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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sciolta la riserva assunta il giorno 12 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta 2510 R. G. sezione lavoro relativo all'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] il giorno 11.11.1958, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Ciccone, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore in Palma Campania, via Saverio Carbone n. 27
(pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore - elettivamente CP_ domiciliato in Napoli, (Ufficio Legale , presso l'Avv. Katya Lea Napoletano (c.f.
che lo rappresenta e difende - in forza di procura generale alle liti rep. C.F._1
CP_ 37590\7131 del 23\1\23 a rogito del Notaio Il difensore dell' indica l'indirizzo Persona_1
P.E.C. t - e il n. fax 0564760319; Email_2
1 PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1587/2022, pubblicata il giorno
27.09.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da - titolare di assegno di invalidità (L. n. 222/84) avente n. Parte_1
37631014 con decorrenza 3/2007, integrato al trattamento minimo per un importo mensile di €
507,42 (anno 2018) ed € 513,01 (anno 2019) - il quale aveva lamentato che l' aveva effettuato CP_1 su tale pensione un'illegittima trattenuta mensile di € 101,48 a compensazione di indebiti previdenziali. Il ricorrente aveva infatti contestato il provvedimento richiamando il comma 2 dell'art. 69 L..153/69 a norma del quale “il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO deve far salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo” aggiungendo che dal 27/06/2015, giorno dell'entrata in vigore del D.L.83/2015, il predetto limite al pignoramento ( e ovviamente alla compensazione) su pensione era stato aumentato a € 650,00 relativamente all'anno 2015 ed € 680,00 per l'anno 2019, corrispondente all'importo mensile dell'assegno sociale aumentato della metà.
Ciò premesso, stante l'illegittimità della trattenuta di € 101,48 operata dal 01/11/2018 ed CP_ ancora in corso, non avendo sortito alcun esito il ricorso al comitato Provinciale presentato con istanza del 01/03/2019, aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità della predetta compensazione ed ordinarsi la cessazione della trattenuta e il rimborso di quanto indebitamente già trattenuto, oltre spese e competenze di giudizio.
L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con la sentenza impugnata il primo giudice, dopo aver sottolineato l'irrilevanza della sentenza n. 1228/18 invocata dall' quale giudicato, avendo la stessa ad oggetto un diverso CP_1 periodo e differenti motivi di impugnazione, richiamava l'art. 69 l. 153/69 a mente del quale “il Parte recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell' deve far salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo” e, ritenuta l'illegittimità delle trattenute operate dall'Istituto, condannava l' alla restituzione degli importi compensati. CP_1
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale così statuiva: “Atteso che l'oggetto del giudizio CP_ attiene unicamente alla modalità di recupero e che, dalla costituzione dell' è emersa 2 l'esistenza di un precedente giudicato di rigetto della domanda di annullamento dell'indebito, appare opportuno compensare per metà le spese di lite;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12 ottobre 2022 ha proposto Parte_1 appello avverso tale sentenza censurando la compensazione parziale delle spese in quanto del tutto contrastante con il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. , posto che il primo giudice aveva accolto integralmente la domanda, che non atteneva alle sole modalità di recupero dei crediti, dopo aver disatteso l'eccezione di giudicato impropriamente sollevata dall' . CP_1
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidarsi per intero, come da tariffe professionali vigenti, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e resisteva al gravame. CP_1
Nelle more del giudizio era poi disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del 12 maggio 2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Infine, acquisite le note di trattazione scritta la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
&&&
Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado, avendo accolto per intero la domanda dopo aver respinto l'eccezione di giudicato, avrebbe dovuto valutare la soccombenza e regolare le spese, di conseguenza, condannando l'Istituto al pagamento dell'intero importo, non ravvisandosi ragioni idonee a sostenere la sia pur parziale compensazione.
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha giustificato la compensazione per un quinto delle spese di lite adottando la seguente motivazione: “Atteso che l'oggetto del giudizio attiene unicamente alla CP_ modalità di recupero e che, dalla costituzione dell' è emersa l'esistenza di un precedente giudicato di rigetto della domanda di annullamento dell'indebito, appare opportuno compensare per metà le spese di lite;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”.
3 Orbene, il ragionamento seguito dal Tribunale appare illogico e quindi merita di essere riformato.
Correttamente l'appellante stigmatizza la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, che doveva comportare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del
1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero "altri giusti motivi", all'esito delle modifiche apportate dalla L n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la novella introdotta dalla L. n.
69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Infine, con la L n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con riferimento a detta disposizione - che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92
c.p.c. - si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa "a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito" (Cass., S.U. 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o
4 aspetti della controversia decisa (cfr.Cass. n. 16037/2'14 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n.
12694/2017).
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le argomentazioni addotte dal primo giudice non appaiono idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Al riguardo, non va ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ." - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.
Rammenta la Corte: "La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.135 del 1987)", la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del D.L. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che "l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente" ed aggiungendo che "è giusto, secondo un principio di responsabilità, che
5 chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa".
In proposito, è stata posta in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del
1986).
Ciò posto va allora osservato che nel caso in esame la domanda dell'appellante non atteneva alle sole modalità di recupero delle somme da parte dell' ma riguardava il diritto CP_1
di percepire l'assegno di invalidità, integrato al minimo, nella misura intera prevista.
Non solo, il primo giudice -che aveva respinto l'eccezione di giudicato sollevata dall' CP_1
contraddittoriamente richiamava tale statuizione quale ragione di compensazione delle spese
(argomento non spendibile, data l'infondatezza acclarata).
Dunque, è priva di fondamento la motivazione della compensazione, tenuto conto della totale soccombenza dell e dell'infondatezza delle deduzioni difensive dallo stesso opposte CP_1
in giudizio.
In conclusione, alla luce delle suddette evenienze, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
In base a quanto detto, l'appello che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado e CP_ con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del primo grado di giudizio, in misura intera.
Queste ultime vanno liquidate nei termini e modalità indicate dal Cassese, in base al valore della controversia pari ad euro 6.159,81 -individuato in ragione dell'indebito opposto in compensazione dall' econdo lo scaglione tariffario da euro Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00) CP_1
tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria (come evidenziato dallo stesso appellante) e della
6 non particolare complessità delle questioni trattate, che legittima una liquidazione entro i minimi tariffari ed ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa (Euro 1575,00, pari alle spese qui rivendicate), secondo i criteri e con le stesse modalità innanzi espressi, nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello CP_ proposto con ricorso depositato il 12.10.2022 da nei confronti dell' in persona Parte_1
del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel CP_ resto conferma, condanna l' al pagamento per intero delle spese del primo grado di giudizio nella misura di euro 1.775,00 oltre IVA, CPA e spese generali con detrazione dell'importo di euro
200,00, già liquidato dal giudice di prime cure, oltre accessori già riconosciuti, con attribuzione all'avv. Ciccone;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.
Napoli, 12 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sciolta la riserva assunta il giorno 12 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta 2510 R. G. sezione lavoro relativo all'anno 2022, vertente
TRA
, nato a [...] il giorno 11.11.1958, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Ciccone, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore in Palma Campania, via Saverio Carbone n. 27
(pec Email_1
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore - elettivamente CP_ domiciliato in Napoli, (Ufficio Legale , presso l'Avv. Katya Lea Napoletano (c.f.
che lo rappresenta e difende - in forza di procura generale alle liti rep. C.F._1
CP_ 37590\7131 del 23\1\23 a rogito del Notaio Il difensore dell' indica l'indirizzo Persona_1
P.E.C. t - e il n. fax 0564760319; Email_2
1 PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1587/2022, pubblicata il giorno
27.09.2022.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da - titolare di assegno di invalidità (L. n. 222/84) avente n. Parte_1
37631014 con decorrenza 3/2007, integrato al trattamento minimo per un importo mensile di €
507,42 (anno 2018) ed € 513,01 (anno 2019) - il quale aveva lamentato che l' aveva effettuato CP_1 su tale pensione un'illegittima trattenuta mensile di € 101,48 a compensazione di indebiti previdenziali. Il ricorrente aveva infatti contestato il provvedimento richiamando il comma 2 dell'art. 69 L..153/69 a norma del quale “il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell'AGO deve far salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo” aggiungendo che dal 27/06/2015, giorno dell'entrata in vigore del D.L.83/2015, il predetto limite al pignoramento ( e ovviamente alla compensazione) su pensione era stato aumentato a € 650,00 relativamente all'anno 2015 ed € 680,00 per l'anno 2019, corrispondente all'importo mensile dell'assegno sociale aumentato della metà.
Ciò premesso, stante l'illegittimità della trattenuta di € 101,48 operata dal 01/11/2018 ed CP_ ancora in corso, non avendo sortito alcun esito il ricorso al comitato Provinciale presentato con istanza del 01/03/2019, aveva chiesto dichiararsi l'illegittimità della predetta compensazione ed ordinarsi la cessazione della trattenuta e il rimborso di quanto indebitamente già trattenuto, oltre spese e competenze di giudizio.
L' , al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con la sentenza impugnata il primo giudice, dopo aver sottolineato l'irrilevanza della sentenza n. 1228/18 invocata dall' quale giudicato, avendo la stessa ad oggetto un diverso CP_1 periodo e differenti motivi di impugnazione, richiamava l'art. 69 l. 153/69 a mente del quale “il Parte recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell' deve far salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo” e, ritenuta l'illegittimità delle trattenute operate dall'Istituto, condannava l' alla restituzione degli importi compensati. CP_1
Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale così statuiva: “Atteso che l'oggetto del giudizio CP_ attiene unicamente alla modalità di recupero e che, dalla costituzione dell' è emersa 2 l'esistenza di un precedente giudicato di rigetto della domanda di annullamento dell'indebito, appare opportuno compensare per metà le spese di lite;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12 ottobre 2022 ha proposto Parte_1 appello avverso tale sentenza censurando la compensazione parziale delle spese in quanto del tutto contrastante con il principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. , posto che il primo giudice aveva accolto integralmente la domanda, che non atteneva alle sole modalità di recupero dei crediti, dopo aver disatteso l'eccezione di giudicato impropriamente sollevata dall' . CP_1
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidarsi per intero, come da tariffe professionali vigenti, le spese processuali relative al giudizio di primo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario, con vittoria di spese anche del secondo grado.
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e resisteva al gravame. CP_1
Nelle more del giudizio era poi disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione da ultimo dell'udienza del 12 maggio 2025 attraverso lo scambio delle note di trattazione.
Infine, acquisite le note di trattazione scritta la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
&&&
Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado, avendo accolto per intero la domanda dopo aver respinto l'eccezione di giudicato, avrebbe dovuto valutare la soccombenza e regolare le spese, di conseguenza, condannando l'Istituto al pagamento dell'intero importo, non ravvisandosi ragioni idonee a sostenere la sia pur parziale compensazione.
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha giustificato la compensazione per un quinto delle spese di lite adottando la seguente motivazione: “Atteso che l'oggetto del giudizio attiene unicamente alla CP_ modalità di recupero e che, dalla costituzione dell' è emersa l'esistenza di un precedente giudicato di rigetto della domanda di annullamento dell'indebito, appare opportuno compensare per metà le spese di lite;
le stesse nella restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”.
3 Orbene, il ragionamento seguito dal Tribunale appare illogico e quindi merita di essere riformato.
Correttamente l'appellante stigmatizza la violazione da parte del primo giudice del principio della soccombenza, che doveva comportare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 92 c.p.c. ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del
1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero ricorressero "altri giusti motivi", all'esito delle modifiche apportate dalla L n. 263 del 2005 si è stabilito che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la novella introdotta dalla L. n.
69 del 2009 la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo, essendo stato previsto, per i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Infine, con la L n. 162 del 2014 le ipotesi che consentono la compensazione delle spese processuali sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", finché la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di "assoluta novità della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Con riferimento a detta disposizione - che viene in rilievo nel caso di specie, atteso che il giudizio di prime cure è stato introdotto dopo l'entrata in vigore dell'ultima novella dell'art. 92
c.p.c. - si è osservato che il legislatore ha introdotto una norma elastica (configurabile quando una disposizione di limitato contenuto ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa) volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa "a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito" (Cass., S.U. 22 febbraio 2012, n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicarsi esplicitamente nella motivazione devono riguardare specifiche circostanze o
4 aspetti della controversia decisa (cfr.Cass. n. 16037/2'14 e n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa, significativamente aperta, è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n.
12694/2017).
Orbene, osserva la Corte che, nel caso di specie, le argomentazioni addotte dal primo giudice non appaiono idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali.
Al riguardo, non va ignorato che, di recente, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 32061/2022) - per enunciare il principio di diritto secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ." - ha insistito sulla centralità nel nostro ordinamento del principio di causalità, in virtù del quale i costi del fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che invece vi ha dato causa.
Rammenta la Corte: "La necessità che i costi del processo siano sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n.135 del 1987)", la quale, tuttavia, pur desumendone l'irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 13, comma primo, del D.L. n. 132 del 2014, nonché il contrasto della stessa con i canoni del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, nella parte in cui escludeva la facoltà del giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, anche nell'ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti o in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla medesima disposizione, ha tenuto a ribadire la portata generale del principio di soccombenza, affermando che "l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente" ed aggiungendo che "è giusto, secondo un principio di responsabilità, che
5 chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa".
In proposito, è stata posta in risalto anche l'accessorietà della regolamentazione delle spese rispetto alla pronuncia che definisce il giudizio, nonché il carattere funzionalmente servente di tale regolamentazione rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito, precisando che, sebbene non costituisca una regola assoluta, la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il normale complemento dell'accoglimento della domanda (cfr. sent. n. 77 del 2018; v. anche sent. n. 303 del
1986).
Ciò posto va allora osservato che nel caso in esame la domanda dell'appellante non atteneva alle sole modalità di recupero delle somme da parte dell' ma riguardava il diritto CP_1
di percepire l'assegno di invalidità, integrato al minimo, nella misura intera prevista.
Non solo, il primo giudice -che aveva respinto l'eccezione di giudicato sollevata dall' CP_1
contraddittoriamente richiamava tale statuizione quale ragione di compensazione delle spese
(argomento non spendibile, data l'infondatezza acclarata).
Dunque, è priva di fondamento la motivazione della compensazione, tenuto conto della totale soccombenza dell e dell'infondatezza delle deduzioni difensive dallo stesso opposte CP_1
in giudizio.
In conclusione, alla luce delle suddette evenienze, deve ritenersi che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
In base a quanto detto, l'appello che involge solo il capo relativo alle spese della sentenza gravata, dev'essere accolto, con conseguente riforma sul punto della sentenza di primo grado e CP_ con condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del primo grado di giudizio, in misura intera.
Queste ultime vanno liquidate nei termini e modalità indicate dal Cassese, in base al valore della controversia pari ad euro 6.159,81 -individuato in ragione dell'indebito opposto in compensazione dall' econdo lo scaglione tariffario da euro Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00) CP_1
tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria (come evidenziato dallo stesso appellante) e della
6 non particolare complessità delle questioni trattate, che legittima una liquidazione entro i minimi tariffari ed ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado seguono anch'esse la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, tenuto conto del valore della causa (Euro 1575,00, pari alle spese qui rivendicate), secondo i criteri e con le stesse modalità innanzi espressi, nella misura pure indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello CP_ proposto con ricorso depositato il 12.10.2022 da nei confronti dell' in persona Parte_1
del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel CP_ resto conferma, condanna l' al pagamento per intero delle spese del primo grado di giudizio nella misura di euro 1.775,00 oltre IVA, CPA e spese generali con detrazione dell'importo di euro
200,00, già liquidato dal giudice di prime cure, oltre accessori già riconosciuti, con attribuzione all'avv. Ciccone;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione.
Napoli, 12 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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