Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13375/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 13375 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2021, riservato in decisione all'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note, e vertente il risarcimento del danno da circolazione stradale
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18.05.1980 (cod. fisc. ), , nata a [...] C.F._2 Parte_3
(NA) il 02.12.1971 (cod. fisc. ), , C.F._3 Parte_4
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), C.F._4 Parte_5
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ),
[...] C.F._5
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_6
), , nata a [...] il [...] C.F._6 Parte_7
(cod. fisc. ), , nato a [...] C.F._7 Parte_8
il 22.05.1983 (cod. fisc. ), , nata a C.F._8 Parte_9
Napoli il 13.07.1989 (cod. fisc. ), nella qualità di eredi di C.F._9
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
31.10.2021 (cod. fisc. ), rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._10
pagina 1 di 24
ATTRICE
E
n persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità Controparte_1
di Impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Renato Magaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla P.zza Carità n. 32;
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. residente in [...] C.F._11
Trefole n. 43
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti costituite, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, hanno rassegnato le rispettive conclusioni come di seguito riportate: parte attrice: “… conclude per l'accoglimento integrale della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai procuratori anticipatari”; parte convenuta costituita: “… a) in via principale per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio;
b) in via subordinata affinchè venga dichiarato il concorso di colpa del pedone nell'aver determinato l'investimento, con conseguente condanna del F.G.V.S., una volta dimostrata la responsabilità del conducente di un veicolo non identificato, in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuita a quest'ultimo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
pagina 2 di 24 per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, va sinteticamente evidenziato che, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato, dinanzi a questo Tribunale, , Persona_1 CP_2
nonchè la quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
di competenza del F.G.V.S. – Regione Campania, per ottenere il risarcimento dei danni da lesione personale subiti a seguito dell'incidente verificatosi in data 13.07.2016 in
Monteruscello - Pozzuoli (Na) alla via Gino Severino, causato dall'autocarro Fiat tg.
NAP51448 di proprietà di e sprovvisto di copertura assicurativa;
danni CP_2
quantificati complessivamente in € 150.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.11.2021, si è costituita in giudizio la convenuta compagnia assicurativa, la quale ha contestato sia l'an che il quantum della domanda;
ha, quindi, concluso per il rigetto della stessa ed, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria vantata dall'attore proporzionalmente al suo concorso di colpa nella determinazione del sinistro.
Sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio , sicchè questo CP_2
giudice, con ordinanza del 16.11.2021, ne ha dichiarato la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., con comparsa di costituzione e prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c., depositata in data 27.03.2023, premettendo l'intervenuto decesso di in data 31.10.2021, si sono Persona_1
costituiti in giudizio, nella qualità di eredi di quest'ultimo, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e , insistendo nell'accoglimento Parte_7 Parte_8 Parte_9
della domanda formulata dal de cuius.
Raccolta la prova testimoniale ed espletata una CTU medico – legale, all'udienza del
24.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Questioni preliminari di rito.
pagina 3 di 24 Va preliminarmente dichiarata la proponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, 145 e 148, 283 co. 1 lett. b) e 287 d. lgs n. 209/2005.
Ed invero, parte attrice ha documentato di aver inviato alla convenuta compagnia assicurativa – in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S. – nonché alla CONSAP S.p.A., formale richiesta di risarcimento danni, a mezzo raccomandate a/r ricevute rispettivamente in data
28.06.2019 e 27.06.2019 (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte attrice), conforme alle prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. e, comunque, contenente gli elementi necessari e sufficienti a consentire alla compagnia assicurativa di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta (cfr. principi esposti dalla Suprema Corte nelle pronunce n. 19354/16 e n. 32919/22).
Avendo riguardo alla data delle richieste risarcitorie e con riferimento a quella di proposizione del giudizio, inoltre, risulta rispettato lo spatium deliberandi previsto dal già citato art. 148 cod. ass..
Sempre in via preliminare, la domanda va, altresì, dichiarata procedibile, avendo parte attrice dato prova documentale di aver regolarmente inviato alla convenuta compagnia assicuratrice, nonché al responsabile civile, tramite la medesima missiva
(ricevuta da quest'ultimo in data 26.06.2019), l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro.
Legittimazione attiva e passiva
Risulta provata per tabulas, inoltre, la legittimazione attiva del defunto ER
, quale danneggiato del sinistro dedotto in causa, dalla documentazione medica
[...]
attestante le lesioni subite a seguito di detto evento.
Risulta, altresì, provata, oltre che non contestata, la qualità di eredi rivestita da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
tutti figli del de cuius (cfr. doc. nn. 13 e 14 – certificato di morte e certificato di stato di famiglia integrale).
pagina 4 di 24 Quanto alla legittimazione passiva, postulato che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. b), trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, va preliminarmente evidenziato che nella specifica materia in esame, non sussistendo un regime probatorio legale, trova applicazione il regime della prova libera, sicchè la prova della mancata copertura assicurativa non deve necessariamente risultare dalla certificazione IVASS o, in alternativa, dal verbale dell'autorità pubblica, ma ben può essere fornita con ogni mezzo ovvero con documenti, prove testimoniali e anche mediante le presunzioni, spettando al Giudice, poi, valutare l'insieme del quadro probatorio offerto, ex art. 116 cpc, al fine di ritenere meritevoli di accoglimento i fatti posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 18284/2020),
Orbene, nel caso in esame, la legittimazione passiva dei convenuti risulta provata per tabulas, dall'ispezione effettuata presso il PRA, dalla quale emerge la titolarità del veicolo tg. NAP51448 in capo ad , nonché dalla comunicazione della CP_2
Consap del 25.06.2019, dalla quale risulta la scopertura assicurativa di tale veicolo al momento del sinistro (cfr. doc. nn. 3 e 4 fascicolo attoreo).
Inoltre, riguardo alla scopertura assicurativa, il teste premettendo di Testimone_1
aver assistito al sinistro dedotto in causa, dopo aver descritto la dinamica dello stesso, ha dichiarato: “dopo il sinistro il conducente dell'autocarro si è fermato ed è sceso, ha iniziato a discutere con il nipote dell'investito, al quale diceva che non aveva
l'assicurazione. Poi io stesso ho visto che l'autocarro sul parabrezza non esponeva il contrassegno assicurativo”.
Si aggiunga che le contestazioni sollevate dalla convenuta, hanno riguardato solo in maniera generica la legittimazione passiva, incentrandosi specificamente sul merito della controversia e che, non essendosi presentato per rendere CP_2
l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., tale condotta, valutata unitamente agli altri elementi di prova sui quali ci si soffermerà nel seguito dell'elaborato, induce pagina 5 di 24 la scrivente a ritenere provato sia il coinvolgimento nel sinistro dell'autocarro del predetto convenuto che tutte le ulteriori circostanze dedotte in sede di interrogatorio.
In definitiva, dunque, questo giudice ritiene provata la legittimazione delle parti.
Merito della controversia
Passando al merito della controversia, la scrivente ritiene che la domanda proposta da e proseguita dagli eredi dello stesso sia fondata e, pertanto, vada Persona_1
accolta per quanto di ragione.
Va premesso che la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283, co. 1, lett. b) del decreto legislativo n. 209/2005, atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non assicurato.
A questi fini (ma non solo) la legge n. 990 del 1969 (a mente dell'art. 19) ha previsto la costituzione, presso la CONSAP, di un “Fondo per le vittime della strada” CP_3
(FGVS), del quale Fondo l'impresa designata (individuata da apposito decreto ministeriale) è mandataria ex lege senza rappresentanza, assumendo in proprio l'obbligazione diretta nei confronti della vittima ed essendo detto FGVS soltanto tenuto a rifondere ad essa l'importo risarcitorio versato (cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n.
274).
In simili fattispecie, sul danneggiato grava l'onere di provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo investitore, oltre alla circostanza che questo fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Quest'ultima prova, come anticipato, può essere fornita con ogni mezzo e nella fattispecie va ritenuta raggiunta per le ragioni esposte in precedenza nella parte relativa alla legittimazione passiva.
Va, altresì, premesso che ha agìto in giudizio deducendo che il Persona_1
giorno 13.07.2016, alle ore 9:30 circa, in Monteruscello – Pozzuoli (Na) alla via Gino
Severino, nel mentre era intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investito dall'autocarro con cassone a sponde tg. NAP51448, che, viaggiando pagina 6 di 24 ad elevata velocità, non riusciva ad arrestare la marcia per consentire all'attore di completare l'attraversamento.
A seguito dell'impatto, l'attore, avendo riportato lesioni personali, era trasportato al
P.S. dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era ricoverato per una frattura al femore destro che rendeva necessario un intervento chirurgico e successiva terapia riabilitativa.
Sulla scorta di tale rappresentazione, quindi, l'istante ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da lesione personale conseguenti all'evento descritto e quantificati in complessivi € 140.525,75, oltre ai danni di natura patrimoniale per spese mediche pari ad euro 500,00.
La compagnia assicurativa convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, negando la colpa del conducente del veicolo tg. NAP51448 e sostenendo il concorso di colpa del danneggiato per mancata osservanza delle norme dettate dal Codice della
Strada.
Orbene, l'ipotesi dedotta in giudizio è quella di un sinistro stradale tra veicolo e pedone. Com'è noto, in tali casi l'art. 2054, commi 1 e 3 c.c., afferma: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
In materia di sinistri stradali che coinvolgono veicoli e pedoni, la Suprema Corte ha affermato che: “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso
pagina 7 di 24 di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”
(Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Sez. 3, Ordinanza n. 842 del
17/01/2020).
Dunque, secondo i dettami della Suprema Corte, “il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3,
18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964).” (Cass. Civ. n. 20137 del
13.7.23).
Inoltre, con la recente pronuncia n. 2433 del 25.1.2024, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito che “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).”
pagina 8 di 24 In definitiva, dunque, accertato l'investimento del pedone e partendo dall'assunto della colpa presunta del conducente del veicolo investitore, compete al giudice verificare se il pedone, anch'egli tenuto a conformarsi alle regole dettate dal codice della strada, abbia tenuto una condotta negligente e/o connotata dal requisito dell'imprevedibilità
e/o dell'anormalità, tale da concorrere alla verificazione del sinistro.
Alla luce dei predetti principi, ritiene la scrivente che, nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti per dichiarare la colpa esclusiva del conducente del veicolo tg.
NAP51448, nella causazione del sinistro in questione.
Invero, la dinamica descritta nel libello introduttivo è stata confermata, con precisione ed in maniera esaustiva da entrambi i testi escussi, delle cui deposizioni questo giudice non ha motivo di dubitare, sia in ragione della linearità delle dichiarazioni rese, che appaiono scevre da contraddizioni, oltre che esaustive, sia sotto il profilo dell'attendibilità degli stessi testimoni, non legati da rapporti di parentela con nessuna delle parti del presente giudizio e, come tali, del tutto disinteressati all'esito dello stesso.
In particolare, il teste dopo aver premesso che, nelle circostanze di Testimone_2
tempo e di luogo indicate nell'atto di citazione, si trovava in compagnia dell'amico
, con il quale si stava recando al bar a fare colazione, per poi andare Testimone_1
insieme al centro commerciale l'Ipercop di Quarto, in relazione alla dinamica, ha dichiarato: “Stavamo andando verso il bar quando abbiamo visto un signore da solo che stava attraversando sulle strisce pedonali allorquando è sopraggiunto un furgoncino, proveniente da via Gino Severini in direzione Quarto che non si è fermato
e ha colpito il signore investito sul lato destro. Alla guida del furgoncino c'era un signore di quaranta/cinquant'anni che si è fermato e si è offerto di prestare soccorso alla persona investita che era a terra, ma sono sopraggiunti i parenti che lo hanno accompagnato all'ospedale. Quando l'investito è stato condotto all'ospedale, sul posto
è rimasta una parente della vittima alla quale ho lasciato le mie generalità. Il furgoncino era di colore bianco e, se non sbaglio, procedeva a velocità elevata”.
pagina 9 di 24 Il secondo testimone, , ha riferito che nel periodo in cui si è verificato il Testimone_1
fatto, ovvero nell'anno 2016 non lavorava;
che nel giorno e nell'ora in questione si trovava in via Gino Severini in compagnia dell'amico che aveva Testimone_2
incontrato dopo aver accompagnato alle 8:30 il fratello invalido a scuola ed ha, poi, così descritto la dinamica del sinistro: “Ho visto che un signore anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando all'improvviso è stato investito da un furgone che proveniva da via Gino Severini in direzione Quarto. Il signore, che non conoscevo, aveva già quasi completato l'attraversamento quando è stato investito dal furgone dal lato anteriore sinistro del furgone ed è stato colpito sul lato destro precisamente alla gamba altezza femore, è caduto a terra e urlava per il dolore. Poi sia io che il mio amico ci siamo avvicinati e poi sono sopraggiunte altre persone”. Lo stesso teste, inoltre, pur non essendo in grado di riferire il numero di targa del furgone, poiché non l'aveva annotato, ha confermato che si trattasse di “un furgone a sponde bianche”.
Quest'ultima dichiarazione concorre a superare i dubbi sollevati dalla parte convenuta in ordine alla riconducibilità del furgone che ha investito a quello tg. Persona_1
NAP51448 di proprietà di , poiché, sebbene entrambi i testimoni abbiano CP_2
dichiarato di non ricordare il numero di targa del veicolo investitore, gli stessi hanno, comunque, offerto una precisa descrizione di detto veicolo, dichiarando che si trattasse di un furgone “a sponde”. Tale descrizione è conforme al modello indicato nell'estratto
PRA ove, alla voce “carrozzeria” si legge “cassone a sponde”.
Nella complessiva valutazione degli elementi processuali, inoltre, va considerata, come già anticipato, anche la condotta tenuta dallo stesso , il quale, pur avendo CP_2
regolarmente ricevuto la missiva di costituzione in mora, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nonché l'atto di citazione e il successivo atto di deferimento di interrogatorio formale, non ha dichiarato la propria estraneità ai fatti di causa, né è comparso a rendere l'interrogatorio.
pagina 10 di 24 A parere della scrivente, dunque, dalle prove orali deve ritenersi dimostrato che
, nel mentre attraversava la via Gino Severini in Monteruscello, Persona_1
servendosi delle strisce pedonali, veniva investito sul lato destro dal furgone tg.
NAP51448, che non arrestava la propria marcia per consentire il passaggio del pedone, provocandone, così, la caduta al suolo.
Dalla prova testimoniale, inoltre, non sono emersi elementi tali da indurre questo giudice a ritenere sussistente una condotta colpevole del pedone, avendo i testi confermato, appunto, che l'incidente si è verificato nel mentre lo stesso era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, come prescritto dal Codice della Strada, sicchè non può ritenersi superata la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore.
A corredo della prova orale si aggiungono, altresì, ulteriori elementi emersi dall'istruttoria della causa e che si pongono a supporto della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e i danni oggetto della presente domanda risarcitoria.
In argomento, vanno valorizzate le dichiarazioni rese dal danneggiato nell'immediatezza dei fatti e riportate nel referto di P.S., ove si legge che il paziente, in ordine alle cause delle lesioni, riferiva “riferiva di essere stato investito da un'auto – omissione di soccorso”. La circostanza che in detto referto si parli genericamente di
“un'auto” e non di un furgone, a parere della scrivente, non è di per sé sufficiente a scardinare la ricostruzione emersa dall'istruttoria, trattandosi di dichiarazioni riportate dai sanitari e consistenti in indicazioni di massima, dalle quali non si ritiene di dover trarre una sostanziale contraddizione con quanto affermato dal danneggiato, dovendosi, al contrario, valorizzare la causa dell'incidente, ovvero l'investimento in strada, coincidente con quanto posto a sostegno dell'azione risarcitoria.
Ulteriore elemento di conforto, infine, è dato dalla valutazione di compatibilità operata dal CTU tra la dinamica descritta dall'attore e le lesioni riportate (cfr. pag. 5 dell'elaborato “Vista la citazione del legale rappresentante, la documentazione
pagina 11 di 24 sanitaria ed in particolare la cartella clinica è possibile, anche sulla scorta della esperienza personale, accreditare il nesso causale fra evento lesivo e lesioni subite”).
In definitiva, quindi, ritiene la scrivente, che all'esito dell'istruttoria risulti pienamente provata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. NAP51448, di proprietà di , nella causazione dell'evento lesivo de quo. CP_2
Accertato l'an della pretesa attorea e passando, dunque, alla valutazione del quantum risarcibile, va evidenziato che parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'incidente per cui è causa. In particolare, ha Persona_1
dedotto di aver subìto un danno da lesione personale così risarcibile: I.P. 30%; I.T.T. di gg. 58; I.T.P. al 75% di gg. 61; I.T.P. al 50% di gg. 35 ed I.T.P. al 25% di giorni 84, oltre al danno morale, estetico, esistenziale e per spese mediche ed ha chiesto, quindi, che fosse riconosciuto in suo favore il risarcimento integrale del danno quantificato in
€ 150.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi.
Successivamente, gli eredi del predetto, con la comparsa conclusionale, hanno fatto proprie le risultanze della CTU, pur insistendo nella richiesta di riconoscimento del danno morale e della personalizzazione nella percentuale massima.
Orbene, in ordine all'entità delle lesioni riportate dall'istante e alle voci di danno risarcibili va premesso che, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale pagina 12 di 24 derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass.
n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent. Cass. n. 901/2018).
In detta pronuncia i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di
pagina 13 di 24 danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali
i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n. 7513/2018).
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una pagina 14 di 24 somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema
Corte e di recente nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subìti dall'attore sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartella clinica, certificati medici) e dalla relazione del C.T.U. nominato, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.
L'ausiliario del giudice, il quale, in ragione dell'intervenuto decesso di ER
, ha potuto determinare il danno biologico derivato al medesimo solo sulla
[...]
pagina 15 di 24 base della documentazione medica in atti, dopo aver compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dinamica del sinistro come ricostruita e le lesioni riscontrate, consistenti in una “frattura mediale del collo del femore destro trattata con sostituzione protesica totale”, ha valutato il danno biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 16%, nonché i seguenti giorni di invalidità:
Periodo di Invalidità Totale = 30 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 40 gg.
Periodo di Invalidità Parziale al 25% = 40 gg.
Le predette conclusioni appaiono condivisibili, in quanto fondate su argomentazioni logiche e cognizioni tecnico-scientifiche prive di censura.
Orbene, per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro.
Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. Civ. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte attrice non ha assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno morale.
Con riferimento all'aumento per personalizzazione del danno, infine, si evidenzia che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, il danno relazionale si verifica quando le conseguenze di un danno alla salute si configurano come peculiari ed pagina 16 di 24 “eccezionali”, rispetto ad altri soggetti della stessa età, i quali abbiano goduto di conseguenze ordinarie e non straordinarie da quel tipo di menomazione: in applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 5865/21).
Ed ancora, “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. Civ. n. 15084/19)
Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame,
i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata.
In definitiva, si ritiene equo liquidare, all'attualità, ivi compreso il danno emergente, tenuto conto delle lesioni subite, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni
70) e sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, parametro nazionale per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (cfr. tra le altre Cass. n.
4447/2014), la somma di € 34.907,00 (16% di invalidità permanente ed euro 3.330,81 per punto di danno biologico).
Tuttavia, essendo l'attore deceduto per cause non imputabili al sinistro oggetto di causa in data 31.10.2021 (cfr. certificato di morte doc. sub. n. 13 fascicolo pagina 17 di 24 interventori), ovvero circa 5 anni e 3 mesi dopo l'incidente, deve farsi applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto.
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante,
a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. Cass. Civ. n. 15112/2024; Cass.
Civ. n. 41933/2021) e ciò in quanto ha ritenuto inique le tabelle milanesi elaborate per la liquidazione del danno da premorienza.
Invero, i giudici di legittimità hanno precisato che “Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti” (cfr. Cass. Civ. n.
29832/2024) e con la recente ordinanza n. 8481 del 31.03.2025 hanno, altresì, evidenziato che “le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le
pagina 18 di 24 quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.”
In forza dei predetti principi giurisprudenziali, quindi, appare equo diminuire proporzionalmente il risarcimento del danno tenendo conto dell'effettiva durata della vita del danneggiato, che, come detto, è deceduto circa 5 anni e 3 mesi dopo l'episodio dannoso per cui è causa.
Escludendo, quindi, l'applicazione delle tabelle di Milano per il caso di premorienza e considerando che l'aspettativa di vita della popolazione italiana, secondo gli indicatori
ISTAT, è di 83,4 anni e che l'importo di € 34.907,00 liquidabile sulla base delle tabelle ministeriali per una persona di anni 70 anni al momento del sinistro e, quindi, con ancora 13,4 anni di prospettiva di vita, occorre dividere l'importo di € 34.907,00 per
13,4 e moltiplicarlo per 5,3 (cioè, su base decimale, per il tempo di effettiva sopravvivenza post sinistro, ovvero 5 anni e tre mesi) e si ottiene l'importo di €
13.806,50.
A questa somma vanno aggiunte le seguenti ulteriori voci: 1) la somma di euro
3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale (gg. 40); 2) la somma di euro 2.300,00
a titolo di invalidità temporanea parziale (gg. 30 al 50%); 3) l'ulteriore somma di euro
1.150,00 a titolo di invalidità temporanea parziale (gg. 30 al 25 %), per un totale complessivo pari ad euro di € 20.706,50.
Per quanto riguarda le spese mediche, va evidenziato che quelle documentate direttamente riconducibili al sinistro in esame, per epoca e causale, sono pari a complessivi euro 453,00, non potendosi riconoscere le ulteriori spese portate dagli pagina 19 di 24 scontrini fiscali dai quali non è possibile ricavare la diretta riferibilità di dette spese all'evento de quo.
In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta agli istanti e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via pagina 20 di 24 equitativa, nella misura dello 1,50 %, tenuto conto delle modeste oscillazioni del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, verificatosi in data
13.07.2016, ed il suo risarcimento, ad esclusione degli ultimi due anni.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, devalutato ad € 17.056,43 all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 13 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall fino alla data della presente decisione. CP_4
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 20.706,50, maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti, a far data dalla sentenza, i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Per tutte le ragioni esposte la convenuta va condannata a risarcire agli interventori, nella qualità di eredi di , la complessiva somma di euro 21.159,50 (di Persona_1
cui € 20.706,50 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 453,00 per spese mediche) oltre alle voci aggiuntive sopra indicate.
Va, infine, evidenziato che gli interventori, n.q. di eredi di , nella Persona_1
comparsa conclusionale hanno chiesto che l'assicurazione venisse condannata a corrispondere le somme loro spettanti iure ereditatis in favore di ciascuno di loro pro quota.
Orbene tale domanda di condanna non può trovare accoglimento poiché esula dal presente giudizio l'esatta quantificazione delle quote di spettanza dei singoli eredi, di talchè l'assicurazione andrà condannata a pagare l'intera somma in favore dei medesimi, quali creditori solidali.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, come da dispositivo, e sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della pagina 21 di 24 controversia indeterminabile – tra euro 5.201 a 26.000) in relazione ai valori medi per le quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale), ridotti del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni giuridiche ed aumentati del 30% per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale e con attribuzione ai procuratori qualificatisi antistatari.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 22.02.2024, vanno definitivamente poste a carico della società Controparte_1
Nei rapporti tra gli attori ed il responsabile civile convenuto, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'assenza di domanda di condanna nei confronti dello stesso, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare la non ripetibilità delle spese di lite.
Quanto all'ulteriore domanda di liquidazione delle spese attinenti alla fase stragiudiziale e, precipuamente, per la proposizione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, va evidenziato che, secondo i condivisibili insegnamenti della Suprema Corte, le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (cfr.
Cass. Civ. 24481/2020)
Nel caso in esame, la domanda volta ad ottenere il rimborso di tali spese, è stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale e, pertanto, va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 22 di 24 • Accoglie per quanto di ragione le domande di , Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e di nella qualità di eredi Parte_7 Parte_8 Parte_9
di e, per l'effetto, accertata la responsabilità esclusiva di Persona_1
nella causazione del sinistro, condanna, la CP_2 Controparte_1
in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al pagamento in favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
della complessiva somma di euro 21.159,50 (di cui € Parte_9
20.706,50 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 453,00 per spese mediche), oltre interessi compensativi, al tasso annuo dello 1.50 %, dal 13.07.2016 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su € 17.056,43 e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 13 luglio, secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed CP_4
impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di euro 21.159,50, maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
• dichiara inammissibile la domanda di parte attrice di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita;
• condanna, la in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
; spese liquidate in complessivi € 4.620,00 oltre ad € 27,00 per Parte_9
pagina 23 di 24 le sole spese vive documentate, nonché al 15 % per rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico della convenuta – F.G.V.S. Controparte_1
le spese già liquidate per l'espletamento della CTU;
• dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di . CP_2
Così deciso in Napoli il 30.05.2025
ILGIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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