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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2024, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 5470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario dottor Domenico Dente Gattola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. N RG 5470/2022
TRA
nato il [...] a [...]/mare di TA (Na) e ivi Parte_1 residente a[...], con n. di c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Francesco Gargiulo con n. di c.f. presso il cui C.F._2 studio legale al Corso Alcide De ER n. 16, C/mare di TA
(Na) è elettivamente domiciliato( ,ammesso nella seduta del Email_1
8.11.2022 al patrocinio a spese dello Stato (Prot. N. 2867)
OPPONENTE
E
(P. IVA con sede in Corridonia Controparte_1 P.IVA_1
62014 (MC) alla Via del Lavoro 139, Concessionario della riscossione delle entrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali della Città di Sorrento (c.f. ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, (c.f. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Tiberi C.F._3
(C.F. ; P.IVA: del Foro di Macerata e C.F._4 P.IVA_3 con lui elettivamente domiciliata presso la sede della
[...] in Corridonia 62014 (MC) alla Via del Lavoro 139 CP_1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del II co. dell'art. 132 cpc come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Inoltre va evidenziato che la presente sentenza viene stesa seguendo il principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e di rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto ai sensi dell'art 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.c.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva l' per sentir Parte_1 Controparte_1 accertare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e del relativo pignoramento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, pari ad € 3.228,45 e la sospensione dell'esecuzione.
All'udienza del 16.12.2022 il giudice sospendeva la procedura esecutiva ritenendone sussistenti i presupposti.
Il 10.7.2023 codesto Tribunale rilevata la contumacia di parte opposta, l' rinviava la causa per la Controparte_1 precisazione delle conclusioni ed il 31.1. 2024 si riservava. Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree per i seguenti motivi: 1) tardività della domanda 2) debenza del credito.
Orbene quale Concessionario della Controparte_1 riscossione delle entrate comunali della Città di Sorrento, ha emesso nei confronti di un'ingiunzione di pagamento, Parte_1
l'ING/980-2015-128 del 06/08/2015, che, a detta dell'opposto, è stata notificata in data 26,8,2015.
Orbene l'art. 28 della legge 689 del 1981 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che l'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile.
Nel caso di specie poiché le somme suddette sono state ingiunte nel
2015 e l'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/73 veniva notificato all'opponente in 29/09/2022, ne possiamo dedurre che è decorso il termine dei cinque anni, previsto dalla legge per la dichiarazione di prescrizione del credito.
Per quanto riguarda l'esecuzione forzata avviata dalla CP_1
l'art. 50 del dpr 602 del 1973 prevede che il concessionario
[...] procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nel caso di specie manca il rispetto della procedura suddetta, non essendo stata notificata l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/73.
Così come non risulta essere stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale in quanto prima di notificare il pignoramento, il soggetto che vanta o ha la funzione di recupero del credito, deve comunicare al contribuente che procederà ad incardinare una procedura esecutiva, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in genere 30 giorni - per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Orbene l'opponente lamenta la nullità della procedura esecutiva così come avviata da controparte che non costituendosi, se non tardivamente, e non depositando prove di segno opposto, se non in sede di precisazione delle conclusioni, ha avvalorato gli assunti attorei.
Pertanto questo Tribunale accoglie la domanda nel merito perché fondata.
Le somme richieste non sono pertanto dovute.
Riguardo il governo delle suddette spese di lite , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti, secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dentegattola, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti dell' L. provvede come di
[...] Controparte_3 seguito:
- Accoglie l'opposizione e dichiara invalido il pignoramento presso terzi n. PTER/101-2022-12/ DEL 14/09/2022.
- - Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, da porsi a carico dell'Erario, in 1700,00 euro oltre oneri se dovuti in quanto il è stato ammesso nella seduta del Pt_1
8.11.2022 al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Torre Annunziata
il 7.5.2024
Giudice Onorario dott. Domenico Dente Gattola
Sentenza redatta con il contributo della funzionaria dell' CP_4
Dott.ssa Alessandra Cascone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario dottor Domenico Dente Gattola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. N RG 5470/2022
TRA
nato il [...] a [...]/mare di TA (Na) e ivi Parte_1 residente a[...], con n. di c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Francesco Gargiulo con n. di c.f. presso il cui C.F._2 studio legale al Corso Alcide De ER n. 16, C/mare di TA
(Na) è elettivamente domiciliato( ,ammesso nella seduta del Email_1
8.11.2022 al patrocinio a spese dello Stato (Prot. N. 2867)
OPPONENTE
E
(P. IVA con sede in Corridonia Controparte_1 P.IVA_1
62014 (MC) alla Via del Lavoro 139, Concessionario della riscossione delle entrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali della Città di Sorrento (c.f. ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, (c.f. Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Tiberi C.F._3
(C.F. ; P.IVA: del Foro di Macerata e C.F._4 P.IVA_3 con lui elettivamente domiciliata presso la sede della
[...] in Corridonia 62014 (MC) alla Via del Lavoro 139 CP_1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del II co. dell'art. 132 cpc come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della Legge 18/06/2009 n. 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. Inoltre va evidenziato che la presente sentenza viene stesa seguendo il principio della ragione più liquida secondo cui la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e di rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto ai sensi dell'art 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.c.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. il sig. conveniva l' per sentir Parte_1 Controparte_1 accertare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e del relativo pignoramento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, pari ad € 3.228,45 e la sospensione dell'esecuzione.
All'udienza del 16.12.2022 il giudice sospendeva la procedura esecutiva ritenendone sussistenti i presupposti.
Il 10.7.2023 codesto Tribunale rilevata la contumacia di parte opposta, l' rinviava la causa per la Controparte_1 precisazione delle conclusioni ed il 31.1. 2024 si riservava. Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande attoree per i seguenti motivi: 1) tardività della domanda 2) debenza del credito.
Orbene quale Concessionario della Controparte_1 riscossione delle entrate comunali della Città di Sorrento, ha emesso nei confronti di un'ingiunzione di pagamento, Parte_1
l'ING/980-2015-128 del 06/08/2015, che, a detta dell'opposto, è stata notificata in data 26,8,2015.
Orbene l'art. 28 della legge 689 del 1981 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che l'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile.
Nel caso di specie poiché le somme suddette sono state ingiunte nel
2015 e l'atto di intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602/73 veniva notificato all'opponente in 29/09/2022, ne possiamo dedurre che è decorso il termine dei cinque anni, previsto dalla legge per la dichiarazione di prescrizione del credito.
Per quanto riguarda l'esecuzione forzata avviata dalla CP_1
l'art. 50 del dpr 602 del 1973 prevede che il concessionario
[...] procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nel caso di specie manca il rispetto della procedura suddetta, non essendo stata notificata l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R.
602/73.
Così come non risulta essere stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale in quanto prima di notificare il pignoramento, il soggetto che vanta o ha la funzione di recupero del credito, deve comunicare al contribuente che procederà ad incardinare una procedura esecutiva, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in genere 30 giorni - per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.
Orbene l'opponente lamenta la nullità della procedura esecutiva così come avviata da controparte che non costituendosi, se non tardivamente, e non depositando prove di segno opposto, se non in sede di precisazione delle conclusioni, ha avvalorato gli assunti attorei.
Pertanto questo Tribunale accoglie la domanda nel merito perché fondata.
Le somme richieste non sono pertanto dovute.
Riguardo il governo delle suddette spese di lite , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti, secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dentegattola, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti dell' L. provvede come di
[...] Controparte_3 seguito:
- Accoglie l'opposizione e dichiara invalido il pignoramento presso terzi n. PTER/101-2022-12/ DEL 14/09/2022.
- - Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, da porsi a carico dell'Erario, in 1700,00 euro oltre oneri se dovuti in quanto il è stato ammesso nella seduta del Pt_1
8.11.2022 al patrocinio a spese dello Stato. Così deciso in Torre Annunziata
il 7.5.2024
Giudice Onorario dott. Domenico Dente Gattola
Sentenza redatta con il contributo della funzionaria dell' CP_4
Dott.ssa Alessandra Cascone