una puntuale indicazione e spiegazione dell'impiego delle somme versate dai condomini,
distinguendole dalle poste passive ripianate invece con denaro proprio e rapportando le movimentazioni bancarie ai rendiconti.
In proposito, quanto alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme
anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che
intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati;
mentre
i condomini, che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, devono
dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione
patrimoniale in proposito subita.” (Cass. Civ. 25/02/2020 n. 5062).
Inoltre, per costante della Giurisprudenza “L'amministratore condominiale non ha un potere di
spesa autonoma (a meno che non si tratti di lavori urgenti ed indifferibili), per cui in generale spetta
all'assemblea condominiale non solo approvare il conto consuntivo per confrontarlo con il preventivo,
ma anche valutare l'opportunità delle spese affrontate su iniziativa dell'amministratore stesso. In
sostanza le spese condominiali devono tutte passare al vaglio dell'assemblea ed in assenza di tale
pagina 10 di 15 vaglio, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido, né esigibile” (Tribunale Bari sez. III,
26/02/2024,n.964).
Indi, partendo dal presupposto che l'amministratore non ha autonomo potere di spesa, di competenza esclusiva della assemblea, le delibere prodotte in mancanza di analitica indicazione delle somme anticipate personalmente non costituiscono alcun riconoscimento di debito da parte del
;“Infatti, la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del Parte_3
rendiconto consuntivo, anche nell'ipotesi in cui evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non
permette di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata
dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione
da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate” (Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293). Infine, si rileva come il verbale di consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore non abbia alcun valore di prova di quanto ivi riportato, essendo attribuzione esclusiva dell'assemblea la approvazione di ogni spesa. Posto ciò, l'amministratore potrà,
comunque, dimostrare il credito vantato con l'esibizione di documentazione che attesti la provenienza dal proprio conto personale delle somme asseritamente versate in favore del condominio, quali bonifici e/o assegni che assurgono a fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. Purtuttavia, nella fattispecie esaminata non vi sono documenti giustificativi in tal senso.
Infine, procedendo nell'esame delle pretese creditorie, riguardo alle somme richieste a titolo di competenze per l'attività legale espletata dal in favore del opponente per il CP_1 Parte_3
recupero di oneri condominiali, la domanda risulta nel merito fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.
L'ex amministratore essendo anche avvocato ha legittimamente compiuto tutta una serie di pagina 11 di 15 attività legali nell'interesse del condominio, come documentato in atti.
A fronte delle contestazioni sollevate dal opponente. l'amministratore di Parte_3
condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c. (Cass. civ. n. 4179/2023).
Le spese relative alle attività legali, meglio descritte nel decreto ingiuntivo opposto, ammontanti nella complessiva somma di € 3.368,80 (di cui € 1.068,80 per proc. n. r.g. 688/14 e n. r.g. 457/14; €
1.500,00 per proc. n. 15536/15; € 800,00 per richiesta D.I. e successivo giudizio di Controparte_2
opposizione) risultano approvate dai condomini con delibera del 27.11.2017 al punto nono, previa esibizione dei documenti giustificativi. In merito alla fondatezza della suddetta pretesa creditoria giova precisare che le delibere assembleari prodotte con specifico riferimento a tali voci di spesa costituiscono ricognizione di debito. Peraltro, emerge dagli atti allegati che lo stesso , Parte_3
ritenendo valide le delibere sopra citate ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della condomina morosa e successivamente ha anche avviato il procedimento di Controparte_3
pignoramento presso terzi per il recupero di oneri condominiali, fra cui anche quote di somme spettanti all'ex amministratore per compensi legali.
Riguardo la richiesta di risarcimento danni per inadempimento del mandato professionale svolto dall'ex amministratore nella qualità anche di difensore del condominio nel procedimento avviato nei confronti di , essa non risulta fondata, atteso che nessun danno è stato provato dal Persona_2
opponente. Invero, la documentazione riguardante il suddetto procedimento, allegata in Parte_3
atti, non evidenzia profili di temerarietà o di responsabilità professionale a carico dell'ex amministratore, il quale ha dimostrato di aver diligentemente svolto la propria attività difensiva e che pagina 12 di 15 l'esito del giudizio sfavorevole per il condominio opponente è dipeso dall'alea di incertezza che caratterizza qualsiasi giudizio. Deve altresì essere rigettata anche la ulteriore domanda riconvenzionale proposta dal creditore opposto, trattandosi di credito non liquido né esigibile.
In conclusione, alla luce delle motivazioni che precedono, l'opposizione viene parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3045/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data
11.08.2020, deve essere revocato. Pur tuttavia, va dichiarata la sussistenza e la fondatezza della pretesa creditoria dell'ex amministratore a titolo di rimborso spese personali nei limiti di cui Controparte_1
sopra, nonché relativamente all'attività legale svolta nei procedimenti indicati in premessa, sicché parte opponente viene condannata al pagamento della complessiva somma di € 4.183,47 (€ 3.368,8 per attività legale ed € 814,67 a titolo di rimborso anticipazioni personali), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente.
Invero, seppur il D.I. debba essere revocato, in ogni caso dalla sussistenza del credito della parte opposta scaturisce la totale soccombenza dell'opponente, in linea con invalso insegnamento della Corte
di legittimità, secondo cui “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza
va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex
art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente
riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria,
legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di
quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. Civ.
27/08/2020 n. 17854; in senso sostanzialmente conforme altresì Cass. Civ. 19/06/2019, n.16431).
Pertanto, il in persona dell'amministratore pro tempore Rag. Parte_3
pagina 13 di 15 deve essere condannato a rifondere in favore di le spese del Parte_2 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa determinato in ragione del principio del “decisum” e non del “disputatum” e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per ciascuna fase del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11630/2020 R.G.:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal , Parte_3
revoca il D.I. n. 3054/2020, emesso dal Tribunale di Catania il 11.08.2020;
2) accerta l'esistenza e fondatezza del credito di per complessivi € 4.183,47 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il , in persona dell'amministratore pro Parte_3
tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4.183,47, oltre Controparte_1
interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_3 Parte_3
alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di che liquida in Controparte_1
€ 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese vive € 98,00 per C.U. e rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
pagina 14 di 15 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11630/2020, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da:
(C.F. ), in persona del suo amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Rag. , domiciliato in Catania Viale XX Settembre n. 28, presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Antonino Maugeri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé stesso, Controparte_1 C.F._1
domiciliato presso il proprio studio legale sito in Catania Via Orto dei Limoni n. 46, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025 le parti hanno concluso, riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi e precedenti verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto ingiuntivo n. 3054/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 11.08.2020, ha ingiunto al di pagare in favore dell'Amministratore uscente, Parte_3 CP_1
la somma di € 21.174,53 oltre interessi, quale credito in favore di quest'ultimo.
[...]
In particolare, amministratore del suddetto condominio dal 2006 fino al 30.06.2017, Controparte_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in relazione alle seguenti voci di spesa:
- compenso per attività di amministratore per il periodo 1.11.2013/31.12.2013;
- compenso per attività di amministratore per l'anno 2014, 2015, 2016 e per il primo semestre dell'anno 2017 dall'1.01.2017 al 30.06.2017;
- competenze per l'attività legale svolta in favore del condominio opponente (nomina curatore giudiziario per eredità giacente e relativa procedura di accettazione eredità proc. Persona_1
n. R.G. 688/14 e 457/14);
- competenze per l'attività legale svolta in favore del condominio opponente per il recupero di oneri condominiali (proc. n. R.G. 15536/15), nonché competenze per ulteriore attività legale nei confronti dei condomini e;
Controparte_2 Controparte_3
- anticipazioni personali per garantire i servizi essenziali per il condominio dall'1.11.2013 al
30.06.2017.
pagina 2 di 15 Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione Parte_3
eccependo:
- per tutte le somme richieste a titolo di compenso per l'attività di amministratore, l'errato inserimento della ritenuta d'acconto come importo aggiuntivo delle somme richieste;
- in relazione ai compensi richiesti per l'attività di amministratore per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016, la non spettanza di tali somme per mancata indicazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 1129, comma 14 c.c.; nonché la parziale prescrizione delle somme ai sensi dell'art. 2956 comma 2, c.c.;
- in relazione al primo semestre dell'anno 2017 la mancata prova del compenso per l'attività di amministratore;
- in relazione alla domanda di restituzione delle somme anticipate personalmente da CP_1
durante il periodo in cui era amministratore del condominio l'infondatezza,
[...]
l'indeterminatezza e la mancanza di prova delle somme richieste;
- in relazione all'attività svolta quale difensore del la mancanza di prova, in Parte_3
particolare di qualsivoglia mandato in tal senso, rilevando anche la violazione degli obblighi di ordinaria diligenza nascenti dal contratto di mandato che lega l'amministratore al Parte_3
rappresentato, infine è stata eccepita l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
- in relazione alle somme richieste per l'attività legale svolta nei riguardi dei condomini morosi il con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo incoato da Parte_3
(fratello della deceduta condomina ), ritenendo incauta e Persona_2 Persona_1
temeraria l'attività difensiva svolta dall'ex amministratore nella veste di procuratore legale, ha chiesto la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dal suddetto pagina 3 di 15 procedimento e quantificati in € 3.485,34, somma comprensiva delle spese legali e degli esborsi sostenuti per la definizione della controversia, come documentato in atti.
- Infine, sono state evidenziate svariate irregolarità e gravi violazioni degli obblighi di legge nello svolgimento della gestione condominiale.
Sulla base delle motivazioni sopra descritte il opponente ha chiesto dichiararsi la Parte_3
illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato.
Si è costituito il creditore opposto, il quale ha rilevato la legittimità della Controparte_1
propria pretesa creditoria, precisando preliminarmente che tutte le somme richieste con il decreto ingiuntivo impugnato sono state dettagliatamente indicate nei bilanci e rendiconti relativi ai periodi in questione, nonché approvate all'unanimità dai condomini nella delibera assembleare del 27.11.2017,
mentre per l'attività svolta durante il primo semestre dell'anno 2017 le relative voci di spesa sono state inserite nella rendicontazione svolta dal nuovo amministratore ed approvate con la successiva delibera del 20.06.2018.
Quanto alle eccezioni relative alla legittimità dell'attività svolta come amministratore,
quest'ultimo ha dichiarato di essere stato nuovamente confermato nel proprio incarico per l'anno 2014
con la delibera del 18.11.2013 nella quale veniva indicato come compenso la medesima somma corrisposta negli anni precedenti.
In riferimento alle contestazioni relative all'attività legale svolta nell'interesse del condominio il creditore opposto, essendo anche abilitato all'esercizio della professione forense, ha precisato che non è
configurabile alcun conflitto di interesse, trattandosi di attività ordinarie rientranti nell'incarico di amministratore. Il creditore opposto ha, altresì, allegato documentazione che descrive l'attività
pagina 4 di 15 difensiva svolta nei confronti di alcuni condomini morosi (nello specifico: copia decreto ingiuntivo nei confronti di e comparsa di costituzione nel relativo procedimento di opposizione a Persona_2
decreto ingiuntivo, copia delibera assembleare del 18.11.2013 che ha autorizzato la nomina di un curatore per la gestione dell'appartamento di proprietà della defunta condomina ). Persona_1
Inoltre, nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria del opponente, l'ex Parte_3
amministratore, ha altresì chiesto in via riconvenzionale la condanna al pagamento Controparte_1
della somma di € 4.894,34 a titolo di compenso per l'attività legale svolta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da , precisando che tale somma non era Persona_2
stata precedentemente richiesta in considerazione dell'esito del giudizio (rinuncia al mandato in corso di giudizio, successiva definizione del procedimento con altro difensore).
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice inizialmente designato, data la natura della controversia invitava le parti a trovare un accordo. Preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, falliti i successivi tentativi di definire bonariamente la controversia e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato da ultimo alla udienza del 28.05.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Così brevemente ricostruiti i fatti, l'opposizione è parzialmente fondata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato per quanto di ragione.
Ai fini dell'accertamento, l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo l'interpretazione sistematica e maggiormente condivisibile, introduce un processo ordinario a cognizione piena di primo grado e non soltanto un giudizio sulla validità o meno del decreto ingiuntivo. Il Giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa creditoria, valutando nel merito l'esistenza delle condizioni per pagina 5 di 15 l'accoglimento della domanda al momento della decisione, non rilevando, pertanto, se il decreto ingiuntivo sia stato o meno concesso sulla base di una sufficiente prova scritta, dovendosi piuttosto verificare se la parte opposta abbia provato o meno la propria pretesa creditoria (rivestendo l'opposto,
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità di attore sostanziale).
Ciò premesso le domande del creditore opposto aventi ad oggetto il pagamento dei compensi per l'attività di amministratore svolta dal 2013 al 2017 nel merito si appalesano destituite di fondamento per carenza di prova.
Preliminarmente appare utile precisare che in via sostanziale le delibere assembleari del
18.11.2013 e del 27.11.2017, approvate dai condomini all'unanimità, su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, sono qualificabili come validi documenti sui quali si fonda la pretesa creditoria dell'ex amministratore, la cui esistenza non viene contestata nemmeno dalla stessa parte opponente.
In tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato con relativa delibera assembleare, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile. (Cass. civ. n.
17713/2023).
Nel caso in esame si dibatte non sulla esistenza di tali documenti ma piuttosto sulla validità
delle delibere, che secondo l'interpretazione del opponente risultano affette da alcuni vizi e Parte_3
pertanto nulle o annullabili per le motivazioni di cui in premessa.
Le irregolarità e gravi violazioni di legge contestate dal opponente sono da Parte_3
considerarsi eccezioni inammissibili in questa sede, atteso che i condomini avrebbero ben potuto impugnare le suddette delibere nei tempi e nei modi di cui all'art. 1137, comma 2 c.c. Al riguardo si pagina 6 di 15 richiama il principio oramai granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere
assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al
giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (…)” (in tal senso, Cass. Civ. 23.02.2017
n. 4672, Cass. Civ. 19.02.2016 n. 3354, Cass. Civ. SS.UU. 18.12.2009 n. 26629; da ultimo, Cass. Civ.
SS.UU. 14.04.2021 n. 9839 e Cass. Civ. 14.01.2022 n. 1139).
La Suprema Corte ha anche chiarito che “Il vizio immediato e diretto della delibera di
approvazione del rendiconto, su cui sia stata fondata l'emissione di decreto ingiuntivo, ovvero
l'esistenza di errori di calcolo per pagamenti non contabilizzati…, dà luogo all'annullabilità della
stessa, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137,
comma 2, c.c., e può essere oggetto di sindacato del giudice in sede di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali fondati su tale delibera solo se il vizio
è dedotto in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta
nell'atto di citazione, e non in via di eccezione” (Cass. civ. n. 10101/2023).
Orbene, nel caso di specie a fronte delle numerose eccezioni e contestazioni mosse dal opponente non risulta, come già detto, che le delibere in questione siano state impugnate Parte_3
dai condomini ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c. Anzi, dall'esame della documentazione relativa al procedimento monitorio (consuntivi e relativi riparti di spese approvati con delibere assembleari all'unanimità) emerge che le voci di spesa richieste dal creditore opposto risultano in parte sufficientemente descritte nei relativi consuntivi e rendiconti. Peraltro, la stessa documentazione è
stata utilizzata dallo stesso all'epoca amministratore del condominio, per il recupero Controparte_1
pagina 7 di 15 di oneri condominiali nei confronti di alcuni condomini morosi (d.i. nei confronti di , Persona_2
). Controparte_2
Ciò premesso in punto di diritto, pur tuttavia per giurisprudenza ormai consolidata, il non è tenuto a pagare alcun compenso all'amministratore che, prima o contestualmente Parte_3
alla sua nomina, non abbia formulato all'assemblea un adeguato preventivo con indicazione analitica di tutte le voci della propria parcella. In tal caso, benché l'attività sia stata prestata in modo professionale,
il credito non è esigibile.
In assenza di una siffatta indicazione del compenso, che deve quindi intervenire già all'atto di nomina, il rapporto di mandato fra condomini ed amministratore non può dirsi validamente costituito con conseguente perdita del diritto al compenso da parte di quest'ultimo.
Al riguardo, successivamente alla riforma introdotta dalla Legge n. 220/2012, l'art. 1129,
comma 14, c.c. sancisce espressamente che il compenso dell'amministratore debba essere previsto per iscritto e comunicato all'assemblea dei condomini al momento dell'accettazione della nomina, a pena di nullità della relativa delibera.
A tal proposito la Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito che “Al fine della costituzione di
un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale
della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche
mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di
esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso,
specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del
rendiconto.” (Cass. Civ. 22/04/2022 n. 12927; Cass. Civ. n. 14424 del 29/05/2025).
Orbene, nel caso di specie sebbene l'ex amministratore abbia prodotto la delibera del pagina 8 di 15 18.11.2013, con la quale l'assemblea condominiale ha scelto di rinnovargli l'incarico di amministratore per il periodo 1.11.2013/1.10.2014, tuttavia, la suddetta delibera di nomina non indica analiticamente l'importo pattuito a titolo di compenso, sicché, essendo tale requisito fatto costitutivo del diritto al compenso dell'amministratore, già sotto tale primo profilo non può che rigettarsi la relativa domanda.
Inoltre, per i successivi anni 2015, 2016, 2017, non risulta alcuna delibera di nomina/riconferma dell'amministratore per cui anche i compensi richiesti per tali periodi non risultano Controparte_1
adeguatamente provati, non rilevando in tal senso la produzione dei relativi consuntivi e rendiconti di approvazione di tali voci di spesa per ciascun anno di riferimento.
In ogni caso, ferma restando l'assoluta imprescindibilità della delibera di nomina con determinazione del corrispettivo, la mancata indicazione del compenso nella delibera assembleare di riconferma, ovvero il generico riferimento al compenso degli anni precedenti, emerge dagli atti e non risulta peraltro circostanza contestata dalle parti.
Ne consegue che la richiesta di pagamento delle spettanze a titolo di compensi per l'attività di amministratore svolta dal 2013 al 2017 non può essere accolta con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito relativa alle somme richieste.
Proseguendo nell'esame delle pretese creditorie la domanda di rimborso delle somme di denaro anticipate personalmente dall'ex amministratore per i bisogni essenziali del condominio nel periodo
2013/2017 si appalesa solo parzialmente fondata, giacché non sono stati prodotti tutti i relativi documenti giustificativi.
Ed infatti, a fronte della complessiva somma di € 7.998,42 richiesta con il decreto ingiuntivo opposto, dall'esame dei consuntivi e rendiconti approvati con la delibera assembleare del 27.11.2017
pagina 9 di 15 emerge l'indicazione in maniera chiara e specifica soltanto di alcuni esborsi sostenuti personalmente dal ed ammontanti nella minore somma di € 814,67 (consuntivo anno 2013 € 178,50; CP_1
consuntivo anno 2014 € 120,35; consuntivo anno 2016 € 5,46; consuntivo 2017 € 510,36). Pertanto, si ritiene siano liquidi ed esigibili soltanto tali importi, essendo stati approvati nella delibera del
27.11.2017 di cui agli atti.
Per il resto, la documentazione sopra richiamata non risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria nella sua interezza. Ed infatti l'amministratore uscente avrebbe ben potuto offrire una puntuale indicazione e spiegazione dell'impiego delle somme versate dai condomini,
distinguendole dalle poste passive ripianate invece con denaro proprio e rapportando le movimentazioni bancarie ai rendiconti.
In proposito, quanto alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme
anticipate nell'interesse del condominio si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che
intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati;
mentre
i condomini, che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, devono
dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione
patrimoniale in proposito subita.” (Cass. Civ. 25/02/2020 n. 5062).
Inoltre, per costante della Giurisprudenza “L'amministratore condominiale non ha un potere di
spesa autonoma (a meno che non si tratti di lavori urgenti ed indifferibili), per cui in generale spetta
all'assemblea condominiale non solo approvare il conto consuntivo per confrontarlo con il preventivo,
ma anche valutare l'opportunità delle spese affrontate su iniziativa dell'amministratore stesso. In
sostanza le spese condominiali devono tutte passare al vaglio dell'assemblea ed in assenza di tale
pagina 10 di 15 vaglio, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido, né esigibile” (Tribunale Bari sez. III,
26/02/2024,n.964).
Indi, partendo dal presupposto che l'amministratore non ha autonomo potere di spesa, di competenza esclusiva della assemblea, le delibere prodotte in mancanza di analitica indicazione delle somme anticipate personalmente non costituiscono alcun riconoscimento di debito da parte del
;“Infatti, la deliberazione dell'assemblea di condominio, che procede all'approvazione del Parte_3
rendiconto consuntivo, anche nell'ipotesi in cui evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non
permette di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata
dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione
da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate” (Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293). Infine, si rileva come il verbale di consegna della documentazione condominiale al nuovo amministratore non abbia alcun valore di prova di quanto ivi riportato, essendo attribuzione esclusiva dell'assemblea la approvazione di ogni spesa. Posto ciò, l'amministratore potrà,
comunque, dimostrare il credito vantato con l'esibizione di documentazione che attesti la provenienza dal proprio conto personale delle somme asseritamente versate in favore del condominio, quali bonifici e/o assegni che assurgono a fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. Purtuttavia, nella fattispecie esaminata non vi sono documenti giustificativi in tal senso.
Infine, procedendo nell'esame delle pretese creditorie, riguardo alle somme richieste a titolo di competenze per l'attività legale espletata dal in favore del opponente per il CP_1 Parte_3
recupero di oneri condominiali, la domanda risulta nel merito fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.
L'ex amministratore essendo anche avvocato ha legittimamente compiuto tutta una serie di pagina 11 di 15 attività legali nell'interesse del condominio, come documentato in atti.
A fronte delle contestazioni sollevate dal opponente. l'amministratore di Parte_3
condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c. (Cass. civ. n. 4179/2023).
Le spese relative alle attività legali, meglio descritte nel decreto ingiuntivo opposto, ammontanti nella complessiva somma di € 3.368,80 (di cui € 1.068,80 per proc. n. r.g. 688/14 e n. r.g. 457/14; €
1.500,00 per proc. n. 15536/15; € 800,00 per richiesta D.I. e successivo giudizio di Controparte_2
opposizione) risultano approvate dai condomini con delibera del 27.11.2017 al punto nono, previa esibizione dei documenti giustificativi. In merito alla fondatezza della suddetta pretesa creditoria giova precisare che le delibere assembleari prodotte con specifico riferimento a tali voci di spesa costituiscono ricognizione di debito. Peraltro, emerge dagli atti allegati che lo stesso , Parte_3
ritenendo valide le delibere sopra citate ha richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della condomina morosa e successivamente ha anche avviato il procedimento di Controparte_3
pignoramento presso terzi per il recupero di oneri condominiali, fra cui anche quote di somme spettanti all'ex amministratore per compensi legali.
Riguardo la richiesta di risarcimento danni per inadempimento del mandato professionale svolto dall'ex amministratore nella qualità anche di difensore del condominio nel procedimento avviato nei confronti di , essa non risulta fondata, atteso che nessun danno è stato provato dal Persona_2
opponente. Invero, la documentazione riguardante il suddetto procedimento, allegata in Parte_3
atti, non evidenzia profili di temerarietà o di responsabilità professionale a carico dell'ex amministratore, il quale ha dimostrato di aver diligentemente svolto la propria attività difensiva e che pagina 12 di 15 l'esito del giudizio sfavorevole per il condominio opponente è dipeso dall'alea di incertezza che caratterizza qualsiasi giudizio. Deve altresì essere rigettata anche la ulteriore domanda riconvenzionale proposta dal creditore opposto, trattandosi di credito non liquido né esigibile.
In conclusione, alla luce delle motivazioni che precedono, l'opposizione viene parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 3045/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data
11.08.2020, deve essere revocato. Pur tuttavia, va dichiarata la sussistenza e la fondatezza della pretesa creditoria dell'ex amministratore a titolo di rimborso spese personali nei limiti di cui Controparte_1
sopra, nonché relativamente all'attività legale svolta nei procedimenti indicati in premessa, sicché parte opponente viene condannata al pagamento della complessiva somma di € 4.183,47 (€ 3.368,8 per attività legale ed € 814,67 a titolo di rimborso anticipazioni personali), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente.
Invero, seppur il D.I. debba essere revocato, in ogni caso dalla sussistenza del credito della parte opposta scaturisce la totale soccombenza dell'opponente, in linea con invalso insegnamento della Corte
di legittimità, secondo cui “Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza
va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex
art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente
riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria,
legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di
quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (Cass. Civ.
27/08/2020 n. 17854; in senso sostanzialmente conforme altresì Cass. Civ. 19/06/2019, n.16431).
Pertanto, il in persona dell'amministratore pro tempore Rag. Parte_3
pagina 13 di 15 deve essere condannato a rifondere in favore di le spese del Parte_2 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore della causa determinato in ragione del principio del “decisum” e non del “disputatum” e in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per ciascuna fase del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11630/2020 R.G.:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal , Parte_3
revoca il D.I. n. 3054/2020, emesso dal Tribunale di Catania il 11.08.2020;
2) accerta l'esistenza e fondatezza del credito di per complessivi € 4.183,47 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna il , in persona dell'amministratore pro Parte_3
tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma di € 4.183,47, oltre Controparte_1
interessi al tasso legale dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_3 Parte_3
alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore di che liquida in Controparte_1
€ 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese vive € 98,00 per C.U. e rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
pagina 14 di 15 Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15