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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/03/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 1100/23, 1102/23 e 1114/23 RGL promosse da cod. fisc. , in persona del direttore e Parte_1 P.IVA_1
procuratore dott. , con sede a Trieste e domicilio eletto a Parte_2
Genova in piazza Corvetto 2/5 presso lo studio dell'avv. Maurizio Orione
(PEC che la rappresenta e difende Email_1
per procura depositata in via telematica con la comparsa di risposta opponente
contro cod. fisc. residente a [...], LITAL CP_1 C.F._1
MANDAN cod. fisc. e cod. fisc. C.F._2 CP_2
, residente alla Spezia, tutti con domicilio eletto alla C.F._3
Spezia in via Vittorio Veneto 155 presso lo studio dell'avv. Alberto Benifei e dell'avv. Isabella Benifei che li rappresentano e difendono per procure depositate in via telematica con i ricorsi monitori (PEC
opposti Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “…2) Accertare e dichiarare la propria incompetenza Parte_1 territoriale a concedere il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare Parte_1 che nulla deve l'opponente all'ingiungente e, per l'effetto, Parte_1
revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto per la mancata Parte_1 dimostrazione da parte dell'ingiungente sia che le proprie pretese retributive sono maturate per attività prestata a favore di che, in ogni caso, Parte_1 per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste in via solidale a . Parte_1
Per : “Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto nei CP_1
limiti in cui il lavoratore aveva già ridotto la domanda alle sole voci retributive e, conseguentemente, condannare al pagamento Parte_1 della somma pario ad € 3109,89 oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata oltre alle spese, alle spese generali, cpa e iva come per legge”.
Per Mandal: “Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto nei limiti in cui il lavoratore aveva già ridotto la domanda alle sole voci retributive e, conseguentemente, condannare al pagamento Parte_1 della somma pario ad € 1392,31 oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata oltre alle spese, alle spese generali, cpa e iva come per legge”.
Per “Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto CP_2
nei limiti in cui il lavoratore aveva già ridotto la domanda alle sole voci retributive e, conseguentemente, condannare al pagamento Parte_1 della somma pari ad € 1602,33 oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata e oltre alle spese, alle spese generali, cpa e iva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , IT DA e , dando atto di essere stati, il CP_1 CP_2 primo fra il 19.5.2021 e l'11.3.2023 e gli altri fra il 6.9.2022 e il 23.12.2022, dipendenti di impiegati nel cantiere del Muggiano alla Parte_3
Spezia su un appalto commesso da hanno ottenuto contro la Parte_1
datrice di lavoro e contro la committente decreti ingiuntivi per le rispettive somme di € 3.109,89, € 1.392,31 ed € 1.602,33 portate dai prospetti paga, escluse festività, domeniche, ferie e permessi, nonché, per , esclusi il CP_1
controvalore dei buoni pasto e un rimborso di spese esenti (domandati in ricorso ma depennati dal giudice del monitorio).
Con i medesimi decreti ingiuntivi è stato inoltre ingiunto alla sola datrice di lavoro il pagamento delle somme non aventi natura retributiva. I decreti ingiuntivi sono stati notificati il 18.10.2023 ( e il 19.10.2023 CP_2
( , DA); le date sono quelle indicate nei ricorsi in opposizione e CP_1
non contestate.
Con separati ricorsi depositati il 6.11.2023 (Gallo, DA) e il 7.11.2023
( ha proposto opposizione, dando atto che Parte_4 [...]
era stata posta in liquidazione giudiziale ed eccependo Pt_3
l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Napoli nel cui circondario la datrice di lavoro aveva la sede e dolendosi della mancata prova che gli ingiunti fossero stati addetti all'appalto.
Gli opposti resistono.
Le tre cause sono state riunite.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi infondata.
I contratti di lavoro indicano come luogo della prestazione in Parte_1
viale San Bartolomeo alla Spezia.
Si è recentemente precisato: “In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (Cass., 7.9.2023 n. 6081).
È del resto inverosimile che nel luogo in cui rendeva le Parte_3 proprie prestazioni nell'ambito dell'appalto non disponesse di una dotazione sia pure minimale di beni (salvo ritenere che fosse fornita la sola manodopera), considerato anche che pur negando l'esistenza di Parte_1
una dipendenza, non ha neppure dedotto che non ne disponesse.
Va aggiunto che la struttura dell'art. 413 comma 3 c.p.c. (“Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”), induce a ritenere che la cessazione della dipendenza costituisca fatto impeditivo, e non la sua permanenza fatto costitutivo, sicché, ove non risulti in atti che la dipendenza alla quale il lavoratore era addetto fosse cessata al momento della proposizione del giudizio (come non risulta in atti), la competenza sussiste.
In particolare, la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale del patrimonio di a far data dalla quale si può supporre che la Parte_3
dipendenza fosse cessata, risale al 15.9.2023 ed è quindi posteriore ai ricorsi monitori.
3. Per quanto riguarda la prova dell'impiego degli opposti sull'appalto:
- da un lato il fatto che siano stati assunti per prestare la loro opera presso
(e quindi evidentemente sull'appalto di consente di Parte_1 Parte_1
presumere fino a prova del trasferimento che abbiano continuato ad operarvi;
- dall'altro, come già più volte affermato da questo giudice, il semplice richiamo dell'onere della prova non costituisce contestazione, e l'opponente, che pure dovrebbe essere al corrente dei lavoratori che accedono ai propri siti, di fronte a una prestazione che si svolgeva nel proprio cantiere non ha specificamente negato che i lavoratori abbiano prestato la loro opera per tutto il periodo dedotto, sicché la contestazione è inidonea.
4. Per quanto lamenti che i prospetti paga emessi dal datore di lavoro non fanno prova nei suoi confronti, non ha concretamente contestato Parte_1
la debenza delle somme richieste.
D'altra parte, per agire contro il committente i lavoratori non devono dimostrare il mancato pagamento, ma, conformemente ai principi generali, grava sul committente l'onere di dimostrare che il pagamento vi sia stato.
5. Le opposizioni, quindi, si rigettano.
Il rigetto integrale delle opposizioni rende superflua la pronuncia di condanna che pure gli opposti richiedono nelle loro conclusioni.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione 1101/5200, riduzione sui valori medi per la semplicità della causa, assenza di istruttoria, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria per la fase decisionale con diminuzione del
30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni e con aumento per la difesa di tre parti aventi identica posizione processuale) e secondo soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta le opposizioni, condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere agli opposti le spese di lite che liquida in € 2388,76 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende.
La Spezia, 11.3.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 1100/23, 1102/23 e 1114/23 RGL promosse da cod. fisc. , in persona del direttore e Parte_1 P.IVA_1
procuratore dott. , con sede a Trieste e domicilio eletto a Parte_2
Genova in piazza Corvetto 2/5 presso lo studio dell'avv. Maurizio Orione
(PEC che la rappresenta e difende Email_1
per procura depositata in via telematica con la comparsa di risposta opponente
contro cod. fisc. residente a [...], LITAL CP_1 C.F._1
MANDAN cod. fisc. e cod. fisc. C.F._2 CP_2
, residente alla Spezia, tutti con domicilio eletto alla C.F._3
Spezia in via Vittorio Veneto 155 presso lo studio dell'avv. Alberto Benifei e dell'avv. Isabella Benifei che li rappresentano e difendono per procure depositate in via telematica con i ricorsi monitori (PEC
opposti Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “…2) Accertare e dichiarare la propria incompetenza Parte_1 territoriale a concedere il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare Parte_1 che nulla deve l'opponente all'ingiungente e, per l'effetto, Parte_1
revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullato nei confronti di il decreto ingiuntivo opposto per la mancata Parte_1 dimostrazione da parte dell'ingiungente sia che le proprie pretese retributive sono maturate per attività prestata a favore di che, in ogni caso, Parte_1 per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste in via solidale a . Parte_1
Per : “Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto nei CP_1
limiti in cui il lavoratore aveva già ridotto la domanda alle sole voci retributive e, conseguentemente, condannare al pagamento Parte_1 della somma pario ad € 3109,89 oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata oltre alle spese, alle spese generali, cpa e iva come per legge”.
Per Mandal: “Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto nei limiti in cui il lavoratore aveva già ridotto la domanda alle sole voci retributive e, conseguentemente, condannare al pagamento Parte_1 della somma pario ad € 1392,31 oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata oltre alle spese, alle spese generali, cpa e iva come per legge”.
Per “Respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto CP_2
nei limiti in cui il lavoratore aveva già ridotto la domanda alle sole voci retributive e, conseguentemente, condannare al pagamento Parte_1 della somma pari ad € 1602,33 oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma rivalutata e oltre alle spese, alle spese generali, cpa e iva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , IT DA e , dando atto di essere stati, il CP_1 CP_2 primo fra il 19.5.2021 e l'11.3.2023 e gli altri fra il 6.9.2022 e il 23.12.2022, dipendenti di impiegati nel cantiere del Muggiano alla Parte_3
Spezia su un appalto commesso da hanno ottenuto contro la Parte_1
datrice di lavoro e contro la committente decreti ingiuntivi per le rispettive somme di € 3.109,89, € 1.392,31 ed € 1.602,33 portate dai prospetti paga, escluse festività, domeniche, ferie e permessi, nonché, per , esclusi il CP_1
controvalore dei buoni pasto e un rimborso di spese esenti (domandati in ricorso ma depennati dal giudice del monitorio).
Con i medesimi decreti ingiuntivi è stato inoltre ingiunto alla sola datrice di lavoro il pagamento delle somme non aventi natura retributiva. I decreti ingiuntivi sono stati notificati il 18.10.2023 ( e il 19.10.2023 CP_2
( , DA); le date sono quelle indicate nei ricorsi in opposizione e CP_1
non contestate.
Con separati ricorsi depositati il 6.11.2023 (Gallo, DA) e il 7.11.2023
( ha proposto opposizione, dando atto che Parte_4 [...]
era stata posta in liquidazione giudiziale ed eccependo Pt_3
l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Napoli nel cui circondario la datrice di lavoro aveva la sede e dolendosi della mancata prova che gli ingiunti fossero stati addetti all'appalto.
Gli opposti resistono.
Le tre cause sono state riunite.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale deve ritenersi infondata.
I contratti di lavoro indicano come luogo della prestazione in Parte_1
viale San Bartolomeo alla Spezia.
Si è recentemente precisato: “In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro-appaltatore” (Cass., 7.9.2023 n. 6081).
È del resto inverosimile che nel luogo in cui rendeva le Parte_3 proprie prestazioni nell'ambito dell'appalto non disponesse di una dotazione sia pure minimale di beni (salvo ritenere che fosse fornita la sola manodopera), considerato anche che pur negando l'esistenza di Parte_1
una dipendenza, non ha neppure dedotto che non ne disponesse.
Va aggiunto che la struttura dell'art. 413 comma 3 c.p.c. (“Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”), induce a ritenere che la cessazione della dipendenza costituisca fatto impeditivo, e non la sua permanenza fatto costitutivo, sicché, ove non risulti in atti che la dipendenza alla quale il lavoratore era addetto fosse cessata al momento della proposizione del giudizio (come non risulta in atti), la competenza sussiste.
In particolare, la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale del patrimonio di a far data dalla quale si può supporre che la Parte_3
dipendenza fosse cessata, risale al 15.9.2023 ed è quindi posteriore ai ricorsi monitori.
3. Per quanto riguarda la prova dell'impiego degli opposti sull'appalto:
- da un lato il fatto che siano stati assunti per prestare la loro opera presso
(e quindi evidentemente sull'appalto di consente di Parte_1 Parte_1
presumere fino a prova del trasferimento che abbiano continuato ad operarvi;
- dall'altro, come già più volte affermato da questo giudice, il semplice richiamo dell'onere della prova non costituisce contestazione, e l'opponente, che pure dovrebbe essere al corrente dei lavoratori che accedono ai propri siti, di fronte a una prestazione che si svolgeva nel proprio cantiere non ha specificamente negato che i lavoratori abbiano prestato la loro opera per tutto il periodo dedotto, sicché la contestazione è inidonea.
4. Per quanto lamenti che i prospetti paga emessi dal datore di lavoro non fanno prova nei suoi confronti, non ha concretamente contestato Parte_1
la debenza delle somme richieste.
D'altra parte, per agire contro il committente i lavoratori non devono dimostrare il mancato pagamento, ma, conformemente ai principi generali, grava sul committente l'onere di dimostrare che il pagamento vi sia stato.
5. Le opposizioni, quindi, si rigettano.
Il rigetto integrale delle opposizioni rende superflua la pronuncia di condanna che pure gli opposti richiedono nelle loro conclusioni.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tariffa lavoro, scaglione 1101/5200, riduzione sui valori medi per la semplicità della causa, assenza di istruttoria, liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria per la fase decisionale con diminuzione del
30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni e con aumento per la difesa di tre parti aventi identica posizione processuale) e secondo soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta le opposizioni, condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a rifondere agli opposti le spese di lite che liquida in € 2388,76 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende.
La Spezia, 11.3.2024
Il giudice
Marco Viani