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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Manuela Cortelloni Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 2048/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Saronno (VA), Viale Rimembranze n. 6, presso lo studio dell'Avv. Paola Dafne Maria Cipolla, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) - in persona del procuratore speciale, Dr.ssa CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Casoretto n. 32, Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Giorgia Ranzi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n.6029 del 2024, emessa dal Tribunale di Milano a seguito di r.g. numero 1631/2024 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. In via pregiudiziale Si chiede sia dichiarata l'improcedibilità della domanda per nullità della citazione avversaria per violazione dell'art 163 n 4 cpc , atteso che la stessa non precisa la causa petendi posta a fondamento delle domande esperite e così si obbliga il convenuto- resistente a delle “supposizioni difensive “ con lesione del diritto di difesa.
2. In via preliminare di rito:
-Si eccepisce l'incompetenza territoriale a vantaggio del Tribunale di Busto qualora si intenda far valere la responsabilità del socio ex art 2495 c.c.;
-Si eccepisce l'incompetenza a favore della sezione impresa qualora controparte intendesse far valere la fideiussione omnibus.
3. In via principale e nel merito, si chiede rigettare tutte le domande proposte in primo grado dalla parte qui appellata, perché infondate in fatto e in diritto per quanto illustrato in narrativa dell' atto di appello e nel precedente grado di giudizio e dunque per : carenza di legittimazione passiva del convenuto persona fisica, per nullità della citazione ex art 163 n 4 cpc per indeterminatezza della causa petendi, e per nullità della fideiussione: (a) per non aver il creditore azionato la stessa nei tempi dell'art 1957 c.c (o del contratto) stesso, visto l'art 1370 cc e la nullità della clausola estensiva del termine a 36 mesi;
b) per abuso del credito mancanza di buona fede nella concessione della linea di credito garantita , c) per contrarietà alla legge della pretesa avversaria e per nullità della clausola estensiva derivante dalla omogeneità punti 6 e 8 del modello ABI e quindi per contrasto con l'art 2 legge numero 287 del 1990 della pretesa azionato da controparte;
d) e quindi per intervenuta estinzione della obbligazione verso il resistente ex art 2495 c.c.; così riformando integralmente l'impugnata sentenza.
4. In via subordinata e di merito si chiede dichiarare la nullità della Fideiussione sottoscritta da a Vantaggio di : a) per Parte_1 Controparte_4 decorso del termine ex art 1957 c.c o del termine contrattuale;
b) per mancanza di buona fede nella concessione della linea di credito garantita;
c) per contrarietà alla legge del contenuto della pretesa alla legge ed in particolare per nullità derivante dalla omogeneità delle pattuizioni fidejussorie ai punti 6 e 8 del modello ABI;
o secondo ogni altra miglior formula.
5. In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ferme le produzioni documentali come ad atti: Ulteriormente in via istruttoria si rinnovano le richieste ex art 210 cpc: 1) ordinare alla parte ricorrente l'esibizione del testo integrale della fidejussione omnibus sottoscritta dal convenuto e 2) ordinare l'esibizione in giudizio dei Parte_1 modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun istituto di credito nel periodo in cui sono state rilasciate le fideiussioni oggetto di causa. 3) ordinato all'avversario l'esibizione della documentazione bancaria posta a fondamento della concessione del ( doc 6) credito e per la valutazione del suo rischio.
Per Controparte_1
Voglia l' Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, pag. 2/10 Preliminarmente : Rigettare l'istanza di sospensiva per mancanza di presupposti. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. In via subordinata nel merito Si chiede di rigettare la domanda di appello proposta e tutte le domande ed eccezioni svolte, perché infondate in fatto e diritto, oltre che pretestuose per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n 6029/2024. In subordine ed in ogni caso condannare parte , a Parte_1 pagare, in base al contratto di conto corrente n. 30084300, in virtù della garanzia prestata alla data del 31.07.2017, la somma di Euro 118.802,92 oltre a interessi legali successivi al saldo, per i motivi di cui al ricorso. Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA e CPA, ed accessori come per legge del presente grado di appello In via istruttoria Ferma l'opposizione a ogni istanza istruttoria formulata e /o formulanda ed in particolare all'ordine di esibizione ex art 210 cpc., espugnare il provvedimento sanzionatorio AN LI prodotto tardivamente con replica alla conclusionale da parte Parte_1
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su estensioni/variazioni/precisazioni di petitum e causa petendi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. (di seguito anche Controparte_1
”) conveniva in giudizio chiedendone la condanna al CP_1 Parte_1 pagamento di un saldo di conto corrente, pari a Euro 118.802,92. A sostegno della domanda deduceva: CP_1
- di essere cessionaria di crediti di fra i quali era compreso anche il Controparte_5 credito vantato nei confronti di NE LL S.r.l. in forza di un rapporto di conto corrente (n. 30084300 acceso nell'anno 2007 e cessato nell'anno 2012);
- di essersi costituito garante della debitrice principale NE Parte_1
LL S.r.l. in forza di una fideiussione omnibus;
- di essere NE LL stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, successivamente alla chiusura del rapporto di conto corrente;
- di avere ottenuto nell'ambito della procedura fallimentare, a seguito di insinuazione al passivo, la liquidazione la somma di Euro 16.847,00, cui si aggiungeva l'ulteriore versamento di Euro 3.351,37;
2. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso Parte_1 dedotto ed eccependo:
-la nullità del ricorso introduttivo, per mancata indicazione del titolo negoziale a fondamento della pretesa creditoria;
-la propria carenza di legittimazione passiva;
pag. 3/10 -la nullità della fideiussione per conformità al modello proposto dall'ABI sanzionato dalla AN d'LI nel 2005;
-la decadenza della controparte dalla garanzia fideiussoria, per avere effettuato l'insinuazione al passivo fallimentare di NE LL oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
-l'erroneità del conteggio del saldo residuo, che non teneva conto di quanto ricavato dalla procedura concorsuale;
-la liberazione dalla garanzia fideiussoria per effetto della chiusura del fallimento;
-l'abuso del diritto da parte della banca, per avere concesso a NE LL il fido in data 5.1.2012 nonostante la conoscenza delle precarie condizioni economico-finanziarie della stessa NE LL.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 12.6.2024 (sentenza n. 6029/24 pubblicata in data 13.6.2024), in accoglimento della domanda della ricorrente, condannava al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
Euro 118.802,92, oltre interessi al tasso legale dal 12.2.2024 al saldo e alla rifusione delle spese di lite (liquidate in Euro 5.173,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge). Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che, nel caso di specie, non trovava applicazione il foro del consumatore - tale non potendosi qualificare il resistente, in quanto socio di maggioranza della debitrice principale - e che, per contro, veniva in rilievo, alla luce della domanda riconvenzionale della parte resistente, una questione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, rientrante nella competenza funzionale del Tribunale delle imprese. Rigettava, altresì, sia l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Parte_1 sia l'eccezione di nullità totale della fideiussione, alla luce della pronuncia
[...] delle Sezioni Unite n. 41994/21 - che ha escluso la nullità totale della fideiussione omnibus attuativa dell'intesa anticoncorrenziale - e di nullità parziale della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., in considerazione del discostamento del testo della fideiussione omnibus prestata da rispetto al modello ABI, della derogabilità Parte_1 dell'art. 1957 c.c. per effetto di convenzione negoziale e, infine, della mancata deduzione, a cura del resistente, della decadenza di con riferimento al più ampio CP_1 orizzonte temporale di 36 mesi. Infine, il primo giudice rigettava l'eccezione di abuso del diritto, dando atto dell'assenza di prove dedotte al riguardo dal resistente e della pacifica inoperatività dell'art. 1956 c.c. al garante legale rappresentante della società debitrice, in quanto necessariamente a conoscenza della situazione economico-finanziaria della società al momento della assunzione della garanzia.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma e formulando quattro motivi di gravame: I) Errata ricostruzione dello svolgimento del processo;
II) Omessa motivazione sull'eccezione di incompetenza;
pag. 4/10 III) Erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione;
IV) Erroneo rigetto dell'eccezione di abuso del diritto.
5. si è costituita nel giudizio di appello, eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dei motivi di impugnazione, in quanto infondati in fatto e in diritto.
6. All'esito dell'udienza del 11.12.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., al 28.1.2026, assegnando alle parti termine sino al 3.12.2025 per il deposito di note conclusive. L'udienza del 28.1.2026 - e il termine per note conclusive - è stata anticipata al 19.11.2025. A tale udienza, all'esito di discussione orale, la causa è trattenuta dal Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erronea e incompleta ricostruzione dello svolgimento del processo da parte del primo giudice. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe genericamente riportato, nello svolgimento del processo, che aveva prestato fideiussione omnibus, senza Parte_1 precisare che si trattava di una fideiussione a prima richiesta;
avrebbe erroneamente riassunto le eccezioni sollevate dal resistente, che aveva eccepito la mancanza di causa petendi da cui discendevano plurime eccezioni. Segnatamente:
-l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
-l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
-l'eccezione di nullità del rapporto fideiussorio per mancanza di buona fede;
- l'eccezione di nullità del rapporto fideiussorio per coincidenza con lo schema ABI. Infine, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla chiusura del rapporto di conto corrente, quando, in realtà, si trattava del recesso di avvenuto con lettera ricevuta da in Controparte_5 Parte_1 data 2.7.2012.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. e l'infondatezza del motivo, rilevando che la sentenza rispettava il principio di sinteticità e, in ogni caso, che le dedotte imprecisioni non inficiavano la sentenza.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa indicazione, nella sentenza impugnata, degli elementi indicativi della causa petendi della domanda attorea e ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione avversaria per indeterminatezza della causa petendi. Ha evidenziato, a tale ultimo riguardo, che l'atto di citazione avversario non conteneva, nelle conclusioni, alcun riferimento alla fideiussione e non indicava il rapporto obbligatorio a fondamento della richiesta di pagamento e, nella narrativa, faceva riferimento a diversi rapporti, con conseguente genericità della domanda. Ha ribadito, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
pag. 5/10 L'appellata ha contrastato il motivo di impugnazione, rilevando che la fideiussione era stata prodotta con il ricorso introduttivo (doc. 8 fasc. primo grado ), nel ricorso CP_1 introduttivo si dava atto che era il fideiussore e come tale era Parte_1 obbligato al pagamento del debito scaturente dal conto corrente e, infine, che il Tribunale di Milano era funzionalmente competente anche come Tribunale delle imprese e non vi era alcun collegamento con il Tribunale di Busto Arsizio, non essendo stata intrapresa un'azione di responsabilità contro il socio.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha rilevato che la controparte non aveva indicato – né tanto meno dimostrato - la data dell'ultima scadenza (o chiusura) trimestrale del conto corrente non più onorata da NE LL, quale dies a quo di decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, non aveva dimostrato la tempestività dell'escussione della fideiussione. Ha dedotto che l'invio della raccomandata non era uno strumento utile per l'escussione della fideiussione, essendo necessario l'esercizio dell'azione giudiziaria. Ha rilevato, inoltre, che, nella sentenza impugnata, l'escussione della fideiussione era stata individuata nell'insinuazione al passivo fallimentare di NE LL, che tuttavia era avvenuta in data 8.6.2013, a distanza di otto mesi dall'inoltro della lettera di recesso e ha evidenziato che, in tale arco temporale, avrebbe potuto intraprendere CP_1 azioni giudiziarie, al fine di evitare la decadenza dalla fideiussione. Infine, muovendo dal rilievo della sussistenza di una discrasia fra la clausola n. 5 della fideiussione - che indica il termine di trentasei mesi quale termine per l'esercizio delle istanze di recupero del credito da parte del creditore a mente dell'art. 1957 c.c. - e il contenuto del documento di sintesi - che richiama l'art. 1957 c.c. e indica il termine di sei mesi - ha invocato la prevalenza del contenuto del documento di sintesi o, comunque, la nullità della predetta clausola n. 5, con conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c. (e del termine semestrale ivi previsto) e ha eccepito, a tale ultimo riguardo, l'intervenuta decadenza della AN per le ragioni enunciate nel precedente motivo di gravame. Da ultimo, ha eccepito la nullità della citata clausola n. 5 per conformità allo schema ABI (art. 6), stante la sostanziale omogeneità fra la previsione del termine di trentasei mesi per la proposizione da parte del creditore delle proprie istanze e la previsione dell'assenza di termine, come riportato nello schema ABI.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando l'insussistenza di alcuna discrasia fra la clausola n. 5 della fideiussione e il contenuto del documento di sintesi e, in ogni caso, rilevando la novità della questione, introdotta per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile. Ha rilevato, poi, che il termine di cui all'art. 1957 c.c. era stato derogato dalle parti con doppia sottoscrizione e che il termine di trentasei mesi contrattualmente previsto era stato ampiamente rispettato, in quanto, fra la data dell'inoltro della comunicazione di revoca del rapporto (22.6.2012) e la data di insinuazione al passivo del fallimento (ammissione al passivo 19.9.2013), era trascorso un termine inferiore ai trentasei mesi.
pag. 6/10 Ha dedotto, infine, che la controparte, nel giudizio di primo grado, non aveva provato l'intesa anticoncorrenziale, avendo depositato tardivamente - in sede di replica alla conclusionale - il provvedimento sanzionatorio dell'autorità bancaria e, in ogni caso, che la clausola n. 5 della fideiussione non coincideva con quella del modello ABI.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante, premesso che, in data 5.1.2012, aveva concesso a NE LL un nuovo fido bancario di Euro CP_5
1.100.000,00, cui erano seguiti, in data 2.7.2012, il recesso della AN e, successivamente in data 13.2.2013, la presentazione dell'istanza di fallimento, ha dedotto che al momento della concessione della nuova linea di credito, era a CP_5 conoscenza del fatto che NE LL difficilmente avrebbe potuto onorare il proprio debito, alla luce delle condizioni economiche della stessa. Ha evidenziato lo squilibrio fra le posizioni contrattuali delle parti, caratterizzate dallo stato di necessità e bisogno di
– che non aveva alcuna libera scelta delle forme contrattuali Parte_1 di finanziamento – e dall'abuso del credito da parte di con conseguente CP_5 nullità del rapporto fideiussorio. Ha invocato, a tale ultimo riguardo, l'importanza dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria obbligatoria per il calcolo del rischio. L'appellata ha contrastato il motivo di impugnazione, evidenziando la mancanza di prova della mala fede o colpa grave della con conseguente apoditticità e CP_4 genericità del motivo e la contraddittorietà e inconferenza delle doglianze avversarie, incentrate, da un lato, sulla solidità di NE LL, quale validissima agenzia viaggi e, dall'altro lato, sulla riduzione dell'affidamento del 5.1.2012 rispetto a quello dell'anno 2008. Ha ribadito, infine, la propria opposizione agli ordini di esibizione avversari, in quanto aventi finalità esplorativa, non essendo stati preceduti dalla richiesta ex art. 119 TUB.
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sia perché la stessa è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza ex art. 350-bis c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
6. Ciò posto, il primo e il secondo motivo di appello non sono fondati e meritevoli di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. Ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., la citazione è nulla se è omesso ovvero se risulta assolutamente incerto il requisito stabilito al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. - vale a dire, la cosa oggetto della domanda, il cd. petitum - o se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso art. 163 c.p.c., ossia gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda. La Corte rileva, con riguardo al secondo profilo, oggetto di doglianza, che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado contiene una chiara enunciazione dei fatti di pag. 7/10 causa, con un puntuale riferimento alla fideiussione prestata da Parte_1
e al titolo posto a fondamento della richiesta di pagamento formulata nei
[...] confronti dello stesso. Si legge, infatti, che “si costituiva fideiussore della NE LL srl il sig.
, nato a [...] il [...], Codice fiscale: Parte_1
, con garanzia omnibus fino alla concorrenza di euro 1.950.000 C.F._1 in data 16 luglio 2019 ( doc. 6)” (cfr. ricorso pag. 3), che “ Controparte_6 vanta, nei confronti del suo garante , nato a [...]
VERCELLI il 04/11/1955, Codice fiscale: , in base al contratto di C.F._1 conto corrente n. 30084300, alla data del 31.07.2017, la somma di Euro 122.154,29 oltre a interessi legali successivi al saldo, con riserva di azionare ulteriori rapporti (doc.10)” (cfr. ricorso pag. 3-4). Tali rilievi escludono la fondatezza dell'eccezione di nullità per incertezza assoluta della causa petendi, atteso che l'identificazione dell'oggetto della domanda appare chiara dalla lettura dello stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado. A ciò occorre aggiungere che a sua volta, nella comparsa di Parte_1 costituzione del giudizio di primo grado, ha contestato le doglianze avversarie, svolgendo puntuali e analitiche difese che dimostrano come non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e portano, quindi, ad escludere ogni profilo di nullità della citazione. Dal che ne discende che correttamente il primo giudice ha accertato che Parte_1 era chiamato a rispondere del debito di NE LL in qualità di garante
[...]
e che sussisteva la competenza del Tribunale di Milano. I due motivi di impugnazione devono, dunque, essere rigettati, in quanto infondati.
7. Anche il terzo motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. La fideiussione prestata da è a prima richiesta, come si evince Parte_1 chiaramente dalla clausola n. 6, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (doc. 6 fasc. primo grado ). CP_1
Ciò posto, rileva la Corte che non vi è alcuna discrasia fra il testo della fideiussione – e in particolare, il testo della clausola n.
5 - e il documento di sintesi, che riporta il contenuto della citata clausola n. 5, laddove il riferimento al termine semestrale è contenuto esclusivamente nel testo dell'art. 1957 c.c. riprodotto in calce, con la espressa previsione, alla voce “Oggetto della garanzia – Responsabilità del fideiussore” che “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 Cod. Civ. (il cui testo è riportato in calce), si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita” (doc. 6 fasc. primo grado . Parte_1
In ogni caso, è documentato – e non contestato dall'appellante - che Controparte_5 originaria titolare del credito, in data 22.6.2012, ha comunicato alla debitrice principale NE LL e al fideiussore la revoca degli affidamenti, oltre che il Parte_1 recesso dal contratto di conto corrente, con contestuale intimazione di pagamento dell'importo di Euro 1.330.853.08 (cfr. docc. n. 7 fasc. primo grado . Parte_1
pag. 8/10 Tanto basta a destituire di fondamento le doglianze dell'appellante e, quindi, a ritenere che la banca non sia incorsa in alcuna decadenza tale da determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi tempestivamente attivata nei confronti di tutti i soggetti obbligati per il recupero del proprio credito, avente titolo nel rapporto di conto corrente affidato di cui NE LL era titolare. L'invio della lettera di diffida al pagamento basta, infatti, a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n. 5179/2025; v. anche, ex plurimis, Appello Milano, Sez. I, sentenza n. 997/2025). Dal che ne discende l'assorbimento della questione relativa alla nullità della clausola n. 5 della fideiussione sotto il profilo della deroga convenzionale al termine di legge di cui all'art. 1957 c.c. Ad abundantiam, per completezza di motivazione, rileva la Corte che, anche a volere ritenere, in ipotesi, la nullità della citata clausola n. 5 della fideiussione, con conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c., il termine semestrale risulta ampiamente rispettato, atteso che la banca, con la citata lettera del 22.6.2012, inviata alla debitrice principale e al garante ha revocato l'affidamento, è receduta dal contratto di conto corrente e ha chiesto il pagamento del debito (doc. 7 fasc. primo grado ) e tanto CP_1 basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato, in quanto infondato.
8. Infine, anche il quarto motivo di impugnazione non merita accoglimento. Rileva, in proposito, la Corte che l'appellante era socio dell'obbligata principale (doc. 16 fasc. primo grado ), di guisa che, sotto questo profilo, non è ipotizzabile alcun CP_1 obbligo della creditrice di informarsi e di rendere edotto il fideiussore, già CP_5 pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società, mediante la revoca dell'amministratore o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti, mediante l'anticipata revoca della fideiussione (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 17.6.2024, n. 16822; Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2016, n. 2902; Cass. Civ., Sez. III, 7.9.1998, n. 8850). A ciò occorre aggiungere che, in ogni caso, l'appellante, che ne aveva l'onere, non ha provato, né si è offerto di provare che, al momento della concessione del fido in data 5.1.2012, fosse a conoscenza che le condizioni patrimoniali di NE LL CP_5 erano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito né tanto meno ha indicato quali fossero le condizioni economiche di NE LL.
pag. 9/10 In tale contesto, va confermata la valutazione di inammissibilità della richiesta di ordine di esibizione formulata dall'appellante, in quanto avente finalità meramente esplorativa: l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non può, in alcun caso, supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi.
9. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, applicati i parametri medi con riguardo allo scaglione di riferimento (Euro 52.001,00 - Euro 260.000,00), in ragione delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria. Da ultimo, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di liquidate in Euro 9.991,00 per compensi Controparte_1
(di cui Euro 2.977,00 per la fase studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva e Euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
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