TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2024, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1760/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SARTOR VALENTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PIGNATA VALENTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di
1 separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 30.04.2024, divenuta irrevocabile;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/04/1998 da e , trascritto al n. 4, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 Parte_2
1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PAESE;
- alle seguenti condizioni:
1. Conferma l'obbligo di mantenimento esclusivo da parte del padre nei confronti della figlia , di anni 25, attualmente non economicamente Persona_1
autosufficiente, che continuerà ad abitare nella casa familiare, previo versamento diretto alla stessa figlia di un assegno di mantenimento mensile di
2 euro 500,00 (cinquecento//00), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 10
del mese, importo annualmente rivalutabile in base all'indice Istat. Nulla verrà
versato da parte della madre alla figlia a titolo di mantenimento ordinario, come convenuto tra i genitori, stante la disparità di capacità contributiva dei genitori.
2. Il padre e la madre contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, sino a quando non sarà
economicamente autosufficiente, come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
3. Assegna al signor la casa familiare sita in Paese (TV), Via XXIV Parte_2
Maggio, 51/5, di sua proprietà, che continuerà ad abitarvi con la figlia , Per_1
economicamente non autosufficiente.
4. Si dà atto che i coniugi si riconoscono reciprocamente economicamente indipendenti e non hanno alcuna pretesa economica uno nei confronti dell'altra.
5. Si dà atto che i beni mobili presenti all'interno della casa familiare, e di proprietà
esclusiva della signora , già tra le parti individuati, verranno dalla Pt_1
signora prelevati entro la fine del corrente mese di Marzo 2024.
6. Si dà atto che il finanziamento, acceso nel mese di agosto 2019 con la finanziaria dal Signor , anche per l'acquisto Parte_3 Parte_2
dell'autovettura di proprietà della signora – Opel Corsa targa FY Parte_1
106CZ, continuerà ad essere integralmente pagato dallo stesso, fino a totale estinzione, senza nulla chiedere alla moglie.
7. Si dà atto che le parti dichiarano di aver definito ogni pendenza in essere tra le stesse e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo.
8. Spese di lite compensate.
3 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2024.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
4