Art. 14. Costruzione di edifici per scuole materne statali.
E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-61 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali. ((5d)) Al medesimo fine e' autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall' articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, numero 17 , per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata. ((5d)) Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorita' fissati dall'articolo 5 della presente legge in quanto applicabili.
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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."
E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-61 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali. ((5d)) Al medesimo fine e' autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall' articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, numero 17 , per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata. ((5d)) Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorita' fissati dall'articolo 5 della presente legge in quanto applicabili.
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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965."