Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
12019 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. PAPAPICCO Angela ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Bari, alla via Orfeo Mazzitelli, n. 248
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI CP_1
Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via
Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 04.10.2024 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della Parte_1
dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegno
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso va respinto.
Gli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 prevedono il riconoscimento di una pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa. Il diritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, tiene conto della natura e consistenza della patologia, nonché dell'efficacia delle terapie riabilitative e della capacità complessiva individuale residua. Pertanto, chi voglia vedersi riconosciuta la suddetta indennità deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e il grado di invalidità idoneo a determinarne l'attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' , un assegno CP_1 mensile con le condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12.
Qualora la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 67%, è riconosciuta in favore del richiedente l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie (c.d. ticket).
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'esame obiettivo condotto dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott.ssa è risultata affetta da “emicrania con aura visiva e emicrania senz'aura, Per_1 scoliosi a scarsa incidenza funzionale, asma, disturbo depressivo in trattamento”.
Nel dettaglio, la gestione delle “crisi cefalagiche”, alle quali è “attribuito per analogia il codice
1102 di cui all'Allegato al D.M. del 05.02.1992”, appare “facilitata […] dall'uso di semplice terapia antinfiammatoria”. Anche le crisi di asma, patologia “ascritta per analogia al codice 6003 del succitato decreto”, sono controllate “mediante puff di farmaco specifico”. Infine, il disturbo depressivo, valutato secondo “il codice 2205”, risulta “in trattamento farmacologico nel contesto di una sufficiente situazione psichiatrica”.
Pertanto, il quadro clinico che ne deriva determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura del “60% a far data dalla domanda amministrativa”. Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono solo nella diversa valutazione del calcolo del punteggio attribuito alle patologie esaminate dal c.t.u., senza peraltro che parte ricorrente avesse avanzato simili osservazioni alla bozza peritale.
Di talché, il ricorso va rigettato, atteso che i conteggi operati dalla dott.ssa sono stati Per_1
effettuati correttamente secondo il metodo riduzionistico.
Atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali in relazione ai redditi percepiti nell'anno precedente rispetto a quello di instaurazione del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 04.10.2024, nei confronti dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 9 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa