Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16922 / 2018 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. SCALIA SANTA ROBERTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 06/06/1971 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO GIAMPIERO MARIA, C.F._2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/09/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 25/10/2018 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1
separazione con addebito dal marito , l'affidamento condiviso delle Controparte_1
figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), al tempo minorenni, con Per_1 Persona_2
collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé (pari ad euro 200,00 mensili) e un assegno di mantenimento (pari ad euro 700,00 mensili) per
1
chiedeva inoltre la corresponsione degli assegni familiari percepiti dal resistente ed il risarcimento del danno endofamiliare subito per la violazione dei doveri coniugali da parte del coniuge.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 separazione ma contestava la fondatezza della domanda di addebito;
chiedeva l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre, e il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 18.1.2020, il Presidente adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti, disponendo l'affido condiviso della figlia al tempo Per_2
minorenne, con collocamento presso la madre, a cui assegnava la casa familiare;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e della figlia Per_2 Per_1
(maggiorenne non economicamente autosufficiente) con un assegno pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
poneva altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno pari ad euro 200,00 mensili.
Con la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. la ricorrente chiedeva altresì la condanna del resistente al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie da settembre
2018 a luglio 2019; il resistente chiedeva la restituzione della somma di euro 7.500, giacente su un conto cointestato, prelevata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.
Con ordinanza dell'11.5.2024 il Giudice Istruttore, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, revocava l'obbligo di contribuzione al mantenimento della coniuge, posto a carico del resistente, con decorrenza dal 2.10.2023.
All'udienza del 16/09/2024 le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di parte ricorrente relativa all' irregolarità della procura rilasciata dal resistente al proprio difensore, procura che, secondo la prospettazione della ricorrente, non sarebbe riconducibile con certezza al presente giudizio, in quanto carente dell'indicazione dell'oggetto e delle parti in causa;
tale dedotta irregolarità risulta in ogni caso sanata dal successivo deposito, in uno alla memoria integrativa, di altra procura completa del numero di ruolo del presente procedimento, sicchè nessun dubbio può residuare in merito alla riferibilità dell'atto al giudizio di separazione tra i coniugi.
La domanda di separazione merita accoglimento.
2 L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che il coniuge aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna di nome Persona_3
Con riguardo alla domanda di addebito va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nella specie è provata la violazione dell'obbligo di fedeltà del marito sulla scorta della testimonianza di la quale ha confermato di avere intrattenuto una relazione Persona_3
sentimentale con a partire dal mese di aprile 2018; la teste ha precisato che Controparte_1
il , mentendo, le aveva detto di essersi separato dalla moglie e di vivere con le due CP_1
figlie; nel mese di luglio 2018 il resistente era andato ad abitare a casa della dicendole Per_3
che la moglie era rientrata nella casa familiare per trascorrere le vacanze con le figlie, mentre lui non poteva chiedere ospitalità alla sorella, in quanto i due avevano avuto un diverbio;
solo nel successivo mese di settembre il aveva confessato alla di non essere ancora CP_1 Per_3
separato dalla moglie, sicchè la relazione con la donna era iniziata in costanza di matrimonio e prima ancora che la convivenza del con la coniuge fosse cessata. CP_1
3 L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà
e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17-
01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass. 14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270;
Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
Nel caso di specie, risulta provata l'infedeltà coniugale e poiché il resistente non ha dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto antecedente rispetto alla violazione da parte sua di tale primario obbligo matrimoniale e, quindi, neppure della mancanza di nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà e crisi del loro rapporto (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, n. 25618/2007), la separazione va a lui addebitata.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può pertanto concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di fedeltà del , con CP_1
conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e Per_1 [...]
, ormai maggiorenni. Per_2
E' incontestato che entrambe le figlie, studentesse universitarie, non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica.
La ricorrente ha chiesto un contributo per il mantenimento di entrambe, in quanto residenti con lei nella casa familiare;
il resistente ha contestato il diritto della ricorrente di percepire il chiesto contributo per la figlia che, in quanto iscritta all' Università “La Sapienza” di Roma, si Per_1
sarebbe allontanata dalla casa dei genitori;
tale assunto è tuttavia infondato in quanto l'allontanamento per motivi di studio della figlia non ha implicato il venir meno della Per_1
casa familiare quale stabile luogo di riferimento né ha fatto venire meno la legittimazione iure proprio della madre che, come documentato, provvede materialmente alle esigenze della figlia, anticipando gli esborsi necessari al suo sostentamento (cfr. Cass., n. 29977/2020).
Sussiste pertanto l'obbligo del di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
maggiorenni non economicamente autosufficienti;
alla luce della documentazione in atti, si ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno mensile di euro 700,00 (nell'entità rivalutata rispetto al titolo originario costituito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), oltre al 50%
4 delle spese straordinarie, scolastiche e mediche;
l'entità della contribuzione è determinata tenuto conto delle necessità delle figlie e della capacità reddituale del resistente, che percepisce un reddito complessivo annuo pari a circa euro 40.000, derivante dall'attività prestata presso l'Ente
Scuola Edile di Catania.
Il è obbligato a versare l'assegno di mantenimento in favore della , entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, non potendo il resistente pretendere, in mancanza di una specifica domanda delle figlie, di assolvere la propria prestazione nei confronti di queste ultime anziché del genitore istante (Cass. 11/11/2013 n. 25300).
La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, va assegnata alla ricorrente.
Il Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, la quale possiede indubbia capacità di lavoro, svolgendo un'attività (quella di insegnate di sostegno) per cui è richiesto uno specifico titolo di studio e abilitativo;
da tale attività (svolta in maniera continuativa, a prescindere dall'immissione in ruolo) la ricorrente trae attualmente adeguati redditi propri, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni, da cui emerge un reddito complessivo medio superiore ai 16.000 annui); la ricorrente, inoltre, beneficia dell'assegnazione della casa familiare.
Tale statuizione decorre dal 2.10.2023 (data di proposizione della domanda di modifica dell'ordinanza presidenziale, sulla base delle mutate condizioni economiche della ricorrente), valendo per il periodo pregresso quanto disposto in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente e le domande aventi ad oggetto la restituzione di somme di denaro, formulate da entrambe le parti, vanno dichiarate inammissibili, atteso che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt.
31,32,34,35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
5 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 16922 /2018, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a carico di;
[...] Controparte_1
ASSEGNA a la casa familiare. Parte_1
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
ed , maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando entro il Per_1 Persona_2
giorno 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 700,00, nell'entità rivalutata rispetto al titolo originario costituito dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c., da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche.
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, valendo, per il periodo anteriore al 2.10.2023, disposto in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 4/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. ssa Sonia Di Gesu
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