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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 27/01/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 13597 dell'anno 2022 promossa da
(avv. MICELI FRANCESCO ); Parte_1
CONTRO
CP_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Rappa in sostituzione dell'avv. MICELI FRANCESCO per
Parte_1
la quale discute la causa oralmente e si riporta alle conclusioni di cui alla citazione
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13597 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA MESSINA N.7/D Parte_1
90100 , presso l'Avv. MICELI FRANCESCO che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
CP_1
– convenuto contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, dopo aver premesso di avere precedentemente incardinato un ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. conveniva l' Controparte_2
[...
[...] [...]
per : “… accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attore, per
[...]
le causali in narrativa, sono da ricondursi alla responsabilità solidale
dell' Controparte_3
e dei suoi sanitari;
condannare per l'effetto la
[...]
predetta a risarcire il danno biologico, l'ITA e l'ITP e Controparte_2
relativa personalizzazione ammontanti ad Euro 177.546,00 ovvero pari alla
maggiore o minore somma che risulterà accertata di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione a fara data dal 5.8.2028 e sino al reale soddisfo;
condannare altresì l' e i suoi sanitari a risarcire in solido Controparte_2
tra loro a risarcire il danno biologico dinamico il cui ammontarsi è da
valutarsi in via equitativa;
con richiesta di condanna di spese, competente
ed onorari di giudizio”.
Cont Sebbene regolarmente citata l restava contumace.
La causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva quindi discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda è parzialmente fondata .
Sui fatti di causa è stata già disposta una CTU nell'ambito del prodromico procedimento per ATP che ha escluso ogni responsabilità dei sanitari per quanto riguarda l'intervento del 5.8.2018. Si legge infatti
[... nella relazione che “Nessuna responsabilità a carico sanitari della U.O.
di che sottoposero in data ad Controparte_4 CP_1
intervento chirurgico all' avambraccio sinistro il 05/08/2018, per frattura
diafisaria di radio e ulna, il Sig. in quanto le fratture Parte_1
furono ben ridotte chirurgicamente come da linee guida in materia”.
Si riscontra invece un errore medico a carico dell'ortopedico che
3 sottopose il sig ad intervento chirurgico in data 29/01/2019 per Pt_1
la scomposizione delle fratture radiale e ulnare con rottura della placca radiale, la cui origine rimane sconosciuta. Infatti secondo i CCTTUU, tale
intervento fu mirato a trattare solo la scomposizione della frattura ulnare,
trattata con osteosintesi endomidollare, ma non la pseudoartrosi in
scomposizione del radio, ove fu soltanto rimossa la placca. Tale errore causò esclusivamente il prolungarsi della degenza presso altra struttura
(estranea al giudizio) che emendò il danno e che può quantificarsi unicamente in un periodo di inabilità temporanea totale e parziale e precisamente ITT di giorni 30 (al 100%), ITP al 75% di giorni 20, ITP al
50% di giorni 10 ITP al 25% di ulteriori giorni 20 così come valutato nel corso del procedimento per ATP.
Parte attrice contesta le risultanze della CTU e chiede il rinnovo delle operazioni ed una nuova CTU ma non spiega in maniera esaustiva per quale ragione le conclusioni cui è giunto il collegio non siano condivisibili.
Invero le valutazioni dei CCTTUU appaiono corrette perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari sono fatte proprie dal decidente e fondano la decisione anche per la fase di merito non emergendo ragioni per disporre una nuova CTU. Per altro la parte attrice ripropone sostanzialmente le stesse tesi confutate dagli ausiliari senza evidenziare alcun reale aspetto critico della consulenza che va quindi confermata.
Il danno residuato in capo all'attore va pertanto circoscritto al periodo di degenza conseguente al terzo intervento, risolutivo, così come
4 quantificato in sede di ATP.
La parte convenuta va quindi condannata al pagamento di euro
6325,00 corrispondenti al periodo di ITT e ITP sopra indicati.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo è allora pari ad euro € 6.820,12 sicché la parte convenuta va condannata a corrispondere a la Parte_1
complessiva somma di euro 6.820,12 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario stante l'ammissione della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di;
CP_1
accoglie parzialmente le domande di e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento in favore della parte attrice di CP_1
euro 6.820,12 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di CP_5
lite, che liquida in complessivi euro 1700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetarie come per legge da liquidarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 27/01/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
6