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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 14-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
c.f. , con sede in Muravera (SU), via Controparte_1 P.IVA_1
Carducci n. 8 – CAP 09043, pec: Email_1
proposta da on sede legale in ZI-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale Parte_1
sociale interamente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ZI RO , REA n. VE-247118, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43, in forza di procura alle liti in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.1.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, per l'importo di € 137.884,89, derivante da un mutuo stipulato in data
24.6.2022 per l'importo di euro 155.940,00 - assistito dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali e deve pertanto ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. La ricorrente ha fornito dimostrazione del proprio credito attraverso la produzione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, delle lettere di risoluzione inviate alla convenuta. In assenza di elementi probatori di segno contrario, deve dunque ritenersi qui (incidentalmente) accertato il credito posto a base dell'azione da Pt_1
[...
nella misura di Euro 137.884,89.
Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b)
CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento del suddetto credito, del mancato deposito dei bilanci dal 2021, nonché della esposizione debitoria della società con Agenzia delle Entrate Riscossione che risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 116.729,04.
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della ricorrente.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
c.f. , con sede in Muravera (SU), via Carducci n. 8 –
[...] P.IVA_1
CAP 09043
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 29.9.2025 ore 10.20 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
3 curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/04/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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