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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2963/2020, promossa
DA
, con l'avv. Consuelo Greco;
Parte_1
- ATTRICE -
CONTRO
, con l'avv. Paola Valle;
Controparte_1
- CONVENUTA -
Oggetto: compravendita e ripetizione dell'indebito oggettivo
1
(precisate all'udienza del 5/9/2024)
PER L'ATTRICE
NEL MERITO
Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa l'inadempimento del convenuto e la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione dell'importo di Euro 10.400 ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e da accertarsi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
IN VIA ISTRUTTORIA
Omissis, come da seconda e terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.;
PER LA CONVENUTA
NEL MERITO
1. Rigettarsi tutte le domande di parte attrice.
2. Atteso il comportamento di parte attrice, condannarla ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati al convenuto che si quantificano in via equitativa in € 5.000,00 ovvero nella diversa minore o maggior somma ritenuta di giustizia.
3. Con vittoria di spese e compensi
IN VIA ISTRUTTORIA
Omissis, come da seconda e terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
2 PREMESSE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 17 settembre 2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio , esponendo i seguenti fatti.
[...] Controparte_1
Nel febbraio del 2018 l'attrice subentrava al convenuto nella gestione di un punto vendita, sito all'interno del mercato coperto di Trieste, “completo di merce, arredi e avviamento”, a fronte del versamento del prezzo concordato dalle parti in
10.400 euro. Il convenuto si impegnava a volturare la licenza a nome dell'attrice.
L'attrice corrispondeva la somma pattuita con due bonifici, dell'importo di
5.000 euro ciascuno (doc. 1 parte attrice), e i restanti 400 euro venivano versati in contanti.
Il convenuto consegnava le chiavi del punto vendita a , la Parte_1
quale iniziava i lavori di ristrutturazione dello spazio commerciale.
Tuttavia, nel corso dei lavori, il convenuto chiedeva la restituzione delle chiavi per eseguire degli interventi di manutenzione e, successivamente, impediva all'attrice di accedere al punto vendita.
Ritenuto l'inadempimento di , che non perfezionava la Controparte_1
compravendita, non volturava la licenza né restituiva gli importi versati, Parte_1
ha adito questo Tribunale domandando la risoluzione del contratto per
[...]
inadempimento e la condanna del convenuto alla restituzione di 10.400 euro.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 gennaio 2021, si è costituito in giudizio . Contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1
prospettata nell'atto di citazione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata.
Il convenuto ha affermato che non vi era stato alcun subentro nella gestione del punto vendita, ma che gli aveva avanzato soltanto una Parte_1
proposta verbale in tal senso. In particolare, l'attrice aveva offerto la somma di
14.000 euro (e non 10.400) quale corrispettivo per l'avviamento e l'acquisto di merci
3 al fine di subentrare nella gestione. In tesi, soltanto la proposta relativa all'acquisto merci sarebbe stata accettata, mentre quella volta al subentro nella gestione restava indefinita e da vagliare all'esito dell'espletamento, da parte dell'attrice, degli adempimenti previsti per il subingresso nella gestione del locale commerciale dal regolamento comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche del
20/10/2000 (d'ora in poi “regolamento comunale”).
Il convenuto ha affermato, dunque, che i due bonifici, ciascuno dell'importo di
5.000 euro, sarebbero stati corrisposti per l'acquisto di merce, come peraltro emergerebbe sia dalla causale di entrambi i bonifici, sia dalle fatture emesse da
. Ha peraltro negato di aver ricevuto ulteriori somme in contanti. Controparte_1
A sostegno della propria tesi, il convenuto ha richiamato l'art. 9, comma 3, del regolamento comunale (doc. 1 parte convenuta), ai sensi del quale “la concessione del posteggio non è cedibile ad alcun titolo, se non assieme all'azienda commerciale, con le modalità stabilite dalla legge e richiamate al successivo art. 15.”. Non poteva, dunque, esservi stato accordo sul subingresso in assenza di una cessione d'azienda.
3. Alla prima sono stati chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito della successiva udienza, il giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie come da ordinanza del 21 ottobre 2021.
All'udienza del 15 febbraio 2022 è stata assunta la testimonianza di
[...]
e, all'udienza del 7 giugno 2022, sono stati escussi i testimoni _1 Tes_2
e . Gli ulteriori testimoni ammessi sono risultati irreperibili.
[...] Testimone_3
All'udienza del 5 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha rimesso la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4 LA DECISIONE
4. Dalle allegazioni in fatto delle parti, seppure tra loro in parte contrastanti, emerge che le stesse, in origine, hanno inteso avviare delle trattative per la stipula di un contratto di acquisto d'azienda, con subentro di nella Parte_1
concessione di posteggio di cui era titolare . Controparte_1
Infatti, la vicenda, pur rimanendo poco chiara sotto alcuni aspetti, presenta dei punti fermi:
i. ha corrisposto a , tramite due bonifici, la Parte_1 Controparte_1
somma di 10.000 euro;
ii. ha consegnato a le chiavi del posteggio in Controparte_1 Parte_1
concessione;
iii. ha iniziato dei lavori di ristrutturazione del punto vendita. Parte_1
Tra le circostanze appena riportate, la prima è documentale (doc. 1 parte attrice), mentre la seconda e la terza sono pacifiche, in quanto allegate da entrambe le parti.
I predetti fatti consentono di ritenere che le parti avevano, almeno in origine, avviato una trattativa per la compravendita dell'azienda.
Infatti, anzitutto, era stata presentata a Parte_1 Controparte_1
come persona interessata a subentrare nella concessione del posteggio (cfr. dichiarazioni testimoniali , udienza del 7/6/2022). Testimone_3
In secondo luogo, il comportamento tenuto da entrambe le parti, consistente nel pagamento della non modesta somma di 10.000 euro e la consegna delle chiavi del locale commerciale, è significativo del predetto comune obiettivo negoziale.
Per contro, va escluso che le parti abbiano raggiunto un accordo avente ad oggetto esclusivamente l'acquisto delle merci. E ciò per diverse ragioni:
al pagamento di 10.000 euro hanno avuto seguito la consegna delle chiavi dell'esercizio commerciale e l'inizio dei lavori di ristrutturazione;
5 , che intendeva svolgere la propria attività nel locale Parte_1
commerciale in concessione a , era primariamente Controparte_1
interessata all'acquisto dell'azienda per poter subentrare nella concessione comunale. Infatti, l'art. 9, comma 3, del regolamento comunale vieta di cedere la concessione del posteggio, se non assieme all'azienda commerciale;
intendeva svolgere un'attività (pare fosse incerta tra un Parte_1
negozio di tè e uno studio di tatuaggi) radicalmente diversa da quella svolta da (rivendita di generi alimentari), per cui chiaramente non Controparte_1
aveva alcun interesse all'acquisto della sola merce presente nel locale.
Non muta tale convincimento il fatto che abbia indicato Parte_1
nella causale dei bonifici “acquisto merce” e che altrettanto risulti dalle fatture emesse dal convenuto. Infatti, la causale indicata nei bonifici della ricorrente è ben compatibile con la prospettiva di cessione dell'intera azienda, considerando che le merci ne costituiscono una parte integrante. In altri termini, appare chiaro che, attraverso il pagamento di almeno una parte del prezzo e la consegna materiale del locale, le parti abbiano voluto anticipare gli effetti del contratto di cessione d'azienda che, poi, pacificamente, non hanno concluso.
Ulteriormente, non si può non tener conto che non vi è evidenza alcuna che le merci, per un valore di 10.000 euro, siano state consegnate, accettate e trattenute dall'attrice.
5. Poiché è pacifico che la compravendita dell'azienda non si è mai perfezionata e che le parti avevano solo inteso anticipare taluni effetti di essa, non c'è un contratto che possa essere risolto, sicché la relativa domanda attorea è priva di fondamento.
Tuttavia, appare altrettanto evidente che la mancata conclusione del contratto rende i pagamenti anticipati privi di giustificazione causale e, dunque, oggettivamente indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.
6 Dunque, la domanda attorea di restituzione delle somme indebitamente pagate al resistente deve trovare accoglimento, seppur limitatamente all'importo di
10.000 euro, non essendovi alcuna prova del pagamento da parte dell'attrice di importi ulteriori rispetto a quelli oggetto di bonifico.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ma il rigetto della domanda di risoluzione del contratto e l'accoglimento solo parziale di quella di restituzione dell'indebito giustificano la compensazione per la metà, con pagamento diretto a favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. 115/2002, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza rigettata dispone come di seguito:
1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
2. condanna a restituire a 10.000 euro Controparte_1 Parte_1
indebitamente pagati;
3. condanna a rifondere a la metà delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida, nella quota, in 2.100 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.va. come per legge, oltre al c.u. e del bollo;
compensa le spese processuali per la restante metà.
Trieste, il 17/1/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giovanna
Zingirian, magistrato ordinario in tirocinio.
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