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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4264 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CO MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4447 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Mirto, presso il cui studio a Palermo, via Agrigento
n. 51, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. Giuseppe Maniglia, presso il cui studio a Palermo, via G. La Farina n.
13/A, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'inrvento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo del 22/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a Palermo il 28/09/20213 e di non aver generato prole, ha Parte_2 chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente e la previsione di un assegno di mantenimento in suo favore di € 1.000,00 al mese.
In data 16/09/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla domanda Parte_2 di status, chiedendo, tuttavia, l'addebito separazione a carico della ricorrente ed il rigetto della
1 domanda di mantenimento.
All'udienza del 17/10/2024 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
dopodiché, all'udienza successiva preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, è stata emessa da parte del
Giudice delegato la seguente ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.:
“rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio il 28/09/2013, non hanno generato prole ed hanno interrotto la convivenza coniugale nel mese di dicembre 2023; rilevato che:
- la ricorrente esercita la professione di avvocato (è iscritta all'Albo dal mese di gennaio
2018); ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di € 4.684,00
(imposta netta 0) e per l'anno 2023 un reddito complessivo di € 7.671,00 (imposta netta 0); in tale reddito è compreso quello derivante dalla locazione di un immobile sito a Corleone, locato al canone di € 270,00 al mese (cf. cedolare secca: € 3.240); vive a Palermo in un immobile condotto in locazione al canone di € 480,00 al mese, oltre ad € 55,00 per oneri condominiali;
ha, inoltre, dichiarato di sostenere una spesa di € 150,00 per la locazione di una stanza di uno studio legale;
è proprietaria di un immobile sito in Gliaca di Piraino (Me), acquistato nel 2002;
- il resistente svolge attività di insegnamento, percependo uno stipendio di € 1.500,00 circa al mese (cf. certificazioni uniche), nonché attività libero-professionale come perito industriale e geometra, occupandosi, in particolare, di progettazione di impianti, per abitazioni, locali commerciali, condomini, ecc.; in relazione a tale attività, lo stesso percepisce compensi di una certa consistenza come emerge dagli estratti conto depositati, in cui risultano bonifici da parte di società, condomini e privati nonché spese (anche voluttuarie) di un certo rilievo;
inoltre, dal mese di gennaio 2025 sarebbe anche percettore del canone per la locazione della villa con piscina sita ad Altofonte, che costituiva la casa coniugale e di cui il medesimo è proprietario esclusivo;
quanto agli oneri, lo stesso sostiene un canone di locazione di €
800,00 al mese per l'immobile in cui vive, sito a Palermo, via N. Gallo n. 3, nonché un canone di € 600,00 circa al mese per la locazione dell'immobile adibito a studio sito in via
SA (non è stato depositato il contratto, ma solo un bonifico) ed, infine, la rata del mutuo contratto per l'acquisto della villa sopra indicata con rata di € 1.300,00 circa, che scadrà nel mese di ottobre 2025; per l'anno di imposta 2023, il resistente ha dichiarato un reddito complessivo di € 65.454,00, con imposta netta di € 19.431,00; rilevato che, alla luce delle superiori emergenze, ricorre tra le parti una notevole sperequazione economica, che giustifica la previsione, in via provvisoria ed urgente, in capo
2 al resistente un assegno di mantenimento in favore della ricorrente di € 700,00 al mese;
”.
Con la medesima ordinanza sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti a sostegno delle rispettive domande di addebito della separazione, per il fatto “che le circostanze su cui vertono le prove testimoniali rispettivamente articolate non consentirebbero, anche se provate, la dimostrazione della violazione dei doveri coniugali e del nesso di causalità con la crisi coniugale, in virtù dei principi di diritto in materia ed alla luce delle allegazioni difensive contenute nei rispettivi scritti e della complessiva evoluzione del rapporto coniugale”; ha, inoltre, onerato il resistente di depositare alcuni documenti meglio indicati in parte motiva e rinviato per la discussione orale e decisione.
Con accordo depositato il 22/10/2025 le parti hanno concordato le condizioni della separazione ed hanno, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle pattuizioni concordate.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che si riportano testualmente:
“- dare atto che entrambi i coniugi rinunziano alla richiesta di addebito formulata nei rispettivi atti difensivi, anche in via riconvenzionale, e alle ulteriori domande accessorie di mantenimento e di assegnazione del domicilio coniugale;
- pronunciare definitivamente la separazione dei coniugi , ponendo a carico Parte_3 del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della sig.ra con Parte_2 Parte_1 la somma di € 400,00, da corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni mese, a far data dal 5 agosto 2025, con rivalutazione Istat annuale;
- Spese e compensi legali compensati tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA) il 29/12/1981 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
22/05/1981 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
3 28/09/20213.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il 22/10/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 113, p. II, serie A, dell'anno 2013).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI CO IC
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