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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 3316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. vol. 3316/2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIE Parte_1 C.F._1
CAROLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGLIE
CAROLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARANTINI Parte_2 C.F._2
ALFREDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TARANTINI
ALFREDO
Ricorrenti con l'intervento del PM
Intervenuto dato atto che le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 51 ultimo comma c.p.c.
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/04/1995 a Zola Predosa (BO) con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune nell'anno 1995, Parte 1, Numero 4; dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...] e ora residente in [...]
n. 1, economicamente autosufficiente, nato a [...] il [...] e residente in [...]Persona_2
Predosa, via Risorgimento n. 33, cioè ancora presso l'abitazione familiare, ma già economicamente autosufficiente. In data 19/01/2012, il Tribunale di Bologna, nel corso del procedimento di separazione consensuale NRG 12182/2011, ha pronunciato il decreto di omologa n. 964/2012, con il quale le parti hanno stabilito, tra le altre, l'assegnazione della casa familiare, all'epoca di proprietà del sig. Pt_2
sita in Zola Predosa, via Risorgimento n. 33, alla sig.ra la quale ha continuato a ivi viverci Pt_1
pagina 1 di 3 assieme ai figli. Tale assegnazione è stata trascritta in data 06/06/2013 presso l'Ufficio di
Conservatoria di Bologna, al numero di repertorio 17121/2012, come da visura sub doc.
4. In data
17.05.2018, la sig.ra ha acquistato all'asta la proprietà dell'immobile familiare (a seguito di Pt_1
procedura esecutiva immobiliare a carico del sig. , come risulta dal decreto di trasferimento a Pt_2
firma del dott. sub doc. 5. Pt_3
La sig.ra ha deciso di vendere l'immobile di Via Risorgimento n. 33, in Zola Predosa, e Pt_1
trasferirsi altrove, dal momento che la figlia è già residente altrove ed il figlio , già Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, è in procinto di andare a vivere da solo. Gli acquirenti hanno richiesto, anche su indicazione del Notaio rogante, che la sig.ra pur piena proprietaria Pt_1
dell'immobile in cui abita, rinunci all'assegnazione della casa familiare e che, detto provvedimento,
venga debitamente trascritto. Alla luce di tale esigenza, le parti hanno raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni;
per cui, ferme le statuizioni relative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 100,00, a carico del sig. in favore della coniuge , quest'ultima Pt_2 Pt_1
rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e il sig. nulla oppone. Le modifiche Pt_2
concordemente richieste dalle parti sono conformi a legge e vanno quindi recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale del 14.12.2011 nel procedimento r.g.n. 12182/2011 Tribunale di Bologna, dà atto che le parti hanno preso i seguenti accordi:
1 –la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare, sita in Zola Predosa, alla via Pt_1
Risorgimento n. 33;
pagina 2 di 3 2 - il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento, la somma di € Pt_2 Pt_1
100,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat;
3 - il sig. non sarà più tenuto, come già è di fatto, a corrispondere alcun mantenimento in Pt_2
favore dei figli, poiché entrambi economicamente autosufficienti;
4 – nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore dott. Francesca Neri
Il Presidente dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. vol. 3316/2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIE Parte_1 C.F._1
CAROLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAGLIE
CAROLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARANTINI Parte_2 C.F._2
ALFREDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TARANTINI
ALFREDO
Ricorrenti con l'intervento del PM
Intervenuto dato atto che le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 51 ultimo comma c.p.c.
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/04/1995 a Zola Predosa (BO) con atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune nell'anno 1995, Parte 1, Numero 4; dall'unione sono nati i figli: nata a [...] il [...] e ora residente in [...]
n. 1, economicamente autosufficiente, nato a [...] il [...] e residente in [...]Persona_2
Predosa, via Risorgimento n. 33, cioè ancora presso l'abitazione familiare, ma già economicamente autosufficiente. In data 19/01/2012, il Tribunale di Bologna, nel corso del procedimento di separazione consensuale NRG 12182/2011, ha pronunciato il decreto di omologa n. 964/2012, con il quale le parti hanno stabilito, tra le altre, l'assegnazione della casa familiare, all'epoca di proprietà del sig. Pt_2
sita in Zola Predosa, via Risorgimento n. 33, alla sig.ra la quale ha continuato a ivi viverci Pt_1
pagina 1 di 3 assieme ai figli. Tale assegnazione è stata trascritta in data 06/06/2013 presso l'Ufficio di
Conservatoria di Bologna, al numero di repertorio 17121/2012, come da visura sub doc.
4. In data
17.05.2018, la sig.ra ha acquistato all'asta la proprietà dell'immobile familiare (a seguito di Pt_1
procedura esecutiva immobiliare a carico del sig. , come risulta dal decreto di trasferimento a Pt_2
firma del dott. sub doc. 5. Pt_3
La sig.ra ha deciso di vendere l'immobile di Via Risorgimento n. 33, in Zola Predosa, e Pt_1
trasferirsi altrove, dal momento che la figlia è già residente altrove ed il figlio , già Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente, è in procinto di andare a vivere da solo. Gli acquirenti hanno richiesto, anche su indicazione del Notaio rogante, che la sig.ra pur piena proprietaria Pt_1
dell'immobile in cui abita, rinunci all'assegnazione della casa familiare e che, detto provvedimento,
venga debitamente trascritto. Alla luce di tale esigenza, le parti hanno raggiunto un accordo circa la modifica delle condizioni;
per cui, ferme le statuizioni relative alla corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 100,00, a carico del sig. in favore della coniuge , quest'ultima Pt_2 Pt_1
rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e il sig. nulla oppone. Le modifiche Pt_2
concordemente richieste dalle parti sono conformi a legge e vanno quindi recepite col presente provvedimento. Nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale del 14.12.2011 nel procedimento r.g.n. 12182/2011 Tribunale di Bologna, dà atto che le parti hanno preso i seguenti accordi:
1 –la sig.ra rinuncia all'assegnazione della casa familiare, sita in Zola Predosa, alla via Pt_1
Risorgimento n. 33;
pagina 2 di 3 2 - il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di mantenimento, la somma di € Pt_2 Pt_1
100,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat;
3 - il sig. non sarà più tenuto, come già è di fatto, a corrispondere alcun mantenimento in Pt_2
favore dei figli, poiché entrambi economicamente autosufficienti;
4 – nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore dott. Francesca Neri
Il Presidente dott. Stefano Giusberti
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