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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 7675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7675 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 27261/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27261/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 28.4.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in PO (NA) alla Via Cigliano n. 10, presso lo studio dell'avv. Valentina Di Bonito (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle C.F._2 liti conferita in data 12.1.2024 a seguito della rinuncia al mandato del precedente procuratore, Avv. Lauro Vincenzo ATTRICE E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Via M. Lupoli 27 - 80027 GI (NA) e in Controparte_2 persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. rappresentati e Controparte_3 difesi dall'avv. Annalisa Sarnataro (cf. in virtù di procura allegata all'atto C.F._3 di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati in GI (NA) alla Via M. Lupoli n. 27 CONVENUTI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 28.4.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.12.2020, deducendo di Parte_1 aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 23.4.2018, presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “SANTA MARIA DELLA GRAZIE” di PO, proponeva domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultimo e dell' . CP_4 A sostegno della domanda risarcitoria, in particolare, l'attrice deduceva:
pagina 1 di 7 - che, in data 23.4.2018, alle ore 14.10 circa, mentre si trovava all'interno del pronto soccorso dell'Ospedale “SANTA MARIA DELLA GRAZIE” di PO (NA) e si accingeva ad utilizzare la toilette, rovinava al suolo, a causa della presenza di una pozza di acqua e materiale scivoloso sul pavimento, non visibile, né segnalata;
- che, a seguito del sinistro, lamentava forti dolori alle costole, difficoltà respiratorie e non riusciva a rialzarsi autonomamente, motivo per cui veniva soccorsa da un infermiere che, allertato dai presenti, la sollevava e la accompagnava al centro Rx della struttura ospedaliera;
- che, al momento della caduta, erano presenti e CP_5 Persona_1
- che, a seguito della caduta, riportava “frattura alle quattro costole dell'emitorace dx”, nonché “dolore e difficoltà respiratorie”, “tosse e starnuti”;
- che tali lesioni avevano “profondamente inciso sul suo equilibrio psico-fisico, tanto da determinare un sostanziale mutamento delle sue abitudini di vita e delle sue tendenze comportamentali, ora improntate in senso reattivo – depressivo”. Tanto premesso, la ravvisando una responsabilità da custodia del pavimento della Pt_1 struttura sanitaria presso la quale si era recata per un malore, citava in giudizio l'
[...]
e il Controparte_1 Controparte_2 di PO per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali sub specie di danno biologico, morale, ed esistenziale che assumeva di aver subito. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli enti convenuti, i quali eccepivano la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito, i convenuti negavano ogni addebito e chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deducevano che la paziente giungeva in p.s. con vertigini e cefalea e che tali circostanze, unitamente all'età avanzata della stessa, lasciavano ipotizzare che la caduta fosse avvenuta per causa diversa rispetto al liquido presente sul pavimento della toilette. In subordine, chiedevano accertarsi il contributo concausale della condotta della danneggiata ex art. 1227 c.c. Quindi, escussi i testi e ed espletata CTU medico- CP_5 Persona_1 legale, il Giudice, all'udienza del 28.4.2025, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non risulta in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Orbene, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che pagina 2 di 7 appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali, di talché agli enti pubblici proprietari di siti aperti al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dei luoghi, indipendentemente dalla loro estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene pagina 3 di 7 demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
4. Orbene, nella fattispecie in esame, le dichiarazioni rese dalle testimoni figlia CP_5 della e madre di una vicina di casa dell'attrice, hanno Pt_1 Persona_1 consentito di ricostruire i fatti in maniera coincidente rispetto alla prospettazione fattane in citazione. Ed infatti, la , escussa all'udienza del 3.11.2022, ha confermato la dinamica degli eventi CP_5 come descritti dall'attrice. In particolare, la teste ha riferito che nell'aprile del 2018 la madre, aveva Parte_1 avvertito un malessere generale mentre era in casa e che, di conseguenza, si era recata a mezzo di un'ambulanza presso l'Ospedale di PO per accertamenti. Dopo aver precisato di essersi portata in ospedale insieme alla madre di una vicina di casa, tale e di Persona_1 essere giunta presso il pronto soccorso praticamente insieme all'ambulanza che portava l'attrice, la ha dichiarato che la dopo essere stata adagiata su una barella per circa CP_5 Pt_1 un'ora, avvertiva l'esigenza di andare al bagno, motivo per cui veniva accompagnata alla toilette da un infermiere il quale, tuttavia, non assisteva alla caduta dal momento che si limitava ad aprirle la porta, per poi allontanarsi. La , invece, ha ricordato di essere stata lì presente nei pressi del bagno e di aver assistito CP_5 all'incidente, in quanto la porta della toilette era rimasta socchiusa per mancanza di luce al suo interno. Quanto alla dinamica dell'incidente, la teste ha riferito che il pavimento della toilette era bagnato e che, in assenza di segnalazioni, la madre, una volta alzatasi dal wc, era caduta a terra, battendo il fianco sinistro contro il lavandino e riportando delle lesioni alle costole;
ha aggiunto, infine, di aver chiesto aiuto alla la quale, rimasta nel box del pronto soccorso, chiamava Per_1 un infermiere. Escussa alla medesima udienza, la teste ha confermato il nucleo essenziale del Per_1 racconto della . CP_5 Anche la infatti, dopo aver riferito di aver accompagnato la con la Per_1 CP_5 propria autovettura presso il pronto soccorso dell'ospedale di PO, ove la era stata Pt_1 trasportata in ambulanza per un malore, ha dichiarato che l'attrice, in attesa di essere visitata dai medici, aveva avuto necessità di usufruire del bagno e che la stessa, all'interno della toilette, era caduta a causa del pavimento bagnato.
pagina 4 di 7 Né rileva, ai fini di escludere la credibilità della teste, la circostanza che quest'ultima – a differenza della – abbia dichiarato, dapprima, di aver accompagnato personalmente la CP_5 n bagno e di “essere stata presente nel bagno allorquando l'infortunata cadde” e, poi, Pt_1 di essersi trovata “fuori dal bagno” al momento della caduta e di esservi entrata “solo allorquando ho sentito gridare la signora ”, confermando peraltro la presenza CP_5 dell'infermiere solo a seguito di un confronto con la , disposto dal giudice. CP_5 La infatti, ha giustificato la suddetta omissione adducendo di aver avuto Per_1 un'ischemia celebrale qualche anno prima e di avere quindi dei ricordi “offuscati”. A ciò si aggiunga, del resto, che la caduta della all'interno dell'ospedale non è stato Pt_1 smentito neanche dalle strutture ospedaliere convenute, le quali infatti si sono limitate a contestare unicamente la causa della stessa: mentre l'attrice, infatti, ha ricondotto l'evento di danno alla presenza di liquidi sul pavimento;
gli enti conventi hanno dedotto che la paziente presentava vertigini e cefalee all'accesso in pronto soccorso e che queste ultime avrebbero determinato la caduta. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attrice e l'incidente occorso alla stessa (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale a firma del dott. , depositata in data Persona_2 14.1.2024), questo giudice ritiene che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa della presenza di liquidi sulla pavimentazione dei servizi igienici dell'Ospedale ”, proprietario e Controparte_2 custode della stessa. Né può dirsi che la bbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno dal Pt_1 momento che la stessa era giunta in p.s. per un malessere generale e che sarebbe stata, semmai, responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera prevenire il sinistro attraverso una più adeguata assistenza all'anziana paziente nell'utilizzo dei servizi igienici. Va dunque affermata la responsabilità esclusiva dell' e dell' CP_4 [...] i quali erano tenuti alla custodia dei locali dei servizi Controparte_6 igienici e non hanno fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” nella determinazione del sinistro de quo. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti da in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa.
5. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un pagina 5 di 7 interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura costale emitorace destro dalla settimana alla decima”, che è stata dichiarata guarita con postumi in data 2.8.2018 dalla dott.ssa Attualmente dall'esame obiettivo si rileva “respiro Persona_3 eupnoico. Dolorabilità alla digitopressione nei punti anteriori sede di frattura” (cfr. pag. 6 relazione peritale CTU). Il CTU ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 3% di danno biologico permanente, nonché un periodo di invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 7 ed un periodo di invalidità temporanea parziale (ITP), di giorni 30 al 50%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 81 anni
– deve essere quantificato in € 2.237,01 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 1.235,96, per un totale di complessivi € 3.472,97. L e l' di PO devono, CP_4 Controparte_6 pertanto, essere condannati in solido al pagamento di tale somma in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza (vecchia figura del danno c.d. “morale”) non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee ad pagina 6 di 7 integrare la richiamata voce di danno, se non con richiami a formule stereotipate non sufficienti a costituire prova in concreto del pregiudizio. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza. Nulla è dovuto, altresì, a titolo di danno estetico per la presenza di un presunto postumo edematoso del torace, il quale è stato soltanto allegato da parte attrice, ma non risulta in alcun modo provato. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, nulla può essere liquidato per carenza di prova sul punto, come rilevato altresì anche dallo stesso CTU.
6. Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dei convenuti e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' e l' CP_4 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale, della somma di € 3.472,97 (tremilaquattrocentosettantadue/97), oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna l' e l' di CP_4 Controparte_6
PO, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 175,00 per spese vive, € 1.278,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell' e dell' CP_4 [...] di PO, in solido tra loro. Controparte_6
Napoli, 14/08/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27261/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 28.4.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in PO (NA) alla Via Cigliano n. 10, presso lo studio dell'avv. Valentina Di Bonito (c.f. ), dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle C.F._2 liti conferita in data 12.1.2024 a seguito della rinuncia al mandato del precedente procuratore, Avv. Lauro Vincenzo ATTRICE E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Via M. Lupoli 27 - 80027 GI (NA) e in Controparte_2 persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. rappresentati e Controparte_3 difesi dall'avv. Annalisa Sarnataro (cf. in virtù di procura allegata all'atto C.F._3 di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliati in GI (NA) alla Via M. Lupoli n. 27 CONVENUTI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 28.4.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.12.2020, deducendo di Parte_1 aver subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 23.4.2018, presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “SANTA MARIA DELLA GRAZIE” di PO, proponeva domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultimo e dell' . CP_4 A sostegno della domanda risarcitoria, in particolare, l'attrice deduceva:
pagina 1 di 7 - che, in data 23.4.2018, alle ore 14.10 circa, mentre si trovava all'interno del pronto soccorso dell'Ospedale “SANTA MARIA DELLA GRAZIE” di PO (NA) e si accingeva ad utilizzare la toilette, rovinava al suolo, a causa della presenza di una pozza di acqua e materiale scivoloso sul pavimento, non visibile, né segnalata;
- che, a seguito del sinistro, lamentava forti dolori alle costole, difficoltà respiratorie e non riusciva a rialzarsi autonomamente, motivo per cui veniva soccorsa da un infermiere che, allertato dai presenti, la sollevava e la accompagnava al centro Rx della struttura ospedaliera;
- che, al momento della caduta, erano presenti e CP_5 Persona_1
- che, a seguito della caduta, riportava “frattura alle quattro costole dell'emitorace dx”, nonché “dolore e difficoltà respiratorie”, “tosse e starnuti”;
- che tali lesioni avevano “profondamente inciso sul suo equilibrio psico-fisico, tanto da determinare un sostanziale mutamento delle sue abitudini di vita e delle sue tendenze comportamentali, ora improntate in senso reattivo – depressivo”. Tanto premesso, la ravvisando una responsabilità da custodia del pavimento della Pt_1 struttura sanitaria presso la quale si era recata per un malore, citava in giudizio l'
[...]
e il Controparte_1 Controparte_2 di PO per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali sub specie di danno biologico, morale, ed esistenziale che assumeva di aver subito. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli enti convenuti, i quali eccepivano la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito, i convenuti negavano ogni addebito e chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, deducevano che la paziente giungeva in p.s. con vertigini e cefalea e che tali circostanze, unitamente all'età avanzata della stessa, lasciavano ipotizzare che la caduta fosse avvenuta per causa diversa rispetto al liquido presente sul pavimento della toilette. In subordine, chiedevano accertarsi il contributo concausale della condotta della danneggiata ex art. 1227 c.c. Quindi, escussi i testi e ed espletata CTU medico- CP_5 Persona_1 legale, il Giudice, all'udienza del 28.4.2025, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è agevole rilevare la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, che non risulta in alcun modo carente in parte narrativa o eccessivamente sintetica.
2. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Orbene, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che pagina 2 di 7 appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali, di talché agli enti pubblici proprietari di siti aperti al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dei luoghi, indipendentemente dalla loro estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene pagina 3 di 7 demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
4. Orbene, nella fattispecie in esame, le dichiarazioni rese dalle testimoni figlia CP_5 della e madre di una vicina di casa dell'attrice, hanno Pt_1 Persona_1 consentito di ricostruire i fatti in maniera coincidente rispetto alla prospettazione fattane in citazione. Ed infatti, la , escussa all'udienza del 3.11.2022, ha confermato la dinamica degli eventi CP_5 come descritti dall'attrice. In particolare, la teste ha riferito che nell'aprile del 2018 la madre, aveva Parte_1 avvertito un malessere generale mentre era in casa e che, di conseguenza, si era recata a mezzo di un'ambulanza presso l'Ospedale di PO per accertamenti. Dopo aver precisato di essersi portata in ospedale insieme alla madre di una vicina di casa, tale e di Persona_1 essere giunta presso il pronto soccorso praticamente insieme all'ambulanza che portava l'attrice, la ha dichiarato che la dopo essere stata adagiata su una barella per circa CP_5 Pt_1 un'ora, avvertiva l'esigenza di andare al bagno, motivo per cui veniva accompagnata alla toilette da un infermiere il quale, tuttavia, non assisteva alla caduta dal momento che si limitava ad aprirle la porta, per poi allontanarsi. La , invece, ha ricordato di essere stata lì presente nei pressi del bagno e di aver assistito CP_5 all'incidente, in quanto la porta della toilette era rimasta socchiusa per mancanza di luce al suo interno. Quanto alla dinamica dell'incidente, la teste ha riferito che il pavimento della toilette era bagnato e che, in assenza di segnalazioni, la madre, una volta alzatasi dal wc, era caduta a terra, battendo il fianco sinistro contro il lavandino e riportando delle lesioni alle costole;
ha aggiunto, infine, di aver chiesto aiuto alla la quale, rimasta nel box del pronto soccorso, chiamava Per_1 un infermiere. Escussa alla medesima udienza, la teste ha confermato il nucleo essenziale del Per_1 racconto della . CP_5 Anche la infatti, dopo aver riferito di aver accompagnato la con la Per_1 CP_5 propria autovettura presso il pronto soccorso dell'ospedale di PO, ove la era stata Pt_1 trasportata in ambulanza per un malore, ha dichiarato che l'attrice, in attesa di essere visitata dai medici, aveva avuto necessità di usufruire del bagno e che la stessa, all'interno della toilette, era caduta a causa del pavimento bagnato.
pagina 4 di 7 Né rileva, ai fini di escludere la credibilità della teste, la circostanza che quest'ultima – a differenza della – abbia dichiarato, dapprima, di aver accompagnato personalmente la CP_5 n bagno e di “essere stata presente nel bagno allorquando l'infortunata cadde” e, poi, Pt_1 di essersi trovata “fuori dal bagno” al momento della caduta e di esservi entrata “solo allorquando ho sentito gridare la signora ”, confermando peraltro la presenza CP_5 dell'infermiere solo a seguito di un confronto con la , disposto dal giudice. CP_5 La infatti, ha giustificato la suddetta omissione adducendo di aver avuto Per_1 un'ischemia celebrale qualche anno prima e di avere quindi dei ricordi “offuscati”. A ciò si aggiunga, del resto, che la caduta della all'interno dell'ospedale non è stato Pt_1 smentito neanche dalle strutture ospedaliere convenute, le quali infatti si sono limitate a contestare unicamente la causa della stessa: mentre l'attrice, infatti, ha ricondotto l'evento di danno alla presenza di liquidi sul pavimento;
gli enti conventi hanno dedotto che la paziente presentava vertigini e cefalee all'accesso in pronto soccorso e che queste ultime avrebbero determinato la caduta. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attrice e l'incidente occorso alla stessa (cfr. pagg. 6 e ss. dell'elaborato peritale a firma del dott. , depositata in data Persona_2 14.1.2024), questo giudice ritiene che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa della presenza di liquidi sulla pavimentazione dei servizi igienici dell'Ospedale ”, proprietario e Controparte_2 custode della stessa. Né può dirsi che la bbia concorso in qualche modo nella determinazione del danno dal Pt_1 momento che la stessa era giunta in p.s. per un malessere generale e che sarebbe stata, semmai, responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera prevenire il sinistro attraverso una più adeguata assistenza all'anziana paziente nell'utilizzo dei servizi igienici. Va dunque affermata la responsabilità esclusiva dell' e dell' CP_4 [...] i quali erano tenuti alla custodia dei locali dei servizi Controparte_6 igienici e non hanno fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” nella determinazione del sinistro de quo. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità dei convenuti in ordine alla causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti da in conseguenza Parte_1 del sinistro per cui è causa.
5. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un pagina 5 di 7 interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura costale emitorace destro dalla settimana alla decima”, che è stata dichiarata guarita con postumi in data 2.8.2018 dalla dott.ssa Attualmente dall'esame obiettivo si rileva “respiro Persona_3 eupnoico. Dolorabilità alla digitopressione nei punti anteriori sede di frattura” (cfr. pag. 6 relazione peritale CTU). Il CTU ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 3% di danno biologico permanente, nonché un periodo di invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 7 ed un periodo di invalidità temporanea parziale (ITP), di giorni 30 al 50%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 81 anni
– deve essere quantificato in € 2.237,01 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 1.235,96, per un totale di complessivi € 3.472,97. L e l' di PO devono, CP_4 Controparte_6 pertanto, essere condannati in solido al pagamento di tale somma in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza (vecchia figura del danno c.d. “morale”) non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee ad pagina 6 di 7 integrare la richiamata voce di danno, se non con richiami a formule stereotipate non sufficienti a costituire prova in concreto del pregiudizio. Tali somme sono determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza. Nulla è dovuto, altresì, a titolo di danno estetico per la presenza di un presunto postumo edematoso del torace, il quale è stato soltanto allegato da parte attrice, ma non risulta in alcun modo provato. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, nulla può essere liquidato per carenza di prova sul punto, come rilevato altresì anche dallo stesso CTU.
6. Le spese di lite sostenute dall'attrice, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza dei convenuti e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna l' e l' CP_4 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale, della somma di € 3.472,97 (tremilaquattrocentosettantadue/97), oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (aprile 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna l' e l' di CP_4 Controparte_6
PO, in solido tra loro, al rimborso in favore di delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 175,00 per spese vive, € 1.278,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell' e dell' CP_4 [...] di PO, in solido tra loro. Controparte_6
Napoli, 14/08/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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