Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 29-01-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7128 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(p.iva in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1
giusta procura separata dal ricorso in opposizione telematico, dall'Avv. Alessandro
Ruotolo (CF ed elettivamente domiciliata presso il suo studio. C.F._1
opponente
E
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Luigi Russo
( ) che la rapp.ta e difende in virtù di procura alle liti allegata CodiceFiscale_2
al ricorso per decreto ingiuntivo r.g.n. 5890/2024. resistente
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da ricorso in opposizione. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro, la Controparte_1 esponeva di essere creditrice della dell'importo complessivo di €.4.499,15 Parte_1
a titolo di contributi, accantonamenti e quote assicurative e previdenziali dei propri dipendenti per il periodo da Agosto 2023 a Settembre 2023. Chiedeva quindi pronunciarsi decreto ingiuntivo per l'importo indicato oltre accessori.
In data 22-08-2024 questo Giudice pronunciava decreto ingiuntivo in conformità della domanda.
1
decreto ingiuntivo.
Deduceva l'improcedibilità della domanda monitoria siccome non preceduta dall'esperimento della procedura di mediazione/negoziazione assistita;
che in particolare l'art. 5 bis del D. Lgs n.20/2010 aveva introdotto la procedura di mediazione obbligatoria per le procedure per decreto ingiuntivo.
Lamentava inoltre l'opponente, testualmente la nullità ed inesistenza dell'avviso di pagamento impugnato, in quanto la stessa è il primo atto con il quale l'istante è venuto
a conoscenza della sua situazione debitoria, mancando in precedenza alcuna notifica non avendo ricevuto l'opponente l'avviso bonario di pagamento o altro prodromico atto.
Nel merito, la società riteneva legittima la mancata erogazione dell'accantonamento al lavoratore da parte della se l'azienda è CP_1
inadempiente nei versamenti degli stessi oltre che dei contributi a suo carico, come da precedente della S.C. richiamato;
che quindi la non si obbligava al versamento CP_1
delle somme nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse.
Infine, osservava la deducente di attraversare un difficile congiuntura economica;
che era ammessa la possibilità che il pagamento avvenisse ricorrendo a strumenti alternativi al denaro e di ampia diffusione, ammettendosi anche l'estensione dell'ambito di operatività dell'istituto della compensazione legale qualora il credito eccepito da parte convenuta fosse stato accertato in un separato giudizio con sentenza non ancora passata in giudicato;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato munito della clausola di provvisoria esecutività senza alcuna motivazione.
Tanto premesso, l'opponente, previa sospensione della provvisoria esecutività, chiedeva a questo Giudice revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con l'accertamento che nulla fosse dovuto alla ovvero riducendo l'entità dell'importo ingiunto. Con CP_1
compensazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la instando per l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto.
Ritenuta la causa adeguatamente istruita attraverso il deposito dei documenti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
2 L'opposizione è infondata e va respinta.
In ordine al primo motivo di opposizione, rileva questo giudicante che ai sensi dell'art.5 comma I del D. Lgs n.28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
E' di palmare evidenza che, attesa l'indicazione specifica delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà della mediazione, le controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza sono sottratte al regime previsto dalla norma in esame. Ne deriva che la – conseguente – mera facoltatività della richiamata procedura non incide sulla procedibilità della domanda monitoria.
Parte opponente assume che ai sensi dell'art.5 bis del D. Lgs cit. il ricorso per decreto ingiuntivo prevede espressamente l'obbligatorietà della procedura di mediazione.
A tale osservazione può agevolmente replicarsi che la norma è stata prevista in riferimento alle materie indicate al precedente art.5 per le quali la mediazione è obbligatoria: ciò è stato previsto dal legislatore all'evidente fine di evitare che la parte, allo scopo di sottrarsi alla procedura di mediazione, instauri il procedimento monitorio senza la previa attivazione della mediazione.
A conforto dell'argomentazione esposta si consideri che se il legislatore avesse voluto ritenere che qualsiasi procedura per decreto ingiuntivo dovesse essere preceduta dalla mediazione, la specifica previsione delle materie per le quali essa era obbligatoria non avrebbe avuto alcun senso.
Pertanto, dalle osservazioni che precedono, scaturisce che qualsiasi giudizio in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza – instaurato sia con ricorso ordinario che con procedimento per ingiunzione – non richiede il previo espletamento della procedura di mediazione.
In ordine alla mancata previa notifica di un avviso bonario, la relativa deduzione è del tutto inconferente, posto che l'opponente (cfr. capo 2 pag.3 dell'opposizione: La formazione e la notifica dell'avviso di addebito avverrà qualora
3 il debitore non provveda al pagamento nei termini fissati nell'avviso bonario) fa riferimento ad una fattispecie diversa – quella della notifica di un avviso di addebito – rispetto a quella oggetto del presente procedimento in cui ci si oppone ad un titolo di formazione giudiziale, id est il decreto ingiuntivo.
Nel merito, si osserva che, come è noto, i contratti collettivi per le imprese edili ed affini, succedutisi nel tempo, hanno previsto l'istituzione, in ciascuna circoscrizione territoriale, delle Casse Edili quale strumento per l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati dalle contrapposte organizzazioni di categoria.
Tra i vari compiti attribuiti dalla disciplina collettiva alle Casse vi è quello di ricevere gli accantonamenti, da parte delle imprese, degli importi della percentuale prevista per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, le ferie e la gratifica natalizia. Gli importi così accantonati vengono corrisposti dalla agli CP_1
aventi diritto, alle scadenze e secondo le modalità stabilite da accordi locali.
Per il servizio che espletano sono poi previste a favore delle Casse, quote di contribuzione, gravanti per 5/6 sui datori di lavoro e per 1/6 sui lavoratori in una misura percentuale della retribuzione;
le quote di contribuzione a carico degli operai sono trattenute dai datori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla . CP_1
Infine, gli enti in questione provvedono ad incassare le quote di adesione contrattuale alle organizzazioni nazionali e territoriali dovute dai lavoratori e dai datori di lavoro per poi riversare gli importi alle associazioni di appartenenza.
Tale sistema di obblighi così delineato trova fonte in una volontà negoziale che indica, in modo espresso o per comportamenti concludenti, l'adesione alla disciplina collettiva ed agli impegni posti dalla . CP_1
L'art.37 lett. B del CCNL del settore prevede che “Con l'iscrizione alla , i CP_1
datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del regolamento della stessa, con l'impegno di osservare CP_1 integralmente…….. gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente CP_1
.........., una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono
4 correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento”.
Alla stregua della disciplina citata, non sembra potersi discutere che, ove sia accertata
– ovvero, non contestata come nel caso di specie - l'adesione del datore di lavoro alla contrattazione collettiva del settore ed alla , quest'ultima abbia titolo per CP_1
ottenere, in proprio, il pagamento delle quote di contribuzione e, quale mandataria dei lavoratori (Cass., 11.2.87, n. 1442; Cass., 28.4.81, n. 2559), il versamento degli accantonamenti.
Nel caso che ne occupa, la ha allegato in atti le certificazioni relative CP_1
alle denunce mensili presentate dalla società ingiunta relative ai lavoratori occupati per il periodo di che trattasi, dalle quali ha rilevato le omissioni relative ai contributi ed agli accantonamenti.
In virtù di tale documentazione, deve anzitutto ritenersi che la ditta ha recepito il regolamento di cui alla contrattazione del settore: tale adesione datoriale comporta altresì, in assenza dei versamenti dovuti, il diritto della di ottenere, in proprio, il CP_1
versamento delle quote di contribuzione e, nella qualità di mandataria dei lavoratori, il versamento degli accantonamenti (cfr. Cass. civ. n.1442/87; 2559/81).
Inoltre, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale le Casse edili non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro é tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività
e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali
(provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell'integrazione aggiuntiva di malattia che - come si desume dall'art.29, co I D. L. n.
244/1995, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 341, - non é erogata, per i lavoratori edili, dal datore di lavoro, bensì appunto dalle Casse edili (cfr, al riguardo,
Cass., n. 20004/2004).
Ne consegue che, in relazione alla pretesa creditoria di che trattasi, la CP_1
deve essere ricompresa, al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635, co II c.p.c., talché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito (ovvero, le denunce dei lavoratori prodotte in atti) a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., n.
12227/2004).
Pertanto, la documentazione prodotta dalla a sostegno dell'ingiunzione è idonea CP_1
5 a fondare la pretesa creditoria sottesa al ricorso monitorio.
Nondimeno deve osservarsi – recependo condivisibilmente l'orientamento della S.C. in tema - che il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e , CP_1 per il pagamento da parte di quest'ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c.
Da tale premessa scaturisce che quando il datore abbia pagato direttamente ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare, questi ultimi non hanno più titolo per pretendere il pagamenti di quegli importi dalla e, di conseguenza, CP_1 anche l'obbligazione del datore nei confronti della (avente ad oggetto il CP_1
versamento degli accantonamenti) viene meno, trattandosi di obbligazione che trovava il proprio presupposto nell'esistenza della prima, ed essendo la relativa estinzione opponibile ex art. 1271, comma terzo, c.c. (Cass. 28-03-2011, n.7050; 21-06-2005
n.13300).
Nel caso di specie, a fronte della prova che la ha fornito della sussistenza del CP_1
credito azionato in sede monitoria, attraverso la produzione delle denunce mensili,
l'opponente non ha fornito alcuna prova del pagamento dei contributi e degli accantonamenti, né alla né direttamente ai propri dipendenti, adducendo anzi CP_1
una difficoltà al riguardo determinata a suo dire dalla congiuntura economica, circostanza del tutto irrilevante ai fini che qui rilevano. Pertanto, in assenza di prova del pagamento, il credito ingiunto deve ritenersi tutt'ora sussistente.
Incomprensibile risulta poi il riferimento operato dall'opponente all'istituto della compensazione legale, posto che alcun versamento pagamento è stato dedotto in compensazione dalla società.
Per le ragioni sin qui esposte l'opposizione va quindi respinta con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti della , con ricorso CP_2 Controparte_1
depositato in data 08-10-2024, avverso decreto ingiuntivo pronunciato in data 22-08-
2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.640/2024;
6 • Condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.1.800,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all'Avv. Luigi Russo dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere 29-01-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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