Sentenza 12 luglio 2021
Ordinanza collegiale 28 aprile 2022
Ordinanza collegiale 18 novembre 2022
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Ordinanza collegiale 2 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22325 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22325/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02772/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aimag S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo e dall'avvocato Giovanni Govi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n 3335/2020 resa inter partes dal TAR Lazio - Sede di Roma e, quanto alla memoria/reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., depositata i data 8 novembre 2022 (riqualificata quale ricorso per motivi aggiunti)per l’annullamento della “nota del Commissario ad Acta del 30.07.2022 indirizzata a Codesto Ecc.mo Tribunale e depositata nella Segreteria in data 08.08.2022 ed avente ad oggetto “richiesta di proroga del termine concesso al Commissario ad Acta per l’ottemperanza delle sentenze TAR Lazio Sez. II Bis REG.PROV.COLL. N. 8263/2021, REG.RIC N. 02772/2021 e REG.PROV.COLL. N. 8264/2021, REG.RIC N. 02773/2021” e per l’esecuzione del giudicato già domandato con il ricorso introduttivo, anche con riferimento al pagamento delle spese
e per l’annullamento
della nota del 30 luglio 2022 con cui il Commissario ad acta, in ragione dell’avvenuta emanazione dei decreti ministeriali del 18 luglio e del 29 luglio 2022 aventi ad oggetto la proroga quinquennale delle concessioni di idrocarburi denominate rispettivamente “Barigazzo” e “Vetta”, ha ritenuto concluso il procedimento di rilascio delle concessioni e, quindi, adempiuto il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio in epigrafe indicata;
e, quanto ai motivi aggiunti depositati da AIMAG S.P.A. il 7 marzo 2025:
“per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Prof. Ing. Andrea Cappelli, quale Commissario ad acta nominato nel ricorso R.G. 2772/2021, in solido tra loro, ovvero alternativamente tra loro o in proporzione alle loro rispettive responsabilità, al risarcimento dei gravi danni, di natura patrimoniale, subiti e subendi da parte di AIMAG S.p.A.:
- a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e/o della cattiva gestione del procedimento e/o a causa del mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria;
- e/o ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, L. n 241/1990, a causa dell’ingiustificato, illegittimo e rilevante ritardo, con inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, con riferimento sia i) al Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - avviato con Istanza di AIMAG S.p.A. (all’epoca SIAM S.r.l.) del 19/07/2016 – ii) sia al Procedimento di rilascio di Proroga decennale avviato con Istanza di AIMAG S.p.A. (all’epoca SIAM S.r.l.) del 18/11/2010;
- e/o a causa dell’ingiustificata ed illegittima lesione del bene tempo”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa RO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che, con sentenza n. 3335/2020, il Tar del Lazio – sede di Roma ha accolto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente per l’accertamento, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., dell’obbligo dell’(allora) Ministro dell’ambiente di provvedere in relazione alla domanda di rinnovo della concessione mineraria per la coltivazione di idrocarburi gassosi sulla terraferma denominata “Barigazzo”;
- che, con sentenza n. 8263/2021, pronunciata con riferimento al ricorso introduttivo del gravame oggi in esame, il Tar del Lazio – sede di Roma ha dichiarato il ricorso proposto per l’ottemperanza alla citata sentenza n. 3335/2020 in parte improcedibile, in relazione alla conclusione del procedimento di valutazione della compatibilità ambientale, e. in parte, fondato;
- che, con riferimento a tale ultima parte, la decisione, in accoglimento della domanda di ottemperanza riferita a capi di sentenza diversi dalla conclusione del procedimento di VIA, ha ordinato “all’Amministrazione di dare completa esecuzione a quanto statuito nella sentenza, quanto alla conclusione del procedimento di rinnovo della concessione richiesta dalla ricorrente e quanto al pagamento delle spese, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della pronuncia”, nominando un Commissario ad acta per il seguito dell’esecuzione;
- che, con successiva sentenza n. 4868/2023, la Sezione ha respinto il reclamo ex art. 114 c.p.a. e la domanda di esecuzione del giudicato proposti da parte ricorrente con la memoria depositata l’8 novembre 2022 (riqualificata come proposizione di motivi aggiunti), disponendo, quanto alla domanda caducatoria proposta dalla ricorrente con il detto ricorso, la conversione del rito da camerale ad ordinario, mandando alla Segreteria per l’iscrizione del ricorso sul ruolo ordinario;
Considerato, in particolare, che tale ultima decisione ha rilevato come la comunicazione del Commissario relativa all’avvenuta adozione dei decreti ministeriali di proroga e la determinazione provvedimentale trasfusa nei detti decreti risultino estranei al perimetro dell’esecuzione della sentenza del Tar per l’ottemperanza della quale sono stati proposti il ricorso introduttivo e (in parte) i primi motivi aggiunti;
Rilevato che, con riferimento all’impugnato atto di comunicazione e ai decreti ministeriali di concessione di proroga, non è stata assunta alcuna decisione di merito;
Rilevato che, con riferimento a detti atti, il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha ravvisato una possibile causa di incompetenza territoriale, assegnando alle parti, con ordinanza collegiale n. 19893 del 10 novembre 2025, un termine di quindici giorni per dedurre sul punto;
Rilevato che la detta ordinanza ha, in particolare, osservato quanto segue:
“Considerato, infatti, che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 c.p.a. “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”;
Rilevato che i provvedimenti censurati hanno effetto nell’ambito della sola Regione Emilia Romagna, trattandosi di impianto sito nei comuni di Lama Mocogno in provincia di Modena;
Considerato che, nella disciplina codicistica, secondo il significato lumeggiato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 13 del 2021 ), “ Il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue […] una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale” sicché “ il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale” e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale, da un ente ultraregionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell’ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale (cfr. Cons. Stato, V Sezione, n. 5019 del 2020);
Rilevato che la controversia in questione non rientra peraltro tra quelle ascritte alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dall’art. 135 c.p.a. (cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. II, 26 maggio 2023, n. 8943, proprio in materia di AIA e, in generale, 21 giugno 2023, n. 10514/2023;
Ritenuto che, la competenza territoriale sul ricorso in epigrafe appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna, sede di Bologna;
Ritenuto che le medesime osservazioni, oltre che per la domanda caducatoria di cui ai primi motivi aggiunti, valgano anche per la domanda risarcitoria proposta con i secondi motivi aggiunti, trattandosi di danno arrecato, in tesi, da provvedimenti aventi effetti nella sola regione Emilia Romagna e/o di ritardo nell’emanazione degli stessi;
Ritenuto - in ragione della scindibilità delle cause, proposte nella forma dei motivi aggiunti per una scelta processuale della parte - che non osti al rilievo dell’incompetenza territoriale la sussistenza della competenza funzionale del Tar Lazio con riferimento al (solo) ricorso introduttivo”;
Rilevato che, nei termini assegnati hanno depositato memorie la ricorrente e il Commissario ad acta;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare la propria incompetenza per territorio sul ricorso in epigrafe, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna, sede di Bologna, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nei sensi e termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto, infatti e diversamente da quanto sostenuto nella memoria di parte ricorrente, che, con la sentenza n. 4868/2023, questo giudice non abbia assunto decisioni di merito in ordine alla domanda di annullamento, essendosi limitato a disporre il cambiamento di rito, così che nessuna preclusione è maturata in ordine al rilievo officioso della competenza (sul potere del giudice adito per l’ottemperanza di qualificare della domanda, con effetti in punto di individuazione del giudice compente, previa conversione del rito, cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 19 febbraio 2019, ordinanza n. 11559;
Considerato, inoltre, che, come recentemente rilevato dalla Sezione, “nel processo amministrativo, il ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, per quanto astrattamente ammissibile al ricorrere di determinate condizioni, non può comunque consentire il superamento degli inderogabili criteri di competenza territoriale fissati nel Codice del processo, né in via generale, né, in particolare, per radicare la competenza presso il Tribunale centrale” (così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2025, n. 20546);
Ritenuto che del pari non appaiano persuasive le ulteriori argomentazioni volte a sostenere la competenza di questo Tar ai sensi dell’art. 13, comma 1 – prima parte, del c.p.a., essendo “evidente, infatti, che la materia di cui si controverte, ossia la coltivazione di giacimenti di idrocarburi al fine di estrarvi gas naturale, di certo è dotata di rilevanza ed effetti a livello nazionale a prescindere dal luogo di ubicazione del singolo giacimento”;
Rilevato che si tratta di argomentazione in sostanza assertiva, oltre che in contrasto con la giurisprudenza della sezione formatasi con riferimento ad analoghi ricorsi proposti dalla ricorrente (cfr. Tar Lazio, sez. II ter ordinanze n. 18370 del 23 ottobre 2025 e 14059 del 16 luglio 2025);
Ritenuto, inoltre, che alla presente pronuncia si debba provvedere con sentenza, in condivisione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, a seguito della riformulazione - avvenuta ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 160/2012 - dell’art. 15 c.p.a., la pronuncia di incompetenza deve assumere la forma dell’ordinanza soltanto nei casi previsti dai commi 2 e 3 di tale disposizione, come ivi espressamente indicato, non rilevando in senso contrario neanche il disposto dell’art. 33, comma 1, lett. b), c.p.a. (in questo senso, di recente, Tar Lazio, sentenza n. 5355 del 14.03.2025, alle cui più ampie motivazioni, con ulteriori richiami giurisprudenziali, si rinvia);
Considerato, infine, che le spese della presente fase possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso in epigrafe, per essere competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Emilia Romagna, sede di Bologna, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nei sensi e termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 ottobre 2025, 4 novembre 2025, 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
RO CC, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO CC | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO