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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
UL OL Presidente est.
DO NZ UD
Valentina Prudente UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 884 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Erika Del Nero, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], non Controparte_1
comparso né rappresentato.
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.11.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“come da ricorso introduttivo”.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno Parte_1
12.5.2014 in Milano aveva contratto matrimonio civile con;
che Controparte_1
dall'unione dei coniugi non erano nati figli;
che di fatto già dal 2017 i coniugi si erano separati, a seguito dell'irrimediabile deterioramento dei rapporti personali e affettivi;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà della ricorrente di dare corso (nell'indifferenza di del resistente, rimasto contumace) al presente giudizio evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione.
3.
Attesa la mancanza di opposizione, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.12.1994, e , nato a [...] il Controparte_1
17.8.1973 (matrimonio celebrato in Milano il 12.5.2014 e trascritto presso il
Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano all'anno 2014, n.
561, Registro 01, Parte I); manda l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per gli adempimenti di legge;
compensa le spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Massa il 26.11.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
UL OL
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
UL OL Presidente est.
DO NZ UD
Valentina Prudente UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 884 Reg. Gen. anno 2025 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Erika Del Nero, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], non Controparte_1
comparso né rappresentato.
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.11.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“come da ricorso introduttivo”.
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 1 di 3 Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno Parte_1
12.5.2014 in Milano aveva contratto matrimonio civile con;
che Controparte_1
dall'unione dei coniugi non erano nati figli;
che di fatto già dal 2017 i coniugi si erano separati, a seguito dell'irrimediabile deterioramento dei rapporti personali e affettivi;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2025, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà della ricorrente di dare corso (nell'indifferenza di del resistente, rimasto contumace) al presente giudizio evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione.
3.
Attesa la mancanza di opposizione, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30.12.1994, e , nato a [...] il Controparte_1
17.8.1973 (matrimonio celebrato in Milano il 12.5.2014 e trascritto presso il
Registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Milano all'anno 2014, n.
561, Registro 01, Parte I); manda l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per gli adempimenti di legge;
compensa le spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Massa il 26.11.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
UL OL
pagina 3 di 3