Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14990 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' * REPUBBLICA1 49 9 0/0 3 - IN NOME DE POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 12547/00 Consigliere Cron. 30212 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Federico ROSELLI - Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 22/01/03 Dott. Camilla DI IASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA IANNONE GIUSEPPE, elettivamente VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA GAROFALO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante e elettivamente domiciliati in ROMA VIA pro tempore, - LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, A rappresentati e difesi dall'avvocato MAURO FUSARO, 2003 giusta delega in atti;
379 controricorrente -1- が 料 nonchè
contro
CARIPUGLIA SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 166/99 del Tribunale di BARI, depositata il 10/02/00 R.G.N. 2002/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato GAROFALO;
udito l'Avvocato FUSARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore TIRMY Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. . - ; -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EP Iannone, procuratore legale iscritto all'albo speciale ed assegnato, con inquadramento impiegatizio, al Servizio Legale, Ufficio Contenzioso della s.p.a. Caripuglia, premesso che la suddetta società aveva bandito un concorso per procuratori legali iscritti all'albo da almeno due anni, assegnando i vincitori all'ufficio legale, inquadrati come funzionari di seconda categoria, ed aveva altresì siglato un accordo con le organizzazioni sindacali convenendo di attribuire il medesimo inquadramento a coloro che, già addetti all'ufficio legale, fossero, al momento della stipula di esso accordo, procuratori legali da almeno due anni adiva il pretore di Bari in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare il proprio diritto all'inquadramento funzionario di seconda categoria a decorrerecome dalla assegnazione all'ufficio legale ovvero, in subordine, dalla data (successiva alla stipula del suddetto accordo) di compimento del biennio dal conseguimento del titolo di procuratore legale;
il pretore accoglieva la domanda subordinata. Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dalla società ed in riforma 3 dell'impugnata sentenza pretorile, rigettava la domanda avanzata in primo grado. In particolare, il Tribunale rilevava che la qualifica superiore non poteva essere riconosciuta sulla base dell'invocato principio di parità di trattamento, posto che l'eventuale ingiustificata attribuzione ad un lavoratore di un determinato beneficio ○ di una determinata qualifica non attribuisce ad altro lavoratore che si trovi nella stessa posizione il diritto ad ottenere quel trattamento, onde il lavoratore che rivendichi la qualifica superiore già riconosciuta ad altri svolgenti le medesime mansioni (e purchè non si è tenuto versi in ipotesi di atti discriminatori) pur sempre a provare di svolgere in concreto mansioni che, secondo le declaratorie contrattuali, corrispondano, in sé considerate, a quelle previste per la qualifica rivendicata. Tanto premesso, il Tribunale rilevava che dall'esperita istruttoria non era emerso che le mansioni svolte dal ricorrente fossero connotate da "responsabilità diretta ed elevato grado di professionalità", così come richiesto dalla disciplina collettiva per il riconoscimento della qualifica di funzionario, in particolare 4 sottolineando che la professione di avvocato non sempre qualifica 'ex se" l'attività, non potendo ritenersi sempre espressione di elevata questa professionalità; che l'ufficio legale della società era risultato strutturato gerarchicamente;
che i diversi addetti svolgevano compiti comportanti diversi livelli di autonomia decisionale e di responsabilità; che, infine, dall'esame della documentazione relativa all'attività svolta, non grado di professionalità" emergeva 1' "elevato previsto dalla declaratoria contrattuale relativamente alla qualifica rivendicata. Avverso tale sentenza il lavoratore soccombente cassazione, successivamente propone ricorso per ai sensi dell'art. 378 illustrato da memoria c.p.c.; resiste con controricorso la Banca AR s.p.a., costituitasi in appello a seguito di conferimento di ramo d'azienda da parte della Caripuglia s.p.a.. Nessuno si è costituito per la Caripuglia. MOTIVI DELLA DECISIONE I) Il ricorrente, dopo aver premesso che tra la spa Caripuglia la spa Banca AR era intervenuta cessione di un ramo d'azienda (e, perciò, una successione a titolo particolare), ha 5 sottolineato (pur espressamente dichiarando di non voler proporre sul punto, in difetto d'interesse, alcuna censura), che avrebbe errato il giudice d'appello sia nel ritenere intervenuta una fusione per incorporazione con relativa "scomparsa" dalla scena processuale della Caripuglia sia nel pronunciare la decisione nei confronti della AR senza emettere alcuna (interveniente volontaria), confronti della Caripuglia statuizione nei (appellante). Va detto in proposito che poiché la società Caripuglia ha partecipato al giudizio d'appello e stato notificato l'attuale ricorso perle cassazione è da escludere una violazione del contraddittorio, rilevabile anche di ufficio in forció questa fase del giudizio, che potrebbe configurarsi гово astrattamente un'omessa pronuncia (nei confronti della Caripuglia), come tale deducibile in sede di impugnazione solo dai soggetti interessati (il che però, non state) salvo che non si ritenga (v. Cass. n.6530 del 2000 RV536709) che la pronuncia nei confronti del solo interventore valga come un'implicita estromissione dal giudizio del precedente contraddittore (estromissione possibile, in ipotesi di intervento in giudizio del 6 * ma che Wella successore a titolo particolare) Tullore, intervenuta siffatta specie, non risulta nemmeno t conto che il Tribunale in omissione se 76 si espressamente pronunciato in dispositivo sull'appello della Caripuglia, accogliendolo e rigettando la domanda avanzata dal M dipendete, né il fatto d'aver specificato che alla Caripuglia era "subentrata" la AR è tale da inficiare la portata della pronuncia e costituire statuizione in ordine alla quale sia configurabile un interesse a dolersene in sede di impugnazione. II) Col primo dei due motivi proposti all'esame di questa Corte il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362, 2095 e 2103 c.c., nonché per vizi di motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretto l'attuale inquadramento nella categoria impiegatizia: al contrario, le mansioni svolte invero non rientravano tra quelle previste dalla contrattazione collettiva per gli impiegati né, in particolare, erano qualificabili come mansioni richiedenti "applicazione intellettuale che ecceda 0 non la semplice diligenza di esecuzione". errato il Tribunale Avrebbe altresì 7 nell'interpretare la declaratoria contrattuale relativa alla figura del funzionario e nel ritenere che per tale inquadramento fosse richiesto l'espletamento di attività "con ampio grado di autonomia" e "potere decisionale": elementi, questi, invece tipici della figura del dirigente, mentre per il funzionario il contratto collettivo prevede solo lo svolgimento di mansioni con responsabilità diretta ed elevato grado di professionalità. Secondo il ricorrente, inoltre, il Tribunale h ni errato anche valutare le prove avrebbe testimoniali, in particolare attribuendo eccessivo rilievo alla riscontrata organizzazione gerarchica dell'ufficio, ma trascurando di considerare quanto dai testimoni espressamente riferito e cioè che il rapporto gerarchico riguardava l'attività non quella giudiziale;
che amministrativa e l'attività del responsabile dell'ufficio si risolveva in una sorta di coordinamento del lavoro degli addetti all'ufficio $. i quali svolgevano in autonomia la propria attività professionale, mentre il rapporto gerarchico si rivelava nella "gestione" delle cause in relazione ai criteri di economicità fissati dall'azienda; che il criterio di 8 distribuzione degli incarichi tra i procuratori esclusivamente sulla lorointerni si fondava disponibilità. Avrebbe ancora errato il Tribunale nel non considerare che, trattandosi di un ufficio legale cui sono addetti professionisti iscritti in un albo speciale, i concetti di "subordinazione" e di "gerarchia" non potevano assumere se non connotazioni peculiari, tant'è la stessa società, in una nota diretta a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, aveva precisato che i procuratori addetti al proprio ufficio legale svolgevano l'attività giudiziale in piena autonomia e nel rispetto "dei principi di indipendenza propri della professione forense". Secondo il ricorrente, inoltre, avrebbe errato il Tribunale laddove con valutazione poco consona affermato al prestigio della classe forense, aveva apprezzate che l'attività professionale "non sempre può qualificarsi di grado elevato"; laddove nel vagliare la sua personale attività non aveva tenuto in debito conto quanto emerso dalle prove orali e documentali e laddove, senza il sostegno di alcuna motivazione, aveva definito la redazione di atti quali "ricorsi per decreto ingiuntivo,giudiziariť 9 istanze di fallimento, ricorsi per sequestro agrario" )|u "tout-court" attività "non particolarmente impegnativa e poco complessa". Con il secondo motivo il ricorrente censura la falsasentenza impugnata per violazione e applicazione dell'art. 1340 C.C., nonché per vizi secondo il di motivazione;
in particolare, evidenziando l'inquadramento Tribunale, l'istante, come funzionari di altri addetti all'ufficio legale e svolgenti mansioni medesime a quelle proprie, affidategli, avrebbe inteso invocare il principio egli realtà, Va avevadi parità di trattamento, mentre, in semplicemente constatato che col bando di concorso per otto procuratori e con l'accordo sindacale sopra menzionato, la società aveva espresso chiaramente la volontà di attribuire la qualifica di funzionario a tutti gli addetti all'ufficio legale in possesso da almeno un biennio del titolo onde non every inter di procuratore legale, AL TO reclamat affatto, la parità di trattamento con pochi privilegiati, bensì l'esecuzione dell'espressa volontà aziendale, immotivatamente non applicata soltanto ad alcuni dipendenti. Aggiungasi che il menzionato accordo aziendale, comportando il passaggio dalla categoria 10 impiegatizia a quella di funzionario per un intero gruppo di lavoratori, aveva carattere generale e integrare il contratto come tale andava ad individuali, dando diritto aziendale e i contratti a tutti coloro che, all'inquadramento successivamente a tale accordo, avessero acquisito da un biennio il titolo di procuratore legale svolgendo le relative mansioni. III) Con riguardo alla prima censura, giova premettere che la AR sia nel controricorso sia in sede di discussione orale sostiene che l'art. 3 ccnl per i dipendenti delle casse di risparmio, chi sia aver individuato come funzionario colorodopo investito di specifiche mansioni con responsabilità diretta ed elevato grado di professionalità, abbia demandato ai contratti integrativi il compito di identificare le qualifiche aziendali. Stante il richiamo alla contrattazione decentrata, occorrerebbe siecht per il riconoscimento della qualifica di funzionario non tanto il raffronto tra& mansioni espletate e quelle previste dalla contrattazione a livello nazionale, quanto accertare anche se quell'esercizio effettivo di mansioni risulti specificamente individuato appunto dalla 11 contrattazione collettiva decentrata. Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, va detto che la resistente non ha specificato se e quando, nel corso del giudizio di non essendo la relativa questione sia stata posta, Eamerito, tale problematica non ✗ menzionata nella sentenza impugnata, né censurata dalla resistente con impugnazione incidentale condizionata. pertanto Trattasi di deduzione implicante questione di fatto nuova, come tale non proponibile per la prima volta dinanzi a questo giudice di legittimità, né esaminabile d'ufficio, in quanto relativa al contenuto e interpretazione non di una legge, bensì di un atto di autonomia privata. Ne discende che la correttezza (o meno) della Va valutata solo con decisione impugnata declaratoria della figura di riferimento alla funzionario come prevista dalla contrattazione a Ligma Vil cui tratto saliente, giusta livello nazionale rilievo del giudice d'appello e dello stesso ricorrente, è l'espletamento di mansioni con "responsabilità diretta ed elevato grado di professionalità. Alla stregua di tale parametro contrattuale, risultano pienamente fondate le censure mosse dal 12 ricorrente alla sentenza impugnata con il primo motivo. Il giudice d'appello avendo riscontrato un'organizzazione gerarchica dell'ufficio legale ha, per tale ragione, escluso che l'attività del ricorrente fosse caratterizzata da quell'ampio grado di autonomia e potere decisionale tipici della figura professionale rivendicata. Sennonchè, soprattutto per la qualifica di è richiesto un ampio grado di funzionario non autonomia e potere decisionale, bensì solo la "responsabilità diretta" nell'esplicazione delle mansioni attribuite responsabilità diretta che non può astrattamente escludersi per il solo fatto che l'ufficio sia organizzato gerarchicamente. Secondo l' orientamento giurisprudenziale di questa corte (V., tra le altre, S.U. n.10367 del 1998 RV519872), ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori ai sensi degli articoli 3 e 4 R.D.L. n.1578 del 1933, Occorre che il dipendente sia addetto ad un ufficio legale dotate di propria autonomia nell'ambito della struttura dell'ente di appartenenza e svolga, in via esclusiva, attività professionale (sia giudiziale che stragiudiziale). 13 E' allora evidente che l'attività svolta (in esclusiva) dal ricorrente non poteva che via essere caratterizzata da "responsabilità diretta", dovendosi escludere, alla luce della legge I soprattutto, di quella professionale processuale, che un professionista ("gerarchica" o meno che sia l'organizzazione dell'ufficio di appartenenza) possa redigere atti giudiziari e partecipare ad udienze senza assumersi la responsabilità "diretta" della propria attività. Quanto sopra esposto rende superfluo l'esame delle censure volte ad evidenziare censure volte ad evidenziare l'asserito malgoverno delle risultanze probatorie come effettuato dal giudice di merito in organizzazione gerarchica relazione alla ritenuta dell'ufficio. In ordine all'elevato grado di professionalità previsto dalla declaratoria in esame, non può non rilevarsi che per l'espletamento delle mansioni attribuibili (in via esclusiva) al ricorrente è per legge richiesta una professionalità specifica, infungibile e pubblicamente documentata dal diploma di laurea e dal conseguimento di un superamento di un esame di iscrizione all'albo dopo un periodo (documentato) di pratica. 14 Né d'altronde emerso dall'esperita istruttoria che al ricorrente venissero in particolare assegnate pratiche meno complesse e comportanti una non elevata professionalità. Né infine e corretto qualificare in astratto alcuni atti giudiziari come meno complessi impegnativi di altri, professionalmente meno potendo la complessità dell'atto e l'impegno professionale richiesto essere valutati soltanto in relazione alla tipologia dell'atto, onde appare generica e poco motivata la valutazione espressa in sentenza in ordine alla produzione documentale concernente l'attività professionale del ricorrente. Aggiungasi che appare generica e poco approfondita ✓ la valutazione espressa in ordine alla partecipazione alle udie nze, dovendosi rilevare, tra l'altro, che l'impegno professionale profuso in tali casi non è "tourt-court" accertabile а posteriori dal verbale d'udienza, atteso che non sempre da esso emerge analiticamente ad esempio, il tenore delle l'attività svolta argomentazioni esposte a sostegno anche di semplici istanze istruttorie ○ interlocutorie, né l'eventuale rilevanza, senza cognizione completa 15 degli atti, delle suddette istanze nell'ambito della strategia difensiva. Le censure espresse nel secondo motivo di ricorso sono invece infondate. Dal tenore del bando di concorso relativo agli otto procuratori da assumere nell'ufficio legale e le organizzazionidell'accordo stipulato con sindacali non è dato desumere una volontà della società di riconoscere la qualifica di funzionario а tutti gli addetti all'ufficio legale iscritti all'albo professionale da un biennio, Anzi, emerge, propria al contrario, una volontà di riconoscere tale qualifica (non a tutti, bensì ) a soggetti ben individuati (vincitori di concorso e addetti all'ufficio legale iscritti all'albo professionale da un biennio al momento della stipula dell'accordo, pertanto con esclusione di altri che, ad esempio, come il ricorrente, al momento della stipula dell'accordo, non fossero in possesso del requisito di iscrizione all'albo da un biennio). E pertanto ✗ da escludere che anche il su citato accordo sindacale, privo di portata generale e riferito a soggetti ben individuati (coloro che al momento della stipula erano iscritti all'albo da almeno un biennio) potesse e possa integrare gli 16 estremi di una prassi 0 uso aziendale, incidendo automaticamente sui contratti individuali di lavoro di tutti i dipendenti. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e rinviata ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 22.1.2003. il Presidente: Il Cons. estensores IL CANCELLIERE Vil a Brum' Depositata in Cancelleria Oggi, £10 OTT, 2003 A M E IL CANCELLIERE R P U Vilena Виши S 1805 17