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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 328/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Comandante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
appellante – appellato incidentale contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Rosso C.F._2
appellati – appellanti incidentali
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'avv. Sebastiano Rosso appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso in appello, riformare in parte qua la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto confermare l'efficacia delle ordinanze ingiunzioni emesse a carico dei Sigg. , e nn. da 28 a 84 del 2020, rigettando la CP_1 CP_2 CP_3
domanda di applicazione del cumulo giuridico ex art. 8, c. 1 l. 689/1981 formulata in via subordinata dai ricorrenti in primo grado;
riformare il capo in punto spese, condannando gli opponenti alle spese del primo grado di giudizio e del presente grado.
Con vittoria di spese.”.
Per parti appellate e : Controparte_1 CP_2
“chiedono che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere, in parziale riforma della sentenza di primo grado in ragione di quanto sopra visto ed integralmente respinto
l'appello proposto dal Parte_1
di le seguenti conclusioni
[...] Pt_1
in via principale, nel merito, annullare le predette ordinanze ingiunzione della
di numerate dalla 28/2020 alla 46/2020 e dalla 66/2020 Parte_1 Pt_1
alla 84/2020 per i motivi indicati in ricorso con vittoria di spese ed onorari;
in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza e legittimità, anche parziale delle motivazioni inerenti le sanzioni comminati, applicarne una sola e nel minimo per le ragioni sopra indicate
Con vittoria delle spese di giudizio di ambo i gradi di giudizio, e quelle del primo grado in misura integrale”
Per parte appellata Controparte_3
“chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere, in parziale riforma della sentenza di primo grado in ragione di quanto sopra visto ed integralmente respinto l'appello proposto dal di Parte_1
le seguenti conclusioni Pt_1
in via principale, nel merito, annullare le predette ordinanze ingiunzione della
di numerate dalla 47/2020 alla 65/2020 per i motivi Parte_1 Pt_1
indicati in ricorso con vittoria di spese ed onorari;
in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza e legittimità, anche parziale delle motivazioni inerenti le sanzioni comminati, applicarne una sola e nel minimo per le ragioni sopra indicate
2 Con vittoria delle spese di giudizio di ambo i gradi di giudizio, e quelle del primo grado in misura integrale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2381/2023 in data 3-9/10/2023 il Tribunale di Genova, pronunciando nei procedimenti riuniti RG. n. 3143/2020, RG n. 6483/2020 e RG. n. 6484/2020, in parziale accoglimento dei ricorsi, applicato l'art. 8 L.689/81, rideterminava le sanzioni irrogate ai ricorrenti con le ordinanze ingiunzioni n. 66, 67, 28, 29, 47 e 48 del 2020, quantificandole in € 5.550 per ciascuna ordinanza, ed annullava le ordinanze ingiunzione n. 68, 69,70,71,72,73,74,75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 del 2020 notificate a , nonché le ordinanze ingiunzione n.30, 31, 32, 33, 34, Controparte_1
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del 2020 notificate a , e le CP_2
ordinanze ingiunzione n. 49, 50,51, 52,53,54,55, 56,57,58,59, 60,61,62,63, 64,65 del
2020 notificate a Dichiarava quindi compensate le spese di lite nella Controparte_3
misura del settanta per cento, condannando la di al Parte_1 Pt_1
pagamento delle restanti. Con la sentenza impugnata veniva considerato che, con le ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione, era stata contestata agli opponenti, in concorso tra loro, la plurima violazione dell'art.2 D.Lgs. 171/2005 (il quale dispone che
“
1. l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio … 2. l'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.”), sanzionato dall'art.55 del medesimo D.Lgs. 171/2005 (il quale dispone che “
1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo […] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2775 euro a 11017 euro”), in relazione all'impiego dell'imbarcazione “Santippe” per
3 scopi commerciali, nonostante la stessa fosse destinata a scopi diportistici, stante l'assenza di annotazioni attestanti usi diversi. Il Tribunale di Genova aveva quindi ritenuto che l'attività posta in essere dagli opponenti, oggetto di contestazione, come accertata anche all'esito di istruttoria dibattimentale, consistesse nella locazione dell'imbarcazione a fronte del pagamento di un corrispettivo, ed aveva escluso che la circostanza che l'imbarcazione restasse ormeggiata in porto rendesse la condotta estranea alla nozione di navigazione, comprendendo quest'ultima anche la fase dell'ormeggio. Era stata fatta quindi applicazione del disposto dell'art.8 L.689/1981, considerando, per ciascuno degli opponenti, due serie di condotte relative, rispettivamente, alle distinte registrazioni sui siti Booking e Airbnb. Con la sentenza appellata era stato quindi ritenuto:
a. violato l'art. 2 D.Lgs. 18.7.2005 n. 171;
b. applicabile la sanzione di cui all'art.55 D.Lgs. 171/2005, compresa tra il minimo di € 2775,00 ed il massimo di € 11.017,00;
c. essere state tenute due condotte (le registrazioni nei due siti effettuate per locare la ”) per complessive 19 violazioni (di cui 4 all'esito della Pt_2
registrazione su airbnb e 15 tramite Booking) da ciascuno degli opponenti;
d. essere applicabile il disposto dell'art. 8 L. 689/81 (“soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”) a ciascun gruppo di condotte.
La sanzione era stata quindi rideterminata in € 5.550,00 (pari al doppio del minimo edittale) per ciascuna delle due condotte (registrazione su ognuno dei due siti), e quindi in complessivi € 11.100, per ciascun opponente.
2- Con il ricorso in appello il Parte_1
di ha svolto due motivi di impugnazione:
[...] Pt_1
a. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto applicabile il disposto dell'art.8 L.689/1981, in quanto la molteplicità di condotte era riconducibile alla fattispecie del concorso materiale, con conseguente cumulo materiale, non essendo applicabile la continuazione (per la previsione eccezionale di cui all'art.8 co.2 L.689/1981 che ne limita
4 l'applicazione nella sola materia della previdenza ed assistenza, e considerata le pronunce di Corte Cost. 421/1987 e 23/1995 che hanno dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.8 L.689/81 in relazione all'art.3
Cost., in considerazione delle diversità tra illecito penale e illecito amministrativo), e neppure il disposto dell'art.8 co.1 L.689/81, ove le condotte di locazione dell'imbarcazione erano plurime e corrispondenti ai singoli contratti di locazione;
b. erroneità della sentenza di primo grado in punto spese, non apparendo giustificata l'operata compensazione per il settanta per cento e la condanna dell'amministrazione al pagamento del restante trenta per cento.
3 – Si sono costituiti – con comparsa di costituzione 9 aprile 2024 – gli appellati e , chiedendo il rigetto dell'appello principale, e Controparte_1 CP_2 svolgendo appello incidentale. Sono stati svolti cinque motivi d'appello in via incidentale:
a. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto configurabili condotte di locazione dell'imbarcazione, e conseguentemente la violazione dell'art. 2 D.Lgs. 171/2005, ove l'atipicità del contratto di Boat &
Breakfast, in assenza di una disciplina regionale specifica, non consente una qualificazione di tale attività quale noleggio per le imbarcazioni stabilmente ormeggiate in porto, come d'altronde già riconosciuto da altre legislazioni regionali (art.16 Legge Regionale n.16/17 Regione Sardegna;
art.2 Legge
Regionale n.8/19 Regione Sicilia;
art.11 Legge Regionale n.33/19 Regione
Marche); erroneità della sentenza ove non ha considerato che, in assenza di attività di navigazione, non è in ogni caso applicabile l'art. 2 D.Lgs. 171/2005;
b. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto attività commerciale assoggettabile ad iscrizione nel registro delle imprese quella svolta occasionalmente dagli odierni appellati, ove la stessa non è soggetta ad iscrizione, in quanto generante un reddito diverso non superiore ad € 5.000,00, ed ove il reddito principale degli appellati è quello derivante dalla retribuzione
5 quali insegnanti, mentre il reddito generato dai contratti di Boat & Breakfast è stato di complessivi € 3.391,00;
c. in via gradata: erroneità della sentenza di primo grado per mancata considerazione della buona fede esimente ai sensi dell'art. 3 L.689/1981, ove gli appellati si erano rivolti al Comune di Genova per raccogliere informazioni circa la normativa applicabile, constatando, all'esito, l'inesistenza di una disciplina regionale, e anche nazionale, e per mancata considerazione che la libertà di iniziativa privata è protetta dall'art.41 Cost.;
d. in via gradata: erroneità della sentenza di primo grado ove, pur essendo stato ritenuto applicabile il cumulo giuridico, sono state considerate due distinte condotte in relazione alle quali irrogare due sanzioni, ove la condotta degli appellati era unitaria, unica essendo la finalità sottesa alla commercializzazione sul sito Booking e sul sito Airbnb.
e. riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite, da riconoscere a favore degli appellati.
4 – Si è costituito – con comparsa di costituzione 10 giugno 2024 – l'appellato CP_3
chiedendo il rigetto dell'appello principale, e svolgendo appello incidentale.
[...]
L'appellato ha svolto quattro motivi d'appello in via incidentale negli stessi termini di cui agli appelli incidentali svolti dagli altri due appellati.
5 – Sulle conclusioni precisate dalle parti – come innanzi riportate – con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione immediata con ordinanza ex art.127 ter co.3 c.p.c., e decisa in camera di consiglio dalla
Corte sulla relazione del Consigliere relatore.
6- Ritiene questa Corte che sia necessario procedere al previo esame del primo, secondo e terzo motivo d'appello incidentale svolti dagli appellati (in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva svolta dall'appellato v. Controparte_3
Cass.Sez.3, 17 aprile 2024 n.10477).
6 6.1- Infondato è il primo motivo d'appello incidentale. L'assenza di una disciplina regionale in ordine al contratto atipico di Boat & Breakfast, ha quale conseguenza la necessità di inquadramento del rapporto contrattuale secondo gli elementi normativi generali. Correttamente, la pronuncia di primo grado, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto accertato come fosse stata posta a disposizione degli utilizzatori l'intera imbarcazione “Santippe” 5CA131D, e come nell'offerta sulle piattaforme commerciali non fosse indicato alcun servizio di breakfast. Il rapporto intercorso tra gli odierni appellati e gli utilizzatori della imbarcazione è stato, pertanto, correttamente qualificato quale rapporto di locazione. La circostanza che l'imbarcazione sia rimasta ormeggiata in porto non esclude la fattispecie dall'applicazione dell'art.2 D.Lgs. 171/2005, applicandosi la norma alle unità da diporto anche ove ormeggiate, e non solo ove in navigazione (v. Cass.Sez.3, 18 gennaio 2000, n.497).
6.2- Inammissibile è il secondo motivo d'appello incidentale in quanto fondato su deduzioni e allegazioni – relative all'entità del reddito prodotto dall'attività di locazione dell'imbarcazione – non svolte come motivo di opposizione alle ordinanze ingiunzione con i ricorsi introduttivi del primo grado di giudizio.
6.3- Infondato è il terzo motivo d'appello incidentale. Come noto, “l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che
l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede” (Cass.Sez.2, 17 dicembre
2019, n.33441; conforme Cass.Sez.2, 31 luglio 2018, n.20219, ove è stato affermato che
“l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità
7 amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”; conforme anche Cass.Sez.2, 15 gennaio
2018, n.720). La circostanza che gli odierni appellati abbiano svolto ricerca di informazioni in ordine collocazione giuridica dell'attività de quo senza rinvenire elementi idonei a confermarne la liceità nella forma dagli stessi scelta, è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'esimente.
7- Possono essere quindi esaminati congiuntamente il primo motivo d'appello principale e il quarto motivo d'appello incidentale. E' necessario al riguardo richiamare il principio secondo cui, “in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone
l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cass.Sez.2, 22 giugno 2022, n.20129; conforme Cass.Sez.2, 7 maggio 2018, n.10890, ove è stato affermato che, “in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie
8 della reiterazione”; conforme Cass.Sez.6-2, 16 dicembre 2014, n.26434). E' pertanto fondato il primo motivo d'appello principale – e conseguentemente infondato il quarto motivo d'appello incidentale – dovendo la pronuncia di primo grado essere riformata sul punto con conseguente rigetto delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione proposte dagli odierni appellati.
8- Deve trovare parziale accoglimento il motivo d'appello incidentale degli appellati in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio (e conseguentemente deve essere respinto il secondo motivo d'appello principale dell'appellante), in quanto le stesse non posso essere riconosciute, neppure in parte, in favore del Parte_1
ove la relativa difesa, nel primo grado di giudizio, è stata svolta da
[...]
funzionari delegati, e non sono state esposte spese. Le spese del primo grado di giudizio anticipate dagli opponenti restano peraltro definitivamente a loro carico.
9 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati, e sono liquidate, secondo i valori minimi della vigente TF stante la semplicità delle questioni esaminate, con riguardo al valore di causa (entità delle sanzioni irrogate),
e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.489,00, fase introduttiva del giudizio € 956,00, fase di trattazione € 2.163,00, fase decisionale € 2.552,00, e così complessivamente € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale in punto spese di lite, e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione;
2) in riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite dichiara definitivamente a carico delle parti opponenti che le hanno anticipate le spese di lite del primo
9 grado di giudizio e non dovute spese di lite per il primo grado di giudizio in favore della parte opposta;
3) condanna le parti appellate al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 328/2024
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del Comandante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
appellante – appellato incidentale contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Rosso C.F._2
appellati – appellanti incidentali
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._3 dall'avv. Sebastiano Rosso appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso in appello, riformare in parte qua la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto confermare l'efficacia delle ordinanze ingiunzioni emesse a carico dei Sigg. , e nn. da 28 a 84 del 2020, rigettando la CP_1 CP_2 CP_3
domanda di applicazione del cumulo giuridico ex art. 8, c. 1 l. 689/1981 formulata in via subordinata dai ricorrenti in primo grado;
riformare il capo in punto spese, condannando gli opponenti alle spese del primo grado di giudizio e del presente grado.
Con vittoria di spese.”.
Per parti appellate e : Controparte_1 CP_2
“chiedono che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere, in parziale riforma della sentenza di primo grado in ragione di quanto sopra visto ed integralmente respinto
l'appello proposto dal Parte_1
di le seguenti conclusioni
[...] Pt_1
in via principale, nel merito, annullare le predette ordinanze ingiunzione della
di numerate dalla 28/2020 alla 46/2020 e dalla 66/2020 Parte_1 Pt_1
alla 84/2020 per i motivi indicati in ricorso con vittoria di spese ed onorari;
in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza e legittimità, anche parziale delle motivazioni inerenti le sanzioni comminati, applicarne una sola e nel minimo per le ragioni sopra indicate
Con vittoria delle spese di giudizio di ambo i gradi di giudizio, e quelle del primo grado in misura integrale”
Per parte appellata Controparte_3
“chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia accogliere, in parziale riforma della sentenza di primo grado in ragione di quanto sopra visto ed integralmente respinto l'appello proposto dal di Parte_1
le seguenti conclusioni Pt_1
in via principale, nel merito, annullare le predette ordinanze ingiunzione della
di numerate dalla 47/2020 alla 65/2020 per i motivi Parte_1 Pt_1
indicati in ricorso con vittoria di spese ed onorari;
in subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza e legittimità, anche parziale delle motivazioni inerenti le sanzioni comminati, applicarne una sola e nel minimo per le ragioni sopra indicate
2 Con vittoria delle spese di giudizio di ambo i gradi di giudizio, e quelle del primo grado in misura integrale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2381/2023 in data 3-9/10/2023 il Tribunale di Genova, pronunciando nei procedimenti riuniti RG. n. 3143/2020, RG n. 6483/2020 e RG. n. 6484/2020, in parziale accoglimento dei ricorsi, applicato l'art. 8 L.689/81, rideterminava le sanzioni irrogate ai ricorrenti con le ordinanze ingiunzioni n. 66, 67, 28, 29, 47 e 48 del 2020, quantificandole in € 5.550 per ciascuna ordinanza, ed annullava le ordinanze ingiunzione n. 68, 69,70,71,72,73,74,75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 del 2020 notificate a , nonché le ordinanze ingiunzione n.30, 31, 32, 33, 34, Controparte_1
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del 2020 notificate a , e le CP_2
ordinanze ingiunzione n. 49, 50,51, 52,53,54,55, 56,57,58,59, 60,61,62,63, 64,65 del
2020 notificate a Dichiarava quindi compensate le spese di lite nella Controparte_3
misura del settanta per cento, condannando la di al Parte_1 Pt_1
pagamento delle restanti. Con la sentenza impugnata veniva considerato che, con le ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione, era stata contestata agli opponenti, in concorso tra loro, la plurima violazione dell'art.2 D.Lgs. 171/2005 (il quale dispone che
“
1. l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio … 2. l'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.”), sanzionato dall'art.55 del medesimo D.Lgs. 171/2005 (il quale dispone che “
1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo […] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
2775 euro a 11017 euro”), in relazione all'impiego dell'imbarcazione “Santippe” per
3 scopi commerciali, nonostante la stessa fosse destinata a scopi diportistici, stante l'assenza di annotazioni attestanti usi diversi. Il Tribunale di Genova aveva quindi ritenuto che l'attività posta in essere dagli opponenti, oggetto di contestazione, come accertata anche all'esito di istruttoria dibattimentale, consistesse nella locazione dell'imbarcazione a fronte del pagamento di un corrispettivo, ed aveva escluso che la circostanza che l'imbarcazione restasse ormeggiata in porto rendesse la condotta estranea alla nozione di navigazione, comprendendo quest'ultima anche la fase dell'ormeggio. Era stata fatta quindi applicazione del disposto dell'art.8 L.689/1981, considerando, per ciascuno degli opponenti, due serie di condotte relative, rispettivamente, alle distinte registrazioni sui siti Booking e Airbnb. Con la sentenza appellata era stato quindi ritenuto:
a. violato l'art. 2 D.Lgs. 18.7.2005 n. 171;
b. applicabile la sanzione di cui all'art.55 D.Lgs. 171/2005, compresa tra il minimo di € 2775,00 ed il massimo di € 11.017,00;
c. essere state tenute due condotte (le registrazioni nei due siti effettuate per locare la ”) per complessive 19 violazioni (di cui 4 all'esito della Pt_2
registrazione su airbnb e 15 tramite Booking) da ciascuno degli opponenti;
d. essere applicabile il disposto dell'art. 8 L. 689/81 (“soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”) a ciascun gruppo di condotte.
La sanzione era stata quindi rideterminata in € 5.550,00 (pari al doppio del minimo edittale) per ciascuna delle due condotte (registrazione su ognuno dei due siti), e quindi in complessivi € 11.100, per ciascun opponente.
2- Con il ricorso in appello il Parte_1
di ha svolto due motivi di impugnazione:
[...] Pt_1
a. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto applicabile il disposto dell'art.8 L.689/1981, in quanto la molteplicità di condotte era riconducibile alla fattispecie del concorso materiale, con conseguente cumulo materiale, non essendo applicabile la continuazione (per la previsione eccezionale di cui all'art.8 co.2 L.689/1981 che ne limita
4 l'applicazione nella sola materia della previdenza ed assistenza, e considerata le pronunce di Corte Cost. 421/1987 e 23/1995 che hanno dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.8 L.689/81 in relazione all'art.3
Cost., in considerazione delle diversità tra illecito penale e illecito amministrativo), e neppure il disposto dell'art.8 co.1 L.689/81, ove le condotte di locazione dell'imbarcazione erano plurime e corrispondenti ai singoli contratti di locazione;
b. erroneità della sentenza di primo grado in punto spese, non apparendo giustificata l'operata compensazione per il settanta per cento e la condanna dell'amministrazione al pagamento del restante trenta per cento.
3 – Si sono costituiti – con comparsa di costituzione 9 aprile 2024 – gli appellati e , chiedendo il rigetto dell'appello principale, e Controparte_1 CP_2 svolgendo appello incidentale. Sono stati svolti cinque motivi d'appello in via incidentale:
a. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto configurabili condotte di locazione dell'imbarcazione, e conseguentemente la violazione dell'art. 2 D.Lgs. 171/2005, ove l'atipicità del contratto di Boat &
Breakfast, in assenza di una disciplina regionale specifica, non consente una qualificazione di tale attività quale noleggio per le imbarcazioni stabilmente ormeggiate in porto, come d'altronde già riconosciuto da altre legislazioni regionali (art.16 Legge Regionale n.16/17 Regione Sardegna;
art.2 Legge
Regionale n.8/19 Regione Sicilia;
art.11 Legge Regionale n.33/19 Regione
Marche); erroneità della sentenza ove non ha considerato che, in assenza di attività di navigazione, non è in ogni caso applicabile l'art. 2 D.Lgs. 171/2005;
b. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto attività commerciale assoggettabile ad iscrizione nel registro delle imprese quella svolta occasionalmente dagli odierni appellati, ove la stessa non è soggetta ad iscrizione, in quanto generante un reddito diverso non superiore ad € 5.000,00, ed ove il reddito principale degli appellati è quello derivante dalla retribuzione
5 quali insegnanti, mentre il reddito generato dai contratti di Boat & Breakfast è stato di complessivi € 3.391,00;
c. in via gradata: erroneità della sentenza di primo grado per mancata considerazione della buona fede esimente ai sensi dell'art. 3 L.689/1981, ove gli appellati si erano rivolti al Comune di Genova per raccogliere informazioni circa la normativa applicabile, constatando, all'esito, l'inesistenza di una disciplina regionale, e anche nazionale, e per mancata considerazione che la libertà di iniziativa privata è protetta dall'art.41 Cost.;
d. in via gradata: erroneità della sentenza di primo grado ove, pur essendo stato ritenuto applicabile il cumulo giuridico, sono state considerate due distinte condotte in relazione alle quali irrogare due sanzioni, ove la condotta degli appellati era unitaria, unica essendo la finalità sottesa alla commercializzazione sul sito Booking e sul sito Airbnb.
e. riforma della sentenza di primo grado in punto spese di lite, da riconoscere a favore degli appellati.
4 – Si è costituito – con comparsa di costituzione 10 giugno 2024 – l'appellato CP_3
chiedendo il rigetto dell'appello principale, e svolgendo appello incidentale.
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L'appellato ha svolto quattro motivi d'appello in via incidentale negli stessi termini di cui agli appelli incidentali svolti dagli altri due appellati.
5 – Sulle conclusioni precisate dalle parti – come innanzi riportate – con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione immediata con ordinanza ex art.127 ter co.3 c.p.c., e decisa in camera di consiglio dalla
Corte sulla relazione del Consigliere relatore.
6- Ritiene questa Corte che sia necessario procedere al previo esame del primo, secondo e terzo motivo d'appello incidentale svolti dagli appellati (in ordine all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva svolta dall'appellato v. Controparte_3
Cass.Sez.3, 17 aprile 2024 n.10477).
6 6.1- Infondato è il primo motivo d'appello incidentale. L'assenza di una disciplina regionale in ordine al contratto atipico di Boat & Breakfast, ha quale conseguenza la necessità di inquadramento del rapporto contrattuale secondo gli elementi normativi generali. Correttamente, la pronuncia di primo grado, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto accertato come fosse stata posta a disposizione degli utilizzatori l'intera imbarcazione “Santippe” 5CA131D, e come nell'offerta sulle piattaforme commerciali non fosse indicato alcun servizio di breakfast. Il rapporto intercorso tra gli odierni appellati e gli utilizzatori della imbarcazione è stato, pertanto, correttamente qualificato quale rapporto di locazione. La circostanza che l'imbarcazione sia rimasta ormeggiata in porto non esclude la fattispecie dall'applicazione dell'art.2 D.Lgs. 171/2005, applicandosi la norma alle unità da diporto anche ove ormeggiate, e non solo ove in navigazione (v. Cass.Sez.3, 18 gennaio 2000, n.497).
6.2- Inammissibile è il secondo motivo d'appello incidentale in quanto fondato su deduzioni e allegazioni – relative all'entità del reddito prodotto dall'attività di locazione dell'imbarcazione – non svolte come motivo di opposizione alle ordinanze ingiunzione con i ricorsi introduttivi del primo grado di giudizio.
6.3- Infondato è il terzo motivo d'appello incidentale. Come noto, “l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che
l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede” (Cass.Sez.2, 17 dicembre
2019, n.33441; conforme Cass.Sez.2, 31 luglio 2018, n.20219, ove è stato affermato che
“l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità
7 amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”; conforme anche Cass.Sez.2, 15 gennaio
2018, n.720). La circostanza che gli odierni appellati abbiano svolto ricerca di informazioni in ordine collocazione giuridica dell'attività de quo senza rinvenire elementi idonei a confermarne la liceità nella forma dagli stessi scelta, è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'esimente.
7- Possono essere quindi esaminati congiuntamente il primo motivo d'appello principale e il quarto motivo d'appello incidentale. E' necessario al riguardo richiamare il principio secondo cui, “in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone
l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cass.Sez.2, 22 giugno 2022, n.20129; conforme Cass.Sez.2, 7 maggio 2018, n.10890, ove è stato affermato che, “in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie
8 della reiterazione”; conforme Cass.Sez.6-2, 16 dicembre 2014, n.26434). E' pertanto fondato il primo motivo d'appello principale – e conseguentemente infondato il quarto motivo d'appello incidentale – dovendo la pronuncia di primo grado essere riformata sul punto con conseguente rigetto delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione proposte dagli odierni appellati.
8- Deve trovare parziale accoglimento il motivo d'appello incidentale degli appellati in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio (e conseguentemente deve essere respinto il secondo motivo d'appello principale dell'appellante), in quanto le stesse non posso essere riconosciute, neppure in parte, in favore del Parte_1
ove la relativa difesa, nel primo grado di giudizio, è stata svolta da
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funzionari delegati, e non sono state esposte spese. Le spese del primo grado di giudizio anticipate dagli opponenti restano peraltro definitivamente a loro carico.
9 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati, e sono liquidate, secondo i valori minimi della vigente TF stante la semplicità delle questioni esaminate, con riguardo al valore di causa (entità delle sanzioni irrogate),
e pertanto con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 sino ad € 260.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.489,00, fase introduttiva del giudizio € 956,00, fase di trattazione € 2.163,00, fase decisionale € 2.552,00, e così complessivamente € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale in punto spese di lite, e in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni oggetto di opposizione;
2) in riforma del capo di sentenza relativo alle spese di lite dichiara definitivamente a carico delle parti opponenti che le hanno anticipate le spese di lite del primo
9 grado di giudizio e non dovute spese di lite per il primo grado di giudizio in favore della parte opposta;
3) condanna le parti appellate al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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