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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Ci- vile, in persona della Giudice Claudia Colicchio, il 30 novembre 2017 e contraddistinta dal n.
2470/2017, iscritto al n. 296/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 22 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nata a [...] il 19 otto- Parte_1 C.F._1
bre 1973, (codice fiscale , nato ad [...] Parte_2 C.F._2
(Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) il 9 dicembre 1967, e (co- Parte_3
dice fiscale ), nata ad [...] il [...], tutti resi- C.F._3
denti in Casamarciano, al Viale G. Verdi n. 5, e rappresentati e difesi dall'avv. Mariarosaria Dello
Iacono (codice fiscale ) - appellanti - C.F._4
E
l' (codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Nola (NA), alla Via G. Imbroda n. 30, costituitasi in persona della prof.ssa
[...]
, dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Pasquale D'Aniello (codice fiscale C.F._5
- appellata -
NONCHÈ la codice fiscale ), con sede legale in Roma, alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Cesare Pavese n. 385, costituitasi per mezzo del dr. suo procuratore giusta la CP_4
procura conferitagli per atto del Notaio di Roma in data 7 marzo 2017, Persona_1
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rep. n. 87126, racc. n. 24534, e rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Annunziata (codice fiscale ) - appellata - C.F._6
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Nola, con la sua sentenza n. 2470/2017, pubblicata il 30 novembre
2017, rigettava la domanda avanzata da e , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la potestà genitoriale sull'allora minorenne , per ottenere la Parte_3
condanna dell' a risarcirli dei danni pa- Controparte_1
trimoniali e non patrimoniali da loro rispettivamente subiti in conseguenza delle lesioni perso- nali riportate dalla figlia a causa di un infortunio verificatosi il 13 dicembre 2011, verso Pt_3
le ore 18:00, nella palestra della scuola media statale Giordano Bruno di , durante un alle- CP_1
namento da lei svolto in quanto iscritta alla scuola di pallavolo tenuta dalla predetta associa- zione e condannava gli attori a rifondere a quest'ultima le spese processuali, mentre le com- pensava nel rapporto tra la convenuta e la chiamata in causa Controparte_3
dalla medesima convenuta.
2. Avverso tale sentenza, la e l' , in nome proprio e della figlia Pt_1 Parte_2 Pt_3
(poi, divenuta maggiorenne, costituitasi personalmente innanzi a questa Corte), s'appellavano quindi a questa Corte con una citazione notificata alle altre parti l'8 gennaio 2018.
3. Il loro appello va però – come chiesto in via principale dalle parti appellate – dichiarato inammissibile siccome proposto dopo la scadenza del termine cd. breve di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., verificatasi con lo spirare del 5 gennaio 2018 (che cadeva di venerdì), avendo la dimostrato che il proprio procuratore ad litem, avv. Umberto Controparte_3
Annunziata, aveva notificato telematicamente, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio
1994, n. 53, la suddetta sentenza al procuratore ad litem degli appellanti, avv. Mariarosaria
Dello Iacono, mediante un messaggio di posta elettronica certificata consegnato alla destina- taria alle ore 19:03:29 del 6 dicembre 2017.
Tale notificazione è infatti – al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti – perfetta- mente valida poiché la relativa relazione risulta sottoscritta digitalmente dall'avv. Annunziata e non doveva specificare, a pena di nullità, che la medesima notificazione era diretta a Pt_1
e (anche) nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su
[...] Parte_2
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
. Parte_3
Né, evidentemente, il predetto termine può ritenersi rispettato dagli appellanti sol per- ché l'avv. Dello Iacono, secondo quanto da lei asserito, «solo il giorno 07/12/2017, aprendo la casella pec, prendeva contezza dell'intervenuta spedizione della sentenza impugnata;
il giorno
06/12/2017 interrompendo le attività di studio alle ore 18:30 non riceveva la notifica».
4. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti in solido a rifondere alle altre parti le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative notule, vanno liqui- date come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2012, n. 55, nel testo attualmente vigente, a partire da quello relativo al valore della controversia, da collocare, sulla base della domanda degli appellanti, nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €.
5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 2470/2017, pubblicata il 30 novembre 2017 e notificata il 6 dicembre 2017, proposto da
[...]
e , in nome proprio e di , con la cita- Parte_4 Parte_2 Parte_3
zione notificata all' e alla Controparte_1 [...]
l'8 gennaio 2018: Controparte_3
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna , e in solido a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere le spese del processo d'appello alle altre parti pagando a ciascuna di queste il com- plessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per i compensi e 750,00 € per le spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di , Parte_1
e in solido di un ulteriore importo a titolo di contri- Parte_2 Parte_3
buto unificato pari a quello dovuto per l'appello dai primi due proposto anche in nome e per conto della terza.
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Ci- vile, in persona della Giudice Claudia Colicchio, il 30 novembre 2017 e contraddistinta dal n.
2470/2017, iscritto al n. 296/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 22 ottobre 2024 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nata a [...] il 19 otto- Parte_1 C.F._1
bre 1973, (codice fiscale , nato ad [...] Parte_2 C.F._2
(Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) il 9 dicembre 1967, e (co- Parte_3
dice fiscale ), nata ad [...] il [...], tutti resi- C.F._3
denti in Casamarciano, al Viale G. Verdi n. 5, e rappresentati e difesi dall'avv. Mariarosaria Dello
Iacono (codice fiscale ) - appellanti - C.F._4
E
l' (codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Nola (NA), alla Via G. Imbroda n. 30, costituitasi in persona della prof.ssa
[...]
, dichiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Pasquale D'Aniello (codice fiscale C.F._5
- appellata -
NONCHÈ la codice fiscale ), con sede legale in Roma, alla Controparte_3 P.IVA_2
Via Cesare Pavese n. 385, costituitasi per mezzo del dr. suo procuratore giusta la CP_4
procura conferitagli per atto del Notaio di Roma in data 7 marzo 2017, Persona_1
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 1 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
rep. n. 87126, racc. n. 24534, e rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Annunziata (codice fiscale ) - appellata - C.F._6
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Nola, con la sua sentenza n. 2470/2017, pubblicata il 30 novembre
2017, rigettava la domanda avanzata da e , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la potestà genitoriale sull'allora minorenne , per ottenere la Parte_3
condanna dell' a risarcirli dei danni pa- Controparte_1
trimoniali e non patrimoniali da loro rispettivamente subiti in conseguenza delle lesioni perso- nali riportate dalla figlia a causa di un infortunio verificatosi il 13 dicembre 2011, verso Pt_3
le ore 18:00, nella palestra della scuola media statale Giordano Bruno di , durante un alle- CP_1
namento da lei svolto in quanto iscritta alla scuola di pallavolo tenuta dalla predetta associa- zione e condannava gli attori a rifondere a quest'ultima le spese processuali, mentre le com- pensava nel rapporto tra la convenuta e la chiamata in causa Controparte_3
dalla medesima convenuta.
2. Avverso tale sentenza, la e l' , in nome proprio e della figlia Pt_1 Parte_2 Pt_3
(poi, divenuta maggiorenne, costituitasi personalmente innanzi a questa Corte), s'appellavano quindi a questa Corte con una citazione notificata alle altre parti l'8 gennaio 2018.
3. Il loro appello va però – come chiesto in via principale dalle parti appellate – dichiarato inammissibile siccome proposto dopo la scadenza del termine cd. breve di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., verificatasi con lo spirare del 5 gennaio 2018 (che cadeva di venerdì), avendo la dimostrato che il proprio procuratore ad litem, avv. Umberto Controparte_3
Annunziata, aveva notificato telematicamente, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio
1994, n. 53, la suddetta sentenza al procuratore ad litem degli appellanti, avv. Mariarosaria
Dello Iacono, mediante un messaggio di posta elettronica certificata consegnato alla destina- taria alle ore 19:03:29 del 6 dicembre 2017.
Tale notificazione è infatti – al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti – perfetta- mente valida poiché la relativa relazione risulta sottoscritta digitalmente dall'avv. Annunziata e non doveva specificare, a pena di nullità, che la medesima notificazione era diretta a Pt_1
e (anche) nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su
[...] Parte_2
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
. Parte_3
Né, evidentemente, il predetto termine può ritenersi rispettato dagli appellanti sol per- ché l'avv. Dello Iacono, secondo quanto da lei asserito, «solo il giorno 07/12/2017, aprendo la casella pec, prendeva contezza dell'intervenuta spedizione della sentenza impugnata;
il giorno
06/12/2017 interrompendo le attività di studio alle ore 18:30 non riceveva la notifica».
4. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti in solido a rifondere alle altre parti le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative notule, vanno liqui- date come precisato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2012, n. 55, nel testo attualmente vigente, a partire da quello relativo al valore della controversia, da collocare, sulla base della domanda degli appellanti, nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €.
5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 2470/2017, pubblicata il 30 novembre 2017 e notificata il 6 dicembre 2017, proposto da
[...]
e , in nome proprio e di , con la cita- Parte_4 Parte_2 Parte_3
zione notificata all' e alla Controparte_1 [...]
l'8 gennaio 2018: Controparte_3
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna , e in solido a Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifondere le spese del processo d'appello alle altre parti pagando a ciascuna di queste il com- plessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per i compensi e 750,00 € per le spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di , Parte_1
e in solido di un ulteriore importo a titolo di contri- Parte_2 Parte_3
buto unificato pari a quello dovuto per l'appello dai primi due proposto anche in nome e per conto della terza.
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 296/2018 r.g.aa.cc. + 2 c. Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_1
+ 1 Controparte_1